EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017DC0260

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO Dodicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento

COM/2017/0260 final

Strasburgo, 16.5.2017

COM(2017) 260 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Dodicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento

x0009


1Introduzione

La dodicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento presenta una descrizione della situazione aggiornata rispetto alla precedente relazione del 12 aprile 1 , evidenzia le carenze e indica le azioni che devono ancora essere intraprese per onorare gli impegni assunti nell'ambito dei due meccanismi.

Nell'intero arco di attuazione un elemento è sempre stato fondamentale per il successo del regime: la cooperazione e la fiducia reciproche tra Stati membri di ricollocazione e Stati membri beneficiari nell'esecuzione e attuazione delle decisioni del Consiglio. L'operatività della procedura di ricollocazione e gli impegni che la maggior parte degli Stati membri ha iniziato ad assumere con regolarità hanno determinato un aumento sensibile dei trasferimenti mensili. A questo si aggiunge che i due Stati membri beneficiari si sono adoperati ulteriormente per migliorare la cooperazione e la fiducia reciproche al fine di accelerare i trasferimenti. Di conseguenza, nei primi quattro mesi del 2017 gli Stati membri hanno effettuato quasi altrettante ricollocazioni che in tutto il 2016. In totale, sono state ricollocate finora oltre 18 000 persone, a dimostrazione del fatto che la ricollocazione funziona se vi è la volontà di rispettare quanto convenuto insieme in uno spirito di leale collaborazione.

La ricollocazione rimane una misura fondamentale per attenuare la pressione sulla Grecia e sull'Italia grazie alla condivisione della responsabilità nei confronti dei richiedenti in evidente bisogno di protezione internazionale. Sebbene gli arrivi di migranti si mantengano a livelli contenuti, la Grecia continua ad essere sotto pressione, in quanto sul suo territorio sono ancora presenti oltre 62 000 migranti, di cui circa 13 500 nelle isole e circa 48 500 nella Grecia continentale. In Italia da inizio 2017 si sono registrati 45 130 arrivi, con un aumento del 40% rispetto allo stesso periodo del 2016. La grande maggioranza delle persone non proviene tuttavia dai paesi i cui cittadini sono considerati in evidente bisogno di protezione internazionale, che è invece uno dei requisiti di ammissibilità previsti dalle decisioni del Consiglio per la ricollocazione. Gli arrivi di eritrei, la principale nazionalità ammissibile alla ricollocazione in Italia, sono notevolmente diminuiti nel 2017: mentre nel 2016 l'Eritrea era il secondo paese di origine, con l'11,5% degli arrivi, oggi non figura neanche più fra i primi dieci paesi di provenienza e rappresenta solo il 2,3% circa degli arrivi. Nonostante questa drastica diminuzione, gli eritrei arrivati in Italia nel 2016 e tuttora in attesa di registrazione e di ricollocazione in altri Stati membri sono ancora circa 11 000.

Come segnalato in precedenza, il numero di persone ammissibili alla ricollocazione presenti in Italia e in Grecia è inferiore a quanto previsto nelle decisioni del Consiglio. In Grecia, dove il numero di candidati alla ricollocazione registrati dovrebbe rimanere stabile (27 146, di cui 12 707 già ricollocati), occorre ancora ricollocare circa 12 400 persone. In Italia sono state finora registrate per la ricollocazione oltre 8 300 persone, comprese 5 711 già ricollocate, mentre per altre 700 la registrazione dovrebbe essere imminente. A questi numeri si aggiungono gli oltre 1 100 eritrei finora arrivati nel 2017, ancora da registrare a fini di ricollocazione. La ricollocazione di tutte le persone ammissibili entro settembre 2017 è quindi possibile e realizzabile, e dovrebbe essere una priorità per tutti gli Stati membri. I numeri più contenuti non dovrebbero indurre gli Stati membri a diminuire gli sforzi, perché il ritmo attuale resta insufficiente a ricollocare entro settembre 2017 tutte le persone ammissibili e permane la necessità di una forte accelerazione, specie in Grecia, per rispettare gli obiettivi mensili fissati dalla Commissione nella decima relazione 2 .

