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Document 62001CJ0171

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 maggio 2003.
Wählergruppe "Gemeinsam Zajedno/Birlikte Alternative und Grüne GewerkschafterInnen/UG", in presenza di Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit e altri.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Verfassungsgerichtshof - Austria.
Accordo di associazione CEE/Turchia - Libera circolazione dei lavoratori - Art.10, n.1, della decisione del Consiglio di associazione n.1/80 - Principio della parità di trattamento per quanto riguarda le condizioni di lavoro - Effetti diretti - Portata - Normativa di uno Stato membro che esclude i lavoratori turchi dall'eleggibilità alle camere dei lavoratori.
Causa C-171/01.

European Court Reports 2003 I-04301

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:260

62001J0171

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 maggio 2003. - Wählergruppe "Gemeinsam Zajedno/Birlikte Alternative und Grüne GewerkschafterInnen/UG", in presenza di Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit e altri. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Verfassungsgerichtshof - Austria. - Accordo di associazione CEE/Turchia - Libera circolazione dei lavoratori - Art.10, n.1, della decisione del Consiglio di associazione n.1/80 - Principio della parità di trattamento per quanto riguarda le condizioni di lavoro - Effetti diretti - Portata - Normativa di uno Stato membro che esclude i lavoratori turchi dall'eleggibilità alle camere dei lavoratori. - Causa C-171/01.

raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-04301


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Accordi internazionali - Accordi della Comunità - Effetto diretto - Presupposti - Art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80 del consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione CEE-Turchia - Principio di non discriminazione per quanto riguarda le condizioni di lavoro

(Decisione n. 1/80 del consiglio di associazione CEE-Turchia, art. 10, n. 1)

2. Accordi internazionali - Accordo di associazione CEE-Turchia - Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Parità di trattamento - Esercizio dei diritti sindacali - Normativa nazionale che esclude i lavoratori turchi dall'eleggibilità alle camere del lavoro - Inammissibilità - Applicazione dei principi sanciti nell'ambito dell'art. 48 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE)

[Trattato CE, art. 48, n. 2 (divenuto, in seguito a modifica, art. 39, n. 2, CE); decisione n. 1/80 del consiglio di associazione CEE-Turchia, art. 10, n. 1]

Massima


1. Una disposizione di un accordo stipulato dalla Comunità con paesi terzi va considerata direttamente efficace qualora, tenuto conto del suo tenore letterale nonché dello scopo e della natura dell'accordo, implichi un obbligo chiaro e preciso la cui esecuzione ed i cui effetti non siano subordinati all'adozione di alcun atto ulteriore. Gli stessi criteri si applicano allorché si tratti di stabilire se possano avere effetto diretto le disposizioni di una decisione del Consiglio di associazione istituito da un accordo di associazione.

A questo proposito, l'art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80, adottata dal consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione CEE-Turchia, che sancisce, in termini chiari, precisi e tassativi, il divieto per gli Stati membri di operare discriminazioni, a motivo della nazionalità, a danno dei lavoratori migranti turchi regolarmente inseriti nel mercato del lavoro degli Stati medesimi, per quanto attiene alla retribuzione e alle altre condizioni di lavoro, dev'essere interpretato nel senso che tale disposizione ha effetto diretto negli Stati membri e i cittadini turchi ai quali tale disposizione si applica possono legittimamente invocarla dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato membro ospitante.

( v. punti 54-55, 57, 67 e dispositivo )

2. Nell'ambito del diritto comunitario, e in particolare dell'art. 48, n. 2, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 39, n. 2, CE), una normativa nazionale che neghi ai lavoratori cittadini di altri Stati membri l'elettorato attivo e/o passivo relativamente alle elezioni organizzate in seno ad organismi, quali le camere dei lavoratori, cui gli interessati siano obbligatoriamente iscritti con obbligo di contribuzione, incaricati della difesa nonché della rappresentanza degli interessi dei lavoratori svolgendo, al tempo stesso, una funzione consultiva nel settore legislativo, è in contrasto con il principio fondamentale di non discriminazione in base alla nazionalità.

Alla luce di questi principi, applicabili per analogia ai lavoratori turchi che beneficino dei diritti riconosciuti dalla decisione n. 1/80 del consiglio di associazione CEE-Turchia, l'art. 10, n. 1, della detta decisione dev'essere interpretato nel senso che osta all'applicazione di una normativa nazionale che neghi ai lavoratori turchi inseriti nel regolare mercato del lavoro dello Stato membro ospitante l'elettorato passivo all'assemblea plenaria di un organismo di rappresentanza e di difesa degli interessi dei lavoratori.

( v. punti 75, 78, 94 e dispositivo )

Parti


Nel procedimento C-171/01,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. art. 234 CE, dal Verfassungsgerichtshof (Austria) nel procedimento dinanzi ad esso proposto dalla

Wählergruppe «Gemeinsam Zajedno/Birlikte Alternative und Grüne GewerkschafterInnen/UG»,

intervenienti:

Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit,

Kammer für Arbeiter und Angestellte für Vorarlberg,

Wählergruppe «Vorarlberger Arbeiter- und Angestelltenbund (ÖAAB) - AK-Präsident Josef Fink»,

Wählergruppe «FSG - Walter Gelbmann - mit euch ins nächste Jahrtausend/Liste 2»,

Wählergruppe «Freiheitliche und parteifreie Arbeitnehmer Vorarlberg - FPÖ»,

Wählergruppe «Gewerkschaftlicher Linksblock»

e

Wählergruppe «NBZ - Neue Bewegung für die Zukunft»,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal consiglio di associazione istituito ai sensi dell'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen (relatore) e V. Skouris, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: sig. F.G. Jacobs

cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Wählergruppe «Gemeinsam Zajedno/Birlikte Alternative und Grüne GewerkschafterInnen/UG», dal sig. W.L. Weh, Rechtsanwalt;

- per la Kammer für Arbeiter und Angestellte für Vorarlberg, dal sig. W.-G. Schärf, Rechtsanwalt;

- per il governo austriaco, dal sig. H. Dossi, in qualità di agente;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. J. Sack e H. Kreppel, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Wählergruppe «Gemeinsam Zajedno/Birlikte Alternative und Grüne GewerkschafterInnen/UG», della Kammer für Arbeiter und Angestellte für Vorarlberg (Austria) e della Commissione all'udienza del 24 ottobre 2002,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 dicembre 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 2 marzo 2001, pervenuta alla Corte il 19 aprile seguente, il Verfassungsgerichtshof ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80, del consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell'associazione (in prosieguo: la «decisione n. 1/80»). Il consiglio di associazione è stato istituito dall'accordo che crea un'associazione fra la Comunità economica europea e la Turchia, che è stato firmato il 12 settembre 1963 ad Ankara dalla Repubblica di Turchia, da una parte, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall'altra, e che è stato concluso, approvato e confermato a nome di quest'ultima con decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, n. 217, pag. 3685; in prosieguo: l'«accordo di associazione»).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di un procedimento avviato dinanzi al Verfassungsgerichtshof dal gruppo di elettori Wählergruppe «Gemeinsam Zajedno/Birlikte Alternative und Grüne GewerkschafterInnen/UG» (in prosieguo: la «Wählergruppe Gemeinsam») ai fini dell'annullamento delle elezioni per l'assemblea plenaria della camera del lavoro del Land Vorarlberg (Austria) svoltesi dal 6 al 23 aprile 1999.

