61997J0131

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 febbraio 1999. - Annalisa Carbonari e altri contro Università degli studi di Bologna, Ministero della Sanità, Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Ministero del Tesoro. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Pretura circondariale di Bologna - Italia. - Diritto di stabilimento - Libera prestazione di servizi - Medici - Specializzazioni mediche - Periodi di formazione - Remunerazione - Effetto diretto. - Causa C-131/97.

raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-01103


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Medici - Acquisizione dei titoli di specializzazione - Obbligo di retribuire i periodi di formazione limitato alle specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi ed elencate agli artt. 5 o 7 della direttiva 75/362

[Direttive del Consiglio 75/362/CEE, artt. 5 e 7, 75/363/CEE, art. 2, n. 1, lett. c), e 82/76/CEE]

2 Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Medici - Acquisizione dei titoli di specializzazione - Obbligo di retribuire i periodi di formazione - Effetto diretto - Insussistenza - Obblighi dei giudici nazionali

[Direttive del Consiglio 75/363, art. 2, n. 1, lett. c), e allegato, punto 1, e 82/76]

3 Diritto comunitario - Diritti conferiti ai singoli - Violazione da parte di uno Stato membro dell'obbligo di trasporre una direttiva - Obbligo di risarcire il danno causato ai singoli - Portata del risarcimento - Applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione della direttiva - Risarcimento sufficiente - Presupposti

Massima


1 L'obbligo di retribuire in maniera adeguata i periodi di formazione relativi alle specializzazioni mediche previsto dall'art. 2, n. 1, lett. c), nonché dal punto 1 dell'allegato della direttiva 75/363, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di medico, s'impone unicamente per le specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi e menzionate agli artt. 5 o 7 della direttiva 75/362, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, come modificate dalla direttiva 82/76.

2 L'obbligo di retribuire in maniera adeguata i periodi di formazione dei medici specialisti previsto all'art. 2, n. 1, lett. c), nonché al punto 1 dell'allegato della direttiva 75/363, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76, è incondizionato e sufficientemente preciso nella parte in cui richiede - affinché un medico specialista possa avvalersi del sistema di reciproco riconoscimento istituito dalla direttiva 75/362, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, come modificata dalla direttiva 82/76 - che, qualora la sua formazione sia effettuata a tempo pieno conformemente alle prescrizioni delle direttive, essa sia retribuita. Il detto obbligo non consente tuttavia, di per sé, al giudice nazionale di identificare il debitore tenuto a versare la remunerazione adeguata, né l'importo della stessa.

Il giudice nazionale è tenuto tuttavia, allorché applica l'insieme delle disposizioni di diritto nazionale precedenti o successive ad una direttiva, ad interpretarle, quanto più possibile, alla luce della lettera e dello spirito della direttiva stessa.

3 L'applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione di una direttiva permette di rimediare alle conseguenze pregiudizievoli della tardiva attuazione di tale direttiva, a condizione che la direttiva stessa sia stata regolarmente recepita. Tuttavia, spetta al giudice nazionale far sì che il risarcimento del danno subito sia adeguato. Un'applicazione retroattiva, regolare e completa delle misure di attuazione della direttiva sarà a tal fine sufficiente, a meno che i beneficiari non dimostrino l'esistenza di danni ulteriori da essi eventualmente subiti per non aver potuto fruire a suo tempo dei vantaggi pecuniari garantiti dalla direttiva e che dovrebbero quindi essere risarciti.

Parti


Nel procedimento C-131/97,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Pretore di Bologna nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Annalisa Carbonari e altri

e

Università degli Studi di Bologna,

Ministero della Sanità,

Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica,

Ministero del Tesoro,

"domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 26 gennaio 1982, 82/76/CEE, che modifica la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico (GU L 43, pag. 21),

LA CORTE

(Quinta Sezione),

composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, facente funzione di presidente di sezione, C. Gulmann, D.A.O. Edward (relatore), L. Sevón e M. Wathelet, giudici,

avvocato generale: P. Léger

cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la signora Annalisa Carbonari e altri, dagli avv.ti Giuseppe Lerro, del foro di Bologna, Roberto Mastroianni, del foro di Cosenza, e Paolo Piva, del foro di Venezia;

- per il governo italiano, dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Oscar Fiumara, avvocato dello Stato;

