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Document 61997CJ0212

Sentenza della Corte del 9 marzo 1999.
Centros Ltd contro Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Højesteret - Danimarca.
Libertà di stabilimento - Stabilimento di una succursale di una società senza un'attività effettiva - Elusione del diritto nazionale - Rifiuto di registrazione.
Causa C-212/97.

European Court Reports 1999 I-01459

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1999:126

61997J0212

Sentenza della Corte del 9 marzo 1999. - Centros Ltd contro Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Højesteret - Danimarca. - Libertà di stabilimento - Stabilimento di una succursale di una società senza un'attività effettiva - Elusione del diritto nazionale - Rifiuto di registrazione. - Causa C-212/97.

raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-01459


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Società costituita conformemente alla normativa di uno Stato membro e che ivi ha la sua sede senza esercitarvi attività commerciali - Stabilimento di una succursale in un altro Stato membro - Rifiuto d'immatricolazione - Inammissibilità - Possibilità per gli Stati membri di prendere misure contro le frodi

(Trattato CE, artt 52 e 58)

Massima


Gli artt. 52 e 58 del Trattato ostano a che uno Stato membro rifiuti la registrazione di una succursale di una società costituita in conformità alla legislazione di un altro Stato membro nel quale essa ha la sede senza svolgervi attività commerciali, quando la succursale ha lo scopo di consentire alla società di cui si tratta di svolgere l'intera sua attività nello Stato membro nel quale la stessa succursale verrà istituita, evitando di costituirvi una società ed eludendo in tal modo l'applicazione di norme, relative alla costituzione delle società, più severe in materia di liberazione di un capitale sociale minimo. Infatti, essendo il diritto di costituire una società in conformità alla normativa di uno Stato membro e di creare succursali in altri Stati membri inerente all'esercizio, nell'ambito di un mercato unico, della libertà di stabilimento garantita dal Trattato, il fatto che un cittadino di uno Stato membro che desideri creare una società scelga di costituirla nello Stato membro le cui norme di diritto societario gli sembrino meno severe e crei succursali in altri Stati membri non può costituire di per sé un abuso del diritto di stabilimento.

Tuttavia, questa interpretazione non esclude che le autorità dello Stato membro interessato possano adottare tutte le misure idonee a prevenire o sanzionare le frodi, sia nei confronti della stessa società, eventualmente in cooperazione con lo Stato membro nel quale essa è costituita, sia nei confronti dei soci rispetto ai quali sia dimostrato che essi intendono in realtà, mediante la costituzione di una società, eludere le loro obbligazioni nei confronti dei creditori privati o pubblici stabiliti nel territorio dello Stato membro interessato.

Parti


Nel procedimento C-212/97,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dallo Højesteret (Danimarca), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Centros Ltd

e

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 52, 56 e 58 del Trattato CE,

LA CORTE,

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, P.J.G. Kapteyn, J.-P. Puissochet, G. Hirsch e P. Jann, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J.L. Murray, D.A.O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sevón, M. Wathelet (relatore), R. Schintgen e K.M. Ioannou, giudici,

avvocato generale: A. La Pergola

cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere

viste le osservazioni scritte presentate:

- per l'Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, dalla Kammeradvokaten, nella persona dell'avv. Karsten Hagel-Sørensen, del foro di Copenhagen;

- per il governo danese, dal signor Peter Biering, capodivisione presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

- per il governo francese, dalla signora Kareen Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, e dal signor Gautier Mignot, segretario agli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti;

- per il governo olandese, dal signor Adriaan Bos, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

- per il governo del Regno Unito, dalla signora S. Ridley, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistita dal signor Derrick Wyatt, QC;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Antonio Caeiro, consigliere giuridico, e Hans Støvlbæk, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali dell'Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, con l'avv. Karsten Hagel-Sørensen, del governo francese, rappresentato dal signor Gautier Mignot, del governo dei Paesi Bassi, rappresentato dal signor Marc Fierstra, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo svedese, rappresentato dal signor Erik Brattgård, departementsråd presso il segretariato giuridico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo del Regno Unito, rappresentato dal signor Derrick Wyatt, e della Commissione, rappresentata dai signori Antonio Caeiro e Hans Støvlbæk, all'udienza del 19 maggio 1998,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 luglio 1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 3 giugno 1997, pervenuta in cancelleria il 5 giugno successivo, lo Højesteret ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale sull'interpretazione degli artt. 52, 56 e 58 del Trattato.