La ricollocazione prevista nelle decisioni del Consiglio è un obbligo giuridico. e un impegno comune che impone a tutti gli Stati membri di assorbire trasferimenti dall'Italia e dalla Grecia. Sebbene molti Stati membri abbiano intensificato gli sforzi, è deplorevole che altri non abbiano ancora accettato nessuna ricollocazione, violando i loro obblighi giuridici e venendo meno agli impegni assunti nei confronti dell'Italia, della Grecia e degli altri Stati membri che assolvono gli impegni presi accettando le ricollocazioni.

Benché restino valide molte delle raccomandazioni contenute nell'undicesima relazione (dato il ciclo bimestrale delle ricollocazioni), la presente dodicesima relazione verte principalmente sugli Stati membri che sistematicamente hanno rifiutato di attuare le decisioni del Consiglio e che non hanno rispettato gli impegni assunti.

Per quanto riguarda il reinsediamento, l'attuazione delle conclusioni del luglio 2015 prosegue al ritmo previsto: sono già stati effettuati reinsediamenti per oltre due terzi del numero concordato (22 504 persone). L'evoluzione positiva rispetto al numero limitato di persone che gli Stati membri reinsediavano nel 2014 e nel 2015 tramite i programmi nazionali o multilaterali è considerevole e dimostra il valore aggiunto di una maggiore cooperazione a livello di UE.

2 Ricollocazione

Nonostante alcune difficoltà logistiche, il ritmo delle ricollocazioni resta su una tendenza positiva. Ulteriori sforzi da parte di tutti gli Stati membri di ricollocazione consentirebbero di raggiungere gli obiettivi stabiliti. Gli obiettivi fissati dalla Commissione mirano a garantire che tutte le persone ammissibili alla ricollocazione attualmente presenti in Italia e in Grecia siano ricollocate in modo efficace e tempestivo, evitando gli intasamenti operativi e logistici che potrebbero sorgere se la maggior parte dei restanti trasferimenti fosse effettuata nelle ultime settimane di settembre. Per conseguire questi obiettivi occorre compiere ulteriori sforzi e dar prova di maggiore flessibilità in ogni fase della procedura di ricollocazione, dagli impegni al trasferimento, anche predisponendo capacità di accoglienza adeguate negli Stati membri di ricollocazione una volta effettuata la ricollocazione.

Quasi tutti gli Stati membri accolgono ormai persone ricollocate dall'Italia e dalla Grecia. Gli unici Stati membri che non hanno ancora accettato nessuna ricollocazione in violazione dei loro obblighi giuridici 3 sono Ungheria, Polonia e Austria; quest'ultima ha tuttavia manifestato l'intenzione di iniziare presto le ricollocazioni. Inoltre, la Repubblica ceca non assume impegni da maggio 2016 e non ricolloca nessuno da agosto 2016; ha così ricollocato meno dell'1% delle persone che le sono state assegnate.

2.1    Alcuni Stati membri ancora non assumono impegni e/o non accettano ricollocazioni

Attualmente quasi tutti gli Stati membri sono attivi in Italia e in Grecia e hanno migliorato la regolarità degli impegni. Gli Stati membri che per un certo periodo sono stati meno attivi (Bulgaria, Croazia, Cipro, Slovenia, Spagna e Romania) assumono ora impegni con regolarità. La Lettonia ha manifestato l'intenzione di impegnarsi su base mensile per l'Italia, mentre la Svezia dà prova di determinazione a rispettare i suoi obblighi, impegnandosi, nel solo mese di aprile, per 1 650 posti (500 dall'Italia e 1 150 dalla Grecia). Il Belgio, la Lituania e Malta hanno annunciato per il prossimo futuro un ulteriore innalzamento degli impegni mensili. Oltre a smaltire l'arretrato, il Portogallo ha ricominciato ad assumere impegni. L'intenzione già annunciata dall'Austria di iniziare in tempi brevissimi le ricollocazioni dall'Italia concentrandosi sui richiedenti vulnerabili, in particolare i minori non accompagnati, ha trovato riscontri concreti con l'assunzione di un impegno per 50 posti 4 . Ora l'Austria dovrebbe iniziare il prima possibile ad assumere impegni per la Grecia.

