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Ripartizione delle competenze in seno all’Unione europea

 

SINTESI DI:

Articolo 2 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Categorie e settori di competenza dell’Unione

L’Unione europea (Unione) ha solo le competenze (poteri) conferitele dai trattati (principio di attribuzione). Ai sensi di tale principio, l’Unione può agire solo entro i limiti delle competenze conferitele dagli Stati membri dell’Unione nei trattati, al fine di raggiungere gli obiettivi dei trattati. Le competenze non attribuite all’Unione nei trattati restano di prerogativa degli Stati membri.

Il trattato di Lisbona chiarisce la ripartizione delle competenze tra l’Unione e i suoi Stati membri. Tali competenze si dividono in tre categorie principali:

  • competenze esclusive dell’Unione;
  • competenze concorrenti; e
  • competenze di sostegno.

Tre tipi principali di competenze

L’Unione dispone di una competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali a determinate condizioni.

Competenze particolari

L’Unione può adottare misure per garantire che gli Stati membri coordinino le loro politiche economiche, sociali e occupazionali a livello dell’Unione.

La politica estera e di sicurezza comune dell’Unione è caratterizzata da aspetti istituzionali specifici, quali la partecipazione limitata del Parlamento europeo e della Commissione europea nel procedimento decisionale e l’esclusione di qualsiasi attività legislativa. Tale politica è definita e attuata dal Consiglio europeo (formato dai capi di Stato o di governo degli Stati membri) e dal Consiglio dell’Unione europea (formato da rappresentanti di ogni Stato membro a livello ministeriale). Il presidente del Consiglio europeo e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza rappresentano l’Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune.

Esercizio delle competenze

L’esercizio delle competenze dell’Unione è soggetto a due principi fondamentali stabiliti nell’articolo 5 del trattato sull’Unione europea.

  • Proporzionalità. Il contenuto e l’ambito di applicazione dell’azione dell’Unione non può superare quanto è necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati.
  • Sussidiarietà. Nel settore delle sue competenze non esclusive, l’Unione può agire solo se, e nella misura in cui, l’obiettivo di un’azione proposta non può essere raggiunto in maniera soddisfacente da parte degli Stati membri, ma potrebbe essere realizzato in modo migliore a livello dell’Unione.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte prima — Principi — Titolo I — Categorie e settori di competenza dell’Unione — Articolo 2 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 50).

Ultimo aggiornamento: 24.02.2022

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