2 Tale questione è sorta nell'ambito di una controversia tra Centros Ltd (in prosieguo: «Centros»), «private limited company» registrata il 18 maggio 1992 in Inghilterra e nel Galles, e l'Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (direzione generale del commercio e delle società), dipendente dal ministero del Commercio danese, in merito al rifiuto di tale amministrazione di registrare in Danimarca una succursale di Centros.

3 Risulta dagli atti di causa che Centros non ha svolto alcuna attività dalla sua costituzione. Poiché la normativa del Regno Unito non assoggetta le società a responsabilità limitata ad alcun requisito relativo alla costituzione e alla liberazione di un capitale sociale minimo, il capitale sociale della Centros, che ammonta a 100 UKL, non è stato né liberato né messo a disposizione della società. Tale capitale è ripartito in due quote sociali, detenute dal signor e dalla signora Bryde, cittadini danesi residenti in Danimarca. La signora Bryde è amministratore di Centros; la sede della società è nel Regno Unito, con domicilio presso un amico del signor Bryde.

4 In diritto danese, Centros, in quanto «private limited company», è considerata una società a responsabilità limitata straniera. Le norme in materia di registrazione delle succursali («filialer») di società di tale tipo sono stabilite dall'anpartsselskabslov (legge sulle società a responsabilità limitata).

5 L'art. 117 di questa legge dispone, in particolare:

«1) Le società a responsabilità limitata e le società straniere di forma giuridica analoga domiciliate in uno Stato membro delle Comunità europee possono esercitare un'attività in Danimarca per il tramite di una succursale».

6 Nell'estate 1992, la signora Bryde ha richiesto all'Erhvervs- og Selskabsstyrelsen la registrazione di una succursale di Centros in Danimarca.

7 L'Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ha rifiutato la registrazione, in particolare per il motivo che Centros, che non esercita alcuna attività commerciale nel Regno Unito, intendeva in realtà costituire in Danimarca non una succursale, bensì una sede principale, eludendo le norme nazionali relative, in particolare, alla liberazione di un capitale minimo, fissato a 200 000 DKR dalla legge n. 886 del 21 dicembre 1991.

8 Centros ha presentato ricorso dinanzi all'Østre Landsret avverso la decisione di rifiuto dell'Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

9 L'Østre Landsret ha accolto gli argomenti dell'Erhvervs- og Selskabsstyrelsen nella sentenza 8 settembre 1995, che veniva impugnata da Centros dinanzi allo Højestret.

10 Nell'ambito di questo procedimento, Centros sostiene che soddisfa i requisiti ai quali la legge sulle società a responsabilità limitata assoggetta la registrazione di una succursale di una società straniera. Dal momento che è stata legalmente costituita nel Regno Unito, avrebbe il diritto di costituire una succursale in Danimarca, in forza del combinato disposto degli artt. 52 e 58 del Trattato.

11 Secondo Centros, il fatto di non avere esercitato alcuna attività commerciale dalla sua costituzione nel Regno Unito non incide sul suo diritto di libero stabilimento. Infatti, nella sentenza 10 luglio 1986, causa 79/85, Segers (Racc. pag. 2375), la Corte avrebbe dichiarato che gli artt. 52 e 58 del Trattato ostano a che le autorità di uno Stato membro neghino all'amministratore di una società di fruire di un regime nazionale di assicurazione malattia per il solo fatto che la società è stata costituita secondo le leggi di un altro Stato membro nel quale essa ha del pari la sede sociale, anche se non vi svolge attività commerciale.

12 L'Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ritiene, da parte sua, che il rifiuto di registrazione non sia contrario agli artt. 52 e 58 del Trattato, qualora la costituzione della succursale in Danimarca appaia come un mezzo per eludere la normativa nazionale relativa alla costituzione e alla liberazione di un capitale minimo. Il rifiuto di registrazione sarebbe inoltre giustificato dalla necessità di tutelare i creditori, pubblici o privati, e i contraenti, e, ancora, dalla necessità di lottare contro la bancarotta fraudolenta.