Contesto normativo

L'associazione CEE-Turchia

3 A termini dell'art. 2, n. 1, l'accordo di associazione ha lo scopo di promuovere un rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le parti contraenti, anche nel settore della manodopera, mediante la realizzazione graduale della libera circolazione dei lavoratori (art. 12) nonché mediante l'eliminazione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (art. 13) e alla libera prestazione dei servizi (art. 14), al fine di elevare il tenore di vita del popolo turco e di facilitare successivamente l'adesione della Turchia alla Comunità (quarto considerando del preambolo e art. 28).

4 A tal fine, l'accordo di associazione prevede una fase preparatoria, diretta a consentire alla Repubblica di Turchia di rafforzare la propria economia con l'aiuto della Comunità (art. 3), una fase transitoria, nel corso della quale sono assicurati la progressiva attuazione di un'unione doganale e il ravvicinamento delle politiche economiche (art. 4), e una fase definitiva, basata sull'unione doganale, che implica il rafforzamento della coordinazione delle politiche economiche delle parti contraenti (art. 5).

5 L'art. 6 dell'accordo di associazione così recita:

«Per assicurare l'applicazione ed il progressivo sviluppo del regime di Associazione, le Parti Contraenti si riuniscono in un Consiglio di Associazione che agisce nei limiti delle attribuzioni conferitegli dall'Accordo».

6 Ai sensi dell'art. 8 dell'accordo di associazione, collocato nel titolo II del medesimo, intitolato «Attuazione della fase transitoria»:

«Per realizzare gli obiettivi enunciati nell'articolo 4, il Consiglio di Associazione stabilisce, prima che abbia inizio la fase transitoria e secondo la procedura prevista dall'articolo 1 del Protocollo provvisorio, le condizioni, le modalità e il ritmo di applicazione delle disposizioni riguardanti i settori contemplati nel Trattato istitutivo della Comunità che dovranno essere presi in considerazione, e in particolare quelli menzionati nel presente Titolo, nonché ogni clausola di salvaguardia che risultasse utile».

7 L'art. 9 dell'accordo di associazione, ricompreso nel medesimo titolo II, così dispone:

«Le Parti Contraenti riconoscono che nel campo di applicazione dell'Accordo, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari eventualmente fissate in applicazione dell'articolo 8, qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità è vietata in conformità del principio enunciato nell'articolo 7 del Trattato che istituisce la Comunità».

8 L'art. 12 dell'accordo di associazione, che figura parimenti nel titolo II del medesimo, capitolo 3, intitolato «Altre disposizioni di carattere economico», così recita:

«Le Parti Contraenti convengono di ispirarsi agli articoli 48, 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunità per realizzare gradualmente tra di loro la libera circolazione dei lavoratori».

9 A termini dell'art. 22, n. 1, dell'accordo di associazione:

«Per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Accordo e nei casi da questo previsti, il Consiglio di Associazione dispone di un potere di decisione. Ognuna delle due parti è tenuta a prendere le misure necessarie all'esecuzione delle decisioni adottate (...)».

10 Il protocollo addizionale, sottoscritto il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità per mezzo del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 760 (GU L 293, pag. 1; in prosieguo: il «protocollo addizionale»), stabilisce, a termini dell'art. 1, le condizioni, le modalità ed i ritmi di realizzazione della fase transitoria contemplata all'art. 4 dell'accordo di associazione. Ai sensi del successivo art. 62, il protocollo addizionale costituisce parte integrante dell'accordo stesso.

11 Il protocollo addizionale contiene un titolo II, intitolato «Circolazione delle persone e dei servizi», il cui capitolo I riguarda i «Lavoratori».

12 L'art. 36 del protocollo addizionale, ricompreso nel capitolo I, prevede che la libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri della Comunità e la Turchia verrà realizzata gradualmente, conformemente ai principi enunciati all'art. 12 dell'accordo di associazione, entro la fine del dodicesimo e del ventiduesimo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo medesimo e che il consiglio di associazione stabilirà le modalità all'uopo necessarie.

13 L'art. 37 del protocollo addizionale, parimenti contenuto nel capitolo I del medesimo titolo II, così recita:

«Ciascuno Stato membro accorda ai lavoratori di nazionalità turca occupati nella Comunità un regime caratterizzato dall'assenza di discriminazioni fondate sulla nazionalità [rispetto ai] lavoratori cittadini degli Stati membri della Comunità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro e la retribuzione».

14 Il 19 settembre 1980 il consiglio di associazione, istituito dall'accordo di associazione e composto, da un lato, da membri dei governi degli Stati membri, del Consiglio nonché della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri del governo turco, emanava la decisione n. 1/80.

15 L'art. 6 di tale decisione è contenuto nel capitolo II delle medesima, intitolato «Disposizioni sociali», sezione 1, riguardante i «Problemi relativi all'occupazione e alla libera circolazione dei lavoratori». Il n. 1 di tale articolo così recita:

«Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, relativo al libero accesso dei familiari all'occupazione, il lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ha i seguenti diritti:

- rinnovo, in tale Stato membro, dopo un anno di regolare impiego, del permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro, se dispone di un impiego;

- candidatura, in tale Stato membro, ad un altro posto di lavoro, la cui regolare offerta sia registrata presso gli uffici di collocamento dello Stato membro, nella stessa professione, presso un datore di lavoro di suo gradimento, dopo tre anni di regolare impiego, fatta salva la precedenza da accordare ai lavoratori degli Stati membri della Comunità;

- libero accesso, in tale Stato membro, a qualsiasi attività salariata di suo gradimento, dopo quattro anni di regolare impiego».

