2000/118/CE: Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1999, che definisce l'elenco delle zone cui si applica l'obiettivo n. 2 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006 nei Paesi Bassi [notificata con il numero C(1999) 4918] (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)
GU L 39 del 14.2.2000, pagg. 29–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1999
che definisce l'elenco delle zone cui si applica l'obiettivo n. 2 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006 nei Paesi Bassi
[notificata con il numero C(1999) 4918]
(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)
(2000/118/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali(1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, primo comma,
previa consultazione del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni, del comitato per le strutture agricole e dello sviluppo rurale e del comitato del settore della pesca e dell'acquacoltura,
considerando quanto segue:
(1) secondo l'articolo 1, primo comma, punto 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999, l'obiettivo n. 2 dei Fondi strutturali è destinato a favorire la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali;
(2) a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999, la Commissione e gli Stati membri provvedono affinché gli interventi vengano effettivamente concentrati verso le zone della Comunità più gravemente colpite e nell'ambito geografico più appropriato;
(3) la decisione 1999/503/CE della Commissione(2) ha definito, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999, un massimale della popolazione per Stato membro nel quadro dell'obiettivo n. 2 per il periodo dal 2000 al 2006; per i Paesi Bassi, il massimale in questione è di 2333000 abitanti;
(4) a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999, in base alle proposte di ognuno degli Stati membri la Commissione, in stretta concertazione con lo Stato membro interessato e tenendo conto delle priorità nazionali, definisce l'elenco delle zone interessate dall'obiettivo n. 2, senza pregiudizio del sostegno transitorio di cui all'articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento;
(5) l'articolo 4, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede che l'elenco delle zone a cui si applica l'obiettivo n. 2 sia valido per sette anni a decorrere dal 1o gennaio 2000; tuttavia, su proposta di uno Stato membro e in caso di grave crisi in una regione, la Commissione può modificare l'elenco delle zone nel corso del 2003, secondo il disposto dei paragrafi da 1 a 10, senza aumentare la percentuale di popolazione interessata all'interno di ciascuna regione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, di tale regolamento,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'elenco delle zone cui si applica l'obiettivo n. 2 dei Fondi strutturali nei Paesi Bassi per il periodo dal 2000 al 2006 figura in allegato.
L'elenco di tali zone può essere modificato nel corso del 2003.
Articolo 2
Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1999.
Per la Commissione
Michel BARNIER
Membro della Commissione
(1) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.
(2) GU L 194 del 27.7.1999, pag. 58.
ALLEGATO
ELENCO DELLE ZONE A CUI SI APPLICA L'OBIETTIVO 2 DEI FONDI STRUTTURALI NEI PAESI BASSI
Periodo: 2000-2006
>SPAZIO PER TABELLA>
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