- per il governo spagnolo, dal signor Luis Pérez De Ayala Becerril, abogado del Estado, in qualità di agente;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Enrico Traversa e Berendt Jan Drijber, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,$

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della signora Annalisa Carbonari e.a., rappresentati dagli avv.ti Paolo Piva e Giuseppe Lerro, del governo italiano, rappresentato dal signor Oscar Fiumara, del governo spagnolo, rappresentato dalla signora Nuria Díaz Abad, abogado del Estado, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal signor Enrico Traversa, all'udienza del 7 maggio 1998,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 2 luglio 1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 2 dicembre 1996, pervenuta alla Corte il 1_ aprile 1997, il Pretore di Bologna ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 26 gennaio 1982, 82/76/CEE, che modifica la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico (GU L 43, pag. 21).

2 La questione è sorta nell'ambito di una controversia tra la signora Carbonari e altri 121 ricorrenti, da una parte, e l'Università degli Studi di Bologna, il Ministero della Sanità, il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e il Ministero del Tesoro, dall'altra, in merito al diritto dei medici specializzandi a una «remunerazione adeguata» nel corso del periodo di formazione.

La normativa comunitaria

3 La direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/362/CEE (GU L 167, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva "riconoscimento"»), mira al riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati e altri titoli di medico e comporta misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. La direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/363/CEE (GU L 167, pag. 14; in prosieguo: la «direttiva "coordinamento"»), mira, da parte sua, al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative attinenti alle attività di medico. Entrambe sono state modificate, in particolare, dalla direttiva 82/76.

4 Per quanto riguarda il riconoscimento dei diplomi di specialista la direttiva «riconoscimento» distingue tre ipotesi. Allorché la specializzazione di cui si tratta è comune a tutti gli Stati membri e compare nell'elenco di cui all'art. 5, n. 2, della stessa direttiva, il riconoscimento è automatico (art. 4). Qualora la specializzazione sia propria a due o più Stati membri e sia menzionata all'art. 7, n. 2, il riconoscimento è automatico tra di loro (art. 6). Infine, l'art. 8 dispone che, per le specializzazioni che non compaiono nell'elenco di cui all'art. 5 né in quello di cui all'art. 7, lo Stato membro ospitante potrà esigere dai cittadini degli altri Stati membri che soddisfino le condizioni di formazione previste a tal fine dal suo diritto interno, tenendo conto tuttavia dei periodi di formazione compiuti da tali cittadini e sanzionati da un titolo di studio rilasciato dalle competenti autorità dello Stato membro d'origine o di provenienza quando tali periodi corrispondono a quelli richiesti nello Stato membro ospitante per la specializzazione in questione.

5 La direttiva «coordinamento» prevede, ai fini del riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista, una certa armonizzazione dei presupposti attinenti alla formazione e all'accesso alle varie specializzazioni mediche.

6 Come risulta dal secondo `considerando' di tale direttiva, al fine di coordinare le condizioni di formazione del medico specialista, occorre prevedere «taluni criteri minimi concernenti l'accesso alla formazione specializzata, la sua durata minima, il modo e il luogo in cui quest'ultima dev'essere effettuata, nonché il controllo di cui deve formare oggetto» e, ai sensi della sua ultima frase, «tali criteri riguardano soltanto le specializzazioni comuni a tutti gli Stati membri nonché quelle comuni a due o più Stati membri».

7 L'art. 2, n. 1, della direttiva «coordinamento», come modificato dall'art. 9 della direttiva 82/76, dispone in particolare che la formazione che permette il conseguimento di un diploma, certificato o altro titolo di medico specialista deve soddisfare le condizioni ivi menzionate. Vi si richiede in particolare, alla lett. c), che la formazione si svolga «a tempo pieno e sotto il controllo delle autorità o degli enti competenti, conformemente al punto 1 dell'allegato».

8 L'allegato alla direttiva «coordinamento», aggiunto dall'art. 13 della direttiva 82/76 e intitolato «Caratteristiche della formazione a tempo pieno e della formazione a tempo ridotto dei medici specialisti», dispone quanto segue:

«1. Formazione a tempo pieno dei medici specialisti

Essa si effettua in posti di formazione specifici riconosciuti dalle autorità competenti.

Essa implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che lo specialista in via di formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno, secondo le modalità fissate dalle autorità competenti. Tale formazione forma pertanto oggetto di una adeguata rimunerazione.

