Causa C‑438/05

International Transport Workers’ Federation

e

Finnish Seamen’s Union

contro

Viking Line ABP e OÜ Viking Line Eesti

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal

(England & Wales) (Civil Division)]

«Trasporti marittimi — Diritto di stabilimento — Diritti fondamentali — Obiettivi della politica sociale comunitaria — Azione collettiva di un’organizzazione sindacale contro un’impresa privata — Contratto collettivo in grado di dissuadere un’impresa dal registrare una nave con la bandiera di un altro Stato membro»

Conclusioni dell’avvocato generale M. Poiares Maduro, presentate il 23 maggio 2007 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 11 dicembre 2007 

Massime della sentenza

1.     Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Disposizioni del Trattato — Ambito di applicazione

(Art. 43 CE)

2.     Diritto comunitario — Principi — Diritti fondamentali — Diritto di intraprendere un’azione collettiva — Conciliazione con le esigenze inerenti alle libertà fondamentali garantite dal Trattato

(Art. 43 CE)

3.     Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Disposizioni del Trattato — Ambito di applicazione ratione personae

(Art. 43 CE)

4.     Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Restrizioni — Azione collettiva intrapresa da un sindacato al fine di indurre un’impresa privata a stipulare un contratto collettivo di lavoro

(Art. 43 CE)

1.     L’art. 43 CE deve essere interpretato nel senso che, in linea di principio, non è esclusa dall’ambito di applicazione di tale articolo un’azione collettiva intrapresa da un sindacato o da un raggruppamento di sindacati nei confronti di un’impresa privata al fine di indurre quest’ultima a sottoscrivere un contratto collettivo il cui contenuto sia tale da dissuaderla dall’avvalersi della libertà di stabilimento.

Infatti, l’art. 43 CE non disciplina soltanto gli atti delle autorità pubbliche, ma si applica anche alle normative di altra natura dirette a disciplinare collettivamente il lavoro subordinato, il lavoro autonomo e le prestazioni di servizi. Dal momento che le condizioni di lavoro nei vari Stati membri sono disciplinate sia mediante disposizioni legislative o regolamentari, sia mediante contratti collettivi e altri atti conclusi o adottati da soggetti privati, una limitazione dei divieti previsti dall’articolo suddetto agli atti delle autorità pubbliche rischierebbe di creare inuguaglianze nell’applicazione degli stessi.

Posto che l’organizzazione di azioni collettive da parte dei sindacati dei lavoratori ricade nell’autonomia giuridica di cui tali enti, che non sono di diritto pubblico, dispongono grazie alla libertà sindacale loro riconosciuta, in particolare, dal diritto nazionale, e che tali azioni collettive sono inscindibilmente connesse al contratto collettivo del quale i sindacati perseguono la conclusione, queste azioni collettive rientrano, in linea di principio, nell’ambito applicativo dell’art. 43 CE.

(v. punti 33-37, 55, dispositivo 1)

2.     Il diritto di intraprendere un’azione collettiva, ivi compreso il diritto di sciopero, è riconosciuto sia da svariati strumenti internazionali ai quali gli Stati membri hanno cooperato o aderito, come la Carta sociale europea, peraltro esplicitamente menzionata all’art. 136 CE, e la convenzione n. 87, adottata nel 1948 dall’Organizzazione internazionale del lavoro, relativa alla libertà sindacale e alla tutela del diritto sindacale, sia da strumenti elaborati dai citati Stati membri a livello comunitario o nell’ambito dell’Unione europea, come la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata nel 1989, a sua volta ricordata all’art. 136 CE, e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Se dunque è vero che il summenzionato diritto, ivi compreso il diritto di sciopero, deve essere riconosciuto quale diritto fondamentale facente parte integrante dei principi generali del diritto comunitario di cui la Corte garantisce il rispetto, rimane però il fatto che il suo esercizio può essere sottoposto a talune restrizioni. Infatti, come riaffermato dall’art. 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tale diritto è tutelato conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.

A tale proposito, sebbene la tutela dei diritti fondamentali rappresenti un legittimo interesse che giustifica, in linea di principio, una limitazione degli obblighi imposti dal diritto comunitario, ancorché derivanti da una libertà fondamentale garantita dal Trattato, l’esercizio dei diritti suddetti non esula dall’ambito applicativo delle disposizioni del Trattato e deve essere conciliato con le esigenze relative ai diritti tutelati dal Trattato stesso, oltre che conforme al principio di proporzionalità.

Ne consegue che il carattere fondamentale del diritto di intraprendere un’azione collettiva non è tale da escludere dall’ambito di applicazione dell’art. 43 CE un’azione collettiva di questo tipo, intrapresa nei confronti di un’impresa al fine di indurre quest’ultima a sottoscrivere un contratto collettivo il cui contenuto sia tale da dissuaderla dall’avvalersi della libertà di stabilimento.

(v. punti 43-47)

3.     L’art. 43 CE è idoneo a conferire a un’impresa privata diritti opponibili a un sindacato o a un’associazione di sindacati.

Infatti, l’abolizione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e alla libera prestazione dei servizi sarebbe compromessa se l’eliminazione delle barriere di origine statale potesse essere neutralizzata da ostacoli derivanti dall’esercizio dell’autonomia giuridica di associazioni ed enti di natura non pubblicistica. Inoltre, la circostanza che determinate disposizioni del Trattato si rivolgano formalmente agli Stati membri non esclude che, al tempo stesso, vengano attribuiti diritti ai singoli interessati all’osservanza degli obblighi così precisati. Oltre a ciò, il divieto di violare una libertà fondamentale prevista da una disposizione del Trattato di natura imperativa vale in particolare per tutte le convenzioni che disciplinano in modo collettivo il lavoro subordinato.

(v. punti 57-58, 66, dispositivo 2)

4.     L’art. 43 CE deve essere interpretato nel senso che azioni collettive finalizzate a indurre un’impresa privata stabilita in un certo Stato membro a sottoscrivere un contratto collettivo di lavoro con un sindacato avente sede nello stesso Stato e ad applicare le clausole previste da tale contratto ai dipendenti di una società controllata da tale impresa e stabilita in un altro Stato membro costituiscono restrizioni ai sensi dell’articolo in parola.

Infatti, un’azione collettiva siffatta ha l’effetto di scoraggiare, se non addirittura di vanificare, l’esercizio da parte di un’impresa della sua libertà di stabilimento, poiché essa impedisce a quest’ultima di beneficiare, nello Stato membro ospitante, del medesimo trattamento degli altri operatori economici stabiliti in tale Stato. Del pari, un’azione collettiva del genere, mirante a impedire agli armatori di immatricolare le loro navi in uno Stato diverso da quello di cui sono cittadini i proprietari effettivi di tali navi, deve essere considerata quantomeno in grado di limitare l’esercizio, da parte di un’impresa, della sua libertà di stabilimento.

Tali restrizioni possono, in linea di principio, essere giustificate da una ragione imperativa di interesse generale come la tutela dei lavoratori, purché sia accertato che le stesse sono idonee a garantire la realizzazione del legittimo obiettivo perseguito e non vanno al di là di ciò che è necessario per conseguire tale obiettivo.

