SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

15 novembre 2012 ( *1 )

«Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Tiranti compositi “Taifun” fabbricati in Russia, formati da polipropilene e da un filo di acciaio — Ganci a forma di U con estremità arrotondate collegate da perni — Dazi antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originari della Repubblica ceca, della Russia, della Tailandia e della Turchia»

Nella causa C-558/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Augstākās tiesas Senāts (Lettonia), con decisione del 21 ottobre 2011, pervenuta in cancelleria il 7 novembre 2011, nel procedimento

SIA Kurcums Metal

contro

Valsts ieņēmumu dienests,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta dal sig. L. Bay Larsen, facente funzione di presidente dell’Ottava Sezione, dalla sig.ra A. Prechal (relatore) e dal sig. E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la SIA Kurcums Metal, da I. Faksa, advokāte;

per il governo lettone, da I. Kalniņš e I. Ņesterova, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da L. Bouyon e A. Sauka, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006 (GU L 301, pag. 1; in prosieguo: la «NC»), in particolare delle sottovoci 5607 49 11, 7312 10 98 e 7317 00 90 della NC e della regola generale 3 b) per l’interpretazione della NC, nonché dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1601/2001 del Consiglio, del 2 agosto 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio antidumping provvisorio istituito nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie della Repubblica ceca, della Russia, della Tailandia e della Turchia (GU L 211, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la SIA Kurcums Metal (in prosieguo: la «Kurcums Metal») e il Valsts ieņēmumu dienests (amministrazione tributaria lettone; in prosieguo: il «VID») in merito al pagamento di dazi antidumping definitivi, di dazi all’importazione e dell’imposta sul valore aggiunto in relazione all’importazione di tiranti e di ganci dalla Russia.

Contesto normativo

La classificazione doganale

3

La prima parte della NC contiene un insieme di disposizioni preliminari. In tale parte, al titolo I, dedicato alle regole generali, la sezione A, intitolata «Regole generali per l’interpretazione della [NC]», enuncia quanto segue:

«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole.

(...)

3.

Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

a)

La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o un oggetto composito o [a] una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.

b)

I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.

c)

Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

(...)».

4

Nella sua seconda parte, intitolata «Tabella dei dazi», la NC fa, in particolare, menzione delle voci 5607, 7312, 7317 00 e 7326.

5

In relazione alla voce 5607, la NC prevede quanto segue:

«5607

Spaghi, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

(...)

 

 

di polietilene o di polipropilene:

(...)

 

5607 49

altri:

 

aventi un titolo superiore a 50 000 decitex (5 g per metro):

5607 49 11

intrecciati».

6

In relazione alla voce 7312, la NC così dispone:

«7312

Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l’elettricità:

7312 10

Trefoli e cavi:

7312 10 20

di acciaio inossidabile

 

altri, la cui sezione trasversale massima è:

(...)

 

 

superiore a 3 mm:

(...)

 

 

Cavi, compresi i cavi chiusi:

(...)

 

7312 10 98

altri».

7

In relazione alla voce 7317 00, la NC enuncia quanto segue:

«7317 00

Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame:

(...)

 

 

altri:

(...)

 

7317 00 90

altri».

8

In relazione alla voce 7326, la NC prevede quanto segue:

«7326

Altri lavori di ferro o acciaio:

(...)

 

7326 90

altri:

(...)

 

 

altri lavori di ferro o di acciaio:

(…)

 

7326 90 98

altri».

9

Ai sensi del punto VIII della nota esplicativa del sistema armonizzato mondiale di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), relativa alla regola generale 3 b), «[i]l fattore che determina il carattere essenziale varia da merce a merce. Esso può, ad esempio, essere rappresentato dalla natura della materia costitutiva o degli elementi che compongono l’oggetto in esame, dal loro volume, dalla loro quantità, dal loro peso, dal loro valore, dall’importanza di una delle materie costitutive, avuto riguardo alla utilizzazione delle merci».

10

La nota esplicativa del SA relativa alla voce 7317 enuncia quanto segue:

«Questa voce comprende:

A)

Le punte, chiodi e prodotti simili di ogni genere, ottenuti principalmente secondo i metodi seguenti:

(...)

B)

Oggetti vari speciali di chioderia, come:

(...)».

