SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

9 luglio 2015 ( *1 )

«Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato — Aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno — Obbligo di recupero — Impossibilità assoluta — Compensazioni per un servizio complementare al servizio di base»

Nella causa C‑63/14,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, proposto il 10 febbraio 2014,

Commissione europea, rappresentata da B. Stromsky, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica francese, rappresentata da G. de Bergues, D. Colas, N. Rouam e J. Bousin, in qualità di agenti,

convenuta,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász (relatore) e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: V. Tourrès, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 febbraio 2015,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 marzo 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che, non avendo adottato, entro i termini previsti, tutti i provvedimenti necessari per recuperare dal beneficiario gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi ed incompatibili con il mercato interno dall’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2013/435/UE della Commissione, del 2 maggio 2013, relativa all’aiuto di Stato SA.22843 (2012/C) (ex 2012/NN) cui la Francia ha dato esecuzione in favore della Société Nationale Corse Méditerranée e della Compagnie Méridionale de Navigation (GU L 220, pag. 20; in prosieguo: la «decisione controversa»), non avendo annullato, nei termini previsti, tutti i versamenti degli aiuti di cui a tale articolo 2, paragrafo 1, e non avendo informato la Commissione, entro il termine previsto, dei provvedimenti adottati per conformarsi a tale decisione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 288, quarto comma, TFUE e degli articoli da 3 a 5 di detta decisione.

Contesto normativo

2

L’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU L 83, pag. 1), dispone quanto segue:

«1.   Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario (in seguito denominata “decisione di recupero”). La Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto [dell’Unione].

2.   All’aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l’aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero.

3.   Fatta salva un’eventuale ordinanza della Corte di giustizia [dell’Unione europea] emanata ai sensi dell’articolo [278 TFUE], il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto [dell’Unione]».

Fatti e decisione controversa

Fatti

3

Con delibera del 7 giugno 2007, l’Assemblea della Corsica ha attribuito al raggruppamento costituito dalla Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA (in prosieguo: la «SNCM») e dalla Compagnie méridionale de navigation SA (in prosieguo: la «CMN») la concessione di servizio pubblico dei collegamenti marittimi tra il porto di Marsiglia e i porti della Corsica. Con decisione dello stesso giorno, il presidente del Consiglio esecutivo della collettività territoriale della Corsica è stato autorizzato a firmare la convenzione per la concessione di servizio pubblico.

4

La convenzione per la concessione di servizio pubblico è stata conclusa per il periodo compreso tra il 1o luglio 2007 ed il 31 dicembre 2013.

5

L’articolo 1 di detta convenzione ne definisce l’oggetto, consistente nella prestazione di servizi marittimi regolari su tutte le linee della concessione di servizio pubblico tra il porto di Marsiglia e i porti di Bastia, Ajaccio, Porto Vecchio, Propriano e Balagne.

6

Il capitolato d’oneri contenuto nell’allegato 1 della convenzione per la concessione di servizio pubblico definisce la natura di tali servizi. Esso prevede, in particolare, quanto segue:

il servizio permanente di trasporto «passeggeri e merci» che il raggruppamento composto dalla SNCM e dalla CMN deve assicurare durante tutto l’anno (in prosieguo: il «servizio di base»), e

il servizio complementare «passeggeri», che deve essere prestato dalla SNCM, durante i periodi di punta, pari a circa 37 settimane sulle linee Marsiglia-Ajaccio e Marsiglia-Bastia, nonché per il periodo compreso tra il 1o maggio ed il 30 settembre sulla linea Marsiglia-Propriano (in prosieguo: il «servizio complementare»).

7

In virtù della convenzione per la concessione di servizio pubblico, i due concessionari ricevono un contributo annuale da parte dell’office des transports de Corse (ufficio dei trasporti della Corsica) per la prestazione del servizio di base e del servizio complementare. La compensazione finanziaria definitiva annuale di ciascun concessionario è limitata al disavanzo operativo attribuibile agli obblighi del capitolato d’oneri, tenendo conto di un rendimento ragionevole del capitale nautico impiegato in proporzione ai giorni della sua utilizzazione effettiva per le traversate corrispondenti a tali obblighi. Nell’ipotesi in cui le entrate realizzate siano inferiori alle previsioni di entrata fissate dai concessionari nella loro offerta, tale convenzione prevede un adeguamento della compensazione pubblica.