16 Il successivo art. 10, contenuto nella stessa sezione 1 del capitolo II della decisione medesima, dispone, al n. 1, quanto segue:

«Gli Stati membri della Comunità concedono ai lavoratori turchi appartenenti al loro regolare mercato del lavoro un regime caratterizzato dalla mancanza di qualsiasi discriminazione di nazionalità rispetto ai lavoratori comunitari, con riferimento alla retribuzione e alle altre condizioni di lavoro».

Le altre pertinenti disposizioni del diritto comunitario

17 L'art, 6, primo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 12, primo comma, CE), così recita:

«Nel campo di applicazione del presente trattato (...) è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità».

18 A termini dell'art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE):

«1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità è assicurata al più tardi al termine del periodo transitorio.

2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

(...)

4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi della pubblica amministrazione».

19 Il primo considerando del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 luglio 1992, n. 2434 (GU L 245, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1612/68»), così recita:

«considerando che la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità dev'essere realizzata al più tardi al termine del periodo transitorio; che il conseguimento di quest'obiettivo implica l'abolizione, fra i lavoratori degli Stati membri, di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro, nonché il diritto di questi lavoratori di spostarsi liberamente all'interno della Comunità per esercitare un'attività subordinata, fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica».

20 Gli artt. 7 e 8 del regolamento n. 1612/68 sono contenuti nella prima parte del medesimo, riguardante «L'impiego e la famiglia dei lavoratori», nel titolo II, intitolato «Esercizio dell'impiego e parità di trattamento».

21 L'art. 7 del detto regolamento così dispone:

«1. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.

2. Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.

(...)

4. Tutte le clausole di contratti collettivi o individuali o di altre regolamentazioni collettive concernenti l'accesso all'impiego, l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e di licenziamento, sono nulle di diritto nella misura in cui prevedano o autorizzino condizioni discriminatorie nei confronti dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri».

22 A termini dell'art. 8 del regolamento n. 1612/68:

«Il lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato membro gode della parità di trattamento per quanto riguarda l'iscrizione alle organizzazioni sindacali e l'esercizio dei diritti sindacali, ivi compreso il diritto di voto ; egli può essere escluso dalla partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico e dall'esercizio di una funzione di diritto pubblico. Gode inoltre del diritto di eleggibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori nell'impresa.

Queste disposizioni non infirmano le norme legislative o regolamentari che, in taluni Stati membri, accordano diritti più ampi ai lavoratori provenienti da altri Stati membri».

La normativa nazionale

23 In Austria, ai sensi dell'art. 1 dell'Arbeiterkammergesetz (legge relativa alle camere del lavoro, BGBl. 1991/626, nel testo pubblicato in BGBl. I, 1998/166; in prosieguo: l'«AKG»), le camere degli operai e degli impiegati (in prosieguo: le «camere del lavoro») nonché la camera federale dei lavoratori e degli impiegati (in prosieguo: la «camera federale del lavoro») provvedono a presentare e promuovere gli interessi sociali, economici e culturali dei lavoratori di entrambi i sessi.

24 A termini dell'art. 3 dell'AKG, le camere del lavoro e la camera federale del lavoro costituiscono enti di diritto pubblico. Le camere del lavoro formano la camera federale del lavoro. Ogni singola camera del lavoro è competente per un Bundesland, mentre la camera federale del lavoro è competente per l'intero territorio austriaco.

25 Ai sensi degli artt. 4-7 dell'AKG, nel loro specifico ambito di competenza - senza essere infatti soggette a direttive da parte di organi dello Stato, bensì solo alla mera vigilanza dei medesimi (art. 91 dell'AKG) -, le camere del lavoro provvedono:

- a prendere tutti i provvedimenti necessari e opportuni per la rappresentanza degli interessi dei lavoratori, ivi compresi quelli dei disoccupati e dei pensionati, nonché, in particolare, a inviare rappresentanti in determinati enti (art. 4 dell'AKG),

- a sorvegliare le condizioni di lavoro (art. 5 dell'AKG),

- a cooperare con le associazioni professionali volontarie abilitate alla contrattazione collettiva e con gli organi delle rappresentanze degli interessi di categoria (art. 6 dell'AKG),

- a prestare consulenza ai lavoratori iscritti alla rispettiva camera in materia sociale e di lavoro e ad assicurare loro tutela giuridica, provvedendo, in particolare, alla loro rappresentanza in giudizio nelle controversie in materia di lavoro e in materia sociale (art. 7 dell'AKG).

26 Alle camere del lavoro spetta inoltre il compito, in qualità di legali rappresentanti degli interessi dei lavoratori, di attivarsi per influire sulla normativa in materia di condizioni di lavoro; a tal fine esse sono abilitate alla contrattazione collettiva. Tuttavia, secondo il giudice di rinvio, si tratterebbe di un potere sussidiario che resterebbe irrilevante nella pratica.

27 Nell'ambito delle competenze delegate, le camere del lavoro sono chiamate a svolgere - seguendo le istruzioni impartite dall'amministrazione statale e vincolate alle medesime - compiti dell'amministrazione statale loro attribuiti per legge (art. 8 dell'AKG). Tuttavia, secondo il giudice di rinvio, non vi sarebbero disposizioni di tal genere meritevoli di essere segnalate, ad esclusione dei poteri riconosciuti alle camere del lavoro dall'art. 74, commi 5, 6 e 12-14 dell'Arbeitsverfassungsgesetz (Statuto dei lavoratori) (BGBl. 1974/22, nel testo pubblicato in BGBl. I, 1998/69) con riguardo ai fondi gestiti dal consiglio d'azienda.

28 Tutti i lavoratori sono, in linea di principio, membri di una camera dei lavoratori (art. 10 dell'AKG).

29 A termini dell'art. 17 dell'AKG, ogni lavoratore iscritto ad una camera dei lavoratori è tenuto al versamento dei relativi contributi.

30 Tra gli organi delle camere del lavoro si annovera, segnatamente, l'assemblea plenaria (art. 46 dell'AKG). Tale organo viene eletto - per un periodo di cinque anni (art. 18, n. 1, dell'AKG) - dai lavoratori aventi diritto di voto mediante voto uguale, personale e segreto, in base ai principi del sistema proporzionale (art. 19 dell'AKG). Ai sensi dell'art. 20, n. 1, dell'AKG, il diritto di voto spetta a tutti i lavoratori iscritti alla rispettiva camera del lavoro alla data delle elezioni.