La normativa antidumping

11

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1601/2001:

«È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di ferro o di acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi di acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, anche muniti di accessori, classificati ai codici NC [nella sua versione risultante dal regolamento (CE) n. 2263/2000 della Commissione, del 13 ottobre 2000, che modifica l’allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU L 264, pag. 1),] 7312 10 82, 7312 10 84, 7312 10 86, 7312 10 88 e 7312 10 99, originari della Repubblica ceca, della Russia, della Thailandia e della Turchia».

12

Il regolamento n. 1601/2001 è stato pubblicato nella sua versione in lingua lettone nell’edizione speciale in lingua lettone della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, volume 38, capitolo 11, pag. 62. In tale versione linguistica la sottovoce 7312 10 99 della NC non è menzionata all’articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento.

13

La sottovoce 7312 10 99 della NC, nella sua versione risultante dal regolamento n. 2263/2000, corrisponde alla sottovoce 7312 10 98 della NC come risultante dal regolamento n. 1549/2006.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

14

Dalla decisione di rinvio risulta che nel 2007 la Kurcums Metal ha importato dalla Russia in Lettonia, in vista della loro immissione in libera pratica, merci dichiarate come tiranti ai sensi della sottovoce 5607 49 11 della NC e anelli di trazione ai sensi della sottovoce 7317 00 90 della NC.

15

I tiranti importati dalla Kurcums Metal sono tiranti «Taifun» fabbricati in Russia, fatti di materiali compositi, con nucleo in polipropilene avvolto da un filo di acciaio zincato di diametro fino a 1 mm; intorno al nucleo si intrecciano sei cavi, con parte interna in polipropilene, ma avvolti da un filo di acciaio zincato di diametro fino a 1 mm, e sei fili conduttori in polistilo. Tali tiranti sono isolati con materiale in polipropilene e possono avere un diametro compreso tra i 10 mm e i 30 mm. Sono utilizzati per la fabbricazione di attrezzature da pesca e, più in particolare, di reti da traino.

16

Gli anelli di trazione importati dalla Kurcums Metal si presentano sotto forma di graffette con estremità arrotondate collegate da un perno che può essere avvitato.

17

Durante un’ispezione, il VID ha ritenuto, in base alla regola generale 3 b) per l’interpretazione della NC, che i tiranti di cui trattasi rientrassero nella sottovoce 7312 10 98 della NC, dal momento che, benché fossero composti da materiali diversi, vale a dire acciaio e polipropilene, fosse l’acciaio a conferire ad essi i loro caratteri essenziali, ossia la solidità e il peso. Il tessuto sintetico avrebbe solo la funzione di proteggere dai danni le reti da pesca, di ridurne il deterioramento e di aumentarne la resistenza.

18

Per quanto riguarda i ganci in causa, essi rientravano, secondo il VID, nella sottovoce 7326 90 98 della NC, dal momento che non avevano estremità aguzze e squadrate, né presentavano le caratteristiche delle «graffette».

19

Con decisione del VID del 25 febbraio 2008, si è richiesto alla Kurcums Metal il pagamento dei dazi antidumping definitivi, dei dazi all’importazione e dell’imposta sul valore aggiunto, il tutto maggiorato degli interessi di mora e di una sanzione pecuniaria.

20

La Kurcums Metal ha proposto un ricorso di annullamento di tale decisione, sostenendo che i tiranti in oggetto dovessero essere considerati allo stesso tempo un prodotto isolato per l’elettricità e una fune, dal momento che il tirante composito «Taifun» era utilizzato per produrre attrezzature da pesca (ossia reti da traino) ed il suo carattere essenziale era determinato dal materiale sintetico. Per quanto riguarda i ganci in causa, essi dovevano, a suo parere, essere considerati anelli di trazione, poiché la sottovoce 7317 00 90 della NC forniva una descrizione più dettagliata dei prodotti di cui trattasi.

21

Il ricorso proposto dalla Kurcums Metal è stato respinto sia in primo grado sia in appello. Nella sua sentenza del 27 dicembre 2010, l’Administratīvā apgabaltiesa (Tribunale amministrativo regionale lettone) ha in particolare ritenuto che gli argomenti delle parti, relativi alle caratteristiche dei tiranti di cui trattasi, non fossero sufficientemente convincenti per stabilire il carattere essenziale di tale prodotto e pertanto, ai sensi della regola 3 c) per l’interpretazione della NC, tali tiranti dovessero essere classificati nella voce della NC che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione, vale a dire la voce 7312 della NC. Per quanto riguarda i ganci in oggetto, tale giudice ha ritenuto che essi non presentassero le caratteristiche delle graffette e, dato che né questi ultimi né alcun prodotto simile erano inclusi in nessun’altra voce tariffaria del capitolo 73, il VID li avesse correttamente classificati nella voce 7326 90 98 della NC.

