2006/596/CE: Decisione della Commissione, del 4 agosto 2006 , che fissa l’elenco degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2007-2013 [notificata con il numero C(2006) 3479]
GU L 243 del 6.9.2006, pagg. 47–48 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 142M del 5.6.2007, pagg. 28–29 (MT)
edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 14 tomo 02 pag. 136 - 138
edizione speciale in lingua romena: capitolo 14 tomo 02 pag. 136 - 138
| BG | ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | GA | IT | LV | LT | HU | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | FI | SV |
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Decisione della Commissione
del 4 agosto 2006
che fissa l’elenco degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2007-2013
[notificata con il numero C(2006) 3479]
(2006/596/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’ 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 [1], in particolare l’articolo 5, paragrafo 3, e l’articolo 8, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 il Fondo di coesione contribuisce al rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità in una prospettiva di promozione dello sviluppo sostenibile.
(2) In conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione sono quelli il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati comunitari per il periodo 2001-2003, è inferiore al 90 % dell'RNL medio dell'UE 25.
(3) A norma dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006 gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione nel 2006 e che avrebbero continuato ad essere ammissibili se la soglia di ammissibilità fosse rimasta al 90 % dell'RNL medio dell'UE 15, ma che hanno perso tale ammissibilità poiché il loro livello di RNL nominale pro capite supera il 90 % dell'RNL medio dell'UE 25, misurato e calcolato in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento, sono ammissibili, a titolo transitorio e specifico, al finanziamento del Fondo di coesione.
(4) L’elenco degli Stati membri ammissibili va definito di conseguenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione il 1o gennaio 2007 sono elencati nell’allegato I.
Articolo 2
Gli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico in conformità dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006 sono elencati nell’allegato II.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2006.
Per la Commissione
Danuta Hübner
Membro della Commissione
[1] GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.
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ALLEGATO I
Elenco degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione dal 1o gennaio 2007
Repubblica ceca
Estonia
Grecia
Cipro
Lettonia
Lituania
Ungheria
Malta
Polonia
Portogallo
Slovenia
Slovacchia
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ALLEGATO II
Elenco degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013
Spagna
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