31997R1256

Regolamento (CE) n. 1256/97 del Consiglio del 25 giugno 1997 che modifica il regolamento n. 79/65/CEE relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea

 GU L 174 del 2.7.1997, pagg. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
 edizione speciale in lingua ceca: capitolo 03 tomo 21 pag. 180 - 180
 edizione speciale in lingua estone: capitolo 03 tomo 21 pag. 180 - 180
 edizione speciale in lingua ungherese capitolo 03 tomo 21 pag. 180 - 180
 edizione speciale in lingua lituana: capitolo 03 tomo 21 pag. 180 - 180
 edizione speciale in lingua lettone: capitolo 03 tomo 21 pag. 180 - 180
 edizione speciale in lingua maltese: capitolo 03 tomo 21 pag. 180 - 180
 edizione speciale in lingua polacca: capitolo 03 tomo 21 pag. 180 - 180
 edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 03 tomo 21 pag. 180 - 180
 edizione speciale in lingua slovena: capitolo 03 tomo 21 pag. 180 - 180
 edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 03 tomo 21 pag. 238 - 238
 edizione speciale in lingua romena: capitolo 03 tomo 21 pag. 238 - 238

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
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REGOLAMENTO (CE) N. 1256/97 DEL CONSIGLIO del 25 giugno 1997 che modifica il regolamento n. 79/65/CEE relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella CEE (3), prevede alcuni limiti per l'uso di dati contabili delle aziende, nonché di altre informazioni individuali ottenuti in base a tale regolamento; che, dato il rischio che i dati forniti dagli agricoltori siano utilizzati per fini diversi da quelli previsti dal citato regolamento, è opportuno rafforzare il divieto di qualsiasi altra utilizzazione di tali dati; che è quindi necessario modificare in tal senso il regolamento di cui trattasi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 15 del regolamento n. 79/65/CEE, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. È vietato utilizzare a scopi fiscali i dati contabili individuali o ogni altra informazione individuale ottenuti in base al presente regolamento, nonché divulgare o utilizzare tali dati per fini diversi da quelli indicati all'articolo 1.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

J. VAN AARTSEN

(1) GU n. C 127 del 24. 4. 1997, pag. 15.

(2) GU n. C 167 del 2. 6. 1997.

(3) GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1859/65. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2801/95 (GU n. L 291 del 6. 12. 1995, pag. 3).

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