22

Il giudice del rinvio, adito di un ricorso per cassazione avverso tale sentenza, rileva che le sottovoci 5607 49 11 e 7312 10 98 della NC menzionano ciascuna talune parti dei materiali con cui si fabbricano i tiranti in oggetto, motivo per cui, ai sensi della regola generale 3 b) per l’interpretazione della NC, occorre esaminare quale sia la materia che conferisce alla merce in esame il suo carattere essenziale. Secondo il giudice del rinvio, non appare chiaro quale sia il carattere essenziale di un tirante né come tale carattere essenziale debba essere stabilito. Il VID ha infatti proceduto ad una valutazione della rilevanza delle diverse componenti dei tiranti in causa e ritiene che la loro solidità, in quanto carattere essenziale, sia data dal filo di acciaio, mentre la Kurcums Metal afferma invece che è il polipropilene a conferire loro tale solidità.

23

Il giudice del rinvio fa altresì osservare che, se si considera che la destinazione del prodotto di cui trattasi è quella di essere utilizzato nella pesca, e più precisamente per collegare le reti da pesca e, in tal modo, issare i pesci fuori dall’acqua, ciò indica che il tirante è una fune e, già a partire dalla descrizione della voce della NC, esso si può classificare con il codice 5607 49 11 della NC.

24

Un ulteriore motivo che, secondo il giudice del rinvio, dà adito a dubbi relativi alla questione se un tirante composito possa essere considerato un cavo di acciaio è rappresentato dall’articolo 1 del regolamento n. 1601/2001, che istituisce dazi antidumping sui cavi di acciaio la cui sezione trasversale massima è superiore a mm 3. Nel caso di specie, se si considera il filo di acciaio utilizzato in un tirante composito, la cui sezione trasversale non è superiore a mm 1, sebbene la sezione trasversale globale del tirante possa variare tra i mm 10 e i mm 30, sorgerebbero dubbi relativi alla questione se il fatto di classificare tiranti compositi nella sottovoce 7312 10 98 della NC, come nella fattispecie, non costituisca una misura sproporzionata di tutela del mercato interno.

25

Per quanto concerne i ganci di cui trattasi, il giudice del rinvio ritiene che l’applicazione della sottovoce 7326 90 98 della NC a tali prodotti, che si presentano sotto forma di ganci a U, con estremità arrotondate collegate da un perno, utilizzati come elementi di connessione di attrezzature da pesca, non sia giustificata, in quanto la descrizione della sottovoce 7317 00 90 della NC è sufficientemente precisa da consentire di classificare detti prodotti in quest’ultima sottovoce. Il fatto che essi non presentino la tipica forma di una graffetta e che le loro estremità non siano aguzze, bensì arrotondate, e siano collegate da un perno avvitato, non sarebbe determinante, dal momento che tali ganci adempiono a tutte le funzioni di base di una «graffetta» e la loro destinazione d’uso è quella di collegare due o più elementi.

26

L’Augstākās tiesas Senāts, ritenendo che la soluzione della controversia di cui è investito richieda l’interpretazione del diritto dell’Unione, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se i tiranti composti da polipropilene e da filo di acciaio, come quelli del caso di specie, siano inclusi nella sottovoce 5607 49 11 della [NC].

2)

Se, al fine di classificare i tiranti del tipo di cui alla presente causa, sia necessario applicare la regola [generale] 3 b) (...) per l’interpretazione della [NC].

3)

Se i tiranti compositi, formati da polipropilene e da filo di acciaio, e la cui sezione trasversale massima è superiore a mm 3, come quelli del caso di specie, siano tuttavia inclusi nella sottovoce 7312 10 98 della [NC], se detti tiranti siano anche inclusi nell’ambito di applicazione dell’articolo 1 del regolamento [n. 1601/2001].

4)

Se i ganci a forma di U con estremità arrotondate collegate da un perno siano inclusi nella sottovoce 7317 00 90 della [NC]».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

27

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la sottovoce 5607 49 11 della NC debba essere interpretata nel senso che tiranti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, composti sia da polipropilene sia da fili di acciaio zincato, rientrino, in quanto tali, in detta sottovoce.

