Regolamento (CE) n. 356/95 del Consiglio del 20 febbraio 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 3286/94 che stabilisce le procedure Comunitàrie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC)
GU L 41 del 23.2.1995, pagg. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 11 tomo 21 pag. 560 - 560
edizione speciale in lingua estone: capitolo 11 tomo 21 pag. 560 - 560
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 11 tomo 21 pag. 560 - 560
edizione speciale in lingua lituana: capitolo 11 tomo 21 pag. 560 - 560
edizione speciale in lingua lettone: capitolo 11 tomo 21 pag. 548 - 548
edizione speciale in lingua maltese: capitolo 11 tomo 21 pag. 560 - 560
edizione speciale in lingua polacca: capitolo 11 tomo 21 pag. 560 - 560
edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 11 tomo 21 pag. 560 - 560
edizione speciale in lingua slovena: capitolo 11 tomo 21 pag. 560 - 560
edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 11 tomo 11 pag. 151 - 151
edizione speciale in lingua romena: capitolo 11 tomo 11 pag. 151 - 151
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REGOLAMENTO (CE) N. 356/95 DEL CONSIGLIO del 20 febbraio 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 3286/94 che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che con il regolamento (CE) n. 3286/94 (1) il Consiglio ha adottato procedure comunitarie per garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali;
considerando che l'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3286/94 ha abrogato il regolamento (CEE) n. 2641/84 del Consiglio, del 17 settembre 1984, relativo al rafforzamento della politica commerciale comune, particolarmente in materia di difesa contro le pratiche commerciali illecite (2);
considerando che, ai sensi del relativo articolo 16, paragrafo 1, il regolamento (CE) n. 3286/94 si applica ai procedimenti avviati successivamente al 1o gennaio 1995;
considerando che è pertanto opportuno emendare l'articolo 15, paragrafo 2 e l'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3286/94 per chiarire che detto regolamento si applica anche ai procedimenti in corso al 1o gennaio 1995 per i quali siano state portate a termine le procedure di esame della Comunità,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 3286/94 è modificato come segue:
1) All'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
« 2. Il regolamento (CEE) n. 2641/84 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato devono intendersi fatti, se del caso, al presente regolamento. »;
2) L'articolo 16, è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 16
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1995.
Esso si applica a tutti i procedimenti avviati successivamente a tale data, nonché ai procedimenti in corso a tale data per i quali siano state portate a termine le procedure di esame della Comunità. »
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a partire dal 1o gennaio 1995.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 20 febbraio 1995.
Per il Consiglio
Il Presidente
E. ALPHANDÉRY
(1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 71.
(2) GU n. L 252 del 29. 9. 1984, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).
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