13 Considerato quanto precede, lo Højesteret ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se sia compatibile con l'art. 52 del Trattato CE, in combinato disposto con gli artt. 58 e 56 del medesimo, il diniego di registrazione di una succursale di una società con sede in un altro Stato membro e che, con un capitale sociale di 100 UKL (circa 1 000 DKR), è legittimamente costituita ed esistente conformemente alla normativa di tale Stato membro, qualora la società stessa non svolga attività economiche, ma si intenda costituire la succursale per l'esercizio del complesso delle attività nel Paese di costituzione della succursale e sia accertato che tale modo di agire viene utilizzato per evitare la costituzione di una società nel citato Stato membro ed eludere così il requisito di un capitale sociale minimo di 200 000 DKR, attualmente 125 000 DKR».

14 Con la sua questione, il giudice nazionale domanda in sostanza se gli artt. 52 e 58 del Trattato ostino a che uno Stato membro neghi la registrazione di una succursale di una società costituita in conformità alla legislazione di un altro Stato membro nel quale essa ha la propria sede senza svolgervi attività commerciali, quando la succursale è destinata a consentire a tale società lo svolgimento di tutta la sua attività nello Stato in cui la stessa succursale viene costituita, evitando di costituirvi una società ed eludendo in tal modo l'applicazione di norme relative alla costituzione delle società più severe sotto il profilo della liberazione di un capitale sociale minimo.

15 Occorre precisare, in via preliminare, che l'Erhvervs- og Selskabsstyrelsen non contesta in assoluto che qualsiasi società per azioni o a responsabilità limitata che abbia la propria sede in un altro Stato membro possa svolgere un'attività in Danimarca per il tramite di una succursale. Essa ammette quindi, in via generale, la registrazione in Danimarca di una succursale di una società costituita secondo il diritto di un altro Stato membro, e ha aggiunto, in particolare, che, se Centros svolgesse un'attività commerciale in Inghilterra e nel Galles, essa avrebbe ammesso la registrazione in Danimarca della sua succursale.

16 Secondo il governo danese, l'art. 52 del Trattato non trova applicazione nel caso di specie della causa a qua, poiché si tratterebbe di una situazione puramente interna alla Danimarca. I signori Bryde, cittadini danesi, avrebbero infatti costituito in Gran Bretagna una società che non svolge alcuna attività effettiva, allo scopo esclusivo di costituire una società attiva in Danimarca per il tramite di una succursale e di evitare così l'applicazione della normativa danese relativa alla costituzione delle società a responsabilità limitata. Ciò considerato, la costituzione, ad opera di cittadini di uno Stato membro, di una società in un altro Stato membro non costituirebbe un elemento di estraneità rilevante sotto il profilo del diritto comunitario, e in particolare della libertà di stabilimento.

17 A questo proposito, si deve osservare che una situazione quale quella in cui una società costituita secondo il diritto di uno Stato membro nel quale ha la sua sede sociale desidera creare una succursale in un altro Stato membro rientra nell'ambito di applicazione del diritto comunitario. Non rileva, a questo proposito, che la società sia stata costituita nel primo Stato membro al solo scopo di stabilirsi nel secondo, nel quale essa svolgerebbe l'essenziale, se non il complesso, delle sue attività economiche (v., in tal senso, la citata sentenza Segers, punto 16).

18 La circostanza che i coniugi Bryde abbiano costituito la società nel Regno Unito nell'intento di eludere la normativa danese che impone la liberazione di un capitale sociale minimo, che non è stata contestata né nelle osservazioni scritte né all'udienza, non esclude inoltre che la creazione da parte di questa società britannica di una succursale in Danimarca rientri nell'ambito della libertà di stabilimento ai sensi degli artt. 52 e 58 del Trattato. La questione dell'applicabilità degli artt. 52 e 58 del Trattato è infatti distinta dalla questione se uno Stato membro possa adottare misure atte a impedire che, in presenza delle possibilità offerte dal Trattato, i suoi cittadini tentino di sottrarsi abusivamente all'impero della propria legge nazionale.

19 In merito alla questione se, come sostengono i coniugi Bryde, il diniego di iscrizione in Danimarca della succursale della loro società costituita secondo il diritto di un altro Stato membro, nel quale la società ha la sede, costituisca un ostacolo alla libertà di stabilimento, occorre ricordare che la libertà di stabilimento riconosciuta dall'art. 52 del Trattato ai cittadini comunitari comporta per questi ultimi il diritto di accedere alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese alle stesse condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini. Inoltre, l'art. 58 equipara alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale all'interno della Comunità.