(v. punti 72-74, 90, dispositivo 3)







SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

11 dicembre 2007 (*)

«Trasporti marittimi − Diritto di stabilimento − Diritti fondamentali − Obiettivi della politica sociale comunitaria − Azione collettiva di un’organizzazione sindacale contro un’impresa privata − Contratto collettivo in grado di dissuadere un’impresa dal registrare una nave con la bandiera di un altro Stato membro»

Nel procedimento C‑438/05,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) con decisione 23 novembre 2005, pervenuta in cancelleria il 6 dicembre 2005, nella causa

International Transport Workers’ Federation,

Finnish Seamen’s Union

contro

Viking Line ABP,

OÜ Viking Line Eesti,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, A. Rosas, K. Lenaerts, U. Lõhmus e L. Bay Larsen, presidenti di sezione, dal sig. R. Schintgen (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Schiemann, J. Makarczyk, P. Kūris, E. Levits e A. Ó Caoimh, giudici,

avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 10 gennaio 2007,

considerate le osservazioni presentate:

–       per la International Transport Workers’ Federation, dal sig. M. Brealey, QC, assistito dalla sig.ra M. Demetriou, barrister, su incarico della sig.ra D. Fitzpatrick, solicitor;

–       per la Finnish Seamen’s Union, dal sig. M. Brealey, QC, assistito dalla sig.ra M. Demetriou, barrister, su incarico del sig. J. Tatten, solicitor;

–       per la Viking Line ABP e la OÜ Viking Line Eesti, dal sig. M. Hoskins, barrister, su incarico dei sigg. I. Ross e J. Blacker, solicitors;

–       per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra E. O’Neill, in qualità di agente, assistita dal sig. D. Anderson, QC, nonché dal sig. J. Swift e dalla sig.ra S. Lee, barristers;

–       per il governo belga, dalla sig.ra A. Hubert, in qualità di agente;

–       per il governo ceco, dal sig. T. Boček, in qualità di agente;

–       per il governo danese, dal sig. J. Molde, in qualità di agente;

–       per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra C. Schulze‑Bahr, in qualità di agenti;

–       per il governo estone, dal sig. L. Uibo, in qualità di agente;

–       per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra O. Christmann, in qualità di agenti;

–       per l’Irlanda, dal sig. D. O’Hagan, in qualità di agente, assistito dai sigg. E. Fitzsimons e B. O’Moore, SC, e N. Travers, BL;

–       per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Albenzio, avvocato dello Stato;

–       per il governo lettone, dalle sig.re E. Balode-Buraka e K. Bārdiŋa, in qualità di agenti;

–       per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer e dal sig. G. Hesse, in qualità di agenti;

–       per il governo polacco, dai sigg. J. Pietras e M. Korolec, in qualità di agenti;

–       per il governo finlandese, dalle sig.re E. Bygglin e A. Guimaraes-Purokoski, in qualità di agenti;

–       per il governo svedese, dal sig. A. Kruse e dalla sig.ra A. Falk, in qualità di agenti;

–       per il governo norvegese, dalle sig.re K. Waage e K. Fløistad, nonché dal sig. F. Sejersted, in qualità di agenti;

–       per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. F. Benyon, J. Enegren e K. Simonsson, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 maggio 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1       La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione, da un lato, dell’art. 43 CE e, dall’altro, del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4055, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU L 378, pag. 1).

2       La domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la International Transport Workers’ Federation (Federazione internazionale dei lavoratori dei trasporti; in prosieguo: la «ITF») e la Finnish Seamen’s Union (Suomen Merimies-Unioni ry, Sindacato finlandese dei marittimi; in prosieguo: la «FSU»), da un lato, e la Viking Line ABP (in prosieguo: la «Viking») e la sua controllata OÜ Viking Line Eesti (in prosieguo: la «Viking Eesti»), dall’altro, in relazione ad un’azione collettiva e alla minaccia di tale azione in grado di dissuadere la Viking dall’abbandonare la bandiera finlandese di una delle sue navi per registrare la stessa con la bandiera di un altro Stato membro.

 Contesto normativo

 Normativa comunitaria

3       L’art. 1, n. 1, del regolamento n. 4055/86 prevede quanto segue:

«La libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi è applicabile ai cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro diverso da quello del destinatario dei servizi».

 Normativa nazionale

4       Risulta dalla decisione di rinvio che l’art. 13 della costituzione finlandese, che riconosce a chiunque il diritto di costituire organizzazioni nell’ambito di una professione, nonché la libertà di organizzarsi per la tutela di altri interessi, è stato interpretato nel senso che esso consente ai sindacati di intraprendere azioni collettive nei confronti di società per la tutela degli interessi dei lavoratori.

5       Tuttavia, in Finlandia il diritto di sciopero è soggetto a talune limitazioni. In tal senso, secondo la giurisprudenza della Corte suprema di tale Stato, esso non può essere esercitato, in particolare, nel caso di sciopero contrario al buon costume o vietato dal diritto nazionale o dal diritto comunitario.

 Causa principale e questioni pregiudiziali

6       La Viking, società di diritto finlandese, è un importante operatore di traghetti. Essa gestisce sette navi, tra le quali il Rosella, che garantisce, battendo bandiera finlandese, il collegamento marittimo tra Tallin (Estonia) e Helsinki (Finlandia).

7       La FSU è un sindacato finlandese di marittimi che conta circa 10 000 membri. I componenti dell’equipaggio del Rosella sono iscritti a tale sindacato. La FSU è affiliata alla ITF, una federazione internazionale di sindacati dei lavoratori del settore dei trasporti, la cui sede si trova a Londra (Regno Unito). La ITF raggruppa 600 sindacati, aventi sede in 140 Stati diversi.

8       Risulta dalla decisione di rinvio che una delle principali politiche perseguite dalla ITF è la sua campagna di lotta contro le bandiere di convenienza. Gli obiettivi principali di tale politica sono, da un lato, la fissazione di un legame sostanziale tra la bandiera di una nave e la nazionalità del suo proprietario nonché, dall’altro lato, la tutela e il miglioramento delle condizioni di lavoro degli equipaggi delle navi battenti una bandiera di convenienza. La ITF ritiene che una nave sia registrata con una bandiera di convenienza qualora la proprietà effettiva e il controllo della nave si collochino in uno Stato diverso da quello della bandiera con la quale la nave è stata immatricolata. Soltanto i sindacati dello Stato in cui si trova il proprietario effettivo di una nave hanno, secondo la politica della ITF, il diritto di concludere contratti collettivi relativi a tale nave. La campagna di lotta contro le bandiere di convenienza si concretizza in boicottaggi e altre azioni di solidarietà tra lavoratori.

9       Finché il Rosella batte bandiera finlandese, la Viking è tenuta, ai sensi del diritto finlandese e del vigente contratto collettivo di lavoro, a pagare all’equipaggio retribuzioni di livello identico a quelle riconosciute in Finlandia. Ebbene, le retribuzioni pagate agli equipaggi estoni sono invece inferiori a quelle di cui godono gli equipaggi finlandesi. Il Rosella ha operato in perdita, a causa della concorrenza diretta delle navi estoni in grado di assicurare il medesimo collegamento con costi salariali inferiori. Anziché cedere la nave, la Viking ha progettato, nel mese di ottobre del 2003, di cambiarne la bandiera, registrandola in Estonia o in Norvegia, così da poter concludere un nuovo contratto collettivo con un sindacato avente sede in uno dei due Stati in questione.

10     Ai sensi del diritto finlandese, la Viking ha comunicato il progetto alla FSU e all’equipaggio del Rosella. In occasione di taluni incontri tra le parti, la FSU ha chiaramente manifestato la propria opposizione al progetto.