28

Occorre preliminarmente ricordare che, quando la Corte è investita di un rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste anzitutto nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui applicazione permetterà a quest’ultimo di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione, tanto più che la Corte non dispone necessariamente di tutti gli elementi indispensabili a tale riguardo. Difatti, il giudice nazionale si trova senz’altro nella posizione migliore per farlo. Tuttavia, al fine di fornire al giudice nazionale una soluzione utile, la Corte può, in uno spirito di cooperazione con i giudici nazionali, dargli tutte le indicazioni che reputi necessarie (sentenza del 22 dicembre 2010, Lecson Elektromobile, C-12/10, Racc. pag. I-14173, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).

29

Occorre anche ricordare che, secondo giurisprudenza costante, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci dev’essere ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo delle voci della NC e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli (sentenza Lecson Elektromobile, cit., punto 16 e giurisprudenza ivi citata).

30

Le note esplicative elaborate, per quanto riguarda la NC, dalla Commissione europea e, riguardo al SA, dall’Organizzazione mondiale delle dogane forniscono un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti (v., in particolare, sentenza del 18 maggio 2011, Delphi Deutschland, C-423/10, Racc. pag. I-4003, punto 24).

31

Per quanto riguarda le sottovoci della NC di cui trattasi nel procedimento principale, vale a dire le sottovoci 5607 49 11 e 7312 10 98, occorre rilevare, da un lato, che questa prima sottovoce si applica, come risulta dal testo della voce 5607 della NC e delle sue suddivisioni pertinenti, a spaghi, corde e funi, anche intrecciati, di polietilene o di polipropilene.

32

D’altronde, la sottovoce 7312 10 98 della NC si applica, ai sensi del testo della voce 7312 della NC e delle sue suddivisioni pertinenti, a cavi, compresi i cavi chiusi, di ferro o di acciaio, esclusi quelli di acciaio inossidabile, la cui sezione trasversale massima è superiore a mm 3.

33

Orbene, da tali testi risulta che tiranti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale non rientrano, in quanto tali, né nella sottovoce 5607 49 11 della NC né nella sottovoce 7312 10 98 della NC. Infatti, come risulta dalla descrizione di detti tiranti contenuta nella decisione di rinvio e ripresa nel precedente punto 15, essi sono composti sia da polipropilene sia da fili di acciaio zincato, combinati in modo tale che insieme costituiscono i tiranti in questione. Alla luce di ciò, i tiranti stessi non sono, in quanto tali, né corde o funi di polipropilene né cavi di acciaio.

34

Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione sollevata dichiarando che la sottovoce 5607 49 11 della NC dev’essere interpretata nel senso che tiranti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, composti sia da polipropilene sia da fili di acciaio zincato, non rientrano, in quanto tali, in detta sottovoce.

Sulla seconda questione

35

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la regola generale 3 b) per l’interpretazione della NC debba essere interpretata nel senso che la classificazione doganale dei tiranti, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, dev’essere effettuata applicando tale regola.

36

Occorre preliminarmente rilevare che, contrariamente a quanto affermato dalla Kurcums Metal, la regola generale 3 a) per l’interpretazione della NC non è applicabile alla classificazione doganale dei tiranti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale. Infatti, tenuto conto della seconda frase di tale regola generale e dei motivi esposti nel precedente punto 33, nessuna delle due sottovoci della NC di cui trattasi nel procedimento principale può essere considerata la più specifica ai sensi di detta regola generale.

37

Per quanto riguarda la regola generale 3 b) per l’interpretazione della NC, va ricordato che, in forza di tale regola, per effettuare la classificazione doganale di un prodotto occorre determinare quale sia, tra le materie che lo compongono, quella che gli conferisce il carattere essenziale, il che può farsi chiedendosi se il prodotto, privato di questo o di quel componente, conserverebbe o meno le proprietà che lo caratterizzano (sentenze del 26 ottobre 2005, Turbon International, C-250/05, Racc. pag. I-10531, punto 21 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 18 giugno 2009, Kloosterboer Services, C-173/08, Racc. pag. I-5347, punto 31).

38

Parimenti, come precisato dal punto VIII della nota esplicativa del SA relativa alla regola generale 3 b), il fattore che determina il carattere essenziale può essere ad esempio rappresentato, a seconda del tipo di prodotto, dalla natura della materia costitutiva o degli elementi che compongono l’oggetto in esame, dal loro volume, dalla loro quantità, dal loro peso, dal loro valore o dall’importanza di una delle materie costitutive nell’ottica dell’utilizzo di tali prodotti (sentenze Turbon International, cit., punto 22, e Kloosterboer Services, cit., punto 32).

