Decisione n. 787/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica la decisione 96/411/CE del Consiglio e le decisioni nn. 276/1999/CE, 1719/1999/CE, 2850/2000/CE, 507/2001/CE, 2235/2002/CE, 2367/2002/CE, 253/2003/CE, 1230/2003/CE e 2256/2003/CE, allo scopo di adattare gli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea
GU L 138 del 30.4.2004, pagg. 12–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 01 tomo 05 pag. 92 - 96
edizione speciale in lingua estone: capitolo 01 tomo 05 pag. 92 - 96
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edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 01 tomo 05 pag. 92 - 96
edizione speciale in lingua slovena: capitolo 01 tomo 05 pag. 92 - 96
edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 01 tomo 05 pag. 37 - 41
edizione speciale in lingua romena: capitolo 01 tomo 05 pag. 37 - 41
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Decisione n. 787/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 21 aprile 2004
che modifica la decisione 96/411/CE del Consiglio e le decisioni nn. 276/1999/CE, 1719/1999/CE, 2850/2000/CE, 507/2001/CE, 2235/2002/CE, 2367/2002/CE, 253/2003/CE, 1230/2003/CE e 2256/2003/CE, allo scopo di adattare gli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 95, 153, paragrafo 2, 156, paragrafo 1, 157, paragrafo 3, 175, paragrafo 1, e 285,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato [1],
considerando quanto segue:
- n. 276/1999/CE, del 25 gennaio 1999, che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali [3],
- n. 1719/1999/CE, del 12 luglio 1999, relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune, per reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA) [4],
- n. 2850/2000/CE, del 20 dicembre 2000, che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali [5],
- n. 507/2001/CE, del 12 marzo 2001, concernente un insieme di azioni relative alla rete transeuropea di raccolta, produzione e diffusione delle statistiche sugli scambi intra ed extracomunitari di beni (Edicom) [6],
- n. 2235/2002/CE, del 3 dicembre 2002, recante adozione di un programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (Programma Fiscalis 2003-2007) [7],
- n. 2367/2002/CE, del 16 dicembre 2002, relativa al programma statistico comunitario 2003-2007 [8],
- n. 253/2003/CE, del 6 febbraio 2003, relativa all'adozione di un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2007) [9],
- n. 1230/2003/CE, del 26 giugno 2003, che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia: "Energia intelligente — Europa" (2003-2006) [10],
- n. 2256/2003/CE, del 17 novembre 2003, relativa all'adozione di un programma pluriennale (2003-2005) riguardante il seguito del piano d'azione eEurope 2005, la diffusione delle buone pratiche ed il miglioramento della sicurezza delle reti e dell'informazione (Modinis) [11],
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 6, paragrafo 4, della decisione 96/411/CE, il primo comma è sostituito dal seguente:
"4. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo 2003-2007 è fissata a 11,65 milioni di EUR, di cui 8,65 milioni di EUR per il periodo 2003-2006.Per il periodo dal 1o gennaio 2007, l'importo proposto si considera confermato se è conforme, per la fase in questione, alle prospettive finanziarie in vigore per il periodo che inizia il 1o gennaio 2007."
Articolo 2
All'articolo 1, paragrafo 3, della decisione n. 276/1999/CE il primo comma è sostituito dal seguente:
"3. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente piano d'azione per il periodo dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2004 è fissata in 39,1 milioni di EUR."
Articolo 3
L'articolo 12 della decisione n. 1719/1999/CE è modificato come segue:
1) Il titolo "Importo di riferimento finanziario" è sostituito dal titolo "Finanziamento".
2) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione dell'azione comunitaria definita dalla presente decisione per il periodo 2002-2004 è di 40,6 milioni di EUR."
Articolo 4
All'articolo 2, della decisione n. 2850/2000/CE la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) La dotazione finanziaria per l'attuazione della presente decisione per il periodo 2000-2006 è fissata a 12,6 milioni di EUR.
Il finanziamento assegnato alle azioni di cui alla presente decisione è iscritto negli stanziamenti annuali del bilancio generale dell'Unione europea. L'autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti disponibili per ogni esercizio entro i limiti delle prospettive finanziarie."
Articolo 5
La decisione n. 507/2001/CE è modificata come segue:
1) All'articolo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:
"La dotazione finanziaria per l'esecuzione dell'azione comunitaria definita dalla presente decisione per il periodo 2001-2005 è fissata a 53,6 milioni di EUR. Una ripartizione indicativa, secondo le categorie d'interventi di cui all'articolo 2, figura nell'allegato II."
2) L'allegato II è sostituito dal testo figurante nell'allegato I alla presente decisione.
Articolo 6
L'articolo 10 della decisione n. 2235/2002/CE è sostituito dal seguente:
"Articolo 10FinanziamentoLa dotazione finanziaria per l'attuazione del presente programma è fissata per il periodo 1o gennaio 2003-31 dicembre 2007 a 67,25 milioni di EUR, di cui 51,9 milioni di EUR per il periodo fino al 31 dicembre 2006.Per il periodo dal 1o gennaio 2007, l'importo proposto si considera confermato se è conforme, per la fase in questione, alle prospettive finanziarie in vigore per il periodo che inizia il 1o gennaio 2007.Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie."
Articolo 7
All'articolo 3, della decisione n. 2367/2002/CE il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
"La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma per il periodo 2003-2007 è pari a 220,6 milioni di EUR, di cui 170,83 milioni di EUR per il periodo fino al 31 dicembre 2006.Per il periodo dal 1o gennaio 2007, l'importo proposto si considera confermato se è conforme, per la fase in questione, alle prospettive finanziarie in vigore per il periodo che inizia il 1o gennaio 2007."
Articolo 8
L'articolo 14 della decisione n. 253/2003/CE è sostituito dal seguente:
3. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie."
Articolo 9
La decisione n. 1230/2003/CE è modificata come segue:
1) All'articolo 6, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
"1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma per il periodo 2003-2006 è pari a 250 milioni di EUR."
2) L'allegato è sostituito dal testo figurante all'allegato II alla presente decisione.
Articolo 10
All'articolo 4, della decisione n. 2256/2003/CE il primo e il secondo comma, sono sostituiti dai seguenti:
"Il programma copre il periodo dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2005. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma è di 22,44 milioni di EUR."
Articolo 11
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Strasburgo, addì 21 aprile 2004.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P. Cox
Per il Consiglio
Il Presidente
D. Roche
[1] Parere del Parlamento europeo del 9 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 aprile 2004.
[2] GU L 162 del 1.7.1996, pag. 14. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 1919/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 293 del 29.10.2002, pag. 5).
[3] GU L 33 del 6.2.1999, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
[4] GU L 203 del 3.8.1999, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 2046/2002/CE (GU L 316 del 20.11.2002, pag. 4).
[5] GU L 332 del 28.12.2000, pag. 1.
[6] GU L 76 del 16.3.2001, pag. 1.
[7] GU L 341 del 17.12.2002, pag. 1.
[8] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 1.
[9] GU L 36 del 12.2.2003, pag. 1.
[10] GU L 176 del 15.7.2003, pag. 29.
[11] GU L 336 del 23.12.2003, pag. 1.
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ALLEGATO I
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ALLEGATO II
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