8

Dopo la sua sottoscrizione, la convenzione per la concessione di servizio pubblico è stata modificata in modo tale che sono state soppresse più di 100 traversate all’anno tra la Corsica e Marsiglia, gli importi annui della compensazione finanziaria di riferimento per i due concessionari sono stati ridotti di EUR 6,5 milioni ed è stato fissato un massimale nel meccanismo di adeguamento annuale delle entrate.

La decisione controversa

9

A seguito di una denuncia proposta dalla Corsica Ferries France SAS (in prosieguo: «Corsica Ferries») in merito ad aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno di cui la SNCM e la CMN avrebbero beneficiato grazie alla convenzione per la concessione di servizio pubblico relativa ai collegamenti marittimi tra la Corsica e Marsiglia, la Commissione, con lettera del 27 giugno 2012, ha informato la Repubblica francese della sua decisione di avviare il procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, relativamente ai potenziali aiuti a favore della SNCM e della CMN contenuti nella convenzione per la concessione di servizio pubblico (GU 2012, C 301, pag. 1).

10

Nell’ambito della sua analisi, la Commissione ha effettuato una valutazione dei due servizi di cui trattasi, ovvero il servizio di base e il servizio complementare.

11

La Commissione ha rilevato che le compensazioni ricevute dalla SNCM e dalla CMN a titolo del servizio di base costituivano aiuti illegittimi in quanto dette compensazioni erano state concesse senza che fosse rispettato il procedimento previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Tuttavia, essa ha constatato che tali compensazioni erano compatibili con il mercato interno.

12

Per decidere che le compensazioni previste dalla convenzione per la concessione di servizio pubblico che si riferiscono al servizio complementare, fornito dalla sola SNCM, costituivano aiuti di Stato illegittimi e incompatibili con il mercato interno, la Commissione ha ritenuto che non fossero soddisfatti due dei quattro criteri stabiliti dalla Corte nella sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415).

13

La Commissione ha infatti constatato, in primo luogo, che il servizio complementare non era necessario né proporzionato alla soddisfazione di un bisogno reale di servizio pubblico. Essa ha considerato, in secondo luogo, da un lato, che le condizioni della gara d’appalto non avevano consentito di assicurare una concorrenza effettiva e, dall’altro, che le compensazioni finanziarie non erano state definite con riferimento ad una base di costi stabilita a priori o per confronto con la struttura dei costi di altre imprese marittime comparabili.

14

Alla luce degli elementi sopra menzionati, la Commissione, con la decisione controversa, notificata alla Repubblica francese il 3 maggio 2013, ha stabilito quanto segue:

«Articolo 1

Le compensazioni versate alla SNCM e alla CMN nell’ambito della [convenzione per la concessione di servizio pubblico] del 7 giugno 2007 costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, (...) TFUE. Detti aiuti di Stato sono stati concessi in violazione degli obblighi previsti all’articolo 108, paragrafo 3 (...) TFUE.

Articolo 2

1.   Le compensazioni versate alla SNCM per l’implementazione delle capacità aggiuntive di cui ai paragrafi I a) 2), I b) 2) e I d) 1.4) del capitolato d’oneri della suddetta [convenzione per la concessione di servizio pubblico] sono incompatibili con il mercato interno.

2.   Le compensazioni versate alla SNCM e alla CMN ai fini degli altri servizi previsti dalla [convenzione per la concessione di servizio pubblico] sopra menzionata sono compatibili con il mercato interno.

Articolo 3

1.   La Francia è tenuta a farsi rimborsare dal beneficiario gli aiuti di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

2.   Le somme da recuperare producono interessi a decorrere dalla data in cui sono state mess[e] a disposizione del beneficiario fino al loro recupero effettivo.

3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 [della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento n. 659/1999 (GU L 140, pag. 1)] e al regolamento (CE) n. 271/2008 [della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 (GU L 82, pag. 1)].