39

Orbene, dal fascicolo a disposizione della Corte non risulta che, per quanto riguarda i tiranti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, il polipropilene o i fili di acciaio zincato conferiscono ad essi il loro carattere essenziale. In particolare, non appare, fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio che tenga conto di tutti gli elementi fattuali ad esso sottoposti, che, se privati dell’uno o dell’altro materiale, questi stessi tiranti manterrebbero le proprietà che li caratterizzano in quanto tiranti destinati ad essere utilizzati per produrre attrezzature da pesca e, più in particolare, reti da traino.

40

Se nessuno dei due materiali di cui si compongono i tiranti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale conferisce, di per sé, ad essi il loro carattere essenziale, per procedere alla classificazione doganale dei tiranti medesimi non si deve applicare la regola generale 3 b) per l’interpretazione della NC, bensì, come giustamente sostenuto dal governo lettone e dalla Commissione, la regola generale 3 c) per l’interpretazione della NC. In forza di quest’ultima regola, detti tiranti devono essere classificati nella voce della NC che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione, che nel procedimento principale risulta essere la sottovoce 7312 10 98 della NC.

41

Occorre infine aggiungere che si deve procedere alla classificazione doganale dei tiranti di cui al procedimento principale senza che sia rilevante l’effetto di tale classificazione sull’applicazione ai tiranti medesimi del regolamento n. 1601/2001. Risulta infatti dall’articolo 1 di tale regolamento che è l’applicazione del regolamento stesso a dipendere da tale classificazione, e non il contrario.

42

Alla luce dei suesposti rilievi, occorre rispondere alla seconda questione sollevata dichiarando che la regola generale 3 b) per l’interpretazione della NC dev’essere interpretata nel senso che la classificazione doganale dei tiranti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale non dev’essere effettuata applicando tale regola, fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, tenendo conto di tutti gli elementi fattuali ad esso sottoposti, del fatto che nessuno dei due materiali di cui si compongono tali tiranti conferisce, di per sé, ai medesimi il loro carattere essenziale.

Sulla terza questione

43

Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 1 del regolamento n. 1601/2001 debba essere interpretato nel senso che tiranti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, supponendo che rientrino nella sottovoce 7312 10 98 della NC, sono compresi nell’ambito di applicazione di tale disposizione.

44

A tale riguardo occorre ricordare che sono compresi nell’ambito di applicazione dell’articolo 1 del regolamento n. 1601/2001 i «cavi di ferro o di acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi di acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, anche muniti di accessori» che rientrano, in particolare, nella sottovoce 7312 10 99 della NC, nella sua versione risultante dal regolamento n. 2263/2000; tale sottovoce corrisponde alla sottovoce 7312 10 98 della NC al momento dell’importazione di cui al procedimento principale.

45

Ne risulta che, se tiranti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale rientrano nella sottovoce 7312 10 98 della NC, essi sono compresi nell’ambito di applicazione dell’articolo 1 del regolamento n. 1601/2001.

46

La Kurcums Metal sostiene tuttavia che il regolamento n. 1601/2001, nella sua versione pubblicata in lingua lettone, non prevede l’applicazione di dazi antidumping ad un prodotto che nel 2007 rientrava nella sottovoce 7312 10 98 della NC. Riferendosi alla sentenza dell’11 dicembre 2007, Skoma-Lux (C-161/06, Racc. pag. I-10841, punto 51), essa fa valere che l’Atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 33) osta a che gli obblighi contenuti in una normativa dell’Unione che non è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nella lingua di un nuovo Stato membro, pur essendo tale lingua una di quelle ufficiali dell’Unione, possano essere imposti ai in cittadini di tale Stato, anche nel caso in cui tali cittadini avrebbero potuto conoscere la normativa suddetta con altri mezzi.

47

Tuttavia, il problema a cui si riferisce la Kurcums Metal non è la mancata pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del regolamento n. 1601/2001, che vi è stato pubblicato e anche in lingua lettone, bensì una discrepanza tra la versione in lingua lettone dell’articolo 1 di tale regolamento e le altre versioni linguistiche di questa stessa disposizione che, contrariamente alla versione in lingua lettone, menzionano tutte la sottovoce 7312 10 99 della NC, nella sua versione risultante dal regolamento n. 2263/2000.