Alcuni Stati membri non assumono impegni né effettuano ricollocazioni dalla Grecia e dall'Italia:

·da quando il Consiglio ha adottato le decisioni sulla ricollocazione, l'Ungheria non ha mai assunto impegni né proceduto a ricollocazioni;

·la Polonia ha assunto un impegno a dicembre 2015 per poi interrompere la partecipazione al meccanismo. Ad aprile 2016 ha sospeso il trattamento di 73 domande di ricollocazione che il servizio greco per l'asilo le aveva inviato, congelando di fatto la procedura di ricollocazione tre mesi e mezzo dopo avere presentato l'impegno; non ha quindi mai effettuato ricollocazioni. Lo stesso vale per le richieste provenienti dall'Italia;

·la Repubblica ceca non assume impegni dal maggio 2016. La sua partecipazione al meccanismo era estremamente limitata e basata su una rigida politica preferenziale (erano accettati solo i richiedenti con documenti d'identità o di viaggio; tutti gli altri erano respinti). Da agosto 2016 la Repubblica ceca non ha più ricollocato nessuno e ha accolto in totale solo 12 richiedenti ricollocati dalla Grecia e nessuno dall'Italia (meno dell'1% dell'obbligo giuridico che le incombe).

L'Ungheria e la Polonia dovrebbero iniziare ad assumere impegni e a ricollocare immediatamente; la Repubblica ceca dovrebbe ricominciare al più presto ad assumere impegni e a ricollocare.

Altri Stati membri hanno ricollocato persone dalla Grecia ma non dall'Italia 5 :

·Bulgaria e Slovacchia seguono una rigida politica preferenziale (la Bulgaria è restia ad accettare gli eritrei mentre la Slovacchia ammette soltanto donne sole con bambini e persone in possesso dei documenti di viaggio), il che rende quasi impossibile per l'Italia reperire richiedenti che rispondano ai requisiti. La Bulgaria dovrebbe iniziare ad accettare eritrei e la Slovacchia a dar prova di flessibilità nelle preferenze, cominciando ad assumere impegni e a procedere a ricollocazioni dall'Italia il più presto possibile;

·Estonia e Irlanda non hanno ancora effettuato alcuna ricollocazione dall'Italia a causa della rigorosa politica italiana sui colloqui di sicurezza supplementari effettuati dagli Stati membri di ricollocazione 6 ;

·Cipro, che da oltre tre mesi non assume impegni, dovrebbe cominciare ad impegnarsi per l'Italia e ad effettuare ricollocazioni al più presto.

Tutti gli altri Stati membri dovrebbero mantenere almeno gli attuali impegni mensili per le ricollocazioni dalla Grecia e dall'Italia.

2.2    Azioni necessarie per accelerare la ricollocazione

Identificazione e registrazione dei migranti per la ricollocazione: l'Italia deve accelerare la ricollocazione

Come già riferito, la Grecia ha completato la registrazione ("presentazione di una domanda di protezione internazionale") di tutti coloro che rientravano nella preregistrazione, compresi quelli ammissibili alla ricollocazione. In tutto, al 12 maggio 27 146 persone avevano presentato domanda nel quadro del meccanismo di ricollocazione; 12 707 persone sono già state ricollocate, mentre 12 385 restano in attesa 7 . Malgrado la possibilità che prima del 26 settembre 2017 siano registrati altri richiedenti e che alcuni possano essere esclusi dal meccanismo di ricollocazione, si prevede che il numero totale di persone registrate per la ricollocazione rimanga stabile.

