2004/749/CE:Decisione del Consiglio, del 21 ottobre 2004, che individua l’orientamento generale di ripartizione dei finanziamenti di cui al regolamento (CE) n. 1267/1999 che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione
GU L 332 del 6.11.2004, pagg. 14–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 153M del 7.6.2006, pagg. 83–83 (MT)
| BG | ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | GA | IT | LV | LT | HU | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | FI | SV |
| html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | |||
Decisione del Consiglio
del 21 ottobre 2004
che individua l’orientamento generale di ripartizione dei finanziamenti di cui al regolamento (CE) n. 1267/1999 che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione
(2004/749/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione [1], in particolare l’articolo 15, secondo comma,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Il Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e 13 dicembre 2002 ha approvato le conclusioni dei negoziati che hanno dato luogo all'adesione alla Comunità, nel 2004, di otto paesi che allora beneficiavano delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1267/1999. Di conseguenza, soltanto la Bulgaria e la Romania continueranno a beneficiare degli impegni previsti dal suddetto regolamento durante il periodo 2004-2006.
(2) Nell'approvare le tabelle di marcia per la Bulgaria e la Romania proposte dalla Commissione, il Consiglio europeo di Copenaghen ha stabilito, sulla base di un orientamento generale, un criterio di ripartizione tra questi due paesi in ragione, rispettivamente, del 30 % e del 70 % delle risorse stanziate nel quadro del programma PHARE, istituito dal regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia [2], del programma speciale di adesione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (SAPARD), istituito dal regolamento (CE) n. 1268/1999 [3], e dello strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA), istituito dal regolamento (CE) n. 1267/1999.
(3) Ai sensi del primo comma dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1267/1999, il criterio di ripartizione tiene conto delle necessità e della capacità di assorbimento dell'assistenza da parte della Bulgaria e della Romania nonché dei criteri riportati all'articolo 4 dello stesso regolamento.
(4) Dal momento che il criterio di ripartizione in ragione del 30 % e del 70 % si applica al triennio 2004-2006 nel suo complesso, è appropriato disporre lo stanziamento annuale delle risorse complessive in base a tale criterio di ripartizione.
(5) Di conseguenza, mentre il criterio del 30 % e del 70 % applicato al triennio 2004-2006 nel suo complesso costituisce l’orientamento generale di ripartizione tra i paesi beneficiari restanti, ossia la Bulgaria e la Romania, lo stanziamento indicativo delle risorse complessive va fissato su base annua secondo una forcella che rifletta tale criterio di ripartizione complessivo,
DECIDE:
Articolo unico
In base all’orientamento generale adottato per il periodo triennale 2004-2006, i finanziamenti previsti dal regolamento (CE) n. 1267/1999 vanno ripartiti tra Bulgaria e Romania in base al criterio di ripartizione, rispettivamente, del 30 % e del 70 %, applicabile a tale periodo nel suo complesso.
Nel corso del periodo triennale di cui al primo paragrafo lo stanziamento annuale dei finanziamenti di cui al regolamento (CE) n. 1267/1999 va fissato in base ad un criterio di ripartizione indicativo che va dal 65 % al 75 % dei finanziamenti complessivi per la Romania e dal 25 % al 35 % dei finanziamenti complessivi per la Bulgaria.
Fatto a Lussemburgo, addì 21 ottobre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
G. Zalm
--------------------------------------------------
[1] GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 769/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 1).
[2] GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 769/2004.
[3] GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 769/2004.
| Haut |