11     Il 4 novembre 2003 la FSU ha inviato alla ITF un messaggio elettronico per informarla del progetto di cambiamento di bandiera del Rosella. Il messaggio indicava inoltre che «la proprietà effettiva del Rosella si trova in Finlandia, conservando dunque la FSU il diritto di contrattare con la Viking». La FSU ha chiesto alla ITF di comunicare tali informazioni a tutti i sindacati affiliati, invitandoli a non trattare con la Viking.

12     Il 6 novembre 2003 la ITF ha inviato una circolare (in prosieguo: la «circolare ITF») ai propri affiliati, ordinando loro di non avviare trattative con la Viking o con la Viking Eesti; era presumibile che i sindacati affiliati si sarebbero conformati a tale raccomandazione a causa del principio di solidarietà tra sindacati e del rischio che venga loro inflitta una sanzione nel caso di inosservanza della citata circolare.

13     L’accordo relativo all’equipaggio del Rosella è scaduto il 17 novembre 2003, così che la FSU, a partire da tale data, non era più soggetta all’obbligo di pace sociale imposto dal diritto finlandese. Essa ha pertanto annunciato uno sciopero, chiedendo alla Viking, da un lato, di incrementare l’equipaggio del Rosella di otto persone e, dall’altro, di rinunciare al suo progetto di cambiamento di bandiera della nave.

14     La Viking ha concesso gli otto membri supplementari di equipaggio, rifiutandosi però di rinunciare al suo progetto.

15     La FSU, non essendo però disposta ad acconsentire al rinnovo dell’accordo relativo all’equipaggio, con lettera del 18 novembre 2003 ha affermato che avrebbe accettato tale rinnovo solo alla duplice condizione che, da un lato, la Viking si impegnasse, indipendentemente da un eventuale cambiamento di bandiera del Rosella, a continuare a rispettare il diritto finlandese, il contratto collettivo di lavoro vigente, l’accordo generale nonché quello relativo all’equipaggio imbarcato sulla nave e che, dall’altro lato, l’eventuale cambiamento di bandiera non comportasse licenziamenti di dipendenti impiegati a bordo di una delle navi battenti bandiera finlandese di proprietà di tale compagnia né modifiche, senza l’accordo di dipendenti, delle condizioni di lavoro. In una serie di comunicati stampa, la FSU ha giustificato la propria posizione con la necessità di tutelare i posti di lavoro finlandesi.

16     Il 17 novembre 2003 la Viking si è rivolta al giudice del lavoro (Finlandia) per far dichiarare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla FSU, l’accordo relativo all’equipaggio continuava a vincolare le parti. Fondandosi sulla propria tesi secondo cui tale accordo era giunto a scadenza, la FSU ha annunciato, ai sensi della legge finlandese sulla mediazione nei conflitti sociali, la propria intenzione di avviare, in data 2 dicembre 2003, uno sciopero relativo al Rosella.

17     Il 24 novembre 2003 la Viking ha appreso dell’esistenza della circolare ITF. Il giorno seguente essa ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado di Helsinki (Finlandia) al fine di far vietare lo sciopero annunciato dalla FSU. Il giudice del lavoro ha aggiornato il procedimento al 2 dicembre 2003.

18     Secondo il giudice del rinvio, la FSU era pienamente consapevole del fatto che la sua rivendicazione principale, in base alla quale, in caso di cambiamento di bandiera, l’equipaggio doveva continuare ad essere impiegato alle condizioni previste dal diritto finlandese e dal contratto collettivo vigente, vanificava il cambiamento di bandiera, poiché questo aveva l’obiettivo essenziale di consentire alla Viking di ridurre i suoi costi salariali. Inoltre, la registrazione del Rosella con bandiera estone avrebbe avuto la conseguenza di impedire alla Viking, almeno per quanto riguarda il Rosella, di beneficiare degli aiuti di Stato concessi dal governo finlandese alle navi battenti la sua bandiera.

19     Nell’ambito di una procedura di conciliazione la Viking si è impegnata, in un primo tempo, a far sì che il cambiamento di bandiera non comportasse alcun licenziamento. Avendo tuttavia la FSU rifiutato di rinunciare allo sciopero, il 2 dicembre 2003 la Viking ha posto termine alla controversia accettando le rivendicazioni di tale sindacato e abbandonando l’azione giudiziaria. Essa si è peraltro impegnata a non avviare la procedura per il cambiamento di bandiera prima del 28 febbraio 2005.

20     Il 1° maggio 2004 la Repubblica di Estonia è entrata nell’Unione europea.

21     Continuando il Rosella ad operare in perdita, la Viking ha mantenuto la propria intenzione di registrare tale nave con bandiera estone. Poiché la circolare ITF è rimasta in vigore, non essendo mai stata revocata dalla ITF stessa, la richiesta inviata da quest’ultima ai sindacati affiliati relativamente al Rosella è rimasta operante.

22     Il 18 agosto 2004 la Viking ha proposto dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Commercial Court) (Regno Unito), un ricorso finalizzato a far accertare la contrarietà dell’azione della ITF e della FSU all’art. 43 CE, nonché a far ordinare la revoca della circolare ITF e a far ingiungere alla FSU di non ostacolare i diritti spettanti alla Viking ai sensi dell’ordinamento comunitario.

23     Con decisione 16 giugno 2005 detto giudice ha accolto la domanda della Viking, ritenendo che l’azione collettiva e le minacce di azione collettiva della ITF e della FSU creassero restrizioni alla libertà di stabilimento contrastanti con l’art. 43 CE e, in subordine, costituissero restrizioni illegittime alla libera circolazione dei lavoratori e alla libera prestazione dei servizi ai sensi degli artt. 39 CE e 49 CE.

24     Il 30 giugno 2005 la ITF e la FSU hanno impugnato tale decisione dinanzi al giudice del rinvio. A sostegno del proprio ricorso esse hanno in particolare sostenuto che il diritto dei sindacati di avviare un’azione collettiva per tutelare posti di lavoro costituisce un diritto fondamentale riconosciuto dal titolo XI del Trattato CE, in particolare dall’art. 136 CE, il cui primo comma prevede che «[l]a Comunità e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell’occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l’emarginazione».

25     Il richiamo, nella disposizione citata, alla Carta sociale europea e alla Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori comporterebbe infatti un riferimento al diritto di sciopero riconosciuto da tali strumenti giuridici. I sindacati avrebbero dunque il diritto di intraprendere un’azione collettiva nei confronti di un datore di lavoro stabilito in uno Stato membro al fine di dissuaderlo dal trasferire tutta o parte della sua impresa in un altro Stato membro.

26     Si porrebbe dunque il problema di determinare se il Trattato intenda vietare un’azione sindacale nel caso in cui la stessa abbia lo scopo di impedire ad un datore di lavoro di avvalersi, per ragioni economiche, della libertà di stabilimento. Ebbene, per analogia con quanto la Corte avrebbe dichiarato a proposito del titolo VI del Trattato (sentenze 21 settembre 1999, causa C‑67/96, Albany, Racc. pag. I‑5751; 12 settembre 2000, cause riunite da C‑180/98 a C‑184/98, Pavlov e a., Racc. pag. I‑6451, e 21 settembre 2000, causa C‑222/98, van der Woude, Racc. pag. I‑7111), il titolo III del Trattato e gli articoli dello stesso relativi alla libera circolazione delle persone e dei servizi non sarebbero applicabili alle «autentiche attività sindacali».