La formazione può essere interrotta per motivi quali servizio militare, missioni scientifiche, gravidanza, malattia. La durata totale della formazione non può essere ridotta a causa delle interruzioni.

(...)».

9 Gli artt. 4 e 5 della direttiva «coordinamento» stabiliscono la durata minima delle formazioni specialistiche che permettono il conseguimento dei diplomi, certificati o altri titoli previsti dagli artt. 5 e 7 della direttiva «riconoscimento» e che sono comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi.

10 L'art. 16 della direttiva 82/76 dispone che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1982, informandone immediatamente la Commissione.

11 Successivamente ai fatti che hanno dato origine alla causa a qua, le direttive «riconoscimento», «coordinamento» e 82/76 sono state abrogate e sostituite dalla direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165, pag. 1).

La normativa nazionale

12 Le direttive «riconoscimento» e «coordinamento» sono state trasposte in diritto italiano con legge 22 maggio 1978, n. 217 (GURI n. 146 del 29 maggio 1978).

13 Con sentenza 7 luglio 1987, causa 49/86, Commissione/Italia (Racc. pag. 2995), la Corte ha dichiarato che la Repubblica italiana, non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 82/76, era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CEE.

14 A seguito di tale sentenza, la direttiva 82/76 è stata trasposta con decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (GURI n. 191 del 16 agosto 1991; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 257»), entrato in vigore 15 giorni dopo la data della sua pubblicazione.

15 L'art. 4 del decreto legislativo n. 257 determina i diritti e i doveri dei medici specializzandi, e il suo art. 6 istituisce una borsa di studio in loro favore.

16 Ai sensi dell'art. 6, n. 1, dello stesso decreto legislativo:

«Agli ammessi alle scuole di specializzazione (...) in relazione all'attuazione dell'impegno a tempo pieno per la loro formazione, è corrisposta, per tutta la durata del corso, ad esclusione dei periodi di sospensione della formazione specialistica, una borsa di studio determinata per l'anno 1991 in 21 500 000 LIT. Tale importo viene annualmente, a partire dal 1_ gennaio 1992, incrementato dal tasso programmato di inflazione ed è rideterminato ogni triennio, con decreto del Ministro della Sanità (...) in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente dal Servizio sanitario nazionale».

17 Infine, l'art. 8, n. 2, dello stesso decreto precisa che le sue disposizioni si applicano a decorrere dall'anno accademico 1991/92.

18 Risulta dall'ordinanza di rinvio che tale disposizione è stata interpretata nel senso che la borsa di studio istituita dal decreto legislativo n. 257 non riguarda, anche dopo l'anno accademico 1991/92, i medici specializzandi ammessi precedentemente.

La causa a qua

19 I ricorrenti nella causa a qua hanno tutti dichiarato di essere laureati in medicina. Nell'anno accademico 1990/91 erano iscritti a varie scuole di specializzazione delle facoltà di medicina dell'Università di Bologna, tra cui cardiologia, ostetricia, neurologia, psichiatria, pediatria, urologia, oftalmologia, medicina del lavoro e altre ancora.

20 Non avendo essi percepito alcuna remunerazione nell'ambito del citato anno accademico, i ricorrenti nella causa a qua hanno sostenuto in particolare, nel ricorso depositato il 30 luglio 1992 alla Pretura circondariale di Bologna, che, in base all'art. 2, n. 1, lett. c), nonché al punto 1 dell'allegato della direttiva «coordinamento», come modificata dalla direttiva 82/76, essi avevano diritto ad una «remunerazione adeguata» nel loro periodo di formazione specialistica.

21 Quanto ai convenuti nella causa a qua, essi hanno sostenuto in particolare che alle direttive di cui trattasi non si poteva riconoscere alcun effetto diretto, in quanto le loro disposizioni non genererebbero obblighi chiari, precisi e incondizionati a carico dello Stato in materia di remunerazione dei medici specializzandi.

22 Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall'interpretazione della normativa comunitaria, in particolare della direttiva 82/76, il Pretore di Bologna ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la disposizione della direttiva 82/76/CEE, nella parte in cui prevede che la formazione dei medici specialisti "forma oggetto di una adeguata remunerazione", debba essere interpretata, in mancanza dell'emanazione di norme specifiche della Repubblica italiana nei termini previsti, nel senso dell'efficacia diretta a favore dei medici specializzandi nei confronti delle amministrazioni della Repubblica italiana, e se attribuisca ai medici specializzandi in formazione il diritto ad un compenso adeguato correlato alla complessiva attività di formazione svolta nei servizi incaricati dallo Stato, con il relativo obbligo per tali amministrazioni, ivi compresa l'Università degli studi di Bologna, di corrispondere tale compenso».

