19.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 156/35


ACCORDO DI PARTENARIATO NEL SETTORE DELLA PESCA

tra la Repubblica di Guinea e la Comunità europea

LA REPUBBLICA DI GUINEA,

di seguito denominata «Guinea»,

e

LA COMUNITÀ EUROPEA,

di seguito denominata «Comunità»,

di seguito denominate «le parti»,

CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione esistenti tra la Comunità e la Guinea, in particolare nell’ambito dell’accordo di Cotonou, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni;

CONSIDERANDO il desiderio di entrambe le parti di promuovere lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche attraverso la cooperazione;

TENUTO CONTO delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

DETERMINATE ad applicare le decisioni e le raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico, di seguito denominata «ICCAT»;

CONSAPEVOLI dell’importanza dei principi stabiliti dal Codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza della FAO del 1995;

DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, alla promozione di una pesca responsabile al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine;

CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente;

DECISE, a tal fine, a promuovere un dialogo sulla politica settoriale della pesca adottata dal governo della Guinea e a identificare le modalità atte a garantire l’efficace attuazione di tale politica e la partecipazione degli operatori economici e della società civile a tale processo;

DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l’esercizio della pesca da parte delle navi comunitarie nelle acque della Guinea e per il sostegno della Comunità all’instaurazione di una pesca responsabile in tali acque;

RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica più stretta nell’industria della pesca e nelle attività correlate, mediante la costituzione e lo sviluppo di società miste con la partecipazione di imprese delle due parti,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto

Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:

la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca ai fini della promozione di una pesca responsabile nelle zone di pesca della Guinea, onde garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e contribuire allo sviluppo del settore della pesca in Guinea,

le condizioni per l’accesso dei pescherecci comunitari alle zone di pesca della Guinea,

la cooperazione relativa alle modalità di controllo delle attività alieutiche nelle zone di pesca della Guinea, al fine di garantire l’osservanza delle succitate condizioni, l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata,

le associazioni tra imprese intese a sviluppare, nell’interesse comune, attività economiche nel settore della pesca e attività correlate.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

a)

«autorità guineane», il ministero della Pesca;

b)

«autorità comunitarie», la Commissione europea;

c)

«zona di pesca della Guinea», le acque soggette alla giurisdizione della Guinea in materia di pesca. Le navi comunitarie potranno svolgere attività di pesca ai sensi del presente accordo unicamente nelle zone in cui la pesca è autorizzata dalla normativa della Guinea;

d)

«peschereccio», qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche viventi;

e)

«nave comunitaria», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e registrato nella Comunità;

f)

«commissione mista», una commissione composta da rappresentanti della Comunità e della Guinea, le cui funzioni sono descritte all’articolo 10 del presente accordo;

g)

«trasbordo», il trasferimento, in parte o per intero, del pescato detenuto a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio in porto e/o in rada;

h)

«circostanze anomale», circostanze diverse dai fenomeni naturali, non soggette al ragionevole controllo di una delle parti, tali da impedire l’esercizio dell’attività di pesca nelle acque della Guinea;

i)

«marittimi ACP», qualsiasi marittimo che sia cittadino di un paese non europeo firmatario dell’accordo di Cotonou. I marittimi della Guinea sono, in questo senso, marittimi ACP;

j)

«la sorveglianza», il Centro nazionale di sorveglianza e di protezione della pesca (CNSP);

k)

«la delegazione», la delegazione della Commissione europea in Guinea;

l)

«armatore», ogni persona giuridicamente responsabile di un peschereccio;

m)

«autorizzazione di pesca», il diritto a esercitare attività di pesca in un periodo determinato, in una data zona o per un dato tipo di pesca, in conformità delle disposizioni del presente accordo.

Articolo 3

Principi e obiettivi alla base dell’applicazione del presente accordo

1.   Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle zone di pesca della Guinea, basata sul principio della non discriminazione tra le varie flotte operanti in tali acque, fatti salvi gli accordi conclusi tra paesi in via di sviluppo di una stessa regione geografica, compresi gli accordi di reciprocità in materia di pesca.

2.   Le parti si impegnano ad applicare i principi del dialogo e della concertazione preliminare, in particolare con riguardo all’attuazione della politica settoriale della pesca, da un lato, e alle politiche e misure comunitarie atte ad incidere sul settore della pesca in Guinea, dall’altro.