L'Italia ha finora registrato a fini di ricollocazione circa 8 300 persone, di cui 5 711 già ricollocate. Secondo le autorità italiane, la procedura di registrazione è in corso per altre 700 persone. Nel 2017 sono inoltre giunti in Italia oltre 1 100 eritrei, da registrare a fini di ricollocazione. Tuttavia, gli eritrei arrivati in Italia nel solo 2016 sono stati circa 20 700. È essenziale che tutti i migranti ammissibili alla ricollocazione che sono entrati o che entreranno in Italia nei punti di crisi e negli altri porti di sbarco siano registrati tempestivamente a fini di ricollocazione.

L'Italia dovrebbe quindi accelerare urgentemente e su base permanente le procedure di identificazione e di registrazione delle persone ammissibili alla ricollocazione. A tal fine, dovrebbe potenziare la capacità di registrazione nelle Questure così come la capacità e l'entità del personale addetto al trattamento delle domande, e prendere in carico le richieste di ricollocazione nell'unità Dublino, se necessario con l'aiuto dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO). Dovrebbe inoltre sfruttare pienamente la sua amministrazione territoriale e le attuali squadre dell'EASO per contattare, informare e registrare per la ricollocazione i numerosi migranti ammissibili ospitati al di fuori degli originari centri di ricollocazione. A questo scopo occorre impegnarsi per diffondere la conoscenza del meccanismo di ricollocazione nelle Questure e nei centri di accoglienza.

È inoltre cruciale che tutte le persone ammissibili alla ricollocazione che arrivano in Italia attraverso i punti di crisi o altri porti di sbarco siano indirizzate ordinatamente a centri di ricollocazione specificamente designati, come previsto nella tabella di marcia italiana. Il sistema attuale, basato sull'accoglienza diffusa in tutto il territorio nazionale dei migranti ammissibili alla ricollocazione allorquando i centri di ricollocazione designati sono spesso sottoutilizzati e ospitano per la maggior parte migranti provenienti da paesi i cui cittadini non sono ammissibili, complica la registrazione a fini di ricollocazione e determina problemi logistici nelle ultime fasi della procedura, in particolare riguardo ai necessari controlli sanitari adeguati preliminari al trasferimento. Di recente l'Italia si è attivata per concentrare in alcuni centri le ultime fasi della procedura di ricollocazione e per trasferire i candidati alla ricollocazione in centri di accoglienza situati a Roma o nelle vicinanze 10 giorni prima della partenza. Si tratta di uno sviluppo positivo che tuttavia deve acquisire ulteriore sistematicità ed essere integrato da una maggiore centralizzazione dell'accoglienza dei candidati alla ricollocazione.

Per sostenere lo sforzo dell'Italia in questo senso, la Commissione le ha recentemente assegnato 15,33 milioni di euro in aiuti di emergenza nel quadro del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, destinati alla messa a disposizione di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e mediazione linguistica e culturale. I fondi assegnati contribuiranno inoltre a migliorare l'informazione sulla ricollocazione destinata alle persone ammissibili al meccanismo 8 . Oggi è pertanto essenziale che tutte le persone ammissibili siano registrate a fini di ricollocazione e siano effettivamente ricollocate in tempi rapidi.

Procedura di abbinamento: gli Stati membri fanno progressi, ma occorre fare di più, in particolare per i richiedenti vulnerabili

Lo strumento di abbinamento dell'EASO, che in Grecia sarà operativo dal 23 maggio, concorrerà a rendere più efficace il processo di abbinamento permettendo di trattare un numero elevato di casi e di identificare rapidamente i richiedenti che potrebbero essere ricollocati in un determinato Stato membro. Come indicato nella precedente relazione, tuttavia, affinché lo strumento sia efficace gli Stati membri dovrebbero esprimere preferenze sufficientemente flessibili 9 .

Alcuni Stati membri sono spronati ad aumentare gli impegni mensili in modo che la procedura di abbinamento (in base alla quale l'Italia e la Grecia abbinano un dato richiedente a un determinato Stato membro) possa contare su un numero sufficiente di impegni. A tal fine, il Belgio (secondo quanto da esso stesso annunciato), la Spagna e la Croazia dovrebbero aumentare sensibilmente gli impegni mensili per l'Italia e per la Grecia, mentre la Germania, la Romania e la Slovacchia dovrebbero aumentarli sensibilmente per la Grecia; la Francia dovrebbe aumentare sensibilmente gli impegni per l'Italia e impegnarsi su base mensile, mantenendo al tempo stesso gli attuali sforzi mensili per la Grecia.