23 Con tale questione il giudice a quo domanda in sostanza se, stante la mancata trasposizione entro i termini, l'art. 2, n. 1, lett. c), nonché il punto 1 dell'allegato della direttiva «coordinamento», nella versione risultante dalla direttiva 82/76 - che sanciscono l'obbligo di remunerare adeguatamente i periodi di formazione relativi alle specializzazioni mediche -, siano, dal punto di vista del loro contenuto, incondizionati e sufficientemente precisi perché i medici specializzandi possano far valere tale obbligo dinanzi ai giudici nazionali nei confronti delle amministrazioni di uno Stato membro.

24 Occorre in primo luogo individuare l'ambito di applicazione dell'art. 2, n. 1, lett. c), nonché del punto 1 dell'allegato della direttiva «coordinamento», come modificata dalla direttiva 82/76, al fine di determinare le specializzazioni mediche per le quali i medici specializzandi possono avvalersi del diritto a una remunerazione adeguata nel periodo di formazione.

25 I ricorrenti nella causa principale sostengono che, benché talune delle specializzazioni di cui trattasi non siano menzionate nella direttiva «riconoscimento» come comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi, discende dal principio della parità di trattamento - da applicarsi a situazioni identiche o analoghe - nonché dal principio del riconoscimento delle specializzazioni che tale circostanza non può far venir meno l'obbligo di versare una remunerazione adeguata avente la stessa natura di quella prevista dalla normativa comunitaria.

26 Il governo spagnolo e la Commissione ritengono, per contro, facendo riferimento alla sentenza 6 dicembre 1994, causa C-277/93, Commissione/Spagna (Racc. pag. I-5515), che il diritto ad una remunerazione nel corso del periodo di formazione riguardi esclusivamente le specializzazioni previste dagli artt. 5 e 7 della direttiva «riconoscimento».

27 E' sufficiente ricordare in proposito che la Corte ha già dichiarato, nella citata sentenza Commissione/Spagna, punto 20, che l'obbligo di retribuire i periodi di formazione relativi alle specializzazioni mediche, prescritto dall'art. 2, n. 1, lett. c), della direttiva «coordinamento», s'impone soltanto per le specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi e menzionate dagli artt. 5 o 7 della direttiva «riconoscimento».

28 Poiché le dette disposizioni elencano, per le formazioni specialistiche di cui trattasi, tanto le denominazioni vigenti negli Stati membri quanto le autorità o gli enti competenti, spetta al giudice a quo determinare, tra i ricorrenti nella causa principale, quelli che appartengono alla categoria dei medici iscritti ad una di tali formazioni specialistiche, che possono avvalersi - in forza della direttiva «coordinamento», come modificata dalla direttiva 82/76 - del diritto ad una remunerazione adeguata nel loro periodo di formazione.

29 In secondo luogo, il governo italiano sostiene che soltanto il rispetto di talune modalità, che devono essere determinate dal legislatore nazionale, può consentire ai medici specializzandi di compiere la formazione a tempo pieno in conformità alle indicazioni della direttiva «coordinamento» e, quindi, di percepire la remunerazione adeguata.

30 Il governo spagnolo sostiene, più precisamente, che il diritto alla remunerazione non è una caratteristica della formazione prevista dalla direttiva «coordinamento» al fine di coordinare i diversi sistemi. Tale diritto costituirebbe soltanto una conseguenza delle caratteristiche di tale formazione. Ne consegue che esso sarebbe subordinato, da una parte, ad un'azione espressa delle autorità nazionali che istituisca un sistema di formazione conforme alla direttiva «coordinamento», e, d'altra parte, al presupposto che i medici specialisti completino una formazione a tempo pieno ai sensi dell'allegato di tale direttiva.

31 Occorre preliminarmente ricordare che il rappresentante del governo italiano ha affermato, in udienza, che a decorrere dall'anno accademico 1991/92 la formazione dei medici specialisti in Italia si svolge in conformità alle prescrizioni delle direttive «riconoscimento», «coordinamento» e 82/76.

