32001D0594

2001/594/CE: Decisione del Consiglio, del 18 giugno 2001, sulla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia relativo alla partecipazione della Repubblica di Turchia all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale

 GU L 213 del 7.8.2001, pagg. 111–111 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
 edizione speciale in lingua ceca: capitolo 11 tomo 38 pag. 101 - 101
 edizione speciale in lingua estone: capitolo 11 tomo 38 pag. 101 - 101
 edizione speciale in lingua ungherese capitolo 11 tomo 38 pag. 101 - 101
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 edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 11 tomo 24 pag. 133 - 133
 edizione speciale in lingua romena: capitolo 11 tomo 24 pag. 133 - 133

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Decisione del Consiglio

del 18 giugno 2001

sulla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia relativo alla partecipazione della Repubblica di Turchia all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale

(2001/594/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase del primo comma e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

considerando quanto segue:

(1) L'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale sono state istituite dal regolamento (CEE) n. 1210/90(2).

(2) Il Consiglio europeo di Lussemburgo (dicembre 1997) ha riconosciuto come la partecipazione ai programmi e alle agenzie comunitarie consenta di accelerare i tempi della strategia di preadesione per i paesi dell'Europa centrale ed orientale. Per quanto riguarda le agenzie, le conclusioni del Consiglio europeo prevedono che "i paesi candidati potranno partecipare ad agenzie comunitarie con decisione da prendere caso per caso".

(3) Il Consiglio europeo di Helsinki (dicembre 1999) ha riaffermato la natura inclusiva del processo di ampliamento, che attualmente comprende 13 paesi in un unico quadro, in cui i paesi candidati partecipano al processo di adesione su base equipollente.

(4) Ai sensi dell'articolo 300, paragrafo 1, del trattato, il Consiglio in data 14 febbraio 2000 ha autorizzato la Commissione a condurre i negoziati sulla partecipazione all'Agenzia europea dell'ambiente dei paesi candidati all'adesione,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, per conto della Comunità, l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia relativo alla partecipazione della Repubblica di Turchia all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale.

Il testo dell'accordo figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a depositare la notifica di cui all'articolo 17 dell'accordo.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2001.

Per il Consiglio

M. Winberg

Il Presidente

(1) Parere reso il 31.5.2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 933/1999 (GU L 117 del 5.5.1999, pag. 1).

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