4.   La Francia annulla tutti i versamenti degli aiuti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, che potrebbero essere effettuati dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 4

1.   Il recupero dell’aiuto di cui all’articolo 2, paragrafo 1, è immediato ed effettivo.

2.   La Francia garantisce l’attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 5

1.   Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, la Francia comunica alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato dal beneficiario;

b)

una descrizione dettagliata delle misure già adottate e delle misure programmate per conformarsi alla decisione;

c)

i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l’aiuto;

d)

la data e l’importo esatto dei versamenti mensili e degli adeguamenti annuali effettuati dall’entrata in vigore della convenzione [per la concessione di servizio pubblico] fino alla data di adozione della presente decisione.

2.   La Francia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’articolo 2, paragrafo 1. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e a quelle previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e [a]gli interessi già recuperati presso il beneficiario.

Articolo 6

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione».

15

Secondo la Commissione, l’importo dell’aiuto da recuperare era stimato, alla data dell’adozione della decisione controversa, in circa EUR 220,224 milioni.

16

Con ricorsi depositati rispettivamente presso la cancelleria del Tribunale dell’Unione europea il 12 luglio e il 26 agosto 2013, la Repubblica francese e la SNCM hanno entrambe proposto un ricorso di annullamento contro la decisione controversa [cause Francia/Commissione (T‑366/13), e SNCM/Commissione (T‑454/13), pendenti dinanzi al Tribunale].

17

Il medesimo giorno, la Repubblica francese, con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale, ha fatto richiesta di provvedimenti provvisori per ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa, e ciò sino a quando il Tribunale non si sia pronunciato sul merito del ricorso di annullamento sopra citato. Tale domanda è stata respinta con l’ordinanza del presidente del Tribunale Francia/Commissione (T‑366/13 R, EU:T:2013:396). L’impugnazione proposta dalla Repubblica francese contro tale ordinanza è stata respinta con l’ordinanza del vicepresidente della Corte Francia/Commissione, [C‑574/13 P(R), EU:C:2014:36].

18

Con lettera del 20 giugno 2013, il presidente della collettività territoriale della Corsica ha chiesto al vicepresidente della Commissione di conoscere le modalità di attuazione della decisione controversa.

19

Il 10 luglio 2013, il prefetto della Corsica ha inviato al presidente della collettività territoriale della Corsica una lettera a cui era allegata la decisione controversa. Secondo i termini di tale lettera, il prefetto della Corsica chiedeva al presidente della collettività territoriale della Corsica di informarlo del seguito che le avrebbe dato. Il prefetto della Corsica menzionava inoltre il fatto che la Repubblica francese si apprestava a contestare la decisione controversa mediante un ricorso di annullamento accompagnato da una domanda di provvedimenti provvisori.

20

Lo stesso giorno, il prefetto della Corsica ha inviato al presidente della SNCM una copia della lettera indirizzata al presidente della collettività territoriale della Corsica, e una copia della decisione controversa.

21

Con lettera del 17 luglio 2013, il vicepresidente della Commissione ha comunicato al presidente della collettività territoriale della Corsica che, in applicazione della decisione controversa, i versamenti delle compensazioni concesse alla SNCM per il servizio complementare dovevano essere immediatamente sospesi, che il termine fissato dalla decisione controversa per inviare le informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della stessa, era già decorso e che occorreva inoltre che il termine di esecuzione, fissato all’articolo 4, paragrafo 2, di detta decisione, fosse rispettato. In tale lettera, il vicepresidente della Commissione ricordava che, in linea di principio, gli aiuti «devono essere recuperati dall’ente che li ha concessi, sulla base di un titolo pienamente esecutivo emesso da tale ente (purché quest’ultimo sia legalmente autorizzato a farlo), o, in mancanza, da un’altra autorità pubblica investita di un siffatto potere. Nel presente caso, l’obbligo di recupero sembra pertanto incombere al Consiglio esecutivo [della collettività territoriale della Corsica] (...) poiché è quest’ultimo che ha concesso gli aiuti incompatibili, come rilevato al punto 28 della decisione [controversa]».

22

Con lettera del 29 luglio 2013, il presidente della collettività territoriale della Corsica ha informato il vicepresidente della Commissione di aver adottato i provvedimenti necessari per annullare la messa in pagamento della compensazione corrispondente al servizio complementare. Egli aggiungeva di aver incontrato difficoltà con le autorità dello Stato francese, in particolare, con i servizi del prefetto della Corsica e con la chambre régionale des comptes, che contestavano la validità della decisione controversa negandone la natura esecutiva.