Nessuno Stato membro dovrebbe escludere dalle preferenze i richiedenti vulnerabili, che devono anzi essere ricollocati in via prioritaria. La scelta di alcuni Stati membri, quali la Spagna, di concentrarsi sui richiedenti particolarmente vulnerabili è accolta positivamente in questo senso. È altresì essenziale che gli Stati membri creino le capacità di accogliere richiedenti particolarmente vulnerabili. Tutti gli Stati membri dovrebbero essere disposti ad accogliere tutti i tipi di migranti (famiglie numerose, celibi) e una giusta quota di richiedenti vulnerabili, tra cui minori non accompagnati e persone con gravi problemi di salute.

Riduzione dei tempi di risposta degli Stati membri di ricollocazione

Gli Stati membri hanno continuato ad adoperarsi per ridurre complessivamente i tempi di risposta alle domande di ricollocazione. Permangono tuttavia ritardi, in particolare in alcuni Stati membri e paesi associati (Belgio, Germania, Lituania, Romania, Spagna e Svizzera) con risposte ancora non pervenute per gli impegni precedenti (ossia tempi di attesa di oltre un mese per la risposta, anziché di 10 giorni lavorativi come stabilito nei protocolli di ricollocazione). Nel complesso si esortano gli Stati membri a aumentare ulteriormente la capacità di trattare le domande e ad inviare le risposte entro il termine di 10 giorni lavorativi stabilito nei protocolli di ricollocazione.

Superamento degli ostacoli operativi

Le persone in attesa di trasferimento sono 4 000 in Grecia e 1 388 in Italia; seppur diminuiti rispetto al precedente periodo di riferimento, i ritardi nei trasferimenti continuano a intasare la procedura di ricollocazione.

Gli Stati membri con limitata capacità di accoglienza (Irlanda, Finlandia e Portogallo) hanno lavorato per superare le difficoltà. Sono stati compiuti progressi anche per quanto riguarda la quantità e la qualità delle informazioni diffuse e le sessioni di orientamento culturale. Oltre alle buone pratiche evidenziate nella relazione precedente, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) ha organizzato una formazione specifica destinata agli ufficiali di collegamento in Grecia e intesa a migliorare i risultati delle sessioni di orientamento culturale. La formazione è stata un successo e l'OIM la replicherà quindi anche in Italia. La maggior parte degli Stati membri ha ormai passato il materiale informativo all'EASO, che lo sta esaminando per verificare se occorra proporre miglioramenti. L'EASO ha inoltre messo a punto un nuovo opuscolo sulla ricollocazione, vertente sia sui diritti sia sugli obblighi dei richiedenti. L'EASO avrà bisogno del sostegno degli Stati membri per dare ampia diffusione al nuovo opuscolo, non solo nei punti di crisi e nei centri di accoglienza in Grecia e in Italia, ma anche in tutto il territorio degli Stati membri di ricollocazione. L'EASO ha inoltre prodotto un video sulla ricollocazione in Portogallo, con accento specifico sulla popolazione eritrea 10 .