32 Per quanto riguarda gli anni accademici precedenti il 1991/92, il rappresentante del governo italiano ha ricordato che i medici specializzandi non erano tenuti, all'epoca, a rispettare la regola del tempo pieno.

33 Giova sottolineare in proposito che il punto 1 dell'allegato della direttiva «coordinamento», come modificata dalla direttiva 82/76, è esplicito ed incondizionato nel senso che esige la partecipazione alla totalità delle attività mediche del dipartimento in cui la formazione si svolge, ivi comprese le guardie, cosicché il medico specializzando dedica a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per tutta la durata della settimana lavorativa e per tutto l'anno.

34 Benché lo stesso punto preveda che le relative modalità devono essere fissate dalle autorità competenti, i requisiti della formazione a tempo pieno ivi elencati sono sufficientemente precisi da consentire al giudice a quo di individuare quali fra i ricorrenti nella causa principale appartenenti alla categoria dei medici specializzandi abbiano, nel periodo precedente l'anno accademico 1991/92, soddisfatto le condizioni di formazione dei medici specialisti a tempo pieno ai sensi delle direttive «coordinamento» e 82/76.

35 In terzo luogo, i ricorrenti nella causa principale sostengono che, per quanto riguarda il contenuto dell'obbligo di remunerare i periodi di formazione relativi alle specializzazioni mediche, il giudice nazionale può prendere in considerazione la normativa nazionale precedente o successiva alla direttiva 82/76 per conformarsi allo spirito e alla lettera di quest'ultima. A loro parere, alla luce del tenore del decreto legislativo n. 257, il contenuto del diritto a una remunerazione adeguata dei medici specializzandi nonché l'autorità obbligata, in forza del rapporto di lavoro, ad effettuare il versamento di tale remunerazione sono perfettamente identificati.

36 A parere dei governi italiano e spagnolo, le disposizioni di cui trattasi non sono sufficientemente precise e incondizionate. Esse non sono pertanto atte a conferire direttamente ai medici specializzandi - in mancanza di provvedimenti di trasposizione - il diritto di ottenere una remunerazione adeguata.

37 La Commissione, dal canto suo, sostiene che, benché le disposizioni di cui trattasi sanciscano un obbligo chiaro e preciso, il cui contenuto è il versamento di una somma di denaro a titolo di retribuzione del lavoro subordinato svolto nei centri universitari o ospedalieri a tal fine autorizzati dalle competenti autorità nazionali, il legislatore comunitario ha implicitamente delegato agli enti competenti degli Stati membri o ai contratti collettivi nazionali la fissazione dei livelli di remunerazione «adeguati» alla quantità e qualità delle attività dei medici specializzandi, cosicché tale elemento non risponde al requisito del carattere incondizionato.

38 A tal fine, è pacifico che la direttiva «riconoscimento» è volta, in particolare, al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista e che, per consentire agli Stati membri di procedere al detto reciproco riconoscimento in modo da collocare tutti i professionisti cittadini degli Stati membri su un piano di parità all'interno della Comunità, la direttiva «coordinamento» prevede una certa armonizzazione dei presupposti relativi alla formazione e all'accesso alle diverse specializzazioni mediche.

39 Tra le norme minime relative alla formazione dei medici specialisti rientrano in particolare quelle attinenti alla durata minima della formazione specializzata, alle modalità di insegnamento e al luogo in cui esso deve svolgersi, al controllo di cui dev'essere oggetto nonché alla necessità che sia versata una remunerazione adeguata.

40 Quanto all'osservanza delle norme minime di formazione, occorre rilevare che il legislatore comunitario, insistendo sulla durata minima della formazione specialistica nonché sul fatto che essa deve svolgersi a tempo pieno, ha ritenuto che il livello della formazione dei medici specialisti non dovesse essere compromesso dal parallelo esercizio, a titolo privato, di un'attività professionale retribuita. E' per tale ragione che la direttiva 82/76 prevede l'obbligo di retribuire i periodi di formazione relativi alle specializzazioni mediche.

41 Quest'ultimo obbligo è pertanto interamente connesso all'osservanza dei presupposti per la formazione dei medici specialisti, presupposti che consentono agli Stati membri di procedere al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di medico specialista in conformità alla direttiva «riconoscimento».