3.   Le parti cooperano altresì per la realizzazione, sia congiunta che unilaterale, di valutazioni ex ante, intermedie ed ex post delle misure, dei programmi e delle azioni attuate sulla base del presente accordo.

4.   Le parti si impegnano a garantire l’attuazione del presente accordo in conformità dei principi di corretta gestione economica e sociale, nell’intento di promuovere la crescita occupazionale in Guinea e nel rispetto dello stato delle risorse alieutiche.

5.   In particolare, l’ingaggio di marittimi ACP a bordo delle navi comunitarie è disciplinato dalla Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, che si applica di diritto ai contratti corrispondenti e alle condizioni generali di lavoro. Questo vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di occupazione e professione.

Articolo 4

Cooperazione in campo scientifico

1.   Nel periodo di applicazione dell’accordo la Comunità e la Guinea si adopereranno al fine di monitorare lo stato delle risorse nella zona di pesca della Guinea.

2.   Le parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito delle competenti organizzazioni internazionali di pianificazione e gestione della pesca e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo per adottare, se del caso a seguito di una riunione scientifica e di comune accordo, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche che interessano le attività delle navi comunitarie.

3.   Le parti si impegnano a consultarsi, sia direttamente, anche a livello sub-regionale, sia nell’ambito delle organizzazioni internazionali competenti, al fine di garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche dell’Atlantico e a cooperare nell’ambito delle ricerche scientifiche pertinenti.

Articolo 5

Accesso delle navi comunitarie alle zone di pesca della Guinea

1.   La Guinea si impegna ad autorizzare le navi comunitarie a praticare attività di pesca nella propria zona di pesca in conformità del presente accordo, compreso il protocollo e il relativo allegato.

2.   Le attività di pesca contemplate dal presente accordo sono soggette alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Guinea. Le autorità guineane notificano alla Commissione qualsiasi modifica della suddetta legislazione. Fatte salve le disposizioni eventualmente concordate tra le parti, le navi comunitarie sono tenute a conformarsi a tali modifiche della regolamentazione entro un termine di un mese decorrente dalla loro notifica.

3.   La Guinea si impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari ai fini dell’effettiva applicazione delle disposizioni del protocollo concernenti il controllo delle attività di pesca. Le navi comunitarie cooperano con le autorità guineane preposte al controllo della pesca.

4.   La Comunità si impegna ad adottare tutti i provvedimenti atti a garantire che le proprie navi rispettino le disposizioni del presente accordo nonché la legislazione che disciplina l’esercizio della pesca nelle acque soggette alla giurisdizione della Guinea, in conformità della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Articolo 6

Condizioni per l’esercizio della pesca — Clausola di esclusiva

1.   Possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca della Guinea solo le navi comunitarie in possesso di un’autorizzazione valida di pesca, rilasciata dalla Guinea in virtù del presente accordo e del relativo protocollo.

2.   Il ministero può rilasciare alle navi comunitarie autorizzazioni di pesca per categorie di pesca non contemplate dal vigente protocollo e per la pesca sperimentale. Tuttavia, il rilascio di tali autorizzazioni è subordinato al parere favorevole delle parti.

3.   La procedura per il rilascio delle autorizzazioni di pesca, i canoni applicati agli armatori e le relative modalità di pagamento sono specificati nell’allegato del protocollo.

Articolo 7

Contropartita finanziaria

1.   La Comunità versa alla Guinea una contropartita finanziaria in conformità delle condizioni stabilite nel protocollo e negli allegati. Tale contropartita unica è definita sulla base delle due componenti seguenti:

a)

l’accesso delle navi comunitarie alle acque e alle risorse alieutiche della Guinea; e

b)

il sostegno finanziario fornito dalla Comunità per l’attuazione di una politica nazionale della pesca basata su una pesca responsabile e sullo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nelle acque della Guinea.

2.   La componente della contropartita finanziaria menzionata al paragrafo 1, lettera b), è stabilita in funzione degli obiettivi concordati dalle due parti in conformità delle disposizioni del protocollo, che dovranno essere conseguiti nell’ambito della politica settoriale della pesca definita dal governo della Guinea, e della programmazione annuale e pluriennale per l’attuazione di tale politica.