Il procedimento precontenzioso

23

Con lettera del 2 settembre 2013, la Commissione chiedeva alla Repubblica francese di informarla, entro dieci giorni dalla data di tale lettera, dei provvedimenti che essa aveva adottato per attuare la decisione controversa. In detta lettera, la Commissione ricordava a tale Stato membro che, fintanto che una decisione di recupero di aiuti di Stato non è validamente sospesa, resta pienamente e direttamente esecutiva. Gli chiedeva inoltre di precisarle le conseguenze dell’attuazione della decisione controversa sulla situazione finanziaria della SNCM, poiché, secondo tale Stato, l’esecuzione di tale decisione avrebbe comportato inevitabilmente l’insolvenza e la liquidazione giudiziaria della SNCM. A tal riguardo, la Commissione esprimeva i propri interrogativi sul fatto che, secondo le informazioni di cui disponeva, il Consiglio esecutivo della Corsica prevedeva, sulla base di una relazione dell’ufficio dei trasporti della Corsica, di proporre all’Assemblea della Corsica di concedere al raggruppamento composto dalla SNCM e dalla CMN la convenzione per la concessione di servizio pubblico per il trasporto di passeggeri e di merci tra Marsiglia e i porti della Corsica per il periodo compreso tra il 2014 ed il 2023.

24

Con lettera del 20 settembre 2013, la Commissione «[invitava] nuovamente [la Repubblica francese] a procedere immediatamente al recupero dell’aiuto, compresi gli interessi, ad annullare (e, se del caso, a recuperare), tutti gli aiuti che devono essere versati per il servizio complementare a partire dal giorno della notifica della [decisione controversa] e a fornire una relazione sullo stato del recupero, compresa una spiegazione del metodo di calcolo degli interessi». La Commissione indicava a tale Stato membro che avrebbe dovuto farle pervenire tali informazioni entro 20 giorni lavorativi. La Commissione precisava infine che detto termine supplementare non modificava affatto l’obbligo di esecuzione immediata della decisione e che, in mancanza di una tale esecuzione, i servizi della Commissione sarebbero stati obbligati a proporre alla Commissione l’avvio di un’azione contro la Repubblica francese ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

25

Il 29 novembre 2013, la Repubblica francese ha, in particolare, informato la Commissione che la collettività territoriale della Corsica aveva sospeso i versamenti delle compensazioni relative al servizio cosiddetto «complementare» dalla fine di luglio 2013, sulla base di una stima provvisoria calcolata a partire dagli importi indicati nella decisione controversa. Per quanto riguarda l’importo totale della compensazione da recuperare presso il beneficiario (capitale e interessi), tale Stato membro esprimeva le sue difficoltà a determinare un tale importo, poiché la dissociazione operata dalla Commissione tra «servizio di base» e «servizio complementare» era, a suo avviso, artificiosa. Infatti, secondo la Repubblica francese, tali due servizi erano indissociabili e contribuivano alla realizzazione dell’obiettivo della continuità territoriale.

26

Alla luce di tali circostanze, ritenendo che la Repubblica francese non avesse adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alla decisione controversa, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.

Gli eventi successivi alla proposizione del ricorso

27

Diversi eventi sono accaduti tra la proposizione di tale ricorso e l’udienza del 5 febbraio 2015, nel corso della quale la Commissione e la Repubblica francese hanno presentato le proprie osservazioni.

28

Durante detta udienza, la Repubblica francese ha precisato che, il 29 ottobre 2014, la società Veolia-Transdev, che aveva concesso un prestito alla SNCM, ne aveva chiesto il rimborso anticipato, circostanza che ha portato il presidente del tribunal de commerce de Marseille (Tribunale commerciale di Marsiglia), a constatare, il 28 novembre 2014, lo stato di cessazione dei pagamenti della SNCM e a sottoporla ad amministrazione controllata per un periodo di sei mesi.