31 Per quanto attiene alle condizioni di eleggibilità, l'art. 21 dell'AKG così dispone:

«Sono eleggibili alla camera del lavoro tutti i lavoratori iscritti alla camera, che nel giorno delle elezioni:

1. hanno compiuto il 19° anno di età e

2. negli ultimi cinque anni hanno avuto in Austria per almeno due anni complessivi un rapporto di lavoro o di impiego che dà titolo all'iscrizione alla camera e

3. a prescindere dal requisito dell'età elettorale non sono esclusi dall'eleggibilità al Consiglio nazionale».

32 A termini dell'art. 26, n. 4, del Bundesverfassungsgesetz (legge costituzionale federale):

«Possono essere eletti tutti gli uomini e le donne in possesso della cittadinanza austriaca alla data all'uopo prevista e che abbiano compiuto il 19° anno di età anteriormente al 1° gennaio dell'anno delle elezioni».

33 A termini dell'art. 37, n. 1, dell'AKG, le liste dei candidati (dei gruppi elettorali concorrenti) devono essere presentate per iscritto entro il termine stabilito presso la commissione elettorale centrale. A termini del successivo terzo comma, spetta a quest'ultima esaminare le liste dei candidati presentate e cancellare i candidati privi del requisito dell'eleggibilità.

34 Ai sensi dell'art. 42 dell'AKG, ogni gruppo elettorale che abbia presentato una lista di candidati può contestare, entro quattordici giorni dalla proclamazione dei risultati dell'elezione, la validità delle medesime, per motivi attinenti a violazioni della procedura elettorale, presso il Ministero federale del Lavoro e degli Affari sociali. Il ricorso dev'essere accolto quando siano state violate disposizioni procedurali elettorali e tale violazione possa aver inciso sul risultato delle elezioni. Qualora il Ministro competente accolga il ricorso, nuove elezioni devono essere indette entro i tre mesi seguenti.

La causa principale e le questioni pregiudiziali

35 Dagli atti della causa principale emerge che, in occasione delle elezioni all'assemblea plenaria della camera dei lavoratori del Land Vorarlberg, svoltesi nel mese di aprile 1999, tra gli altri, anche il gruppo elettorale Wählergruppe Gemeinsam, aveva presentato una lista di candidati.

36 I risultati di tali elezioni sono stati i seguenti:

ÖAAB: 43 delegati

FSG: 11 delegati

Freiheitliche und parteifreie Arbeitnehmer: 9 delegati

Wählergruppe Gemeinsam: 2 delegati

Gewerkschaftlicher Linksblock: 0 delegati

NBZ: 5 delegati.

37 La lista dei candidati presentata dalla Wählergruppe Gemeinsam conteneva in origine ventisei candidati, tra i quali anche cinque cittadini turchi, di cui è pacifico che fossero in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisione n. 1/80, oltre ad essere in possesso di un «Befreiungsschein» (documento che dispensa il lavoratore dall'applicabilità di tutte le disposizioni nazionali in materia di lavoro subordinato degli stranieri), ai sensi dell'art. 4 c dell'Ausländerbeschäftigungsgesetz (legge in materia di lavoro subordinato degli stranieri).

38 E' parimenti pacifico che i cinque candidati turchi rispondevano a tutti i criteri di eleggibilità stabiliti dalla normativa nazionale, ad esclusione di quello relativo al possesso della nazionalità austriaca.

39 Con decisione 8 febbraio 1999 la commissione elettorale centrale cancellava dalla lista dei candidati Wählergruppe Gemeinsam i cinque cittadini turchi, sulla base del rilievo che essi non erano in possesso della nazionalità austriaca e che, conseguentemente, non erano eleggibili.

40 Con lettera 5 maggio 1999, la Wählergruppe Gemeinsam contestava, ai sensi dell'art. 42, n. 1, dell'AKG, la validità delle elezioni di cui trattasi, facendo valere una violazione della procedura elettorale che avrebbe inciso in maniera significativa sui risultati di tali elezioni. Infatti, con l'esclusione dei cinque cittadini turchi dalla lista dei candidati, la commissione elettorale centrale avrebbe violato un diritto sostanziale direttamente applicabile nell'Unione europea, vale a dire il divieto di discriminazioni sancito dall'art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80.

41 Con decisione 19 novembre 1999, il Ministro federale competente respingeva tale contestazione.

42 Il detto Ministro riconosceva, certamente, che dal divieto di discriminazioni sancito dall'art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80, emerger che i lavoratori turchi sono parimenti eleggibili all'assemblea plenaria di una camera del lavoro. In considerazione del primato del diritto comunitario, la norma nazionale contrastante dovrebbe essere disapplicata. L'illegittimità risultante dalla cancellazione dei nominativi dei cittadini turchi dalla lista del gruppo Wählergruppe Gemeinsam non sarebbe stata tuttavia idonea a incidere sui risultati delle elezioni, poiché, in considerazione del carattere non personalizzato del sistema elettorale per liste previsto per l'elezione dell'assemblea plenaria di una camera del lavoro, la persona del singolo candidato risulterebbe scarsamente rilevante per l'elettore le cui scelte dipenderebbero piuttosto dall'orientamento politico del gruppo elettorale nel suo complesso.

43 La Wählergruppe Gemeinsam proponeva quindi ricorso dinanzi al Verfassungsgerichtshof, chiedendo che la decisione della commissione elettorale principale 8 febbraio 1999 venisse dichiarata illegittima ed annullata nella parte in cui i cinque candidati turchi di cui trattasi erano stati cancellati dalla lista dei candidati presentata, in quanto non eleggibili ai sensi della normativa austriaca; il detto gruppo chiedeva parimenti che la procedura elettorale venisse dichiarata illegittima nel suo complesso ed annullata, nonché l'organizzazione di nuove elezioni.

44 Al fine di potersi pronunciare su tale domanda, il Verfassungsgerichtshof si interrogava sulla compatibilità con il diritto comunitario della pertinente normativa austriaca.

45 Da un lato, occorrerebbe accertare se una disposizione nazionale come quella di cui all'art. 21, n. 3, dell'AKG, che esclude, segnatamente, la possibilità per i lavoratori migranti di nazionalità turca regolarmente inseriti nel mercato del lavoro dello Stato membro ospitante di essere eletti all'assemblea plenaria di una camera del lavoro, sia in contrasto con l'art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80, in particolare per quanto attiene alle «altre condizioni di lavoro» ai sensi di quest'ultima disposizione.