3.   La contropartita finanziaria versata dalla Comunità è pagata annualmente secondo le modalità stabilite nel protocollo, fatte salve le disposizioni del presente accordo e del protocollo riguardanti eventuali modifiche dell’importo della contropartita stessa per i seguenti motivi:

a)

circostanze anomale;

b)

riduzione delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilita di comune accordo dalle parti ai fini della gestione degli stock considerati, se tale provvedimento è ritenuto necessario per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;

c)

aumento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilito di comune accordo dalle parti, purché tale provvedimento risulti compatibile con lo stato delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;

d)

riesame congiunto delle condizioni relative al sostegno finanziario all’attuazione della politica settoriale della pesca in Guinea, quando i risultati della programmazione annuale e pluriennale constatati dalle parti lo giustificano;

e)

denuncia del presente accordo ai sensi dell’articolo 15;

f)

sospensione dell’applicazione del presente accordo ai sensi dell’articolo 14.

Articolo 8

Promozione della cooperazione tra gli operatori economici e nella società civile

1.   Le parti promuovono la cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Esse si consultano ai fini del coordinamento delle azioni che possono essere attuate a questo scopo.

2.   Le parti si impegnano a promuovere lo scambio di informazioni su tecniche e attrezzi da pesca, metodi di conservazione e processi industriali di trasformazione dei prodotti della pesca.

3.   Le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo del commercio e degli investimenti.

4.   Le parti promuovono, in particolare, la costituzione di società miste che perseguano un interesse comune, nel rigoroso rispetto della legislazione vigente in Guinea e nella Comunità.

Articolo 9

Cooperazione amministrativa

Nell’intento di garantire l’efficacia delle misure di gestione e di conservazione delle risorse alieutiche, le parti contraenti:

pongono in essere, per quanto di loro competenza, una cooperazione amministrativa volta a garantire il rispetto, da parte delle loro navi, delle disposizioni del presente accordo e della normativa della Guinea in materia di pesca marittima,

cooperano al fine di prevenire e contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, in particolare mediante lo scambio di informazioni e una stretta cooperazione amministrativa.

Articolo 10

Commissione mista

1.   È istituita una commissione mista incaricata di sorvegliare e controllare l’applicazione del presente accordo. La commissione mista espleta le seguenti funzioni:

a)

controlla l’esecuzione, l’interpretazione e la corretta applicazione dell’accordo, nonché la risoluzione delle controversie;

b)

esamina e valuta l’esecuzione del contributo dell’accordo di partenariato per l’attuazione della politica settoriale della pesca della Guinea;

c)

assicura il coordinamento sulle questioni di comune interesse in materia di pesca;

d)

funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione dell’accordo;

e)

riconsidera eventualmente il livello delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della contropartita finanziaria;

f)

definisce le condizioni per l’esercizio della pesca conformemente alle disposizioni del protocollo;

g)

stabilisce le modalità pratiche della cooperazione amministrativa prevista all’articolo 9 del presente accordo;

h)

svolge qualsiasi altra funzione ad essa affidata dalle parti di comune accordo, anche in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e di cooperazione amministrativa.

2.   La commissione mista si riunisce almeno una volta all’anno, alternativamente in Guinea e nella Comunità, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti.

Articolo 11

Zona geografica di applicazione

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui trova applicazione il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite e, dall’altra, al territorio della Guinea e alle acque soggette alla giurisdizione guineana.

Articolo 12

Durata

Il presente accordo si applica per un periodo di quattro anni a decorrere dalla sua entrata in vigore; esso è tacitamente rinnovato per ulteriori periodi della medesima durata, salvo denuncia in conformità dell’articolo 15.

Articolo 13

Composizione delle controversie

Le parti contraenti si consultano in caso di controversia in merito all’interpretazione e/o all’applicazione del presente accordo.

Articolo 14

Sospensione

1.   L’applicazione del presente accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti in caso di grave disaccordo in merito all’applicazione delle relative disposizioni. Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la propria intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. Al ricevimento della notifica le parti si consultano al fine di risolvere in via amichevole la controversia fra loro insorta.

2.   L’ammontare della contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 15

Denuncia

1.   Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti in caso di circostanze anomale, quali il degrado degli stock interessati, la constatazione di un livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca concesse dalla Guinea alle navi comunitarie o il mancato rispetto degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

2.   La parte interessata notifica per iscritto all’altra parte la propria intenzione di denunciare l’accordo almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di ogni periodo supplementare.

