31990R2698

Regolamento (CEE) n. 2698/90 del Consiglio del 17 settembre 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 per estendere l'aiuto economico ad altri paesi dell'Europa centrale e orientale

 GU L 257 del 21.9.1990, pagg. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
 edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 16 pag. 83 - 84
 edizione speciale svedese: capitolo 11 tomo 16 pag. 83 - 84
 edizione speciale in lingua ceca: capitolo 11 tomo 17 pag. 156 - 157
 edizione speciale in lingua estone: capitolo 11 tomo 17 pag. 156 - 157
 edizione speciale in lingua ungherese capitolo 11 tomo 17 pag. 156 - 157
 edizione speciale in lingua lituana: capitolo 11 tomo 17 pag. 156 - 157
 edizione speciale in lingua lettone: capitolo 11 tomo 17 pag. 156 - 157
 edizione speciale in lingua maltese: capitolo 11 tomo 17 pag. 156 - 157
 edizione speciale in lingua polacca: capitolo 11 tomo 17 pag. 156 - 157
 edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 11 tomo 17 pag. 156 - 157
 edizione speciale in lingua slovena: capitolo 11 tomo 17 pag. 156 - 157

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2698/90 DEL CONSIGLIO

del 17 settembre 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 per estendere l'aiuto economico ad altri paesi dell'Europa centrale e orientale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che la Comunità e gli Stati membri hanno deciso di intraprendere, di concerto con alcuni paesi terzi, azioni volte a sostenere il processo di riforma economica e sociale in corso in Ungheria e in Polonia; che a questo scopo il regolamento (CEE) n. 3906/89 (3) stabilisce le condizioni per la fornitura dell'aiuto economico a questi paesi;

considerando che, in occasione della riunione ministeriale G-24 del 4 luglio 1990, la Comunità ha constatato che in altri paesi dell'Europa centrale e orientale sussistono le condizioni per estendere alle loro economie gli aiuti alla ristrutturazione;

considerando che occorre prevedere ogni anno nel bilancio generale delle Comunità europee i necessari mezzi finanziari comunitari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3906/89 è così modificato:

1) Il titolo è sostituito dal testo seguente:

« Regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale ».

2) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 1

La Comunità intraprende un'azione di aiuto economico a favore dei paesi dell'Europa centrale e orientale elencati in allegato, secondo i criteri previsti dal presente regolamento. »

3) L'articolo 2 è soppresso.

4) All'articolo 3, paragrafo 1:

- i termini « in Polonia e in Ungheria » e « dell'Ungheria e della Polonia » sono sostituiti rispettivamente dai termini « nei paesi di cui all'articolo 1 » e « dei paesi di cui all'articolo 1 »;

- è aggiunto il comma seguente:

« L'aiuto può essere utilizzato anche per interventi di aiuto umanitario. »

5) All'articolo 7, paragrafo 1 e all'articolo 9, paragrafo 1 i termini « della Polonia e dell'Ungheria » sono sostituiti dai termini « dei paesi di cui all'articolo 1 ».

6) È aggiunto l'allegato seguente:

« ALLEGATO

BULGARIA

UNGHERIA

POLONIA

REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA

ROMANIA

CECOSLOVACCHIA

IUGOSLAVIA ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 settembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DE MICHELIS

(1) GU n. C 191 del 31. 7. 1990, pag. 17.

(2) GU n. C 231 del 17. 9. 1990.

(3) GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 11.

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