42 Risulta pertanto dal sistema del reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di medico specialista che lo Stato membro in cui la formazione dei medici specialisti è effettuata deve garantire che essa soddisfi tutte le condizioni previste dalle direttive «coordinamento» e 82/76 e che i medici specializzandi percepiscano una remunerazione.

43 In assenza di una siffatta garanzia, infatti, le autorità degli altri Stati membri non possono fare affidamento sull'equivalenza della normativa dello Stato membro interessato in materia di formazione dei medici specialisti, il che contrasta con l'obiettivo delle direttive «riconoscimento», «coordinamento» e 82/76. D'altronde, qualora uno Stato membro non subordini il conseguimento dei diplomi, certificati e altri titoli di medico specialista ai presupposti di formazione previsti dalle direttive «coordinamento» e 82/76, i medici specialisti che hanno seguito tale formazione non rientrano nella categoria di coloro che possano giovarsi del sistema del reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli istituito dalle direttive «riconoscimento», «coordinamento» e 82/76.

44 In tale contesto l'art. 2, n. 1, lett. c), nonché il punto 1 dell'allegato della direttiva «coordinamento», come modificata dalla direttiva 82/76, impongono agli Stati membri, per quanto riguarda i medici legittimati a fruire del sistema del reciproco riconoscimento, di retribuire i periodi di formazione relativi alle specializzazioni mediche, ove esse rientrino nell'ambito d'applicazione della direttiva. Il detto obbligo è, in quanto tale, incondizionato e sufficientemente preciso.

45 E' pacifico, tuttavia, che le direttive «coordinamento» e 82/76 non contengono alcuna definizione comunitaria della remunerazione da considerarsi adeguata, né dei metodi di fissazione di tale remunerazione. Definizioni del genere rientrano, in via di principio, nella competenza degli Stati membri che devono, in tale settore, adottare specifici provvedimenti di attuazione.

46 Da ultimo, per quanto riguarda l'identificazione dell'istituzione cui compete il versamento della remunerazione adeguata, è giocoforza rilevare, come fa la Commissione, che né la direttiva «coordinamento» né la direttiva 82/76 identificano il debitore tenuto a retribuire i periodi di formazione relativi alle specializzazioni mediche e che, di conseguenza, gli Stati membri dispongono di un'ampia discrezionalità in merito.

47 Ciò considerato, l'art. 2, n. 1, lett. c), nonché il punto 1 dell'allegato della direttiva «coordinamento», come modificata dalla direttiva 82/76, non sono in proposito incondizionati. Essi non consentono infatti al giudice nazionale di identificare il debitore tenuto al versamento della remunerazione adeguata, né l'importo di quest'ultima.

48 Giova ricordare tuttavia che, conformemente ad una giurisprudenza costante fin dalla sentenza 10 aprile 1984, causa 14/83, Von Colson e Kamann (Racc. pag. 1891, punto 26), l'obbligo degli Stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato da questa contemplato come pure il dovere loro imposto dall'art. 5 del Trattato di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l'adempimento di tale obbligo valgono per tutti gli organi degli Stati membri, ivi compresi, nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali. Come risulta dalla costante giurisprudenza della Corte, nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare le disposizioni di una legge che - come nella causa a qua - sono state introdotte specificamente al fine di garantire la trasposizione di una direttiva, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 189, terzo comma, del Trattato CE (v. sentenze 13 novembre 1990, causa C-106/89, Marleasing, Racc. pag. I-4135, punto 8, e 16 dicembre 1993, causa C-334/92, Wagner Miret, Racc. pag. I-6911, punto 20).

49 In queste condizioni, spetta al giudice a quo valutare in quale misura l'insieme delle disposizioni nazionali - più in particolare, per il periodo successivo alla loro entrata in vigore, le disposizioni di una legge promulgata al fine di trasporre la direttiva 82/76 - possa essere interpretato, fin dall'entrata in vigore di tali norme, alla luce della lettera e dello scopo della direttiva, al fine di conseguire il risultato da essa voluto.

50 Nella fattispecie, spetta quindi al giudice di rinvio, sulla scorta delle considerazioni che precedono, accertare se l'importo della remunerazione adeguata e l'istituzione tenuta al pagamento possano essere determinati sulla base dell'insieme delle disposizioni di diritto nazionale.

51 Il governo italiano e la Commissione hanno inoltre esaminato l'eventuale responsabilità dello Stato italiano per i danni derivanti dalla violazione degli obblighi impostigli dalla direttiva 82/76.