27     In tale contesto, ritenendo che la soluzione della controversia ad essa sottoposta dipenda dall’interpretazione del diritto comunitario, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di libera circolazione

1)      Se, qualora un sindacato o un’associazione di sindacati intraprenda un’azione collettiva contro un’impresa privata al fine di indurre tale impresa a sottoscrivere un contratto collettivo di lavoro negoziato con un sindacato che ha sede in un particolare Stato membro, avente l’effetto di rendere inutile per tale impresa cambiare a una sua nave la bandiera, per assumere quella di un altro Stato membro, tale azione esuli dall’ambito di applicazione dell’art. 43 CE e/o del regolamento n. 4055/86 a norma della politica sociale CE, che include tra l’altro il titolo XI del Trattato CE e, in particolare, per analogia con la motivazione della Corte nella sentenza (…) Albany [cit.], punti 52‑64.

Effetto diretto orizzontale

2)      Se l’art. 43 CE e/o il regolamento n. 4055/86 abbiano un effetto diretto orizzontale conferendo a un’impresa privata diritti invocabili nei confronti di un altro soggetto privato e, in particolare, di un sindacato o di un’associazione di sindacati in rapporto a un’azione collettiva da parte di tale sindacato o associazione di sindacati.

Esistenza di restrizioni alla libera circolazione

3)      Se, qualora un sindacato o un’associazione di sindacati intraprenda un’azione collettiva contro un’impresa privata al fine di indurre tale impresa a sottoscrivere un contratto collettivo di lavoro negoziato con un sindacato che ha sede in un particolare Stato membro, avente l’effetto di rendere inutile per tale impresa cambiare a una sua nave la bandiera, per assumere quella di un altro Stato membro, tale azione costituisca una restrizione ai fini dell’art. 43 CE e/o del regolamento n. 4055/86.

4)      Se la politica di un’associazione di sindacati, secondo la quale le navi devono battere la bandiera del paese in cui sono situati la proprietà effettiva e il controllo della nave, cosicché i sindacati nel paese della proprietà effettiva di una nave hanno il diritto di concludere contratti collettivi in rapporto a tale nave, costituisca una restrizione direttamente discriminatoria, indirettamente discriminatoria o non discriminatoria ai sensi dell’art. 43 CE o del regolamento n. 4055/86.

5)      Se, per stabilire se un’azione collettiva da parte di un sindacato o di un’associazione di sindacati sia una restrizione direttamente discriminatoria, indirettamente discriminatoria o non discriminatoria ai sensi dell’art. 43 CE o del regolamento n. 4055/86, sia rilevante l’intenzione soggettiva del sindacato che intraprende l’azione o se il giudice nazionale debba risolvere la questione riferendosi unicamente agli effetti obiettivi dell’azione stessa.

Stabilimento / Servizi

6)      Qualora una società madre sia stabilita nello Stato membro A e intenda porre in essere un atto di stabilimento facendo battere a una sua nave la bandiera dello Stato membro B per farla gestire in tale Stato da una società controllata al 100%, società che è soggetta alla direzione e al controllo della società madre,

a)      se l’azione collettiva minacciata o attuale da parte di un sindacato o di un’associazione di sindacati, intesa a rendere inutile l’atto di cui sopra, possa costituire una restrizione al diritto di stabilimento della società madre ai sensi dell’art. 43 CE, e

b)      se, dopo il cambiamento di bandiera della nave, la controllata abbia il diritto di fondarsi sul regolamento n. 4055/86 per quanto riguarda la prestazione di servizi da parte sua dallo Stato membro B verso lo Stato membro A.

 Giustificazione


 Discriminazione diretta

7)      Se un’azione collettiva da parte di un sindacato o di un’associazione di sindacati, qualora costituisca una restrizione direttamente discriminatoria ai sensi dell’art. 43 CE o del regolamento n. 4055/86, possa in linea di principio essere giustificata sul fondamento dell’eccezione di ordine pubblico di cui all’art. 46 CE:

a)      perché intraprendere un’azione collettiva (compreso lo sciopero) è un diritto fondamentale tutelato dal diritto comunitario; e/o

b)      per ragioni di tutela dei lavoratori.

 Politica della ITF: giustificazione oggettiva

8)      Se l’attuazione della politica di un’associazione secondo cui le navi devono battere la bandiera del paese in cui sono situati la proprietà effettiva e il controllo della nave, cosicché i sindacati del paese della proprietà effettiva di una nave hanno il diritto di concludere contratti collettivi di lavoro in rapporto a tale nave, rappresenti il giusto equilibrio tra il diritto sociale fondamentale ad intraprendere un’azione collettiva, da un lato, e la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, dall’altro, e se sia obiettivamente giustificata, appropriata, proporzionata e conforme al principio del riconoscimento reciproco.

Azioni della FSU: giustificazione obiettiva

9)      Qualora:

–       una società madre stabilita nello Stato membro A sia proprietaria di una nave battente bandiera dello Stato membro A e presti servizi di traghetto tra lo Stato membro A e lo Stato membro B usando tale nave;

–       la società madre intenda far battere alla nave la bandiera dello Stato membro B per applicare condizioni di impiego inferiori a quelle dello Stato membro A;

–       la società madre nello Stato membro A sia proprietaria al 100% di una controllata nello Stato membro B e la controllata sia soggetta alla sua direzione e al suo controllo;

–       sia previsto che la controllata gestisca la nave una volta che questa batta la bandiera dello Stato membro B con un equipaggio assunto nello Stato membro B, coperto da un contratto collettivo di lavoro negoziato con un sindacato affiliato alla ITF nello Stato membro B;

–       la nave debba restare nella proprietà effettiva della società madre e debba essere noleggiata a scafo nudo alla controllata;

–       la nave debba continuare a prestare servizi di traghetto tra lo Stato membro A e lo Stato membro B ad un ritmo giornaliero;

–       un sindacato stabilito nello Stato membro A intraprenda un’azione collettiva allo scopo di indurre la società madre e/o la controllata a sottoscrivere un contratto collettivo di lavoro che applichi all’equipaggio della nave condizioni accettabili per il sindacato nello Stato membro A anche dopo il cambiamento di bandiera e che abbia l’effetto di rendere inutile per la società madre far battere alla nave la bandiera dello Stato membro B,

se tale sciopero collettivo rappresenti il giusto equilibrio tra il diritto sociale fondamentale di intraprendere un’azione collettiva, da un lato, e la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, dall’altro, e se sia obiettivamente giustificato, appropriato, proporzionato e conforme al principio del riconoscimento reciproco.

10)      Se sia in grado di produrre alcuna differenza rispetto alla soluzione della questione n. 9 la circostanza che la società madre si sia impegnata dinanzi a un giudice, per suo conto e per conto di tutte le società del medesimo gruppo, nel senso che le stesse non porranno fine, per effetto del cambiamento di bandiera, al rapporto di lavoro di alcuna persona da esse occupata (impegno che non richiedeva il rinnovo di contratti dei lavoro di breve durata e non impediva il reimpiego di qualsiasi dipendente a condizioni equivalenti)».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Osservazioni preliminari

28     Si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’art. 234 CE spetta esclusivamente al giudice nazionale, al quale è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità della decisione giurisdizionale da emanare, valutare, alla luce delle particolari circostanze della fattispecie, sia la necessità di una decisione pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Tuttavia, la Corte ha ritenuto di non poter statuire su una questione sollevata da un giudice nazionale se appare in modo manifesto, in particolare, che l’interpretazione del diritto comunitario chiesta da tale giudice non ha alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto della causa principale, oppure se il problema è di natura ipotetica (v. sentenze 15 dicembre 1995, causa C‑415/93, Bosman, Racc. pag. I‑4921, punti 59 e 61, nonché 25 ottobre 2005, causa C‑350/03, Schulte, Racc. pag. I‑9215, punto 43).

