Direttiva 79/581/CEE del Consiglio, del 19 giugno 1979, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentare ai fini della protezione dei consumatori
GU L 158 del 26.6.1979, pagg. 19–21 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 2 pag. 187 - 189
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 25 pag. 163 - 165
edizione speciale svedese: capitolo 15 tomo 2 pag. 187 - 189
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 2 pag. 142 - 144
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 2 pag. 142 - 144
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 19 giugno 1979
concernente l ' indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori
( 79/581/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 235 ,
vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,
considerando che il programma preliminare della Comunità economica europea per una politica di protezione e di informazione dei consumatori ( 4 ) prevede l ' elaborazione di principi comuni in materia di indicazione dei prezzi ;
considerando che l ' indicazione del prezzo di vendita e del prezzo per unità di misura dei prodotti alimentari facilita ai consumatori il confronto dei prezzi nei luoghi di vendita accrescendo conseguentemente la trasparenza dei mercati e rafforzando la protezione dei consumatori stessi ;
considerando che l ' obbligo di indicare tali prezzi dovrebbe riguardare , in linea di massima , tutti i prodotti alimentari offerti al consumatore finale , siano essi commercializzati sfusi o preconfezionati ; che dovrebbe inoltre essere applicato alla pubblicità scritta o stampata e ai cataloghi menzionati il prezzo di vendita dei prodotti ;
considerando che il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura delle varie categorie di prodotti devono essere indicati secondo modalità specifiche , per evitare di rendere troppo gravoso l ' onere dell ' etichettatura che incombe al dettagliante ;
considerando che occorre esentare dall ' indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti alimentari commercializzati sfusi o preconfezionati per i quali tale indicazione di prezzo non è importante ;
considerando che è opportuno sostituire ogniqualvolta sia possibile la normalizzazione delle quantità di prodotti preconfezionati all ' obbligo dell ' indicazione del prezzo per unità di misura ; che occorre prevedere un rinvio dell ' applicazione di detto obbligo per i prodotti alimentari preconfezionati in quantità prestabilite , onde permettere il progresso di questa normalizzazione a livello nazionale o comunitario ;
considerando che la regolamentazione oggetto della presente direttiva è necessaria all ' informazione ed alla protezione dei consumatori , e che consente di realizzare uno degli obiettivi della Comunità contribuendo al miglioramento delle condizioni di vita e allo sviluppo armonioso delle attività economiche nell ' insieme della Comunità ; che , tuttavia , i poteri d ' azione all ' uopo richiesti non sono stati previsti dal trattato ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
1 . La presente direttiva riguarda l ' indicazione del prezzo di vendita e del prezzo per unità di misura dei prodotti alimentari offerti al consumatore finale oppure oggetto di pubblicità recante un ' indicazione di prezzo , siano essi commercializzati sfusi o preconfezionati in quantità prestabilite o in quantità variabili .
2 . La presente direttiva non si applica ai prodotti alimentari commercializzati in alberghi , ristoranti , locali per lo smercio di bevande , ospedali , mense ed aziende simili , che vengono consumati sul posto , nù ai prodotti alimentari acquistati dal consumatore ai fini di un ' attività professionale o commerciale .
3 . Gli Stati membri possono disporre che la presente direttiva non sia applicata ai prodotti alimentari venduti in fattoria . Possono inoltre essere esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva i prodotti alimentari messi in vendita in determinati piccoli negozi e consegnati direttamente all ' acquirente dal venditore si l ' indicazione del prezzo :
- può rappresentare un onere eccessivo per tali negozi ;
- appare assai difficilmente praticabile a causa del numero dei prodotti messi in vendita , della superficie di vendita , della disposizione del luogo di vendita oppure delle condizioni specifiche a certe forme di commercio come alcuni casi particolari di vendite ambulanti .
Le deroghe di cui al precedente paragrafo non pregiudicano l ' obbligo di indicare i prezzi in forza di disposizioni nazionali o comunitarie esistenti al momento dell ' entrata in vigore della presente direttiva .
Articolo 2
Ai sensi della presente direttiva si intende per :
a ) prodotto alimentare commercializzato sfuso ( o non confezionato ) : un prodotto che non ha subito alcun condizionamento preventivo e/o che è misurato o pesato solo in presenza del consumatore finale ;
b ) prodotto alimentare preconfezionato : un prodotto già imballato , e che è avvolto interamente o parzialmente dall ' imballaggio ;
c ) prodotto alimentare preconfezionato in quantità prestabilite : un prodotto preconfezionato in modo che la quantità contenuta nell ' imballaggio corrisponda ad un valore prestabilito ;
d ) prodotto alimentare preconfezionato in quantità variabili : un prodotto preconfezionato , in modo che la quantità contenuta nell ' imballaggio non corrisponda ad un valore prestabilito ;
e ) prezzo di vendita : il prezzo valido per una determinata quantità del prodotto alimentare ;
f ) prezzo per unità di misura : il prezzo valido per una quantità di 1 kg o di 1 litro del prodotto alimentare , fatte salve le disposizioni dell ' articolo 6 , paragrafo 2 , e dell ' articolo 9 .
Articolo 3
1 . I prodotti alimentari di cui all ' articolo 1 recano l ' indicazione del prezzo di vendita e del prezzo per unità di misura conformemente alle disposizioni previste qui di seguito .