46 In tale contesto, dagli artt. 48 del Trattato e 8, primo comma, del regolamento n. 1612/68, nonché dalle sentenze 4 luglio 1991, causa C-213/90, ASTI (Racc. pag. I-3507; in prosieguo: la sentenza «ASTI I»), e 18 maggio 1994, causa C-118/92, Commissione/Lussemburgo (Racc. pag. I-1891; in prosieguo: la sentenza «ASTI II»), risulterebbe l'eleggibilità dei lavoratori cittadini di un altro Stato membro nell'ambito delle elezioni dell'assemblea plenaria di un ente quali le camere del lavoro austriache.

47 Infatti tutti i criteri ritenuti pertinenti dalla Corte con riguardo alle camere professionali lussemburghesi oggetto delle sentenze ASTI I e ASTI II, vale a dire l'istituzione per legge dell'ente in questione, l'iscrizione obbligatoria di tutti i lavoratori del settore interessato, la funzione di carattere generale dell'ente stesso consistente nel rappresentare gli interessi dei propri membri, la legittimazione a formulare proposte al Governo e al Parlamento e di esprimere pareri, nonché l'obbligo contributivo per tutti gli iscritti, sembrerebbero applicarsi parimenti alle camere del lavoro austriache.

48 Al fine di verificare la trasponibilità di tale interpretazione ai lavoratori turchi, occorrerebbe accertare se la nozione di «altre condizioni di lavoro», di cui all'art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80, ricomprenda il diritto di partecipare alle elezioni degli organi di rappresentanza dei lavoratori previsti per legge.

49 A tal riguardo, le sentenze 6 giugno 1995, causa C-434/93, Bozkurt (Racc. pag. I-1475), e 13 luglio 1995, causa C-116/94, Meyers (Racc. pag. I-2131), deporrebbero a favore di un'interpretazione ampia di tale nozione.

50 Per contro, la conclusione contraria potrebbe derivare dal fatto che, mentre la nozione di «condizioni di lavoro», di cui all'art. 48, n. 2, del Trattato, avrebbe trovato concreta trasposizione segnatamente nell'art. 8 del regolamento n. 1612/68, la normativa risultante dall'associazione CEE-Turchia non avrebbe espressamente previsto una concreta trasposizione di tale nozione.

51 D'altro canto, nell'ipotesi in cui l'art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80 ostasse ad una normativa nazionale che privi i lavoratori non in possesso della nazionalità austriaca dell'elettorato passivo all'assemblea plenaria di una camera del lavoro, occorrerebbe inoltre accertare se tale disposizione sia incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere direttamente applicabile, in modo da impedire l'applicazione di una normativa nazionale con essa incompatibile.

52 Ciò premesso, ritenendo che la soluzione della controversia richiedesse l'interpretazione del diritto comunitario, il Verfassungsgerchtshof decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80 (...) vada interpretato nel senso che tale disposizione osti alla normativa di uno Stato membro che escluda i lavoratori turchi dall'eleggibilità all'assemblea generale di una camera del lavoro.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80 (...) costituisca diritto comunitario direttamente applicabile».

Sulle questioni pregiudiziali

53 Al fine di dare risposta utile alla questione se una disposizione, contenuta in un accordo concluso tra la Comunità ed un paese terzo che enunci il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, osti a che uno Stato membro neghi la concessione ad un cittadino del paese terzo interessato, nella sfera d'applicazione dell'accordo medesimo, di un determinato vantaggio unicamente in base al rilievo che l'interessato possegga la nazionalità di tale paese terzo, occorre esaminare, in primo luogo, se la disposizione medesima sia tale da attribuire direttamente a un singolo il diritto di farla valere dinanzi ai giudici di uno Stato membro; in caso di risposta affermativa occorrerà accertare, in secondo luogo, la portata del principio di non discriminazione sancito da tale disposizione (v., in tal senso, sentenze 31 gennaio 1991, causa C-18/90, Kziber, Racc. pag. I-199, punto 14; 2 marzo 1999, causa C-416/96, Eddline El-Yassini, Racc. pag. I-1209, punto 24; 4 maggio 1999, causa C-262/96, Sürül, Racc. pag. I-2685, punto 47, e 29 gennaio 2002, causa C-162/00, Pokrzeptowicz-Meyer, Racc. pag. I-1049, punto 18).

Sugli effetti diretti dell'art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80

54 Secondo costante giurisprudenza della Corte, una disposizione di un accordo stipulato dalla Comunità con paesi terzi va considerata direttamente efficace qualora, tenuto conto del suo tenore letterale nonché dello scopo e della natura dell'accordo, implichi un obbligo chiaro e preciso la cui esecuzione ed i cui effetti non siano subordinati all'adozione di alcun atto ulteriore (v., in particolare, sentenza 30 settembre 1987, causa 12/86, Demirel, Racc. pag. 3719, punto 14, nonché le menzionate sentenze Kziber, punto 15; Eddline El-Yassini, punto 25; Sürül, punto 60, e Pokrzeptowicz-Meyer, punto 19).

55 Nella sentenza 20 settembre 1990, causa C-192/89, Sevince (Racc. pag. I-3461, punti 14 e 15), la Corte ha precisato che gli stessi criteri si applicano allorché si tratti di stabilire se possano avere effetti diretti le disposizioni di una decisione del Consiglio di associazione CEE-Turchia.

56 Per accertare se l'art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80 risponda a tali criteri, occorre procedere anzitutto all'esame del suo tenore.

57 Si deve rilevare, al riguardo, che tale disposizione sancisce, in termini chiari, precisi e tassativi, il divieto per gli Stati membri di operare discriminazioni, a motivo della nazionalità, a danno dei lavoratori migranti turchi regolarmente inseriti nel mercato del lavoro degli Stati medesimi, per quanto attiene alla retribuzione e alle altre condizioni di lavoro.

58 Tale principio di parità di trattamento detta un obbligo di risultato preciso e, per sua stessa natura, può esser fatto valere da un amministrato dinanzi all'autorità giudiziaria nazionale, affinché questa disapplichi le disposizioni discriminatorie della normativa di uno Stato membro che assoggetti la concessione di un diritto ad una condizione non imposta nei confronti dei cittadini nazionali, senza che risulti necessaria a tal fine l'adozione di misure di applicazione integrative (v., per analogia, la menzionata sentenza Sürül, punto 63).

59 Tale rilievo appare avvalorato dalla circostanza che l'art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80 costituisce solamente l'attuazione e il concretamento, nel particolare settore della retribuzione e delle condizioni di lavoro, del principio generale di non discriminazione in base alla nazionalità sancito dall'art. 9 dell'accordo di associazione, che fa rinvio all'art. 7 del Trattato CEE, divenuto art. 6 del Trattato CE (v., per analogia, la menzionata sentenza Sürül, punto 64).