20 Ne consegue che queste società hanno il diritto di svolgere la loro attività in un altro Stato membro, mediante una agenzia, succursale o filiale. La localizzazione della loro sede sociale, della loro amministrazione centrale o del loro centro di attività principale serve a determinare, al pari della cittadinanza delle persone fisiche, il loro collegamento all'ordinamento giuridico di uno Stato (v., in questo senso, sentenze Segers, citata, punto 13; 28 gennaio 1986, causa 270/83, Commissione/Francia, Racc. pag. 273, punto 18; 13 luglio 1993, causa C-330/91, Commerzbank, Racc. pag. I-4017, punto 13, e 16 luglio 1998, causa C-264/96, ICI, Racc. pag. I-4695, punto 20).

21 Ora, la prassi consistente nel diniego, in determinate circostanze, da parte di uno Stato membro, di registrazione di una succursale di una società che ha la sede in un altro Stato membro, conduce a impedire a società costituite in conformità alla normativa di quest'ultimo Stato membro l'esercizio del diritto di stabilimento loro conferito dagli artt. 52 e 58 del Trattato.

22 Di conseguenza, una tale prassi costituisce un ostacolo all'esercizio delle libertà garantite da queste disposizioni.

23 Secondo le autorità danesi, i coniugi Bryde non potrebbero tuttavia avvalersi di queste disposizioni, poiché la creazione di società da essi perseguita avrebbe per solo scopo l'elusione dell'applicazione del diritto nazionale relativo alla costituzione di società a responsabilità limitata e configurerebbe perciò un abuso del diritto di stabilimento. Il regno di Danimarca sarebbe di conseguenza in diritto di adottare misure per opporsi a un tale abuso, rifiutando la registrazione della succursale.

24 Certamente, risulta dalla giurisprudenza della Corte che uno Stato membro ha il diritto di adottare misure volte ad impedire che, grazie alle possibilità offerte dal Trattato, taluni dei suoi cittadini tentino di sottrarsi all'impero delle leggi nazionali, e che gli interessati non possono avvalersi abusivamente o fraudolentemente del diritto comunitario (v., in particolare, nel settore della libera prestazione dei servizi, sentenze 3 dicembre 1974, causa 33/74, Van Binsbergen, Racc. pag. 1299, punto 13; 3 febbraio 1993, causa C-148/91, Veronica Omroep Organisatie, Racc. pag. I-487, punto 12, e 5 ottobre 1994, causa C-23/93, TV 10, Racc. pag. I-4795, punto 21; in materia di libertà di stabilimento, sentenze 7 febbraio 1979, causa 115/78, Knoors, Racc. pag. 399, punto 25, e 3 ottobre 1990, causa C-61/89, Bouchoucha, Racc. pag. I-3551, punto 14; in materia di libera circolazione delle merci, sentenza 10 gennaio 1985, causa 229/83, Leclerc e a., Racc. pag. 1, punto 27; in materia di previdenza sociale, sentenza 2 maggio 1996, causa C-206/94, Paletta, Racc. pag. I-2357, punto 24; in materia di libera circolazione dei lavoratori, sentenza 21 giugno 1988, causa 39/86, Lair, Racc. pag. 3161, punto 43; in materia di politica agricola comune, sentenza 3 marzo 1993, causa C-8/92, General Milk Products, Racc. pag. I-779, punto 21; in materia di diritto societario, sentenza 12 maggio 1998, causa C-367/96, Kefalas e a., Racc. pag. I-2843, punto 20).

25 Anche se i giudici nazionali possono tener conto, basandosi su elementi obiettivi, del comportamento abusivo o fraudolento dell'interessato per negargli eventualmente la possibilità di fruire delle disposizioni di diritto comunitario invocate, tuttavia, nel valutare tale comportamento, essi devono tener presenti le finalità perseguite dalle disposizioni comunitarie di cui trattasi (sentenza Paletta, citata, punto 25).