29     Nella fattispecie, la domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione, da un lato, delle disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento e, dall’altro, del regolamento n. 4055/86, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi.

30     Si deve tuttavia osservare che, dal momento che la questione relativa alla libera prestazione dei servizi può porsi solo successivamente al cambiamento di bandiera del Rosella prospettato dalla Viking, e dal momento che, all’epoca in cui le questioni pregiudiziali sono state sottoposte alla Corte, tale cambiamento non era ancora avvenuto, la domanda di pronuncia pregiudiziale ha carattere ipotetico ed è quindi irricevibile nella parte in cui riguarda l’interpretazione del regolamento n. 4055/86.

31     Alla luce di quanto sopra, le questioni poste dal giudice del rinvio devono essere risolte solo nella parte relativa all’interpretazione dell’art. 43 CE.

 Sulla prima questione

32     Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’art. 43 CE debba essere interpretato nel senso che esula dal suo ambito di applicazione un’azione collettiva intrapresa da un sindacato o un raggruppamento di sindacati nei confronti di un’impresa al fine di indurre quest’ultima a sottoscrivere un contratto collettivo il cui contenuto sia in grado di dissuadere la stessa dall’avvalersi della libertà di stabilimento.

33     Si deve in proposito ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, gli artt. 39 CE, 43 CE e 49 CE non disciplinano soltanto gli atti delle autorità pubbliche, ma si applicano anche alle normative di altra natura dirette a disciplinare collettivamente il lavoro subordinato, il lavoro autonomo e le prestazioni di servizi (v. sentenze 12 dicembre 1974, causa 36/74, Walrave e Koch, Racc. pag. 1405, punto 17; 14 luglio 1976, causa 13/76, Donà, Racc. pag. 1333, punto 17; Bosman, cit., punto 82; 11 aprile 2000, cause riunite C‑51/96 e C‑191/97, Deliège, Racc. pag. I‑2549, punto 47; 6 giugno 2000, causa C‑281/98, Angonese, Racc. pag. I‑4139, punto 31, e 19 febbraio 2002, causa C‑309/99, Wouters e a., Racc. pag. I‑1577, punto 120).

34     Dal momento che le condizioni di lavoro nei vari Stati membri sono disciplinate sia mediante disposizioni legislative o regolamentari, sia mediante contratti collettivi e altri atti conclusi o adottati da soggetti privati, una limitazione dei divieti previsti da tali articoli agli atti delle autorità pubbliche rischierebbe di creare inuguaglianze nell’applicazione degli stessi (v., per analogia, citate sentenze Walrave e Koch, punto 19; Bosman, punto 84, e Angonese, punto 33).

35     Nella fattispecie, si deve rilevare, da un lato, che l’organizzazione di azioni collettive da parte dei sindacati dei lavoratori deve essere considerata come rientrante nell’autonomia giuridica di cui tali enti, che non sono di diritto pubblico, dispongono grazie alla libertà sindacale loro riconosciuta, in particolare, dal diritto nazionale.

36     D’altra parte, come rilevano la FSU e la ITF, azioni collettive come quelle in esame nella causa principale, le quali possono costituire l’ultima risorsa a disposizione delle organizzazioni sindacali per condurre a buon fine le proprie rivendicazioni volte a disciplinare collettivamente il lavoro dei dipendenti della Viking, devono essere considerate inscindibilmente connesse al contratto collettivo del quale la FSU cerca di ottenere la sottoscrizione.

37     Ne consegue che azioni collettive come quelle indicate nella prima questione pregiudiziale sollevata dal giudice del rinvio rientrano, in linea di principio, nell’ambito applicativo dell’art. 43 CE.

38     Questa conclusione non è rimessa in discussione dai vari argomenti dedotti dalla FSU, dalla ITF e da taluni degli Stati membri che hanno presentato alla Corte osservazioni a sostegno della posizione opposta a quella indicata nel punto precedente.

39     In primo luogo, il governo danese sostiene che il diritto di associazione, il diritto di sciopero e quello di serrata esulano dall’ambito di applicazione della libertà fondamentale di cui all’art. 43 CE, dal momento che, ai sensi dell’art. 137, n. 5, CE, come modificato dal Trattato di Nizza, la Comunità non è competente a disciplinare tali diritti.

40     Si deve in proposito ricordare che, sebbene nei settori che non rientrano nella competenza della Comunità gli Stati membri restino in linea di principio liberi di determinare le condizioni di esistenza dei diritti in questione e i modi di esercizio degli stessi, resta tuttavia il fatto che, nell’esercizio di tale competenza, tali Stati sono comunque tenuti a rispettare il diritto comunitario (v. per analogia, per quanto riguarda l’ambito della previdenza sociale, sentenze 28 aprile 1998, causa C‑120/95, Decker, Racc. pag. I‑1831, punti 22 e 23, e causa C‑158/96, Kohll, Racc. pag. I‑1931, punti 18 e 19; per quanto riguarda la fiscalità diretta, sentenze 4 marzo 2004, causa C‑334/02, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑2229, punto 21, e 13 dicembre 2005, causa C‑446/03, Marks & Spencer, Racc. pag. I‑10837, punto 29).

41     Di conseguenza, il fatto che l’art. 137 CE non si applichi né al diritto di sciopero né a quello di serrata non è in grado di sottrarre un’azione collettiva come quella in esame nella causa principale all’applicazione dell’art. 43 CE.

42     Inoltre, secondo le osservazioni dei governi danese e svedese, il diritto di intraprendere un’azione collettiva, ivi compreso il diritto di sciopero, costituirebbe un diritto fondamentale, sottratto, in quanto tale, all’applicazione dell’art. 43 CE.

43     Si deve in proposito osservare che il diritto di intraprendere un’azione collettiva, ivi compreso il diritto di sciopero, è riconosciuto sia da svariati strumenti internazionali ai quali gli Stati membri hanno cooperato o aderito, come la Carta sociale europea, firmata a Torino il 18 ottobre 1961, peraltro esplicitamente ricordata all’art. 136 CE, e la convenzione n. 87 del 9 luglio 1948, relativa alla libertà sindacale e alla tutela del diritto sindacale, adottata dall’Organizzazione internazionale del lavoro, sia da strumenti elaborati dai citati Stati membri a livello comunitario o nell’ambito dell’Unione europea, come la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata in occasione della riunione del Consiglio europeo di Strasburgo del 9 dicembre 1989, a sua volta ricordata all’art. 136 CE, e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1).

44     Se dunque è vero che il diritto di intraprendere un’azione collettiva, ivi compreso il diritto di sciopero, deve essere riconosciuto quale diritto fondamentale facente parte integrante dei principi generali del diritto comunitario di cui la Corte garantisce il rispetto, rimane però il fatto che il suo esercizio può essere sottoposto a talune restrizioni. Infatti, come riaffermato dall’art. 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tali diritti sono tutelati conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali. Peraltro, come risulta dal punto 5 della presente sentenza, secondo la normativa finlandese il diritto di sciopero non può essere esercitato, in particolare, nel caso in cui lo sciopero sarebbe contrario al buon costume o vietato dal diritto nazionale o comunitario.