3.   L’invio della notifica di cui al paragrafo 2 comporta l’avvio di consultazioni tra le parti.

4.   L’ammontare della contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 per l’anno in cui prende effetto la denuncia dell’accordo è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.

Articolo 16

Protocollo e allegato

Il protocollo e l’allegato formano parte integrante del presente accordo.

Articolo 17

Disposizioni applicabili del diritto nazionale

Le attività dei pescherecci comunitari operanti nelle acque della Guinea sono disciplinate dalla normativa applicabile in Guinea, salvo diversa disposizione dell’accordo e del presente protocollo, compresi l’allegato e le relative appendici.

Articolo 18

Abrogazione

Il presente accordo abroga e sostituisce, alla data della sua entrata in vigore, l’accordo di pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, del 28 marzo 1983.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente accordo, redatto in duplice copia in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle procedure interne a tal fine necessarie.


PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2012

Articolo 1

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2009 e per un periodo di quattro anni, le possibilità di pesca concesse ai sensi dell’articolo 5 dell’accordo sono fissate, per le specie altamente migratorie (specie elencate nell’allegato 1 della Convenzione delle Nazioni unite del 1982), nel modo seguente:

tonniere congelatrici con reti a circuizione: 28 unità,

pescherecci con lenze a canna: 12 unità.

2.   A partire dal secondo anno di applicazione del presente protocollo e a seguito della valutazione congiunta dello stato degli stock di gamberetti e della gestione delle attività di pesca della Guinea nella categoria considerata, potranno essere concesse, su base annuale, possibilità di pesca per le navi da traino adibite alla cattura dei gamberetti, in ragione di 800 tonnellate di stazza lorda (tsl) per trimestre, alle seguenti condizioni:

l’attuazione di una gestione trasparente dell’accesso alla pesca dei gamberetti e segnatamente dello sforzo di pesca esercitato dalle flotte nazionali e straniere sulla specie considerata. A tal fine, anteriormente al 31 ottobre di ogni anno, la Guinea trasmette una tabella riepilogativa dello sforzo di pesca messo in atto su questa specie nelle acque guineane,

l’attuazione di un piano di sorveglianza, monitoraggio e controllo nelle acque guineane,

l’analisi scientifica dello stato delle risorse e dei risultati delle campagne scientifiche, i cui risultati saranno comunicati ogni anno contestualmente ai dati relativi allo sforzo di pesca.

Le condizioni di pesca per la categoria considerata saranno definite ogni anno di comune accordo prima del rilascio delle autorizzazioni di pesca, e comunque prima del pagamento della quota aggiuntiva della contropartita finanziaria annua stabilita in funzione dell’aumento delle possibilità di pesca previsto all’articolo 2 del presente protocollo.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente protocollo.

4.   Le navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità europea possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca della Guinea soltanto se sono in possesso di un’autorizzazione valida di pesca rilasciata dalla Guinea nell’ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nell’allegato del protocollo stesso.

Articolo 2

Contropartita finanziaria — Modalità di pagamento

1.   La contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 dell’accordo per il periodo di cui all’articolo 1, paragrafo 1, comprende da un lato un importo annuo di 325 000 EUR corrispondente a un quantitativo di riferimento di 5 000 tonnellate annue e, dall’altro, un importo specifico annuo di 125 000 EUR destinato al sostegno e all’attuazione della politica settoriale della pesca della Guinea. Tale importo specifico fa parte integrante della contropartita finanziaria unica (1) definita all’articolo 7 dell’accordo.

Nel caso in cui vengano concesse possibilità di pesca supplementari in conformità dell’articolo 1, paragrafo 2, la contropartita finanziaria di cui all’articolo 7 dell’accordo comprende inoltre, per il periodo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, un importo annuo di 300 000 EUR, proporzionale all’aumento delle possibilità di pesca.

Agli importi di cui sopra va aggiunto un contributo specifico della Comunità pari a 600 000 EUR per il primo anno, 400 000 EUR per il secondo anno e 300 000 EUR per gli anni successivi, destinato al rafforzamento del sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza nelle zone di pesca guineane, per consentire alla Guinea di dotarsi di un sistema di sorveglianza satellitare entro il 30 giugno 2010. Esso è gestito secondo le disposizioni previste all’articolo 7 del presente protocollo.

2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 7 del presente protocollo.

