31998R0780

Regolamento (CE) n. 780/98 del Consiglio del 7 aprile 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1488/96 per quanto riguarda la procedura per l'adozione di misure appropriate in assenza di un elemento fondamentale per il proseguimento delle misure di sostegno a favore di un partner mediterraneo

 GU L 113 del 15.4.1998, pagg. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
 edizione speciale in lingua ceca: capitolo 11 tomo 28 pag. 209 - 209
 edizione speciale in lingua estone: capitolo 11 tomo 28 pag. 209 - 209
 edizione speciale in lingua ungherese capitolo 11 tomo 28 pag. 209 - 209
 edizione speciale in lingua lituana: capitolo 11 tomo 28 pag. 209 - 209
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 edizione speciale in lingua polacca: capitolo 11 tomo 28 pag. 209 - 209
 edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 11 tomo 28 pag. 209 - 209
 edizione speciale in lingua slovena: capitolo 11 tomo 28 pag. 209 - 209

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REGOLAMENTO (CE) N. 780/98 DEL CONSIGLIO del 7 aprile 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1488/96 per quanto riguarda la procedura per l'adozione di misure appropriate in assenza di un elemento fondamentale per il proseguimento delle misure di sostegno a favore di un partner mediterraneo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1488/96, del 23 luglio 1996, relativo a misure di accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo (3), detto regolamento si fonda sul rispetto dei principi democratici e dello Stato di diritto, nonché dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che ne costituiscono un elemento essenziale, la cui violazione giustificherà l'adozione di misure appropriate;

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1488/96, la procedura definitiva per l'adozione di misure appropriate, in assenza di un elemento fondamentale per il proseguimento delle misure di sostegno a favore di un partner mediterraneo, deve essere stabilita anteriormente al 30 giugno 1997;

considerando che occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 1488/96 al fine di stabilire detta procedura;

considerando che il trattato non prevede, per l'adozione del presente regolamento, poteri diversi da quelli di cui all'articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1488/96 è sostituito dal testo seguente:

«In assenza di un elemento fondamentale per il proseguimento delle misure di sostegno a favore di un partner mediterraneo, il Consiglio può stabilire, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, misure opportune.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 aprile 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

D. BLUNKETT

(1) GU C 386 del 20. 12. 1997, pag. 9.

(2) GU C 104 del 6. 4. 1998.

(3) GU L 189 del 30. 7. 1996, pag. 1.

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