32005D0370

2005/370/CE: Decisione del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale

 GU L 124 del 17.5.2005, pagg. 1–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
 GU L 164M del 16.6.2006, pagg. 17–19 (MT)
 edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 15 tomo 14 pag. 201 - 203
 edizione speciale in lingua romena: capitolo 15 tomo 14 pag. 201 - 203
 HR.ES capitolo 15 tomo 003 pag. 10 - 12

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
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Decisione del consiglio

del 17 febbraio 2005

relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale

(2005/370/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

considerando quanto segue:

(1) La convenzione UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale ("convenzione di Århus") intende attribuire al pubblico determinati diritti e impone alle parti contraenti e alle autorità pubbliche alcuni obblighi per quanto riguarda l'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

(2) Il miglioramento dell'accesso alle informazioni, una più ampia partecipazione ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia sono strumenti essenziali per sensibilizzare il pubblico alle tematiche ambientali e per promuovere una migliore attuazione e applicazione della normativa ambientale. Tali strumenti contribuiscono a rafforzare e a rendere più efficaci le politiche per la tutela dell'ambiente.

(3) La convenzione di Århus è aperta alla ratifica, accettazione, approvazione o adesione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica.

(4) Secondo la convenzione di Århus, le organizzazioni regionali di integrazione economica devono dichiarare, nel rispettivo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il proprio ambito di competenza nelle materie disciplinate dalla convenzione.

(5) In virtù del trattato e, in particolare, dell'articolo 175, paragrafo 1, la Comunità è competente, insieme agli Stati membri, a stipulare accordi internazionali e ad adempiere agli obblighi che ne derivano, che contribuiscano a perseguire gli obiettivi enunciati nell'articolo 174 del trattato.

(6) La Comunità e la maggior parte degli Stati membri hanno firmato la convenzione di Århus nel 1998 e da allora si sono attivamente impegnati per assicurarne l'approvazione. Nel frattempo è in corso l'adeguamento della pertinente normativa comunitaria alla convenzione.

(7) L'obiettivo della convenzione di Århus, quale definito all'articolo 1 della stessa, è coerente con gli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale enunciati all'articolo 174 del trattato, ai sensi del quale la Comunità, che ha competenza condivisa con i suoi Stati membri, ha già adottato una esauriente normativa che evolve costantemente e contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo della convenzione, non solo da parte delle proprie istituzioni, ma anche da parte delle autorità pubbliche degli Stati membri.

(8) È pertanto opportuno approvare la convenzione di Århus,

DECIDE:

Articolo 1

È approvata a nome della Comunità la convenzione UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale ("convenzione di Århus").

Il testo della convenzione di Århus è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a depositare lo strumento di approvazione presso il segretario generale delle Nazioni Unite, ai sensi dell'articolo 19 della convenzione di Århus.

Contestualmente, la (le) persona (persone) designata (designate) procedono al deposito delle dichiarazioni di cui all'allegato della presente decisione, ai sensi dell'articolo 19 della convenzione di Århus.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-C. Juncker

[1] Parere espresso il 31 marzo 2004.

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ALLEGATO

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA AI SENSI DELL'ARTICOLO 19 DELLA CONVENZIONE SULL'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI, LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AI PROCESSI DECISIONALI E L'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA IN MATERIA AMBIENTALE

La Comunità europea dichiara di essere competente, in virtù del trattato che istituisce la Comunità europea e, in particolare, dell'articolo 175, paragrafo 1, a stipulare accordi internazionali e ad adempiere agli obblighi che ne derivano, che contribuiscano a perseguire i seguenti obiettivi:

- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;

- protezione della salute umana;

- uso accorto e razionale delle risorse naturali;

- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.

La Comunità europea dichiara inoltre di aver già adottato vari strumenti giuridici vincolanti per i suoi Stati membri che applicano le disposizioni della presente convenzione e che provvederà a trasmettere al depositario e ad aggiornare, ove opportuno, l'elenco di tali strumenti ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 19, paragrafo 5, della convenzione. In particolare, la Comunità europea dichiara inoltre che gli strumenti giuridici in vigore non contemplano completamente l'attuazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione dato che sono connessi a procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità diverse dalle istituzioni della Comunità europea di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della convenzione e che, pertanto, i suoi Stati membri sono responsabili dell'adempimento di tali obblighi all'atto dell'approvazione della convenzione da parte della Comunità europea e continueranno ad essere responsabili, a meno che e fino a che la Comunità, nell'esercizio delle competenze conferitele dal trattato CE, non adotti disposizioni di diritto comunitario che disciplinino l'attuazione di detti obblighi.

Infine, la Comunità ribadisce la dichiarazione fatta all'atto della firma della convenzione secondo cui le istituzioni comunitarie applicheranno la convenzione nel quadro delle loro norme presenti e future sull'accesso ai documenti e delle altre norme comunitarie emanate nel settore disciplinato dalla convenzione stessa.

La Comunità europea è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione previsti dalla normativa comunitaria in vigore.

L'esercizio della competenza comunitaria è soggetto, per la sua stessa natura, ad una continua evoluzione.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA A TALUNE DISPOSIZIONI SPECIFICHE AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2003/4/CE

In relazione all'articolo 9 della convenzione di Århus, la Comunità europea invita le parti della convenzione a prendere atto dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 6 della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Tali disposizioni danno agli Stati membri della Comunità europea la possibilità, in casi eccezionali e a condizioni strettamente specificate, di escludere istituzioni e organismi determinati dalle norme sulle procedure di ricorso in relazione alle decisioni sulle richieste di informazione.

Pertanto, la ratifica da parte della Comunità europea della convenzione di Århus abbraccia qualsiasi riserva da parte di uno Stato membro della Comunità europea nella misura in cui siffatta riserva sia compatibile con l'articolo 2, paragrafo 2, e con l'articolo 6 della direttiva 2003/4/CE.

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