Regolamento (CE) n. 330/1999 della Commissione del 12 febbraio 1999 recante modificazione dell'allegato VI, parte C, del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari
GU L 40 del 13.2.1999, pagg. 23–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
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REGOLAMENTO (CE) N. 330/1999 DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 1999 recante modificazione dell'allegato VI, parte C, del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1900/98 della Commissione (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 8, e l'articolo 13,
visto il regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione, del 29 gennaio 1993, che definisce il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e recante le norme di attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4 (3), modificato dal regolamento (CE) n. 345/97 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,
considerando che secondo l'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2092/91 possono essere inclusi nell'allegato VI, parte C, ingredienti di origine agricola solo se sia stato dimostrato che si tratta di ingredienti di origine agricola e che non sono prodotti in quantità sufficiente nelle Comunità secondo le norme di cui all'articolo 6, o che non possono essere importati da paesi terzi conformemente all'articolo 11;
considerando che è risultato che taluni ingredienti riportati nell'allegato VI, parte C, sono prodotti in quantità sufficiente dall'agricoltura biologica e devono essere pertanto soppressi dal suddetto allegato; che per quanto riguarda in particolare lo zucchero di barbabietole biologico la produzione è aumentata ma non ha ancora raggiunto quantitativi sufficienti a soddisfare i bisogni del mercato di questo importante ingrediente e che pertanto è prematuro in questa fase sopprimere tale prodotto dall'allegato VI, parte C;
considerando che alcuni Stati membri hanno notificato agli altri Stati membri e alla Commissione, secondo la procedura prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 207/93, che sono state concesse autorizzazioni per l'uso di taluni ingredienti di origine non inclusi nell'allegato VI, parte C, del regolamento (CEE) n. 2092/91; che per alcuni di questi prodotti notificati è risultato che nella Comunità non c'è una produzione biologica sufficiente e che non è possibile importarli secondo l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91; che tali prodotti devono essere pertanto inseriti nell'allegato VI, parte C;
considerando che occorre consentire una dilazione per permettere l'utilizzazione delle scorte esistenti e l'adeguamento dell'industria ai nuovi requisiti;
considerando che le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La parte C dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 è sostituita dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
I seguenti prodotti possono essere utilizzati alle stesse condizioni dei prodotti elencati nell'allegato VI, parte C, del regolamento (CEE) n. 2092/91 fino al 31 gennaio 2000: concentrato di albicocca (Prunus armeniaca), concentrato di sambuco (Sambucus nigra), mango (Mangifera indica), fragola (Fragaria vesca), sotto forma di polvere essiccata o concentrato, polvere di cinque spezie, composta di finocchio (Foeniculum vulgare), chiodi di garofano (Syzygium aromaticum), zenzero (Zingiber officinale), anice (Pimpinella anisum) e cannella (Cinnamomum zeylanicum), grasso di cocco, grasso di cacao e amidi e fecole ottenuti da cereali e tuberi, non modificati chimicamente.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 1999.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 198 del 22. 7. 1991, pag. 1.
(2) GU L 247 del 5. 9. 1998, pag. 6.
(3) GU L 25 del 2. 2. 1993, pag. 5.
(4) GU L 58 del 27. 2. 1997, pag. 38.
ALLEGATO
«PARTE C - INGREDIENTI DI ORIGINE AGRICOLA NON PRODOTTI BIOLOGICAMENTE, DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91
C.1. Prodotti vegetali non trattati e prodotti da questi ottenuti mediante processi indicati al punto 2, lettera a):
C.1.1. Frutti e semi commestibili
>SPAZIO PER TABELLA>
C.1.2. Spezie ed erbe commestibili:
>SPAZIO PER TABELLA>
C.1.3. Prodotti vari
Alghe
C.2. Prodotti vegetali trattati mediante processi indicati al punto 2, lettera b):
C.2.1. Grassi ed oli, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, ottenuti da piante diverse da:
>SPAZIO PER TABELLA>
C.2.2. Zuccheri; fecola e amido; altri prodotti ottenuti da cereali e tuberi:
Zucchero di barbabietola
Fruttosio
Cialde di riso
Amido di riso e granturco ceroso
C.2.3. Prodotti vari
>SPAZIO PER TABELLA>
Rum: ottenuto esclusivamente da succo di canna da zucchero
C.3. Prodotti di origine animale:
Organismi acquatici, diversi dai prodotti dell'acquacoltura
Latticello in polvere
Gelatina
Miele
Lattosio
Siero di latte disidratato "herasuola"»
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