60 La suesposta interpretazione trova d'altronde conferma nella giurisprudenza della Corte (v. menzionate sentenze Eddline El-Yassini, punto 27, e Pokrzeptowicz-Meyer, punti 21 e 22) relativa al principio della parità di trattamento per quanto attiene alle condizioni di lavoro, principio enunciato dagli artt. 40, primo comma, dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 27 aprile 1976 e approvato a nome della Comunità con il regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2211 (GU L 264, pag. 1), e 37, n. 1, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, concluso ed approvato a nome delle Comunità dalla decisione del Consiglio e della Commissione 13 dicembre 1993, 93/743/Euratom, CECA, CE (GU L 348, pag. 1).

61 Inoltre, l'affermazione che il principio di non discriminazione sancito dall'art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80 può disciplinare direttamente la situazione dei singoli non è contraddetta dall'esame dell'oggetto e della natura della decisione medesima e dell'accordo di associazione cui essa si ricollega.

62 L'accordo di associazione, come emerge dagli artt. 2, n. 1, e 12 del medesimo, mira infatti ad istituire un'associazione diretta a promuovere lo sviluppo delle relazioni commerciali ed economiche tra le parti contraenti, ivi compreso il settore della manodopera, per mezzo della graduale realizzazione della libera circolazione dei lavoratori. In particolare, il detto art. 12 dispone che «le parti contraenti convengono di ispirarsi agli artt. 48, 49 e 50 del trattato che istituisce la Comunità per realizzare gradualmente tra di loro la libera circolazione dei lavoratori».

63 Il protocollo addizionale prevede, all'art. 36, le scadenze della graduale realizzazione di tale libera circolazione dei lavoratori e dispone che il Consiglio d'associazione adotti le modalità a tal fine necessarie.

64 Quanto alla decisione n. 1/80, essa è stata emanata dal consiglio di associazione al fine di dare attuazione agli artt. 12 dell'accordo di associazione e 36 del protocollo addizionale. Essa mira, a termini del suo terzo considerando, a migliorare nel settore sociale il regime di cui beneficiano i lavoratori e i loro familiari rispetto al regime previsto dalla decisione n. 2/76, adottata dal consiglio di associazione il 20 dicembre 1976. Le disposizioni contenute nel capitolo II, sezione 1, della decisione n. 1/80, in cui è inserito l'art. 10, n. 1, della medesima, costituiscono quindi una tappa supplementare verso la realizzazione della libera circolazione dei lavoratori, ispirandosi agli artt. 48, 49 e 50 del Trattato CEE, divenuti, rispettivamente, artt. 48 e 49 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 40 CE) nonché 50 del Trattato CE (divenuto art. 41 CE). Il carattere sostanzialmente programmatico, riconosciuto dalla Corte nella citata sentenza Demirel alle menzionate disposizioni dell'accordo di associazione e del protocollo addizionale, non osta a che le decisioni del consiglio di associazione che realizzano, su punti determinati, gli obiettivi programmatici enunciati nell'accordo possano spiegare efficacia diretta (v., in tal senso, le sentenze Sevince, citata supra, punto 21, e 26 novembre 1998, causa C-1/97, Birden, Racc. pag. I-7747, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

65 Infine, la circostanza che l'accordo di associazione miri essenzialmente a favorire lo sviluppo economico della Turchia ed implichi, quindi, uno squilibrio negli obblighi assunti dalla Comunità nei confronti del paese terzo de quo non è tale da impedire il riconoscimento da parte della Comunità dell'applicabilità diretta di talune sue disposizioni né, a fortiori, di quelle dirette a dare attuazione all'accordo medesimo (v., in tal senso, la sentenza Sürül, citata supra, punto 72, con i riferimenti ivi indicati).

66 Tale rilievo vale, in particolare, per l'art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80 che, lungi dal rivestire un carattere puramente programmatico, istituisce, per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione, un principio preciso ed incondizionato, sufficientemente operativo per poter essere applicato dall'autorità giudiziaria nazionale e, quindi, idoneo a disciplinare direttamente la situazione giuridica dei singoli (v., per analogia, le menzionate sentenze Eddline El-Yassini, punto 31, e Sürül, punto 74).

67 Alla luce delle suesposte considerazioni, all'art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80 devono essere riconosciuti effetti diretti negli Stati membri, il che implica che i cittadini turchi ai quali tale disposizione si applica possono legittimamente invocarla dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato membro ospitante.

Sulla portata dell'art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80

68 Si deve rammentare, in limine, che è pacifico che i cinque cittadini turchi, cancellati dalla lista dei candidati della Wählergruppe Gemeinsam nell'ambito delle elezioni per l'assemblea plenaria della camera del lavoro del Land Vorarlberg, costituiscono lavoratori appartenenti al regolare mercato del lavoro di uno Stato membro, ai sensi dell'art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80, nel senso di tale nozione precisato dalla giurisprudenza della Corte (v., da ultimo, con riguardo alla stessa nozione di «regolare mercato del lavoro» di cui all'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, la sentenza 19 novembre 2002, causa C-188/00, Kurz, Racc. I-10691, punti 37 e 39-41).

69 I detti lavoratori turchi ben rientrano, quindi, nella sfera d'applicazione ratione personae dell'art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80.

70 Non è nemmeno contestato che i cinque cittadini turchi di cui trattasi nella causa principale siano in possesso di tutti i requisiti di eleggibilità previsti dalla pertinente normativa nazionale, ad esclusione del requisito relativo al possesso della nazionalità austriaca, atteso che la loro candidatura all'elezione dell'assemblea plenaria della camera dei lavoratori del Land Vorarlberg è stata respinta unicamente in quanto essi sono di nazionalità turca.

71 Occorre quindi accertare se un siffatto requisito di nazionalità, cui è subordinato l'elettorato passivo all'assemblea plenaria delle camere del lavoro nello Stato membro ospitante, sia compatibile con il principio, sancito dall'art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80, di assenza di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità nel settore delle condizioni di lavoro.

