Direttiva 94/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1994 che modifica la direttiva 89/107/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano
GU L 237 del 10.9.1994, pagg. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 27 pag. 3 - 4
edizione speciale svedese: capitolo 13 tomo 27 pag. 3 - 4
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 13 tomo 013 pag. 286 - 287
edizione speciale in lingua estone: capitolo 13 tomo 013 pag. 286 - 287
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 13 tomo 013 pag. 286 - 287
edizione speciale in lingua lituana: capitolo 13 tomo 013 pag. 286 - 287
edizione speciale in lingua lettone: capitolo 13 tomo 013 pag. 286 - 287
edizione speciale in lingua maltese: capitolo 13 tomo 013 pag. 286 - 287
edizione speciale in lingua polacca: capitolo 13 tomo 013 pag. 286 - 287
edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 13 tomo 013 pag. 286 - 287
edizione speciale in lingua slovena: capitolo 13 tomo 013 pag. 286 - 287
edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 13 tomo 14 pag. 175 - 176
edizione speciale in lingua romena: capitolo 13 tomo 14 pag. 175 - 176
| BG | ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | GA | IT | LV | LT | HU | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | FI | SV |
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DIRETTIVA 94/34/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 30 giugno 1994
che modifica la direttiva 89/107/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),
considerando che le norme di armonizzazione adottate nel settore degli additivi non devono incidere sull'applicazione delle disposizioni degli Stati membri in vigore alla data del 1° gennaio 1992 che vietano l'impiego di determinati additivi in alcuni prodotti alimentari specifici ritenuti tradizionali e preparati nel territorio di tali Stati membri, sempreché tali disposizioni non abbraccino tutto un insieme di prodotti alimentari comprendente prodotti non contemplati dal presente dispositivo, e per il quale le disposizioni comunitarie autorizzano l'uso di additivi;
considerando che tali prodotti possono essere contraddistinti da un'apposita etichettatura;
considerando che non deve essere ostacolata la libera circolazione dei prodotti alimentari conformi alle disposizioni delle direttive relative agli additivi;
considerando che le disposizioni previste non devono incidere sulla libertà di stabilimento nonché sulla produzione e sulla vendita nel territorio di ciascuno Stato membro dei prodotti alimentari conformi alle disposizioni delle direttive relative agli additivi,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Nella direttiva 89/107/CEE (4) è inserito il seguente articolo:
«Articolo 3 bis
1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), il Consiglio, su proposta della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 100 A del trattato, autorizza gli Stati membri a continuare a vietare l'impiego di determinati additivi nella produzione di taluni prodotti alimentari specifici ritenuti tradizionali, a condizione che:
- il divieto sia già in vigore alla data del 1° gennaio 1992;
- gli Stati membri in questione autorizzino la produzione e la vendita nel proprio territorio di tutti i prodotti alimentari non ritenuti tradizionali e conformi alle disposizioni dell'articolo 3.
2. Fatti salvi i regolamenti (CEE) n. 2081/92 (1) e (CEE) n. 2082/92 (2), gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° luglio 1994, l'elenco dei prodotti alimentari che ritengono tradizionali, esponendone in dettaglio i motivi, nonché le relative disposizioni legislative che vietano l'impiego di determinati additivi in tali prodotti alimentari.
Anteriormente al 1° aprile 1995 la Commissione presenta al Consiglio una proposta sui criteri da applicare per ritenere tradizionale un prodotto, nonché sui divieti nazionali che possono rimanere in vigore conformemente a tali criteri.
Il Consiglio decide sulla proposta.
3. Gli Stati membri possono mantenere in vigore, fino al momento in cui il Consiglio avrà deliberato ai sensi del paragrafo 2, i divieti notificati alla Commissione ai sensi del primo comma del paragrafo 2, purché siano conformi alle condizioni generali di cui al paragrafo 1.
(1) Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1).
(2) Regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 24 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari (GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 9).»
Articolo 2
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 30 giugno 1994.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
E. KLEPSCH
Per il Consiglio
Il Presidente
A. BALTAS
(1) GU n. C 206 del 13. 8. 1992, pag. 1.
(2) GU n. C 73 del 15. 3. 1993, pag. 4.
(3) Parere del Parlamento europeo del 26 maggio 1993 (GU n. C 176 del 28. 6. 1993, pag. 117), confermato il 2 dicembre 1993 (GU n. C 342 del 20. 12. 1993), posizione comune del Consiglio del 9 marzo 1994 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento del 9 marzo 1994 (GU n. C 91 del 28. 3. 1994, pag. 75).
(4) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 27.
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