45     A tale proposito la Corte ha già affermato che la tutela dei diritti fondamentali rappresenta un legittimo interesse che giustifica, in linea di principio, una limitazione degli obblighi imposti dal diritto comunitario, ancorché derivanti da una libertà fondamentale garantita dal Trattato, come la libera circolazione delle merci (v. sentenza 12 giugno 2003, causa C‑112/00, Schmidberger, Racc. pag. I‑5659, punto 74) o la libera prestazione dei servizi (v. sentenza 14 ottobre 2004, causa C‑36/02, Omega, Racc. pag. I‑9609, punto 35).

46     Tuttavia, nelle citate sentenze Schmidberger e Omega la Corte ha affermato che l’esercizio dei diritti fondamentali in questione, cioè rispettivamente le libertà di espressione e di riunione e il rispetto della dignità umana, non esula dall’ambito applicativo delle disposizioni del Trattato, e ha dichiarato che tale esercizio deve essere conciliato con le esigenze relative ai diritti tutelati dal Trattato stesso, oltre che conforme al principio di proporzionalità (v., in tal senso, citate sentenze Schmidberger, punto 77, e Omega, punto 36).

47     Deriva da quanto precede che il carattere fondamentale del diritto di intraprendere un’azione collettiva non è tale da escludere le azioni collettive in questione nella causa principale dall’ambito di applicazione dell’art. 43 CE.

48     Infine, la FSU e la ITF sostengono che il ragionamento seguito dalla Corte nella citata sentenza Albany deve essere applicato per analogia nella causa principale, dal momento che talune restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi sono inevitabilmente connesse alle azioni collettive intraprese nell’ambito di una contrattazione collettiva.

49     Occorre a tale proposito ricordare che, al punto 59 della citata sentenza Albany, la Corte, dopo aver rilevato che taluni effetti restrittivi della concorrenza sono inerenti agli accordi collettivi stipulati tra organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, ha tuttavia affermato che gli obiettivi di politica sociale perseguiti da tali accordi sarebbero gravemente compromessi se le parti sociali fossero soggette all’art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) nella ricerca comune di misure volte a migliorare le condizioni di occupazione e di lavoro.

50     La Corte ne ha dedotto, al punto 60 della citata sentenza Albany, che accordi conclusi nell’ambito di trattative collettive tra parti sociali con il fine di conseguire tali obiettivi debbono essere considerati, per la loro natura ed il loro oggetto, non rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 85, n. 1, del Trattato.

51     Si deve tuttavia rilevare che tale ragionamento non può essere applicato alle libertà fondamentali sancite dal titolo III del Trattato.

52     Infatti, contrariamente a quanto sostengono la FSU e la ITF, non si può ritenere che all’esercizio stesso della libertà sindacale e del diritto di intraprendere un’azione collettiva sia inevitabilmente connessa una certa lesione di tali libertà fondamentali.

53     Si deve peraltro sottolineare che il fatto che un accordo o un’attività siano estranei all’ambito applicativo delle disposizioni del Trattato relative alla concorrenza non comporta che tale accordo o tale attività siano altresì esclusi dall’ambito delle disposizioni del medesimo Trattato relative alla libera circolazione delle persone o dei servizi, dal momento che tali disposizioni possiedono ciascuna proprie condizioni di applicazione (v., in tal senso, sentenza 18 luglio 2006, causa C‑519/04 P, Meca-Medina e Majcen/Commissione, Racc. pag. I‑6991).

54     Occorre infine ricordare che la Corte ha già affermato che le clausole dei contratti collettivi non sono escluse dall’ambito applicativo delle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle persone (sentenze 15 gennaio 1998, causa C‑15/96, Schöning-Kougebetopoulou, Racc. pag. I‑47; 24 settembre 1998, causa C‑35/97, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑5325, e 16 settembre 2004, causa C‑400/02, Merida, Racc. pag. I‑8471).

55     Sulla base di quanto precede, la prima questione va risolta dichiarando che l’art. 43 CE deve essere interpretato nel senso che, in linea di principio, non è esclusa dall’ambito di applicazione di tale articolo un’azione collettiva intrapresa da un sindacato o da un raggruppamento di sindacati nei confronti di un’impresa al fine di indurre quest’ultima a sottoscrivere un contratto collettivo il cui contenuto sia tale da dissuaderla dall’avvalersi della libertà di stabilimento.

 Sulla seconda questione

56     Con tale questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’art. 43 CE conferisca a un’impresa privata diritti opponibili a un sindacato o a un’associazione di sindacati.

57     Al fine di risolvere la questione è necessario ricordare che, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’abolizione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e alla libera prestazione dei servizi sarebbe compromessa se l’eliminazione delle barriere di origine statale potesse essere neutralizzata da ostacoli derivanti dall’esercizio dell’autonomia giuridica di associazioni ed enti di natura non pubblicistica (v. citate sentenze Walrave e Koch, punto 18; Bosman, punto 83; Deliège, punto 47; Angonese, punto 32, e Wouters e a., punto 120).

58     La Corte ha inoltre già affermato, da un lato, che la circostanza che determinate disposizioni del Trattato si rivolgano formalmente agli Stati membri non esclude che, al tempo stesso, vengano attribuiti diritti ai singoli interessati all’osservanza degli obblighi così precisati e, dall’altro, che il divieto di violare una libertà fondamentale prevista da una disposizione del Trattato di natura imperativa vale in particolare per tutte le convenzioni che disciplinano in modo collettivo il lavoro subordinato (v., in tal senso, sentenza 8 aprile 1976, causa 43/75, Defrenne, Racc. pag. 455, punti 31 e 39).

59     Ebbene, analoghe considerazioni devono valere altresì per l’art. 43 CE, il quale sancisce una libertà fondamentale.

60     Nella fattispecie si deve osservare che, come risulta dai punti 35 e 36 della presente sentenza, le azioni collettive intraprese dalla FSU e dalla ITF hanno come obiettivo la sottoscrizione di un accordo che deve disciplinare collettivamente il lavoro dei dipendenti della Viking, e che tali due sindacati costituiscono enti sprovvisti di natura pubblicistica e che esercitano l’autonomia giuridica loro riconosciuta, in particolare, dal diritto nazionale.

61     Ne consegue che l’art. 43 CE deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle della causa principale, esso può essere direttamente invocato da un’impresa privata nei confronti di un sindacato o di un raggruppamento di sindacati.

62     Tale interpretazione è del resto rafforzata dalla giurisprudenza vertente sulle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci, da cui risulta che le restrizioni possono avere origine non statale ed essere il risultato di azioni svolte da persone private o da raggruppamenti di persone private (v. sentenze 9 dicembre 1997, causa C‑265/95, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑6959, punto 30, nonché Schmidberger, cit., punti 57 e 62).

63     Né l’interpretazione esposta al punto 61 della presente sentenza è rimessa in discussione dal fatto che la restrizione all’origine della controversia sottoposta al giudice del rinvio sia la conseguenza dell’esercizio di un diritto conferito dal diritto nazionale finlandese, come, in questo caso, il diritto di intraprendere un’azione collettiva, ivi compreso il diritto di sciopero.

64     Si deve aggiungere che, contrariamente a quanto sostiene in particolare la ITF, non risulta dalla giurisprudenza della Corte ricordata al punto 57 della presente sentenza che l’interpretazione citata sia limitata agli enti quasi pubblici o alle associazioni che svolgono una funzione di regolamentazione e dispongono di un potere quasi legislativo.

