31993L0050

Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell'allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale

 GU L 205 del 17.8.1993, pagg. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
 edizione speciale finlandese: capitolo 03 tomo 51 pag. 184 - 185
 edizione speciale svedese: capitolo 03 tomo 51 pag. 184 - 185
 edizione speciale in lingua ceca: capitolo 03 tomo 14 pag. 398 - 399
 edizione speciale in lingua estone: capitolo 03 tomo 14 pag. 398 - 399
 edizione speciale in lingua ungherese capitolo 03 tomo 14 pag. 398 - 399
 edizione speciale in lingua lituana: capitolo 03 tomo 14 pag. 398 - 399
 edizione speciale in lingua lettone: capitolo 03 tomo 14 pag. 398 - 399
 edizione speciale in lingua maltese: capitolo 03 tomo 14 pag. 398 - 399
 edizione speciale in lingua polacca: capitolo 03 tomo 14 pag. 398 - 399
 edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 03 tomo 14 pag. 398 - 399
 edizione speciale in lingua slovena: capitolo 03 tomo 14 pag. 398 - 399
 edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 03 tomo 13 pag. 130 - 131
 edizione speciale in lingua romena: capitolo 03 tomo 13 pag. 130 - 131

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV
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DIRETTIVA 93/50/CEE DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 1993 che specifica taluni vegetali non elencati nell'allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/19/CEE (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5 e paragrafo 7, quinto trattino,

considerando che, in riferimento alla produzione di taluni prodotti non elencati nell'allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE, quali le patate diverse dai tuberi seme o i frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, che non sono infetti o infestati dagli organismi nocivi menzionati nella stessa direttiva, nonché ad un adeguato controllo di tale produzione da parte degli Stati membri, è necessario iscrivere in un registro ufficiale a livello locale, regionale o nazionale i produttori dei suddetti prodotti o, se è più opportuno, i centri di raccolta collettivi o i centri di spedizione nelle rispettive zone di produzione;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri provvedono affinché i produttori, i centri di raccolta collettivi e i centri di spedizione situati nelle zone di produzione dei prodotti elencati nell'allegato della presente direttiva siano iscritti in un registro ufficiale a livello locale, regionale o nazionale.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro la data menzionata all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 91/683/CEE del Consiglio (3). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le disposizioni del diritto nazionale adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

(2) GU n. L 96 del 22. 4. 1993, pag. 33.

(3) GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 29.

ALLEGATO

1. Tuberi di Solanum tuberosum L. diversi dai tuberi seme.

2. Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi.

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