31995R1366

Regolamento (CE) n. 1366/95 del Consiglio, del 12 giugno 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 in vista dell'estensione dell'aiuto economico alla Croazia

 GU L 133 del 17.6.1995, pagg. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
 edizione speciale in lingua ceca: capitolo 11 tomo 23 pag. 71 - 71
 edizione speciale in lingua estone: capitolo 11 tomo 23 pag. 71 - 71
 edizione speciale in lingua ungherese capitolo 11 tomo 23 pag. 71 - 71
 edizione speciale in lingua lituana: capitolo 11 tomo 23 pag. 71 - 71
 edizione speciale in lingua lettone: capitolo 11 tomo 23 pag. 71 - 71
 edizione speciale in lingua maltese: capitolo 11 tomo 23 pag. 71 - 71
 edizione speciale in lingua polacca: capitolo 11 tomo 23 pag. 71 - 71
 edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 11 tomo 23 pag. 71 - 71
 edizione speciale in lingua slovena: capitolo 11 tomo 23 pag. 71 - 71

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REGOLAMENTO (CE) N. 1366/95 DEL CONSIGLIO del 12 giugno 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 in vista dell'estensione dell'aiuto economico alla Croazia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che il regolamento (CEE) n. 3906/89 (3), prevede azioni di aiuto economico volte a sostenere il processo di riforma economica e sociale in alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale;

considerando che l'allegato del regolamento di cui sopra enumera i paesi che possono beneficiare di tale aiuto;

considerando che in seguito all'indipendenza della Croazia, è opportuno inserire tale paese nell'elenco dei paesi beneficiari, affinché possa partecipare al regime di aiuto instaurato dal regolamento (CEE) n. 3906/89;

considerando che possono ormai ritenersi sussistenti i presupposti per l'inclusione della Croazia tra i paesi beneficiari di detto aiuto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato del regolamento (CEE) n. 3906/89 è inserito il seguente paese: « Croazia ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 1995.

Per il Consiglio Il Presidente H. de CHARETTE

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