29

Essa ha altresì aggiunto che, il 7 e il 19 novembre 2014, l’ufficio dei trasporti della Corsica aveva emesso due avvisi di pagamento per recuperare l’aiuto dichiarato incompatibile, ma per un importo di circa EUR 198 milioni, che, secondo la Commissione, era inferiore a quello stabilito nella decisione controversa, vale a dire EUR 220,224 milioni.

30

La decisione che ordina l’apertura dell’amministrazione controllata è stata pubblicata il 14 dicembre 2014, data da cui è decorso il termine di due mesi concesso ai creditori per dichiarare i propri crediti.

31

Il 9 gennaio 2015, le autorità francesi hanno iscritto l’aiuto dichiarato incompatibile al passivo della SNCM per un importo pari a circa EUR 198 milioni.

32

In udienza, la Repubblica francese ha inoltre informato la Corte del fatto che il 2 febbraio 2015, nell’ambito del procedimento di amministrazione controllata, sono state depositate presso il tribunal de commerce de Marseille diverse offerte di acquisto della SNCM.

Sul ricorso

33

A sostegno del ricorso la Commissione deduce tre motivi, vertenti su una violazione degli articoli da 3 a 5 della decisione controversa.

34

La Commissione sostiene, in primo luogo, che la Repubblica francese non ha adottato i provvedimenti necessari per il recupero degli aiuti illegittimi entro il termine richiesto, in secondo luogo, che, sebbene il versamento degli aiuti sia effettivamente cessato dal mese di luglio 2013, tale cessazione del versamento è tuttavia intervenuta successivamente alla data fissata dalla decisione controversa, vale a dire il 3 maggio 2013 e, infine, in terzo luogo, che le informazioni richieste nella decisione controversa sono state comunicate solamente a partire dal 29 novembre 2013, mentre avrebbero dovuto essere comunicate due mesi dopo la notifica di tale decisione, intervenuta il 3 maggio 2013.

Sul primo motivo, vertente sul mancato recupero degli aiuti illegittimi

Argomenti delle parti

35

La Commissione sostiene che la Repubblica francese non ha adottato i provvedimenti necessari per il recupero degli aiuti illegittimi entro il termine richiesto.

36

Essa contesta l’argomento sollevato dalla convenuta in forza del quale quest’ultima si troverebbe nell’impossibilità assoluta di dare esecuzione alla decisione controversa.

37

La Commissione sostiene in particolare che un’impossibilità del genere non sussiste qualora, come nella fattispecie, nessun tentativo di esecuzione della decisione controversa sia stato effettivamente avviato da parte del destinatario di tale decisione.

38

Essa aggiunge che i disordini sociali di cui si avvale la convenuta per giustificare una tale impossibilità devono essere relativizzati.

39

A tale proposito, la Commissione afferma, in primo luogo, che, qualora vi sia effettivamente urgenza di fronte ad un provvedimento la cui legittimità sia seriamente contestata, esiste sempre un rimedio giuridico che consente agli Stati membri o agli operatori economici interessati da tale provvedimento di richiedere la sospensione dell’esecuzione dello stesso. In secondo luogo, spetta alla Repubblica francese far rispettare il diritto e mantenere l’ordine pubblico sul suo territorio, senza cedere a semplici minacce di disordini per l’ordine pubblico. Infine, in terzo luogo, l’argomento vertente su un’interruzione della continuità territoriale della Corsica in ragione della sospensione dei collegamenti marittimi della Corsica da parte della SNCM, deve essere relativizzato, poiché, in particolare, tale servizio potrebbe essere fornito da altre compagnie concorrenti e, in ogni caso, per via aerea.

40

Nel controricorso, la Repubblica francese sostiene di trovarsi nell’impossibilità assoluta di recuperare l’importo di EUR 220,224 milioni oggetto della decisione controversa.

41

A tale proposito, essa afferma che il recupero di una tale somma avrebbe inevitabilmente l’effetto di condurre alla liquidazione giudiziaria della SNCM, il che causerebbe, a sua volta, gravi turbative dell’ordine pubblico, come quelle intervenute durante lo sciopero del 2005 e, in misura minore, nel corso del 2014. Scioperi del genere potrebbero infatti, come in passato, bloccare nuovamente per un lungo periodo il porto di Marsiglia, rimettere in discussione la continuità territoriale con la Corsica e, in conclusione, pregiudicare gravemente l’equilibrio economico di un’intera regione.