3.   La somma degli importi di cui al paragrafo 1 (1 050 000 EUR per il primo anno e, se del caso, 1 150 000 EUR per il secondo anno e 1 050 000 EUR per gli anni successivi) è pagata annualmente dalla Comunità durante il periodo di applicazione del presente protocollo (2). Tali importi non pregiudicano eventuali modifiche delle possibilità di pesca o la concessione di nuove possibilità di pesca che possono essere decise in conformità delle disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente protocollo.

4.   Se il volume complessivo delle catture effettuate dalle navi comunitarie nelle zone di pesca della Guinea supera il quantitativo di riferimento, l’importo della contropartita finanziaria annuale è aumentato di 65 EUR per tonnellata supplementare catturata. Tuttavia, l’importo annuo complessivo versato dalla Comunità non può superare il doppio dell’importo indicato al paragrafo 3 (vale a dire 1 050 000 EUR per il primo anno ed, eventualmente, 1 150 000 EUR per il secondo anno e 1 050 000 EUR per gli anni successivi). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi comunitarie superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell’importo annuo complessivo, l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo.

5.   Il pagamento della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è effettuato entro il 30 novembre 2009 per il primo anno ed entro il 1o febbraio per gli anni successivi.

6.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6, l’assegnazione di tali fondi è stabilita nell’ambito della legge finanziaria della Guinea, salvo per quanto riguarda il contributo specifico di cui all’articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, del presente protocollo, ed è pertanto di esclusiva competenza delle autorità guineane.

7.   I pagamenti previsti dal presente articolo sono versati, il primo anno successivo all’adozione della programmazione dei fondi ad opera delle parti, su un conto unico del Tesoro pubblico aperto presso la Banca centrale della Guinea, i cui riferimenti sono comunicati annualmente dal ministero, salvo per quanto riguarda il contributo specifico di cui all’articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, che sarà versato direttamente su un conto del Centro nazionale di sorveglianza e di protezione della pesca.

Articolo 3

Cooperazione per una pesca responsabile — Cooperazione scientifica

1.   Le due parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque della Guinea, sulla base dei principi di non discriminazione tra le diverse flotte presenti in tali acque.

2.   Nel periodo di applicazione del presente protocollo la Comunità e le autorità guineane si adoperano per monitorare lo stato delle risorse nella zona di pesca della Guinea.

3.   Le due parti si impegnano a promuovere la cooperazione a livello locale in materia di pesca responsabile, in particolare nell’ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) e di ogni altra organizzazione sub-regionale o internazionale competente.

4.   In conformità dell’articolo 4 dell’accordo e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, le parti si consultano nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo per adottare di comune accordo, se del caso a seguito di una riunione scientifica eventualmente a livello sub-regionale, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche che interessano le attività delle navi comunitarie. Tali misure terranno conto delle raccomandazioni e risoluzioni adottate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT).

Articolo 4

Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca

1.   Le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 possono essere aumentate di comune accordo a condizione che, in base alle conclusioni della riunione scientifica di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del presente protocollo, tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse della Guinea. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, è maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis.

2.   Invece, nel caso in cui le parti decidano di adottare misure che comportino una riduzione delle possibilità di pesca di cui all’articolo 1, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente, pro rata temporis.

3.   Le parti possono altresì decidere, previa consultazione e di comune accordo, di rivedere la ripartizione delle possibilità di pesca tra diverse categorie di navi, nel rispetto delle raccomandazioni eventualmente formulate dalla riunione scientifica di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del presente protocollo in relazione alla gestione degli stock che potrebbero essere interessati da tale ridistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla ridistribuzione delle possibilità di pesca, le parti concordano l’adeguamento corrispondente della contropartita finanziaria.

Articolo 5

Altre possibilità di pesca

1.   Nel caso in cui le navi comunitarie siano interessate ad attività di pesca non contemplate all’articolo 1, la Comunità consulterà la Guinea per un’eventuale autorizzazione relativa a queste nuove attività. Ove del caso, le parti concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.

2.   Le parti possono condurre congiuntamente campagne di pesca sperimentale nelle zone di pesca della Guinea, previo parere della riunione scientifica di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del presente protocollo. A tal fine, su richiesta di una delle parti, esse procedono a consultazioni e stabiliscono, caso per caso, nuove risorse, condizioni ed altri parametri pertinenti.

3.   Le parti esercitano le attività di pesca sperimentale secondo i parametri scientifici, amministrativi e finanziari adottati di comune accordo. Le autorizzazioni a praticare la pesca sperimentale sono concesse a titolo di prova, per non più di due campagne della durata di sei mesi, a decorrere dalla data decisa di comune accordo dalle parti.