26 Nel caso di specie della causa a qua, si deve rilevare che le disposizioni nazionali delle quali gli interessati cercano di evitare l'applicazione sono norme relative alla costituzione di società e non norme relative all'esercizio di determinate attività professionali. Ora, le disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento sono volte precisamente a consentire alle società costituite conformemente alla normativa di uno Stato membro e che hanno la loro sede sociale, l'amministrazione centrale o il loro stabilimento principale all'interno della Comunità, di svolgere attività negli altri Stati membri per il tramite di un'agenzia, di una succursale o di una filiale.

27 Ciò considerato, il fatto che un cittadino di uno Stato membro che desideri creare una società scelga di costituirla nello Stato membro le cui norme di diritto societario gli sembrino meno severe e crei succursali in altri Stati membri non può costituire di per sé un abuso del diritto di stabilimento. Infatti, il diritto di costituire una società in conformità alla normativa di uno Stato membro e di creare succursali in altri Stati membri è inerente all'esercizio, nell'ambito di un mercato unico, della libertà di stabilimento garantita dal Trattato.

28 A questo proposito, la circostanza che il diritto delle società non sia completamente armonizzato nella Comunità è poco rilevante; per di più, il Consiglio può sempre, in virtù dei poteri conferitigli dall'art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato CE, completare questa armonizzazione.

29 Risulta inoltre dal punto 16 della citata sentenza Segers che il fatto che una società non svolga alcuna attività nello Stato membro in cui essa ha la sede e svolga invece le sue attività unicamente nello Stato membro della sua succursale non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un comportamento abusivo e fraudolento, che consenta a quest'ultimo Stato membro di negare a tale società di fruire delle disposizioni comunitarie relative al diritto di stabilimento.

30 Ciò considerato, il diniego, da parte di uno Stato membro, di registrazione della succursale di una società costituita in conformità al diritto di un altro Stato membro nel quale essa ha la sede per il motivo che la succursale è destinata a consentire a tale società di svolgere l'intera sua attività economica nello Stato di accoglienza, con la conseguenza che la sede secondaria sfuggirebbe alla normativa nazionale relativa alla costituzione e alla liberazione di un capitale minimo, è incompatibile con gli artt. 52 e 58 del Trattato, in quanto impedisce qualsiasi attuazione del diritto al libero stabilimento secondario di cui gli artt. 52 e 58 del Trattato vogliono precisamente assicurare il rispetto.

31 Occorre infine domandarsi se la prassi nazionale di cui si tratta non possa essere giustificata dalla ragioni invocate dalle autorità danesi.

32 Riferendosi sia all'art. 56 del Trattato, sia alla giurisprudenza della Corte relativa ai motivi imperativi di interesse generale, l'Erhvervs- og Selskabsstyrelsen sostiene che l'obbligo, per le società a responsabilità limitata, di costituire e liberare un capitale sociale minimo persegue un duplice obiettivo: da un lato, rafforzare la solidità finanziaria delle società al fine di tutelare i creditori pubblici dal rischio di irrecuperabilità dei crediti pubblici, poiché, a differenza dei creditori privati, essi non possono garantire i loro crediti con la costituzione di una garanzia o di una cauzione, e, dall'altro, in modo più generale, tutelare tutti i creditori, pubblici e privati, prevenendo il rischio di bancarotta fraudolenta dovuta a insolvenza di società il cui capitale iniziale era insufficiente.

33 L'Erhvervs- og Selskabsstyrelsen aggiunge che non esistono modalità meno rigorose di perseguire questo duplice obiettivo. Infatti, l'altra modalità di tutela dei creditori, vale a dire la fissazione di norme che prevedano la possibilità di chiamare in causa, a determinate condizioni, la responsabilità personale degli associati, sarebbe più restrittiva dell'obbligo di costituire e liberare un capitale sociale minimo.

34 Dopo aver rilevato che le ragioni invocate non rientrano nell'ambito dell'art. 56 del Trattato, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, i provvedimenti nazionali che possono ostacolare o scoraggiare l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato devono soddisfare quattro condizioni: essi devono applicarsi in modo non discriminatorio, essere giustificati da motivi imperativi di interesse pubblico, essere idonei a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo (v. sentenze 31 marzo 1993, causa C-19/92, Kraus, Racc. pag. I-1663, punto 32, e 30 novembre 1995, causa C-55/94, Gebhard, Racc. pag. I-4165, punto 37).