42

La Repubblica francese sottolinea che l’interruzione, temporanea o definitiva, dell’attività della SNCM, pregiudicherebbe in modo sostanziale, almeno nel breve periodo, i collegamenti marittimi del continente con la Corsica e, pertanto, la continuità territoriale della Corsica con il continente, segnatamente nei collegamenti marittimi tra Marsiglia e i diversi porti della Corsica, in quanto l’iniziativa privata non potrebbe supplire alla carenza della SNCM.

43

La Repubblica francese precisa che la SNCM realizza una parte sostanziale dei collegamenti marittimi tra la Corsica e il continente, in quanto tale società rappresenta il 34,2 % del traffico passeggeri e il 39 % del traffico merci su tali tratte. Essa aggiunge che la CMN garantisce solo il 40 % di detti collegamenti che si riferiscono al servizio di base. Essa indica che la società Corsica Ferries è stata la sola a concorrere con la SNCM e la CMN nella gara d’appalto per l’attribuzione della concessione di servizio pubblico 2007-2013, il che esclude l’idea che un’altra società privata garantisca il servizio effettuato dalla SNCM e che, in ogni caso, l’intervento della Corsica Ferries dal porto di Marsiglia supporrebbe che tale società trasferisca una parte della sua attività dai porti in cui essa opera, vale a dire Nizza e Tolone, circostanza che pregiudicherebbe la continuità territoriale tra la Corsica e tali due porti.

Giudizio della Corte

44

Occorre ricordare la costante giurisprudenza secondo la quale la soppressione di un aiuto illegittimo mediante recupero è la logica conseguenza dell’accertamento della sua illegittimità. La decisione che impone ad uno Stato membro il recupero di aiuti illegittimi, adottata ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, gode di una presunzione di legittimità e, nonostante l’esistenza di un ricorso di annullamento in forza dell’articolo 263 TFUE, rimane obbligatoria in tutti i suoi elementi per il destinatario della stessa (v., in tal senso, sentenza Commissione/Francia, C‑261/99, EU:C:2001:179, punti 22 e 26 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, lo Stato membro destinatario di una decisione del genere, è tenuto, in forza dell’articolo 288, quarto comma, TFUE, ad adottare ogni misura idonea ad assicurarne l’esecuzione.

45

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 659/1999, il recupero dell’aiuto illegittimo deve effettuarsi senza indugio o, eventualmente, nel termine previsto nella decisione che ordina tale recupero. Un recupero tardivo, successivo ai termini stabiliti, non può soddisfare gli obblighi imposti dal Trattato FUE (v., in tal senso, sentenza Commissione/Italia, C‑353/12, EU:C:2013:651, punti 31 e 32 e giurisprudenza ivi citata).

46

Nella fattispecie, è pacifico che la Repubblica francese, entro il termine impartito dalla decisione controversa, vale a dire il 3 settembre 2013, non aveva adottato i provvedimenti necessari al recupero degli aiuti illegittimi. Solamente il 7 e il 19 novembre 2014 tale Stato membro ha emesso due avvisi di pagamento nei confronti della SNCM, per un importo di circa EUR 198 milioni, importo che è inferiore a quello accertato dalla Commissione, ovvero EUR 220,224 milioni, senza tuttavia che avesse luogo un recupero effettivo degli aiuti illegittimi. La mera emissione di tali avvisi non può essere considerata come recupero dell’aiuto illegittimo (v., in tal senso, sentenza Commissione/Slovacchia, C‑507/08, EU:C:2010:802, punto 48).

47

Il ricorso di annullamento proposto dalla Repubblica francese e dalla SNCM avverso la decisione controversa è privo di influenza sulla presente controversia. Infatti, come risulta dall’articolo 278 TFUE, in mancanza di una decisione del Tribunale di orientamento contrario, un ricorso di annullamento è privo di effetto sospensivo (v. sentenza Commissione/Francia, C‑232/05, EU:C:2006:651, punto 60). Poiché il ricorso per la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa proposto dalla Repubblica francese è stato respinto dalla Corte su impugnazione, la proposizione di un ricorso di annullamento da parte di tale Stato membro non modifica il carattere esecutivo della decisione controversa.

