31991R3800

Regolamento (CEE) n. 3800/91 del Consiglio del 23 dicembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 al fine di estendere l'aiuto economico ad altri paesi dell'Europa centrale e orientale

 GU L 357 del 28.12.1991, pagg. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
 edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 19 pag. 30 - 30
 edizione speciale svedese: capitolo 11 tomo 19 pag. 30 - 30

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REGOLAMENTO (CEE) N. 3800/91 DEL CONSIGLIO del 23 dicembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 al fine di estendere l'aiuto economico ad altri paesi dell'Europa centrale e orientale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che la Comunità e gli Stati membri hanno deciso di effettuare, congiuntamente a taluni paesi terzi, uno sforzo concertato per intervenire a sostegno del processo di riforma economica e sociale in atto in Bulgaria, Cecoslovacchia, Ungheria, Polonia, Romania e Iugoslavia; che, a tale fine, il regolamento (CEE) n. 3906/89 (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2698/90 (4), stabilisce le modalità per la concessione di aiuti economici ed umanitari;

considerando che, nel settembre 1991, i rappresentanti del Gruppo dei 24 hanno convenuto di estendere l'assistenza economica all'Albania, all'Estonia, alla Lituania e alla Lettonia;

considerando che, per attuare detto impegno, conviene estendere ai paesi summenzionati il regime di aiuti istituito dal regolamento (CEE) n. 3906/89;

considerando che i suddetti paesi rispondono alle condizioni necessarie per una siffatta estensione;

considerando che, a seguito dell'unificazione tedesca intervenuta il 3 ottobre 1990, occorre eliminare la voce « Repubblica democratica tedesca » dall'elenco dei paesi dell'Europa centrale e orientale che possono beneficiare di aiuti economici ai sensi del regolamento (CEE) n. 3906/89, allegato al regolamento stesso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3906/89:

1) sono inseriti i seguenti paesi: Albania, Estonia, Lettonia e Lituania;

2) sono soppressi i seguenti termini: « Repubblica democratica tedesca ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Per quanto concerne l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 dicembre 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

Y. VAN ROOY

(1) GU n. C 313 del 4. 12. 1991, pag. 13. (2) Parere reso il 13 dicembre (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 11. (4) GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 1.

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