72 A tal riguardo si deve rilevare che, successivamente alla menzionata sentenza Bozkurt, punti 14, 19 e 20, una costante giurisprudenza ha desunto dal tenore degli artt. 12 dell'accordo di associazione e 36 del protocollo addizionale, nonché dall'obiettivo perseguito dalla decisione n. 1/80 - diretta a realizzare progressivamente la libera circolazione dei lavoratori ispirandosi agli artt. 48, 49 e 50 del Trattato - che i principi sanciti nell'ambito di tali articoli del Trattato devono essere trasposti, nei limiti del possibile, ai cittadini turchi che fruiscono dei diritti conferiti dalla decisione medesima (v., in particolare, sentenza 10 febbraio 2000, causa C-340/97, Nazli, Racc. pag. I-957, punti 50-55 e giurisprudenza ivi citata).

73 Ne consegue che, per determinare la portata del principio di non discriminazione con riguardo alle condizioni di lavoro, di cui all'art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80, occorre far riferimento all'interpretazione data al principio medesimo in materia di libera circolazione dei lavoratori cittadini degli Stati membri della Comunità.

74 Tale interpretazione è tanto più giustificata, in quanto la suddetta disposizione è redatta in termini quasi identici a quelli dell'art. 48, n. 2, del Trattato.

75 Orbene, nell'ambito del diritto comunitario, e in particolare della detta disposizione del Trattato, è giurisprudenza costante che una normativa nazionale che neghi ai lavoratori cittadini di altri Stati membri l'elettorato attivo e/o passivo relativamente alle elezioni organizzate in seno ad organismi, quali le camere del lavoro, cui gli interessati siano obbligatoriamente iscritti con obbligo di contribuzione, incaricati della difesa nonché della rappresentanza degli interessi dei lavoratori svolgendo, al tempo stesso, una funzione consultiva nel settore legislativo, è in contrasto con il principio fondamentale di non discriminazione in base alla nazionalità (v. menzionate sentenze ASTI I e ASTI II).

76 In queste stesse sentenze la Corte ne ha dedotto che il diritto comunitario osta all'applicazione di una normativa nazionale che escluda i cittadini di altri Stati membri, dipendenti nello Stato membro ospitante, dall'elettorato attivo o passivo con riguardo alle elezioni dei membri di organismi di tale natura.

77 Come ricordato ai precedenti punti 73 e 74, l'art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80 impone ad ogni Stato membro, per quanto attiene alle condizioni di lavoro dei lavoratori turchi inseriti nel regolare mercato del lavoro del rispettivo Stato, obblighi analoghi a quelli applicabili ai cittadini degli altri Stati membri.

78 Conseguentemente, alla luce dei principi sanciti nell'ambito della libera circolazione dei lavoratori cittadini di uno Stato membro ed applicabili, per analogia, ai lavoratori turchi che beneficino dei diritti riconosciuti dalla decisione n. 1/80, una normativa nazionale che subordini l'elettorato passivo ad un organismo di rappresentanza e di difesa degli interessi dei lavoratori, quali le camere del lavoro in Austria, al possesso della nazionalità dello Stato membro ospitante dev'essere considerata incompatibile con l'art. 10, n. 1, della decisione medesima.

79 Come correttamente sottolineato dalla Commissione, la suesposta interpretazione costituisce d'altronde l'unica conforme alle finalità e alla ratio della decisione n. 1/80, diretta a realizzare gradualmente la libera circolazione dei lavoratori ed a favorire l'integrazione nello Stato membro ospitante dei lavoratori turchi che rispondono ai requisiti previsti dalla menzionata decisione e che, conseguentemente, beneficiano dei diritti loro attribuiti dalla decisione stessa (v. menzionata sentenza Kurz, punti 40 e 45). Il fatto di riconoscere ai lavoratori turchi, regolarmente occupati sul territorio di uno Stato membro, il beneficio delle stesse condizioni di lavoro spettanti ai lavoratori cittadini degli Stati membri costituisce, infatti, un elemento importante destinato a realizzare un contesto adeguato ai fini della graduale integrazione dei lavoratori migranti turchi.

80 La Kammer für Arbeiter und Angestellte für Vorarlberg (camera degli operai e impiegati del Land Vorarlberg, in prosieguo: la «Kammer») nonché il governo austriaco sostengono tuttavia, sostanzialmente, che la nozione di «altre condizioni di lavoro», di cui all'art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80, non comprende il diritto dei lavoratori turchi di partecipare alle elezioni degli organi di rappresentanza degli interessi dei lavoratori previsti per legge quali le camere del lavoro austriache. A tale nozione dovrebbe essere infatti riconosciuta una portata meno ampia rispetto alla stessa nozione che figura nell'art. 48, n. 2, del Trattato in quanto, da un lato, quest'ultima disposizione sarebbe stata esplicitata dal regolamento n. 1612/68, il cui art. 8, n. 1, riguarderebbe espressamente i diritti sindacali ed analoghi, laddove una siffatta esplicitazione mancherebbe invece nell'ambito dell'associazione CEE-Turchia, e, dall'altro, la detta associazione perseguirebbe obiettivi meno ambiziosi rispetto a quelli del Trattato. Ciò premesso, la giurisprudenza ASTI I e ASTI II non potrebbe essere applicata per analogia nel contesto di tale associazione.

81 Questa tesi non può però essere accolta.

82 A tal riguardo si deve anzitutto necessariamente rilevare che il regolamento n. 1612/68 è stato emanato sulla base dell'art. 49 del Trattato, ai sensi del quale il Consiglio stabilisce le misure necessarie per attuare la libera circolazione dei lavoratori, quale definita dall'art. 48 del Trattato medesimo.

83 L'obiettivo di tale regolamento consiste, quindi, unicamente nell'esplicitare le prescrizioni del menzionato art. 48; per contro, costituendo un atto di diritto derivato, il regolamento n. 1612/68 non può operare aggiunte alle norme del Trattato all'attuazione delle quali esso è diretto e che ne costituiscono il fondamento normativo.

84 Parimenti, l'art. 8, n. 1, del menzionato regolamento dev'essere considerato nel senso che esso costituisce solamente una particolare espressione del principio di non discriminazione - sancito dall'art. 48, n. 2, del Trattato - nel campo specifico della partecipazione dei lavoratori alle organizzazioni e alle attività sindacali ed analoghe, garantite da tutte le organizzazioni che svolgono funzioni di rappresentanza e di difesa degli interessi dei lavoratori (v., in tal senso, sentenza ASTI I, punto 15).