48

Secondo costante giurisprudenza, fatti salvi i casi in cui una decisione di recupero è stata oggetto di un annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, il solo mezzo di difesa che uno Stato membro può opporre a un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione sulla base dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE è quello dell’impossibilità assoluta di dare esecuzione alla decisione di cui è destinatario (v., in tal senso, sentenza Commissione/Germania, C‑527/12, EU:C:2014:2193, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

49

La condizione dell’impossibilità assoluta di esecuzione non è soddisfatta quando lo Stato membro convenuto si limita a comunicare alla Commissione le difficoltà giuridiche, politiche o pratiche che presentava l’esecuzione della decisione, senza intraprendere alcuna vera iniziativa presso le imprese interessate al fine di recuperare l’aiuto e senza proporre alla Commissione altre modalità di esecuzione della decisione che avrebbero consentito di superare le difficoltà (v. sentenze Commissione/Grecia, C‑415/03, EU:C:2005:287, punto 43; Commissione/Polonia, C‑331/09, EU:C:2011:250, punto 70; Commissione/Italia, C‑305/09, EU:C:2011:274, punto 33, e Commissione/Italia, C‑243/10, EU:C:2012:182, punto 41).

50

Nella fattispecie, la Repubblica francese solleva due tipi di argomenti intesi a far constatare alla Corte un’impossibilità assoluta di esecuzione della decisione controversa.

51

Il primo argomento riguarda i disordini sociali che potrebbero intervenire in seguito all’annuncio della liquidazione giudiziaria della SNCM, disordini che potrebbero pregiudicare l’ordine pubblico e provocare, in tal modo una rottura della continuità territoriale della Corsica con il continente. Il secondo argomento si riferisce alle difficoltà materiali che, nel caso della scomparsa della SNCM, comporterebbe la necessità di avviare un procedimento che dovrebbe sfociare nella conclusione di una nuova convenzione per la concessione di servizio pubblico con un operatore economico diverso dalla SNCM, operatore che non disporrebbe necessariamente e immediatamente dei mezzi materiali e umani per soddisfare le esigenze della concessione di servizio pubblico. La necessità di ricorrere a un tale procedimento sarebbe pertanto idonea, per lo meno per un certo periodo, a rimettere in discussione la continuità territoriale sopra menzionata.

52

Per quanto riguarda il sopravvenire di eventuali disordini sociali, tali da pregiudicare l’ordine pubblico, secondo giurisprudenza costante, e come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 86 delle sue conclusioni, spetta allo Stato membro interessato, a meno che non si provi che un’azione da parte di tale Stato produrrebbe sull’ordine pubblico conseguenze alle quali esso non potrebbe far fronte mediante i mezzi di cui dispone, adottare tutti i provvedimenti idonei a garantire la portata e l’efficacia del diritto dell’Unione, al fine di garantire la corretta esecuzione di tale diritto nell’interesse di tutti gli operatori economici (v., in tal senso, sentenza Commissione/Francia, C‑265/95, EU:C:1997:595, punti 56 e 57).

53

Nella specie, la Repubblica francese non dimostra che una sua azione per mettere un termine ai pretesi eventuali disordini pubblici avrebbe conseguenze alle quali essa non potrebbe far fronte mediante i mezzi di cui dispone. Anche a supporre che si produca un blocco duraturo dei collegamenti marittimi con la Corsica, in ragione di azioni illegittime, nessun elemento presentato dalla Repubblica francese consente di considerare che il collegamento della Corsica con il continente mediante altre vie marittime o per via aerea sarebbe impossibile, circostanza che rende possibile per tale isola l’approvvigionamento in prodotti di prima necessità.

54

Peraltro, occorre rilevare che l’emissione di un titolo esecutivo di un importo di circa EUR 198 milioni, poi la dichiarazione di credito presentata dal governo francese nel procedimento collettivo di cui è oggetto la SNCM, non hanno provocato disordini particolari.

55

Alla luce di quanto precede, gli eventuali disordini sociali o di ordine pubblico, evocati dalla Repubblica francese, non possono essere considerati costituitivi di un’impossibilità assoluta di dare esecuzione alla decisione controversa.