4.   Se le parti giungono alla conclusione che le campagne sperimentali hanno dato risultati positivi, nel rispetto delle esigenze di tutela degli ecosistemi e di conservazione delle risorse biologiche marine, alle navi comunitarie possono essere concesse ulteriori possibilità di pesca per il restante periodo d’applicazione del protocollo, secondo la procedura di concertazione prevista all’articolo 4 e in funzione dello sforzo di pesca ammissibile. In tal caso la contropartita finanziaria è maggiorata di conseguenza.

Articolo 6

Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria in caso di circostanze anomale

1.   In caso di circostanze anomale, ad esclusione dei fenomeni naturali, che impediscano l’esercizio delle attività di pesca nella zona economica esclusiva (ZEE) della Guinea, la Comunità europea può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo.

2.   Nei casi previsti al paragrafo 1, la decisione di sospensione è adottata previa consultazione fra le parti, entro un termine di due mesi a decorrere dalla domanda di una delle due parti e a condizione che la Comunità europea abbia versato tutti gli importi dovuti al momento della sospensione.

3.   Il pagamento della contropartita finanziaria riprende non appena le parti constatino, di comune accordo e previa consultazione, che non sussistono più le circostanze che avevano portato alla sospensione delle attività di pesca e/o che la situazione è tale da consentire la ripresa delle attività.

4.   La validità delle autorizzazioni di pesca concesse alle navi comunitarie, sospesa in concomitanza al pagamento della contropartita finanziaria, è prorogata per una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca.

Articolo 7

Promozione di una pesca responsabile nelle acque della Guinea

1.   La totalità della contropartita finanziaria e del contributo specifico fissati all’articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo è destinata ogni anno al sostegno e all’attuazione delle iniziative adottate nell’ambito della politica settoriale della pesca definita dal governo della Guinea e accordate dalle parti secondo le seguenti modalità.

L’importo corrispondente è gestito dalla Guinea tenendo conto degli obiettivi identificati di comune accordo dalle parti sulla base delle priorità attuali della politica della pesca guineana volta a garantire una gestione sostenibile e responsabile del settore, nonché della programmazione annuale e pluriennale per il conseguimento di tali obiettivi in conformità del successivo paragrafo 2, in particolare in materia di controllo e sorveglianza, gestione delle risorse e miglioramento delle condizioni sanitarie dei prodotti della pesca e rafforzamento della capacità di controllo delle autorità competenti.

2.   Su proposta della Guinea e ai fini dell’attuazione delle disposizioni del paragrafo precedente, dall’entrata in vigore del presente protocollo e comunque entro tre mesi da tale data, la Comunità e la Guinea concordano, nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, compresi in particolare:

a)

gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali saranno utilizzati la quota della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 e gli importi specifici per le iniziative da condurre annualmente;

b)

gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini della promozione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dalla Guinea nell’ambito della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sulla promozione di una pesca responsabile e sostenibile o a questa correlate;

c)

i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione dei risultati ottenuti su base annuale.

3.   Le parti convengono tuttavia che sarà dedicata particolare attenzione all’insieme delle azioni di sostegno al monitoraggio, al controllo e alla sorveglianza della pesca, inclusa la sorveglianza delle acque guineane con mezzi marittimi e aerei, l’attuazione di un sistema di monitoraggio via satellite (VMS) delle navi da pesca, il miglioramento del quadro giuridico e la sua applicazione con riguardo alle infrazioni.

4.   Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale o dell’utilizzo degli importi specifici per le iniziative da condurre annualmente deve essere approvata dalle parti nell’ambito della commissione mista.

5.   La Guinea procede ogni anno all’assegnazione del valore corrispondente agli importi di cui al paragrafo 1 ai fini dell’attuazione del programma pluriennale. Per il primo anno di validità del protocollo tale assegnazione deve essere comunicata alla Comunità quanto prima possibile, e comunque anteriormente all’approvazione del programma settoriale pluriennale in sede di commissione mista. Per ogni anno successivo la Guinea notifica alla Comunità l’assegnazione prevista entro il 31 gennaio dell’anno precedente.