Permangono problemi collegati alle verifiche di sicurezza supplementari, fra cui i colloqui, effettuate da alcuni Stati membri di ricollocazione e paesi associati (in particolare, Estonia, Irlanda e Svizzera). La Grecia e l'Italia sono tenute a sottoporre i richiedenti, con il sostegno delle agenzie dell'UE, alle necessarie verifiche di sicurezza prima d'inoltrare domanda di ricollocazione. Gli Stati membri che intendono effettuare sistematicamente verifiche di sicurezza supplementari dovrebbero dar prova di flessibilità cercando con la Grecia e l'Italia soluzioni reciprocamente accettabili sul modo in cui organizzarle senza rallentare il processo di ricollocazione. Queste soluzioni serviranno anche a migliorare ulteriormente la cooperazione e ad aumentare il ritmo delle ricollocazioni dall'Italia e dalla Grecia verso tutti gli altri Stati membri. Tutte le verifiche di sicurezza supplementari, compresi i colloqui di sicurezza, dovrebbero essere effettuate entro il termine di 10 giorni lavorativi stabilito nei protocolli sulla ricollocazione. In questo contesto si esortano gli Stati membri a seguire l'esempio virtuoso della cooperazione fra Paesi Bassi, Francia e Grecia affinché si possa procedere alle ricollocazioni entro il lasso di tempo previsto. Un elemento importante al riguardo è la disponibilità in tempi il più possibile rapidi di una capacità adeguata di conduzione dei colloqui.

Ad aprile, inoltre, il 70% dei voli si è concentrato nell'ultima settimana del mese. Come indicato nella relazione precedente, sono auspicabili una maggiore flessibilità da parte degli Stati membri di ricollocazione e un maggior coordinamento tra di loro dal momento dell'invio delle accettazioni all'organizzazione dei voli. La Commissione organizza per il 19 maggio ad Atene una riunione per assistere l'OIM e le autorità greche a superare queste difficoltà di coordinamento logistico.

2.3    Ricollocazione dei minori non accompagnati: progressi in Grecia, primi passi in Italia

Nella comunicazione del 12 aprile 2017 sulla protezione dei minori migranti 11 , che delinea le azioni da attuare con urgenza per proteggerli meglio, la Commissione ha rammentato la necessità che gli Stati membri aumentino gli impegni di ricollocazione, soprattutto per i minori non accompagnati e separati.

In Grecia, al 15 maggio i minori non accompagnati ricollocati erano 359 rispetto ai 576 ammissibili. Nel periodo intercorso dall'ultima relazione, altri Stati membri hanno offerto posti per questa categoria di richiedenti vulnerabili. Gli Stati membri sono esortati a continuare a mettere a disposizioni i posti necessari 12 alla ricollocazione dei minori separati registrati e a seguire l'esempio della Finlandia dando prova della massima flessibilità possibile riguardo alla ricollocazione dei minori coniugati. In questo contesto, gli Stati membri dovrebbero cercare modi per agevolare la ricollocazione dei minori coniugati, sempre nel rispetto dell'interesse superiore del minore. Conformandosi alle raccomandazioni contenute nella precedente relazione, la Germania è ora più flessibile circa la prova di legami familiari estesi, in particolare per i minori separati.

Nel 2016 è stata registrata in Italia la cifra record di 25 772 minori non accompagnati in arrivo (il 91,6% dei 28 129 minori), di cui 3 806 eritrei, 218 siriani, 394 iracheni e 13 yemeniti (nazionalità ammissibili alla ricollocazione). Per il 2017, all'11 maggio erano arrivati in Italia altri 5 602 minori non accompagnati, di cui circa 250 appartengono a una nazionalità ammissibile alla ricollocazione.

Il periodo di riferimento ha visto le prime ricollocazioni di minori non accompagnati dall'Italia 13 : due sono stati ricollocati nei Paesi Bassi in aprile e in maggio, mentre sono all'esame diverse altre candidature. Per il buon funzionamento di quest'aspetto occorre mantenere tanto la cooperazione interistituzionale attiva delle autorità italiane, a livello sia nazionale sia locale, quanto il sostegno della squadra della Commissione in Italia, dell'EASO e dell'OIM.