48

A tale riguardo, secondo una giurisprudenza costante, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione né si può attribuire ad essa, a tal riguardo, un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Infatti, un tale modo di procedere sarebbe in contrasto con la necessità di applicare in modo uniforme il diritto dell’Unione. In caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche, la disposizione di cui trattasi deve essere quindi intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui fa parte (v., in particolare, sentenza del 3 marzo 2011, Commissione/Paesi Bassi, C-41/09, Racc. pag. I-831, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

49

Orbene, l’articolo 1 del regolamento n. 1601/2001 non si limita ad elencare alcune sottovoci della NC, nella sua versione risultante dal regolamento n. 2263/2000, ma contiene altresì la descrizione del prodotto incluso nel suo ambito di applicazione. Come risulta dai precedenti punti 32 e 44, tale prodotto è lo stesso del tirante a cui si applica, in particolare, la sottovoce 7312 10 98 della NC.

50

Alla luce di ciò, tenuto conto dell’economia generale dell’articolo 1 del regolamento n. 1601/2001, la mera omissione di un riferimento, nella versione in lingua lettone di tale disposizione, alla sottovoce 7312 10 99 della NC nella sua versione risultante dal regolamento n. 2263/2000, omissione che si presenta manifestamente come un errore di redazione, non consente di interpretare questa stessa disposizione nel senso che essa escluda dal suo ambito di applicazione l’importazione dalla Russia in Lettonia di tiranti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, supponendo che rientrino nella sottovoce 7312 10 98 della NC.

51

Alla luce dei suesposti rilievi, occorre rispondere alla terza questione sollevata dichiarando che l’articolo 1 del regolamento n. 1601/2001 dev’essere interpretato nel senso che tiranti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, supponendo che rientrino nella sottovoce 7312 10 98 della NC, sono compresi nell’ambito di applicazione di tale disposizione.

Sulla quarta questione

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Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la sottovoce 7317 00 90 della NC debba essere interpretata nel senso che ganci a forma di U con estremità arrotondate collegate da un perno, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, rientrano in tale sottovoce.

53

A tale riguardo occorre rilevare che la sottovoce 7317 00 90 della NC si applica, ai sensi del testo della voce 7317 00 della NC, a punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio.

54

Orbene, come giustamente osservato dal governo lettone e dalla Commissione, siffatti prodotti hanno estremità aguzze, come conferma la nota esplicativa del SA relativa alla voce 7317, che, riferendosi alle punte, ai chiodi e agli articoli simili di ogni genere nonché a oggetti vari speciali di chioderia, elenca prodotti che per loro natura hanno estremità aguzze. Ciò non si verifica per i ganci a forma di U con estremità arrotondate collegate da un perno, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale.

55

Di conseguenza, occorre rispondere alla quarta questione sollevata dichiarando che la sottovoce 7317 00 90 della NC dev’essere interpretata nel senso che ganci a forma di U con estremità arrotondate collegate da un perno, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, non rientrano in tale sottovoce.

Sulle spese

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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

 

1)

La sottovoce 5607 49 11 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006, dev’essere interpretata nel senso che tiranti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, composti sia da polipropilene sia da fili di acciaio zincato, non rientrano, in quanto tali, in detta sottovoce.

 

2)

La regola generale 3 b) per l’interpretazione della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I al regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1549/2006, dev’essere interpretata nel senso che la classificazione doganale dei tiranti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale non dev’essere effettuata applicando tale regola, fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, tenendo conto di tutti gli elementi fattuali ad esso sottoposti, del fatto che nessuno dei due materiali di cui si compongono tali tiranti conferisce, di per sé, ai medesimi il loro carattere essenziale.

 

3)

L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1601/2001 del Consiglio, del 2 agosto 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio antidumping provvisorio istituito nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie della Repubblica ceca, della Russia, della Tailandia e della Turchia, dev’essere interpretato nel senso che tiranti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, supponendo che rientrino nella sottovoce 7312 10 98 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I al regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1549/2006, sono compresi nell’ambito di applicazione di tale disposizione.

 

4)

La sottovoce 7317 00 90 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I al regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1549/2006, dev’essere interpretata nel senso che ganci a forma di U con estremità arrotondate collegate da un perno, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, non rientrano in tale sottovoce.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il lettone.