85 Si deve inoltre sottolineare che, tenuto conto del carattere di principio generale che deve essere riconosciuto all'art. 48, n. 2, del Trattato, che costituisce d'altronde solamente un'espressione specifica del principio fondamentale di non discriminazione in base alla nazionalità sancito dall'art. 7, primo comma, del Trattato medesimo, la nozione di «altre condizioni di lavoro», ai sensi del detto art. 48, n. 2, dev'essere intesa nel senso che essa riveste portata estensiva, cioè che tale disposizione prevede la parità di trattamento per tutto quanto si ricolleghi, direttamente o indirettamente, all'esercizio di un'attività di lavoro subordinato nello Stato membro ospitante. Così, come risulta dai precedenti punti 82-84, tale regola è stata successivamente solamente attuata e concretata dalle più specifiche disposizioni contenute nel regolamento n. 1612/68.

86 Ciò premesso, gli artt. 48, n. 2, del Trattato e 8, n. 1, del regolamento n. 1612/68 costituiscono espressione dello stesso principio generale di non discriminazione in base alla nazionalità, appartenente ai principi fondamentali del diritto comunitario.

87 Tale rilievo trova conferma nel punto 11 della sentenza ASTI I, a termini della quale il principio fondamentale di non discriminazione in base alla nazionalità «affermato» dall'art. 48, n. 2, del Trattato, è «richiamato» in varie disposizioni «particolari» del regolamento n. 1612/68, tra le quali figurano, segnatamente, gli artt. 7 e 8 del medesimo. Tale rilievo è inoltre avvalorato dal fatto che, nella sentenza ASTI II, la Corte ha accertato l'inadempimento dello Stato membro interessato sul doppio fondamento del combinato disposto di tali due disposizioni.

88 Si deve infine ricordare che, come emerge, da un lato, dal tenore dell'art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80 - disposizione redatta in termini pressoché identici a quelli dell'art. 48, n. 2, del Trattato - e, dall'altro, dal raffronto degli obiettivi nonché del contesto dell'accordo d'associazione con quelli del Trattato medesimo, non vi è motivo alcuno per attribuire alla menzionata disposizione di tale decisione portata differente a quella attribuita dalla Corte all'art. 48, n. 2, nelle sentenze ASTI I e ASTI II.

89 Infatti, ancorché l'art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80 non enunci un principio di libera circolazione dei lavoratori turchi all'interno della Comunità, mentre l'art. 48 del Trattato sancisce il principio della libera circolazione dei lavoratori a beneficio dei cittadini comunitari, resta il fatto che il detto art. 10, n. 1, istituisce a favore dei lavoratori di cittadinanza turca, dal momento in cui siano legalmente occupati sul territorio di uno Stato membro, il diritto alla parità di trattamento, quanto alla retribuzione e alle altre condizioni di lavoro, della stessa portata di quello riconosciuto in termini analoghi ai cittadini degli Stati membri dall'art. 48, n. 2, del Trattato (v., per analogia, la menzionata sentenza Pokrzeptowicz-Meyer, punti 40 e 41).

90 La Kammer sostiene parimenti che, anche ammesso che l'elettorato passivo all'assemblea plenaria delle camere del lavoro austriache rientri nella sfera d'applicazione dell'art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80, le dette camere costituiscono enti di diritto pubblico che partecipano all'esercizio dei poteri pubblici e che tale motivo giustifica l'esclusione dei lavoratori stranieri dall'elettorato passivo a tali organismi.

91 A tal riguardo si deve tuttavia precisare che, nell'ordinanza di rinvio, il Verfassungsgerichtshof ha rilevato che, da un lato, tutte le considerazioni fondamentali svolte nelle sentenze ASTI I e ASTI II - in cui è stato, tra l'altro, escluso che le camere professionali lussemburghesi, oggetto delle controversie dalle quali sono scaturite tali sentenze, partecipino all'esercizio dei poteri pubblici - sono trasponibili alle camere del lavoro austriache e che, dall'altro, non sembra che queste ultime, in considerazione della loro natura, partecipino all'esercizio di poteri pubblici.

92 Si deve aggiungere che, in ogni caso, secondo costante giurisprudenza, la mancata applicazione delle norme sancite dall'art. 48 del Trattato alle attività che costituiscono una partecipazione all'esercizio di poteri pubblici rappresenta una deroga ad una libertà fondamentale e, per tali motivi, deve essere interpretata in modo tale da limitarne la portata a quanto strettamente necessario per salvaguardare gli interessi che gli Stati membri possono tutelare grazie a tale deroga. Ne consegue che la deroga medesima non può giustificare che uno Stato membro assoggetti, in termini generali, qualsiasi partecipazione ad un ente di diritto pubblico, quali le camere del lavoro austriache, ad un requisito di nazionalità, bensì consente unicamente di escludere, eventualmente, i lavoratori stranieri da talune specifiche attività dell'organismo de quo, che, di per sé considerate, implichino effettivamente una partecipazione diretta a pubblici poteri (v., in particolare, la sentenza ASTI I, punto 19).

93 Ne consegue che, con riguardo a lavoratori stranieri che beneficiano della parità di trattamento quanto alla retribuzione e alle altre condizioni di lavoro, l'esclusione dall'elettorato passivo ad un organismo di rappresentanza e di difesa degli interessi dei lavoratori, quali le camere del lavoro austriache, non può essere giustificata sulla base della natura giuridica dell'organismo di cui trattasi ai sensi del diritto nazionale, né della circostanza che taluni compiti dell'organismo medesimo potrebbero comportare una partecipazione all'esercizio di pubblici poteri (v. menzionata sentenza ASTI I, punto 20).

94 Alla luce delle suesposte considerazioni, le questioni pregiudiziali devono essere risolte nel senso che l'art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80 dev'essere interpretata affermando che:

- tale disposizione ha effetto diretto negli Stati membri, e

- essa osta all'applicazione di una normativa nazionale che neghi ai lavoratori turchi inseriti nel regolare mercato del lavoro dello Stato membro ospitante l'elettorato passivo all'assemblea plenaria di un organismo di rappresentanza e di difesa degli interessi dei lavoratori, quali le camere del lavoro austriache.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

95 Le spese sostenute dal governo austriaco e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Verfassungsgerichtshof con ordinanza 2 marzo 2001, dichiara:

L'art. 10, n. 1, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal consiglio d'associazione istituito ai sensi dell'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, dev'essere interpretato nel senso che:

- tale disposizione ha effetto diretto negli Stati membri, e

- essa osta all'applicazione di una normativa nazionale che neghi ai lavoratori turchi inseriti nel regolare mercato del lavoro dello Stato membro ospitante l'elettorato passivo all'assemblea plenaria di un organismo di rappresentanza e di difesa degli interessi dei lavoratori, quali le camere del lavoro austriache.

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