Muovendo dall'esperienza maturata con queste prime ricollocazioni, l'Italia dovrebbe ora standardizzare le procedure per rendere pienamente operativa la ricollocazione dei minori non accompagnati, anche agevolando la nomina in tempi rapidi dei tutori all'arrivo, in modo che il minore riceva assistenza ai fini dell'eventuale domanda di protezione internazionale e, nel caso, dell'instradamento verso la ricollocazione. La comunicazione sulla protezione dei minori migranti annovera la nomina in tempi rapidi di un tutore e l'assegnazione di priorità alla ricollocazione fra le azioni urgenti. È fondamentale informare adeguatamente della possibilità di ricollocazione: l'informazione in questo senso dovrebbe essere garantita sempre a tutti i minori non accompagnati, sia nei luoghi di sbarco sia nelle strutture di accoglienza. Nel valutare l'interesse superiore del singolo minore ammissibile, il tutore dovrebbe vagliare sempre la possibilità di ricollocazione. Come già indicato nelle relazioni precedenti, l'Italia agevolerebbe la procedura se designasse una o più strutture di ricollocazione specifiche per i minori non accompagnati. L'EASO può assistere nell'attività d'informazione, nella registrazione delle domande e nella valutazione dell'interesse superiore del minore, mentre gli Stati membri dovrebbero continuare a inserire posti per i minori non accompagnati negli impegni assunti e comunicare alle autorità italiane informazioni specifiche sull'accoglienza prevista.

3Reinsediamento

Secondo i dati pubblicati di recente da Eurostat 14 , nel 2016 gli Stati membri dell'UE hanno accolto oltre 14 205 rifugiati reinsediati mediante programmi nazionali e multilaterali, segnando un notevole progresso rispetto agli 8 155 reinsediati nel 2015 e ai 6 550 del 2014. L'incremento coincide con il primo anno completo di attuazione dei programmi di reinsediamento a livello di UE e dimostra il valore e le potenzialità insite in una maggiore cooperazione e nel coordinamento a livello di UE in tema di reinsediamento.

Si continuano a registrare progressi nell'attuazione delle conclusioni del 20 luglio 2015, con il completamento di oltre due terzi dei 22 504 reinsediamenti concordati. Dal 10 aprile 2016 sono state reinsediate nel quadro del programma 671 persone, principalmente dalla Turchia, ma anche dalla Giordania e dal Libano.

Al 12 maggio 2017, erano state reinsediate 16 163 persone in 21 Stati (Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Spagna, Svezia e Svizzera). Sette Stati membri (Estonia, Finlandia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Regno Unito e Svezia) e tre paesi associati (Islanda, Liechtenstein e Svizzera) hanno già rispettato gli impegni assunti. Sebbene sia attivo nei reinsediamenti un numero maggiore di Stati membri rispetto agli anni precedenti, dieci Stati membri non hanno finora accettato alcun reinsediamento nell'ambito del programma 15 e aumentano i dubbi sulla possibilità che gli Stati membri che presentano un ampio divario fra impegni e attuazione effettiva siano in grado di rispettare gli impegni assunti.

La maggior parte degli Stati che partecipano al programma attuativo delle conclusioni del 20 luglio 2015 ha comunicato che l'impegno a favore del reinsediamento era rivolto principalmente, ma non esclusivamente, ai cittadini siriani presenti in Giordania, Libano e Turchia. Ciò include gli sforzi fatti dagli Stati membri per reinsediare cittadini siriani dalla Turchia in conformità della dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016. Dal 4 aprile 2016, 5 695 siriani sono stati reinsediati dalla Turchia nell'ambito della parte della dichiarazione UE-Turchia relativa al reinsediamento. Dall'ultimo periodo di riferimento sono stati reinsediati nell'ambito di tale meccanismo 1 077 siriani e complessivamente il numero degli impegni residui ammonta attualmente a 25 040. Finora i reinsediamenti nell'ambito della dichiarazione UE-Turchia hanno avuto luogo in Austria, Belgio, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia. Dal 4 aprile 2016 ad oggi, inoltre, la Norvegia ha reinsediato 521 siriani dalla Turchia.

Procedono bene i preparativi di ulteriori operazioni di reinsediamento negli Stati membri nell'ambito della dichiarazione UE-Turchia, che comprendono anche missioni in Turchia per svolgere colloqui con i candidati al reinsediamento. L'Austria ha ora cominciato a reinsediare nell'ambito del programma, mentre la Romania sta preparando i primi reinsediamenti. Esperti croati hanno recentemente partecipato in veste di osservatori alla missione di verifica belga ad Ankara, in un esempio di quel tipo di cooperazione tra Stati membri con esperienza di reinsediamento e Stati membri che vi si accostano ora che la Commissione ha incoraggiato e che dovrebbe essere diffusa ulteriormente.