52 In assenza di una questione pregiudiziale sul punto, è sufficiente ricordare come la Corte abbia ripetutamente dichiarato che, nel caso in cui il risultato prescritto da una direttiva non possa essere conseguito mediante interpretazione, il diritto comunitario impone agli Stati membri di risarcire i danni causati ai singoli dalla mancata attuazione di una direttiva purché siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire che la norma violata abbia lo scopo di attribuire diritti a favore dei singoli il cui contenuto possa essere identificato, che la violazione sia sufficientemente grave e che esista un nesso di causalità diretta tra la violazione dell'obbligo imposto allo Stato e il danno subito dai soggetti lesi (v., in particolare, sentenze 14 luglio 1994, causa C-91/92, Faccini Dori, Racc. pag. I-3325, punto 27, e 8 ottobre 1996, cause riunite C-178/97, C-179/94 e da C-188/94 a C-190/94, Dillenkofer e a., Racc. pag. I-4845, punti 21 e 23).

53 In proposito la Corte, nella sentenza 10 luglio 1997, cause riunite C-94/95 e C-95/95, Bonifaci e a. (Racc. pag. I-3969), ha dichiarato che l'applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione di una direttiva permette di rimediare alle conseguenze pregiudizievoli della tardiva attuazione di tale direttiva, a condizione che la direttiva stessa sia stata regolarmente recepita. Tuttavia, spetta al giudice nazionale far sì che il risarcimento del danno subito sia adeguato. Un'applicazione retroattiva, regolare e completa delle misure di attuazione della direttiva sarà a tal fine sufficiente, a meno che i beneficiari non dimostrino l'esistenza di danni ulteriori da essi eventualmente subiti per non aver potuto fruire a suo tempo dei vantaggi pecuniari garantiti dalla direttiva e che dovrebbero quindi essere anch'essi risarciti.

54 Alla luce di quanto sopra, la questione sollevata va risolta nei seguenti termini: l'art. 2, n. 1, lett. c), nonché il punto 1 dell'allegato della direttiva «coordinamento», come modificata dalla direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che:

- L'obbligo di retribuire in maniera adeguata i periodi di formazione dei medici specialisti s'impone unicamente per le specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi e menzionate agli artt. 5 o 7 della direttiva «riconoscimento».

- Tale obbligo è incondizionato e sufficientemente preciso nella parte in cui richiede - affinché un medico specialista possa avvalersi del sistema di reciproco riconoscimento istituito dalla direttiva «riconoscimento» - che la sua formazione si svolga a tempo pieno e sia retribuita.

- Il detto obbligo non consente tuttavia, di per sé, al giudice nazionale di identificare il debitore tenuto a versare la remunerazione adeguata, né l'importo della stessa.

Il giudice nazionale è tenuto tuttavia, allorché applica disposizioni di diritto nazionale precedenti o successive ad una direttiva, ad interpretarle, quanto più possibile, alla luce della lettera e dello spirito della direttiva stessa.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

55 Le spese sostenute dai governi italiano e spagnolo, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Quinta Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Pretore di Bologna con ordinanza 2 dicembre 1996, dichiara:

L'art. 2, n. 1, lett. c), nonché il punto 1 dell'allegato della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/362/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva del Consiglio 26 gennaio 1982, 82/76/CEE, che modifica la direttiva 75/362/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, e la direttiva 75/363 devono essere interpretati nel senso che:

- L'obbligo di retribuire in maniera adeguata i periodi di formazione dei medici specialisti s'impone unicamente per le specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi e menzionate agli artt. 5 o 7 della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/362/CEE.

- Tale obbligo è incondizionato e sufficientemente preciso nella parte in cui richiede - affinché un medico specialista possa avvalersi del sistema di reciproco riconoscimento istituito dalla direttiva 75/362 - che la sua formazione si svolga a tempo pieno e sia retribuita.

- Il detto obbligo non consente tuttavia, di per sé, al giudice nazionale di identificare il debitore tenuto a versare la remunerazione adeguata, né l'importo della stessa.

Il giudice nazionale è tenuto tuttavia, allorché applica disposizioni di diritto nazionale precedenti o successive ad una direttiva, ad interpretarle, quanto più possibile, alla luce della lettera e dello spirito della direttiva stessa.