32004D0560

2004/560/CE: Decisione della Commissione, del 18 giugno 2004, che definisce l'elenco delle zone di Cipro cui si applica l'obiettivo n. 2 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2004 al 2006 [notificata con il numero C(2004) 2123] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

 GU L 250 del 24.7.2004, pagg. 13–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
 GU L 267M del 12.10.2005, pagg. 64–71 (MT)

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
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Decisione della Commissione del 18 giugno 2004 che definisce l'elenco delle zone di Cipro cui si applica l'obiettivo n. 2 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2004 al 2006 [notificata con il numero C(2004) 2123] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (2004/560/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 , recante disposizioni generali sui Fondi strutturali(1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

previa consultazione del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni, del comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale e del comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura,

considerando quanto segue:

(1) L'obiettivo n. 2 dei Fondi strutturali è destinato a favorire la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali.

(2) La Commissione e gli Stati membri assicurano che gli interventi vengano effettivamente concentrati verso le zone più gravemente colpite e nell'ambito geografico più appropriato.

(3) Il massimale di popolazione ammissibile al sostegno è fissato a 213000 abitanti, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999, che stabilisce per Cipro un massimale pari al 31 % della popolazione delle regioni NUTS II non comprese nell'obiettivo n. 1.

(4) Sulla scorta delle proposte degli Stati membri, la Commissione, in stretta concertazione con lo Stato membro interessato, definisce l'elenco delle zone cui si applica l'obiettivo n. 2, tenendo conto delle priorità regionali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le zone di Cipro cui si applica l'obiettivo n. 2 dei Fondi strutturali per il periodo dal 1° maggio 2004 al 31 dicembre 2006 sono quelle che figurano in allegato.

Articolo 2

La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2004 .

Per la Commissione

Jacques Barrot

Membro della Commissione

(1) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'Atto di adesione.

ALLEGATO

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