35 Tali condizioni non sono soddisfatte nel caso di specie della causa a qua. In primo luogo, la prassi in questione non è nemmeno volta a raggiungere l'obiettivo di tutela dei creditori cui essa si considera preordinata, poiché, se la società interessata avesse svolto un'attività nel Regno Unito, la sua succursale sarebbe stata registrata in Danimarca, e in tal caso i creditori pubblici danesi si sarebbero trovati ugualmente in posizione deteriore.

36 In secondo luogo, poiché la società di cui si tratta nella causa a qua si presenta come una società di diritto inglese, e non di diritto danese, i suoi creditori sono informati del fatto che essa è soggetta a una normativa diversa da quella che disciplina in Danimarca la costituzione di società a responsabilità limitata, e possono fare riferimento a una normativa comunitaria determinata a loro tutela, quali la quarta direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/660/CEE, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222, pag. 11), e l'undicesima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/666/CEE, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato (GU L 395, pag. 36).

37 Inoltre, contrariamente a quanto esposto dalle autorità danesi, è possibile adottare misure meno severe o meno restrittive di libertà fondamentali, che diano ad esempio la possibilità legale ai creditori pubblici di costituire le garanzie necessarie.

38 Infine, il fatto che uno Stato membro non possa negare la registrazione di una succursale di una società costituita conformemente alla normativa di un altro Stato membro nel quale essa ha la sede non esclude che questo primo Stato possa adottare tutte le misure idonee a prevenire o sanzionare le frodi, sia nei confronti della stessa società, eventualmente in cooperazione con lo Stato membro nel quale essa è costituita, sia nei confronti dei soci rispetto ai quali sia dimostrato che essi intendono in realtà, mediante la costituzione di una società, eludere le loro obbligazioni nei confronti dei creditori privati o pubblici stabiliti nel territorio dello Stato membro interessato. In ogni caso, la lotta alle frodi non può giustificare una prassi di diniego della registrazione di una succursale di società che ha la propria sede in un altro Stato membro.

39 Si deve quindi risolvere la questione sottoposta nel senso che gli artt. 52 e 58 del Trattato ostano a che uno Stato membro rifiuti la registrazione di una succursale di una società costituita in conformità alla legislazione di un altro Stato membro nel quale essa ha la sede senza svolgervi attività commerciali, quando la succursale ha lo scopo di consentire alla società di cui si tratta di svolgere l'intera sua attività nello Stato membro nel quale la stessa succursale verrà istituita, evitando di costituirvi una società ed eludendo in tal modo l'applicazione di norme, relative alla costituzione delle società, più severe in materia di liberazione di un capitale sociale minimo. Tuttavia, questa interpretazione non esclude che le autorità dello Stato membro interessato possano adottare tutte le misure idonee a prevenire o sanzionare le frodi, sia nei confronti della stessa società, eventualmente in cooperazione con lo Stato membro nel quale essa è costituita, sia nei confronti dei soci rispetto ai quali sia dimostrato che essi intendono in realtà, mediante la costituzione di una società, eludere le loro obbligazioni nei confronti dei creditori privati o pubblici stabiliti nel territorio dello Stato membro interessato.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

40 Le spese sostenute dai governi danese, francese, olandese, svedese e del Regno Unito, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione sottopostale dallo Højesteret, con ordinanza del 3 giugno 1997, dichiara:

Gli artt. 52 e 58 del Trattato ostano a che uno Stato membro rifiuti la registrazione di una succursale di una società costituita in conformità alla legislazione di un altro Stato membro nel quale essa ha la sede senza svolgervi attività commerciali, quando la succursale ha lo scopo di consentire alla società di cui si tratta di svolgere l'intera sua attività nello Stato membro nel quale la stessa succursale verrà istituita, evitando di costituirvi una società ed eludendo in tal modo l'applicazione di norme, relative alla costituzione delle società, più severe in materia di liberazione di un capitale sociale minimo. Tuttavia, questa interpretazione non esclude che le autorità dello Stato membro interessato possano adottare tutte le misure idonee a prevenire o sanzionare le frodi, sia nei confronti della stessa società, eventualmente in cooperazione con lo Stato membro nel quale essa è costituita, sia nei confronti dei soci rispetto ai quali sia dimostrato che essi intendono in realtà, mediante la costituzione di una società, eludere le loro obbligazioni nei confronti dei creditori privati o pubblici stabiliti nel territorio dello Stato membro interessato.

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