2 . I prodotti alimentari commercializzati sfusi devono recare l ' indicazione del prezzo per unità di misura . Tuttavia , gli Stati membri possono determinare le condizioni in cui talune categorie di tali prodotti possono comportare l ' indicazione del prezzo di vendita al pezzo .
3 . Il prezzo di vendita ed il prezzo per unità di misura si riferiscono al prezzo finale dei prodotti alimentari alle condizioni definite dagli Stati membri .
Articolo 4
Il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura indicati nel luogo di vendita devono essere non equivoci , facilmente identificabili e leggibili . Le singole amministrazioni nazionali competenti potranno adottare le modalità particolari relative a tali indicazioni di prezzo .
Articolo 5
Le pubblicità scritte o stampate ed i cataloghi che fanno riferimento al prezzo di vendita dei prodotti alimentari di cui all ' articolo 1 devono recare obbligatoriamente l ' indicazione del prezzo per unità di misura fatti salvi gli articoli 7 e 8 .
Articolo 6
1 . Il prezzo di unità di misura fa riferimento al litro per i prodotti alimentari commercializzati in volume e al chilogrammo per i prodotti alimentari commercializzati a peso .
2 . Gli Stati membri possono tuttavia permettere che per i prodotti alimentari commercializzati in volume il prezzo per unità di misura sia indicato per 100 millilitri , 10 centilitri , 1 decilitro , 0,1 litro e , per quelli commercializzati a peso , per 100 grammi .
3 . Il prezzo per unità di misura dei prodotti alimentari preconfezionati fa riferimento alla quantità dichiarata , conformemente alle disposizioni nazionali e comunitarie . Quando sull ' imballaggio sono dichiarate più quantità , gli Stati membri possono determinare quella rispetto alla quale deve essere calcolato il prezzo per unità .
Articolo 7
1 . Gli Stati membri possono esentare dall ' indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti alimentari commercializzati sfusi o preconfezionati per i quali l ' indicazione del prezzo per unità di misura non è significativo .
2 . I prodotti alimentari di cui al paragrafo 1 sono in particolare :
a ) i prodotti alimentari esentati dall ' indicazione del peso o del volume , in particolare i prodotti alimentari commercializzati al pezzo ;
b ) i prodotti alimentari commercializzati nei distributori automatici ;
c ) i piatti preparati o da preparare contenuti nello stesso imballaggio ;
d ) i prodotti di fantasia .
3 . I prodotti alimentari di natura facilmente deperibile , in caso giustificata dal pericolo del loro deterioramento , possono essere esentati da parte degli Stati membri dall ' indicazione del nuovo prezzo di unità di misura .
4 . Gli Stati membri possono esentare dall ' indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti alimentari di meno di 5 grammi o millilitri e quelli di più di 10 chilogrammi o litri .
Articolo 8
1 . Entro il 31 dicembre 1983 al più tardi , il Consiglio deciderà , su proposta della Commissione , in merito alle condizioni di applicazione dell ' obbligo di indicare il prezzo per unità di misura dei prodotti preconfezionati in quantità prestabilite . Esso determinerà in tale occasione le categorie di prodotti che possono essere esentate dall ' indicazione del prezzo in questione .
2 . Finchù il Consiglio non avrà preso la decisione di cui al paragrafo 1 , l ' indicazione del prezzo per unità di misura dei prodotti alimentari preconfezionati in quantità prestabilite si effettua secondo le disposizioni nazionali .
Articolo 9
Sino alla fine del periodo transitorio durante il quale le prescrizioni comunitarie relative alle unità di misura autorizzano l ' uso delle unità di misura del sistema imperiale , le autorità nazionali competenti dell ' Irlanda e del Regno Unito stabiliscono per ogni prodotto o categoria di prodotti le unità di massa e di volume del sistema internazionale o del sistema imperiale per le quali verrà resa obbligatoria l ' indicazione del prezzo per unità di misura .
Articolo 10
1 . Gli Stati membri emanano le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 24 mesi dalla sua notifica . Essi ne informano immediatamente la Commissione .
2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno emanate nel settore disciplinato dalla presente direttiva .
3 . La Commissione presenterà al Consiglio , anteriormente al 1° luglio 1983 , una relazione sulle esclusioni ed esenzioni accordate dagli Stati membri in applicazione dell ' articolo 1 , paragrafo 3 , e dell ' articolo 7 , paragrafi 1 e 2 , corredata da una proposta di revisione che tenga conto dell ' esperienza acquisita . In base a tale relazione e proposta di revisione , il Consiglio deciderà in merito al mantenimento , la modifica o la soppressione di tutte o parte delle disposizioni relative alle esclusioni ed esenzioni sopra indicate .
Articolo 11
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .
Fatto a Lussemburgo , addì 19 giugno 1979 .
Per il Consiglio
Il Presidente
M . d ' ORNANO
( 1 ) GU n . C 167 del 14 . 7 . 1977 , pag . 4 e GU n . C 135 del 9 . 6 . 1978 , pag . 4 .
( 2 ) GU n . C 63 del 13 . 3 . 1978 , pag . 48 .
( 3 ) GU n . C 18 del 23 . 1 . 1978 , pag . 15 .
( 4 ) GU n . C 92 del 25 . 4 . 1975 , pag . 2 .
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