65     Tale giurisprudenza non contiene infatti alcun elemento in base al quale si possa ragionevolmente sostenere che essa sarebbe limitata alle associazioni o agli enti che svolgono una funzione di regolamentazione o che dispongono di un potere quasi legislativo. Si deve del resto rilevare che, nell’esercitare il potere autonomo di cui dispongono grazie alla libertà sindacale di trattare con i datori di lavoro o le organizzazioni professionali le condizioni di lavoro e di retribuzione dei lavoratori, le organizzazioni sindacali dei lavoratori partecipano alla formazione degli accordi finalizzati a disciplinare collettivamente il lavoro dipendente.

66     Alla luce di tali considerazioni, la seconda questione deve essere risolta dichiarando che l’art. 43 CE conferisce a un’impresa privata diritti opponibili a un sindacato o a un’associazione di sindacati.

 Sulle questioni dalla terza alla decima

67     Con tali questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza alla Corte se azioni collettive come quelle in esame nella causa principale costituiscano restrizioni ai sensi dell’art. 43 CE e, in caso affermativo, in quale misura simili restrizioni possano essere giustificate.

 Sull’esistenza di restrizioni

68     Si deve in primo luogo ricordare, come la Corte ha fatto più volte, che la libertà di stabilimento costituisce uno dei principi fondamentali della Comunità e che le norme del Trattato che la sanciscono hanno efficacia diretta dalla scadenza del periodo transitorio. Dette norme garantiscono il diritto di stabilirsi in altro Stato membro non solo ai cittadini comunitari, ma anche alle società definite dall’art. 48 CE (sentenza 27 settembre 1988, causa 81/87, Daily Mail and General Trust, Racc. pag. 5483, punto 15).

69     Del resto, la Corte ha dichiarato che, sebbene le disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento mirino in special modo ad assicurare il beneficio del trattamento nazionale nello Stato membro ospitante, esse ostano parimenti a che lo Stato membro di origine ostacoli lo stabilimento in altro Stato membro di un proprio cittadino o di una società costituita secondo la propria legislazione e peraltro corrispondente alla definizione dell’art. 48 CE. I diritti garantiti dagli artt. 43 CE ‑ 48 CE sarebbero vanificati se lo Stato membro di origine potesse vietare alle imprese di abbandonare il suo territorio per stabilirsi in un altro Stato membro (v. sentenza Daily Mail and General Trust, cit., punto 16).

70     Giova in secondo luogo rilevare che, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, la nozione di stabilimento di cui ai citati articoli del Trattato implica l’esercizio effettivo di un’attività economica mediante l’insediamento in pianta stabile in un altro Stato membro per una durata di tempo indeterminata, e che l’immatricolazione di una nave non può essere scissa dall’esercizio della libertà di stabilimento nell’ipotesi in cui la nave costituisca un mezzo per l’esercizio di un’attività economica implicante un insediamento in pianta stabile nello Stato membro di immatricolazione (sentenza 25 luglio 1991, causa C‑221/89, Factortame e a., Racc. pag. I‑3905, punti 20‑22).

71     La Corte ne ha dedotto che le condizioni prescritte per l’immatricolazione di una nave non devono creare ostacoli alla libertà di stabilimento, ai sensi degli artt. 43 CE ‑ 48 CE (sentenza Factortame e a., cit., punto 23).

72     Nella fattispecie, da un lato, non si può negare che un’azione collettiva come quella progettata dalla FSU ha l’effetto di scoraggiare, se non addirittura di vanificare, come ha rilevato il giudice del rinvio, l’esercizio da parte della Viking della sua libertà di stabilimento, poiché essa impedisce a quest’ultima, nonché alla sua controllata Viking Eesti, di beneficiare, nello Stato membro ospitante, del medesimo trattamento degli altri operatori economici stabiliti in tale Stato.

73     Dall’altro lato, un’azione collettiva intrapresa per mettere in pratica la politica di lotta contro le bandiere di convenienza perseguita dalla ITF, mirante principalmente, come risulta dalle osservazioni di quest’ultima, a impedire agli armatori di immatricolare le loro navi in uno Stato diverso da quello di cui sono cittadini i proprietari effettivi di tali navi, deve essere considerata quantomeno in grado di limitare l’esercizio, da parte della Viking, della sua libertà di stabilimento.

74     Ne consegue che azioni come quelle in esame nella causa principale costituiscono restrizioni alla libertà di stabilimento ai sensi dell’art. 43 CE.

 Sulla giustificazione delle restrizioni

75     Risulta dalla giurisprudenza della Corte che una restrizione alla libertà di stabilimento può essere ammessa soltanto qualora persegua un obiettivo legittimo compatibile con il Trattato e sia giustificata da ragioni imperative di interesse generale. È tuttavia anche necessario, in tali casi, che essa sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e che non vada al di là di ciò che è necessario per conseguirlo (v., in particolare, sentenze 30 novembre 1995, causa C‑55/94, Gebhard, Racc. pag. I‑4165, punto 37, e Bosman, cit., punto 104).

76     La ITF, sostenuta in particolare dal governo tedesco, dall’Irlanda e dal governo finlandese, sostiene che le restrizioni in discussione nella causa principale sarebbero giustificate in quanto necessarie per garantire la tutela di un diritto fondamentale riconosciuto dal diritto comunitario e che esse hanno come obiettivo la tutela dei diritti dei lavoratori, che costituirebbe una ragione imperativa di interesse generale.

77     Occorre in proposito osservare che il diritto di intraprendere un’azione collettiva che ha come scopo la tutela dei lavoratori costituisce un legittimo interesse in grado di giustificare, in linea di principio, una restrizione a una delle libertà fondamentali garantite dal Trattato (v., in tal senso, sentenza Schmidberger, cit., punto 74), e che la tutela dei lavoratori rientra tra le ragioni imperative di interesse generale già riconosciute dalla Corte (v., in particolare, sentenze 23 novembre 1999, cause riunite C‑369/96 e C‑376/96, Arblade e a., Racc. pag. I‑8453, punto 36; 15 marzo 2001, causa C‑165/98, Mazzoleni e ISA, Racc. pag. I‑2189, punto 27, e 25 ottobre 2001, cause riunite C‑49/98, C‑50/98, da C‑52/98 a C‑54/98 e da C‑68/98 a C‑71/98, Finalarte e a., Racc. pag. I‑7831, punto 33).

78     Si deve aggiungere che, ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. c) e j), CE, l’azione della Comunità comporta non soltanto «un mercato interno caratterizzato dall’eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali», ma anche «una politica nel settore sociale». L’art. 2 CE afferma infatti che la Comunità ha il compito, in particolare, di promuovere «uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche» e «un elevato livello di occupazione e di protezione sociale».

79     Poiché dunque la Comunità non ha soltanto una finalità economica ma anche una finalità sociale, i diritti che derivano dalle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali devono essere bilanciati con gli obiettivi perseguiti dalla politica sociale, tra i quali figurano in particolare, come risulta dall’art. 136, primo comma, CE, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata e il dialogo sociale.

80     Nella fattispecie spetterà al giudice del rinvio verificare se gli obiettivi perseguiti dalla FSU e dalla ITF mediante l’azione collettiva da esse intrapresa riguardassero la tutela dei lavoratori.