56

Per quanto concerne il preteso rischio di rottura della continuità territoriale che potrebbe intervenire tra l’eventuale scomparsa della SNCM e la conclusione di una nuova convenzione per la concessione di servizio pubblico, risulta dall’insieme degli elementi sottoposti dalla Repubblica francese che l’eventuale cessazione di attività della SNCM potrebbe certamente, nel breve periodo, essere tale da provocare una riduzione del traffico nei collegamenti marittimi tra Marsiglia e i porti della Corsica. Tuttavia, tale Stato membro non dimostra che una riduzione del genere avrebbe conseguenze di un’ampiezza tale da poter essere considerata come impossibilità assoluta di esecuzione della decisione controversa.

57

Si deve constatare, di conseguenza, che la Repubblica francese non fornisce la prova che essa si è trovata nell’impossibilità assoluta di recuperare gli aiuti illegittimi e concludere che tale Stato membro è venuto meno all’obbligo ad esso incombente di recuperare gli aiuti illegittimamente versati, quale previsto agli articoli 3, paragrafi da 1 a 3, e 4, della decisione controversa.

Sul secondo motivo, vertente sul mancato annullamento, nei termini impartiti, del versamento degli aiuti illegittimi

58

L’articolo 3, paragrafo 4, della decisione controversa prevede l’obbligo per la Repubblica francese di annullare tutti i versamenti degli aiuti illegittimi a far data dalla notifica di tale decisione, avvenuta il 3 maggio 2013.

59

Orbene, dagli elementi contenuti nella memoria di replica della Commissione, non contestati dalla Repubblica francese, risulta che essa avrebbe adempiuto tale obbligo solo dal 23 luglio 2013 e di conseguenza à venuta meno ai suoi obblighi tra il 3 maggio 2013 e il 23 luglio 2013.

60

Occorre, di conseguenza, constatare che sussiste inadempimento di tale obbligo.

Sul terzo motivo, vertente sulla mancata informazione della Commissione entro i termini impartiti

61

L’articolo 5 della decisione controversa prevede l’obbligo per la Repubblica francese di comunicare entro i due mesi successivi alla notifica della decisione un certo numero di elementi d’informazione.

62

Non avendo adottato nei termini previsti le misure necessarie al fine di annullare il versamento degli aiuti per il futuro e di recuperare gli importi degli aiuti già versati, essa è venuta meno anche al proprio obbligo di informare la Commissione delle misure adottate entro i due mesi successivi alla notifica della decisione controversa, come le impone l’articolo 5 di quest’ultima.

63

Si deve, di conseguenza, constatare che sussiste inadempimento di tale obbligo.

64

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve constatare che, non avendo adottato, entro i termini previsti, tutti i provvedimenti necessari per recuperare dalla SNCM gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi ed incompatibili con il mercato interno dall’articolo 2, paragrafo 1, della decisione controversa, non avendo annullato, nei termini previsti, tutti i versamenti degli aiuti di cui a tale articolo 2, paragrafo 1, e non avendo informato la Commissione, entro il termine previsto, dei provvedimenti adottati per conformarsi a tale decisione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 288, quarto comma, TFUE e degli articoli da 3 a 5 di detta decisione.

Sulle spese

65

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica francese, che è risultata soccombente, quest’ultima dev’essere condannata alle spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

Non avendo adottato, entro i termini previsti, tutti i provvedimenti necessari per recuperare dalla Société nationale maritime Corse‑Méditerranée (SNCM) SA gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi ed incompatibili con il mercato interno dall’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2013/435/UE della Commissione, del 2 maggio 2013, relativa all’aiuto di Stato SA.22843 (2012/C) (ex 2012/NN) cui la Francia ha dato esecuzione in favore della Société Nationale Corse Méditerranée e della Compagnie Méridionale de Navigation, non avendo annullato, nei termini previsti, tutti i versamenti degli aiuti di cui a tale articolo 2, paragrafo 1, e non avendo informato la Commissione europea, entro il termine previsto, dei provvedimenti adottati per conformarsi a tale decisione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 288, quarto comma, TFUE e degli articoli da 3 a 5 di detta decisione.

 

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.