6.   Se la valutazione congiunta annuale dei risultati conseguiti nell’attuazione del programma settoriale pluriennale lo giustifica, la Comunità europea potrà aggiornare l’importo destinato al sostegno e all’attuazione della politica settoriale di pesca della Guinea, che rientra nella contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo, al fine di adeguare a tali risultati l’ammontare effettivo dei fondi destinati all’attuazione del programma.

7.   La Comunità si riserva il diritto di sospendere il pagamento del contributo specifico di cui all’articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, del presente protocollo se, in base alla valutazione effettuata in sede di commissione mista, i risultati ottenuti a partire dal primo anno di applicazione del protocollo, salvo circostanze eccezionali e debitamente giustificate, non sono conformi alla programmazione.

Articolo 8

Controversie — Sospensione dell’applicazione del protocollo

1.   Qualsiasi controversia tra le parti in merito all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni del presente protocollo forma oggetto di una consultazione tra le parti nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo, se del caso convocata in riunione straordinaria.

2.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 9, l’applicazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia tra le parti è considerata grave e le consultazioni condotte nell’ambito della commissione mista in conformità del paragrafo 1 non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole.

3.   Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione stessa.

4.   In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un’intesa il protocollo riprende ad essere applicato e l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 9

Sospensione dell’applicazione del protocollo per mancato pagamento

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6, la mancata esecuzione dei pagamenti di cui all’articolo 2 da parte della Comunità può dar luogo alla sospensione dell’applicazione del presente protocollo alle condizioni di seguito precisate:

a)

le autorità guineane competenti notificano il mancato pagamento alla Commissione europea. Quest’ultima procede alle opportune verifiche e, se del caso, al pagamento entro un termine massimo di 60 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica;

b)

in mancanza di pagamento o di un’adeguata giustificazione entro il termine previsto all’articolo 2, paragrafo 5, del presente protocollo, le autorità guineane competenti possono sospendere l’applicazione del protocollo. Esse ne informano immediatamente la Commissione europea;

c)

l’applicazione del protocollo riprende non appena effettuato il pagamento.

Articolo 10

Disposizioni applicabili del diritto nazionale

Le attività dei pescherecci comunitari operanti nelle acque della Guinea sono disciplinate dalla normativa applicabile in Guinea, salvo diversa disposizione dell’accordo e del presente protocollo, compresi l’allegato e le relative appendici.

Articolo 11

Clausola di riesame

1.   Qualora intervengano mutamenti significativi degli orientamenti politici che hanno portato alla conclusione del presente protocollo, una delle parti può chiedere che le disposizioni del protocollo siano sottoposte a revisione ai fini di una loro eventuale modifica.

2.   La parte interessata notifica per iscritto all’altra parte l’intenzione di procedere alla revisione delle disposizioni del presente protocollo.

3.   Le due parti avviano consultazioni al riguardo entro 60 giorni lavorativi dalla notifica. In caso di mancato accordo in merito alla revisione delle disposizioni, la parte interessata può denunciare il protocollo in conformità dell’articolo 14 del medesimo.

Articolo 12

Abrogazione

Il presente protocollo e i relativi allegati abrogano e sostituiscono il protocollo di pesca in vigore e l’accordo quadro tra la Comunità economica europea e la Guinea relativo alla pesca al largo della costa della Guinea.

Articolo 13

Durata

Il presente protocollo e i relativi allegati si applicano per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1o gennaio 2009, salvo denuncia ai sensi dell’articolo 14.

Articolo 14

Denuncia

In caso di denuncia del protocollo, la parte interessata notifica per iscritto all’altra parte la propria intenzione di denunciare il protocollo almeno sei mesi prima della data in cui la denuncia prende effetto. L’invio della notifica di cui al precedente comma comporta l’avvio di consultazioni tra le parti.

Articolo 15

Entrata in vigore

1.   Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tale scopo.

2.   Essi si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009.


(1)  All’importo della contropartita finanziaria di cui all’articolo 1, primo comma, va aggiunto l’importo dei contributi previsti al capitolo II del presente allegato, versati direttamente alla Guinea e stimati a 118 000 EUR/anno, al netto delle tasse relative al contributo per la sorveglianza e la ricerca.

(2)  All’importo della contropartita finanziaria di cui all’articolo 1, primo comma, va aggiunto l’importo dei contributi previsti al capitolo II del presente allegato, versati direttamente alla Guinea e stimati a 118 000 EUR/anno, al netto delle tasse relative al contributo per la sorveglianza e la ricerca.