81     A tale proposito, per quanto riguarda in primo luogo l’azione collettiva intrapresa dalla FSU, sebbene tale azione, finalizzata alla tutela dei posti e delle condizioni di lavoro dei membri di tale sindacato a rischio di essere lesi dal cambiamento di bandiera del Rosella, potesse a prima vista essere ragionevolmente considerata connessa all’obiettivo di tutela dei lavoratori, tale qualificazione non potrebbe tuttavia essere conservata se fosse accertato che i posti o le condizioni di lavoro in questione non erano compromessi o seriamente minacciati.

82     È quanto avverrebbe, in particolare, nel caso in cui l’impegno citato dal giudice del rinvio nella sua decima questione si rivelasse, dal punto di vista giuridico, tanto vincolante quanto le disposizioni di un contratto collettivo e se esso fosse tale da garantire ai lavoratori il rispetto delle disposizioni legislative e la conservazione delle disposizioni del contratto collettivo relative al loro rapporto di lavoro.

83     Dal momento che non risulta chiaramente dalla decisione di rinvio quale sia il valore giuridico che si deve riconoscere a un impegno come quello citato nella decima questione, spetta al giudice del rinvio determinare se i posti o le condizioni di lavoro dei membri di tale sindacato che potevano essere lesi dal cambiamento di bandiera del Rosella fossero compromessi o seriamente minacciati.

84     Nel caso in cui, al termine di tale valutazione, il giudice del rinvio giungesse alla conclusione che, nella controversia ad esso sottoposta, i posti o le condizioni di lavoro dei membri della FSU che potevano essere lesi dal cambiamento di bandiera del Rosella erano realmente compromessi o seriamente minacciati, detto giudice dovrà ancora verificare se l’azione collettiva intrapresa da tale sindacato sia adeguata per garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non vada al di là di ciò che è necessario per conseguirlo.

85     Si deve in proposito ricordare che, se è vero che spetta in ultima analisi al giudice nazionale, che è il solo competente a valutare i fatti e interpretare la normativa nazionale, determinare se e in quale misura l’azione collettiva in parola sia conforme a tali esigenze, la Corte, chiamata a fornire al giudice nazionale una risposta utile, è competente a fornire indicazioni, ricavate dal fascicolo della causa principale nonché dalle osservazioni scritte e orali ad essa sottoposte, che consentano a tale giudice di pronunciarsi sulla concreta controversia ad esso sottoposta.

86     Per quanto riguarda l’adeguatezza delle azioni intraprese dalla FSU per raggiungere gli obiettivi perseguiti nella causa principale, occorre ricordare che è pacifico che le azioni collettive, come le trattative e i contratti collettivi, possono costituire, nelle specifiche circostanze di una controversia, uno dei mezzi principali attraverso cui i sindacati tutelano gli interessi dei loro membri (Corte eur. D. U., sentenze Sindacato nazionale della polizia belga c. Belgio del 27 ottobre 1975, serie A n. 19, e Wilson, National Union of Journalists e a. c. Regno Unito del 2 luglio 2002, Recueil des arrêts et décisions 2002‑V, § 44).

87     Per quanto riguarda il problema di determinare se l’azione collettiva in esame nella causa principale vada al di là di ciò che è necessario per conseguire l’obiettivo perseguito, spetta al giudice del rinvio valutare in particolare, da un lato, se, ai sensi della normativa nazionale e delle norme contrattuali applicabili a tale azione, la FSU non disponesse di altri mezzi, meno restrittivi della libertà di stabilimento, per condurre a buon fine il negoziato collettivo avviato con la Viking e, dall’altro lato, se detto sindacato avesse esperito tutti questi mezzi prima di avviare l’azione in questione.

88     Per quanto riguarda, in secondo luogo, le azioni collettive finalizzate a garantire la realizzazione della politica perseguita dalla ITF, si deve sottolineare che, se tale politica produce il risultato di impedire agli armatori di immatricolare le proprie navi in uno Stato diverso da quello di cui sono cittadini i proprietari effettivi delle navi stesse, le restrizioni alla libertà di stabilimento derivanti da tali azioni non possono essere oggettivamente giustificate. Si deve tuttavia constatare che, come osserva la decisione di rinvio, tale politica ha altresì l’obiettivo della tutela e del miglioramento delle condizioni di lavoro dei marittimi.

89     Tuttavia, come risulta dagli atti sottoposti alla cognizione della Corte, nell’ambito della sua politica di lotta contro le bandiere di convenienza la ITF è tenuta, su richiesta di uno dei suoi membri, ad avviare un’azione di solidarietà contro il proprietario effettivo di una nave registrata in uno Stato diverso da quello di cui tale proprietario è cittadino, indipendentemente dall’eventualità che l’esercizio da parte di quest’ultimo del suo diritto alla libertà di stabilimento possa o meno avere conseguenze dannose per i posti o le condizioni di lavoro dei suoi dipendenti. In tal senso, come la Viking ha sostenuto in udienza senza essere sul punto contraddetta dalla ITF, la politica di riservare il diritto di contrattazione collettiva ai sindacati dello Stato del quale il proprietario effettivo di una nave ha la nazionalità viene applicata anche quando la nave è registrata in uno Stato che garantisce ai lavoratori una tutela sociale più elevata di quella di cui beneficerebbero nel primo Stato.

90     Sulla base di tali considerazioni, le questioni dalla terza alla decima vanno risolte dichiarando che l’art. 43 CE deve essere interpretato nel senso che azioni collettive come quelle in esame nella causa principale, finalizzate a indurre un’impresa stabilita in un certo Stato membro a sottoscrivere un contratto collettivo di lavoro con un sindacato avente sede nello stesso Stato e ad applicare le clausole previste da tale contratto ai dipendenti di una società controllata da tale impresa e stabilita in un altro Stato membro, costituiscono restrizioni ai sensi dell’articolo in parola. Tali restrizioni possono, in linea di principio, essere giustificate da una ragione imperativa di interesse generale come la tutela dei lavoratori, purché sia accertato che le stesse sono idonee a garantire la realizzazione del legittimo obiettivo perseguito e non vanno al di là di ciò che è necessario per conseguire tale obiettivo.

 Sulle spese

91     Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1)      L’art. 43 CE deve essere interpretato nel senso che, in linea di principio, non è esclusa dall’ambito di applicazione di tale articolo un’azione collettiva intrapresa da un sindacato o da un raggruppamento di sindacati nei confronti di un’impresa privata al fine di indurre quest’ultima a sottoscrivere un contratto collettivo il cui contenuto sia tale da dissuaderla dall’avvalersi della libertà di stabilimento.

2)      L’art. 43 CE conferisce a un’impresa privata diritti opponibili a un sindacato o a un’associazione di sindacati.

3)      L’art. 43 CE deve essere interpretato nel senso che azioni collettive come quelle in esame nella causa principale, finalizzate a indurre un’impresa privata stabilita in un certo Stato membro a sottoscrivere un contratto collettivo di lavoro con un sindacato avente sede nello stesso Stato e ad applicare le clausole previste da tale contratto ai dipendenti di una società controllata da tale impresa e stabilita in un altro Stato membro, costituiscono restrizioni ai sensi dell’articolo in parola.

Tali restrizioni possono, in linea di principio, essere giustificate da una ragione imperativa di interesse generale come la tutela dei lavoratori, purché sia accertato che le stesse sono idonee a garantire la realizzazione del legittimo obiettivo perseguito e non vanno al di là di ciò che è necessario per conseguire tale obiettivo.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.