31969L0463

Terza direttiva 69/463/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1969, in materia d'armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Introduzione dell'imposta sul valore aggiunto negli Stati Membri

 GU L 320 del 20.12.1969, pagg. 34–35 (DE, FR, IT, NL)
 edizione speciale finlandese: capitolo 09 tomo 1 pag. 13 - 14
 edizione speciale danese: serie I tomo 1969(II) pag. 535 - 535
 edizione speciale svedese: capitolo 09 tomo 1 pag. 13 - 14
 edizione speciale inglese: serie I tomo 1969(II) pag. 551 - 552
 edizione speciale greca: capitolo 09 tomo 1 pag. 25 - 26
 edizione speciale spagnola: capitolo 09 tomo 1 pag. 27 - 28
 edizione speciale portoghese: capitolo 09 tomo 1 pag. 27 - 28
 edizione speciale in lingua ceca: capitolo 09 tomo 01 pag. 16 - 17
 edizione speciale in lingua estone: capitolo 09 tomo 01 pag. 16 - 17
 edizione speciale in lingua ungherese capitolo 09 tomo 01 pag. 16 - 17
 edizione speciale in lingua lituana: capitolo 09 tomo 01 pag. 16 - 17
 edizione speciale in lingua lettone: capitolo 09 tomo 01 pag. 16 - 17
 edizione speciale in lingua maltese: capitolo 09 tomo 01 pag. 16 - 17
 edizione speciale in lingua polacca: capitolo 09 tomo 01 pag. 16 - 17
 edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 09 tomo 01 pag. 16 - 17
 edizione speciale in lingua slovena: capitolo 09 tomo 01 pag. 16 - 17
 edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 09 tomo 01 pag. 14 - 15
 edizione speciale in lingua romena: capitolo 09 tomo 01 pag. 14 - 15

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
html html html html html html html html html   html html html html html html html html html html html html html
pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf   pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf

 

++++

( 1 ) GU n . C 139 del 28 . 10 . 1969 , pag . 32 .

( 2 ) GU n . C 144 dell'8 . 11 . 1969 , pag . 13 .

( 3 ) GU n . 71 del 14 . 4 . 1967 , pag . 1301/67 .

TERZA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1969

in materia d'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari _ Introduzione dell'imposta sul valore aggiunto negli negli Stati membri

( 69/463/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 99 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che la Repubblica italiana e il Regno del Belgio hanno comunicato alla Commissione , rispettivamente il 14 luglio 1969 e il 12 settembre 1969 , di non essere in grado di osservare la data limite del 1 * gennaio 1970 per l'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto , prevista all'articolo 1 , secondo comma , della prima direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1967 , in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari ( 3 ) ; che detti Stati membri domandano , di conseguenza , una proroga rispettivamente di due anni e di un anno per l'introduzione di tale imposta ;

considerando che il Regno del Belgio ritiene di non essere in grado di applicare l'imposta sul valore aggiunto alla data prevista prevalentemente per motivi di ordine congiunturale e di bilancio particolari al Belgio ;

considerando che , da parte sua , la Repubblica italiana ha dichiarato che un progetto di riforma generale delle imposte è già stato presentato per l'esame e l'approvazione del Parlamento , il quale non si è ancora occupato di tale problema ; che , ai termini stessi del progetto , le disposizioni legislative necessarie devono essere adottate prima del 31 ottobre 1970 ; che percio detto Stato membro non e in grado di applicare l'imposta sul valore aggiunto alla data prevista :

considerando che una dilazione puo essere accordata solo se ridotta al minimo ;

considerando che pertanto l'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto non puo essere rinviata oltre il 1 * gennaio 1972 ;

considerando che uno dei principali obiettivi della prima direttiva di cui sopra è quelio di stabilire , introducendo il regime dell'imposta sul valore aggiunto entro il 1 * gennaio 1970 , le condizioni atte ad evitare che la concorrenza venga falsata dalle imposte sulla cifra d'affari ;

considerando che detto obiettivo non potrà venir raggiunto alla data del 1 * gennaio 1970 , soprattutto sul piano degli scambi , poiché detti Stati membri continueranno ad applicare , a titolo delle imposte sulla cifra d'affari , aliquote medie di compensazione del carico fiscale interno ;

considerando che occorre che gli Stati membri che non sono in grado d'introdurre l'imposta sul valore aggiunto entro il 1 * gennaio 1970 non aumentino le loro aliquote medie di compensazione vigenti alla data del 1 * ottobre 1969 ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La data del 1 * gennaio 1970 prevista dall'articolo 1 della prima direttiva dell'11 aprile 1967 è sostituita da quella del 1 * gennaio 1972 .

Articolo 2

Ai sensi deila presente direttiva , per aliquote medie s'intendono le aliquote delle tasse di compensazione all'importazione e dei ristorni all'esportazione , fissate per compensare i carichi fiscali , a titolo d'imposta sulla cifra d'affari cumulativa a cascata , che hanno gravato sui prodotti nazionali nelle varie fasi della loro produzione , esclusa l'imposta che colpisce la vendita da parte del produttore finale .

Articolo 3

Le aliquote medie in vigore alla data del 1 * ottobre 1969 non possono essere aumentate .

Tuttavia , le aliquote medie esistenti a tale data sono adattate alle eventuali modifiche apportate successivamente alle aliquote dell'imposta sulla cifra d'affari .

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addi 9 dicembre 1969 .

Per il Consiglio

Il Presidente

H . J . DE KOSTER

Haut



Gestito dall'Ufficio delle pubblicazioni