Vi sono tuttavia anche Stati membri che, pur avendo ricevuto fascicoli dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) già nell'estate 2016, non hanno ancora preso alcuna misura (Bulgaria e Repubblica ceca). Altri Stati membri non hanno mai eseguito reinsediamenti né preso misure sufficienti per reinsediare dalla Turchia (Cipro, Danimarca, Grecia, Irlanda, Malta, Polonia, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia e Ungheria). Si esortano questi Stati membri a contribuire all'attuazione della dichiarazione UE-Turchia.

Per sostenere il reinsediamento in virtù della dichiarazione UE-Turchia e discutere le azioni in corso, la delegazione dell'UE ad Ankara ha continuato a riunirsi settimanalmente con la direzione generale per la gestione della migrazione (DGMM) della Turchia. La delegazione dell'UE si riunisce anche, sempre a cadenza settimanale, con gli Stati membri, con l'UNHCR e con l'OIM per discutere gli sviluppi operativi, verificare i progressi compiuti e individuare le strozzature.

Per colmare le lacune evidenziate nella relazione precedente e dare seguito alla relativa raccomandazione, la delegazione dell'UE ha proposto agli Stati membri una revisione del documento sulle domande e risposte usato dall'UNHCR, al fine di garantire che i candidati siriani ricevano informazioni complete sulle condizioni di accoglienza e sulle norme culturali, sociali e giuridiche degli Stati membri dell'UE. L'UNHCR e la maggioranza degli Stati membri hanno già approvato la versione riveduta del documento.

Occorre intervenire immediatamente nei seguenti settori:

·gli Stati membri che non hanno ancora effettuato reinsediamenti nel quadro degli attuali programmi di livello UE (Bulgaria, Cipro, Croazia, Grecia, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia) e quelli che non hanno registrato progressi e sono ancora lungi dal raggiungere gli obiettivi (Danimarca, Portogallo e Repubblica ceca) dovrebbero intensificare immediatamente gli sforzi per assolvere gli impegni assunti con le conclusioni del 20 luglio 2015;

·la Bulgaria e la Repubblica ceca, che hanno ricevuto fascicoli dall'UNHCR nell'ambito della dichiarazione UE-Turchia già nell'estate 2016, dovrebbero intensificare gli sforzi per completare prima possibile il processo di reinsediamento dalla Turchia;

·gli Stati membri dovrebbero informare meglio sui paesi di reinsediamento i candidati siriani che rientrano nella dichiarazione UE-Turchia aggiornando il documento riveduto sulle domande e risposte usato dall'UNHCR, per consentire loro di decidere con cognizione di causa e in tal modo ridurre i casi di rinuncia nelle fasi successive della procedura di reinsediamento.

4Prossime fasi

I capi di Stato o di governo europei hanno riconosciuto a varie riprese l'urgenza di affrontare la situazione migratoria in Europa e hanno sollecitato ulteriori azioni per accelerare l'attuazione del meccanismo di ricollocazione come espressione essenziale di solidarietà ed equa condivisione delle responsabilità con la Grecia e l'Italia.

Grazie ai progressi compiuti e in corso, il raggiungimento dell'obiettivo mensile stabilito di almeno 3 000 ricollocazioni dalla Grecia e almeno 1 500 ricollocazioni dall'Italia è ora molto più probabile. Dati i numeri attuali in Grecia e in Italia, la ricollocazione di tutte le persone presumibilmente ammissibili è possibile e realizzabile entro settembre 2017. Dovrebbe essere questo il nostro obiettivo comune, al cui raggiungimento tutti gli Stati membri dovrebbero concorrere in modo equo e proporzionato. A tal fine gli Stati membri dovrebbero compiere gli ulteriori sforzi e dar prova della flessibilità indicati nella presente relazione e nella precedente, aumentando il tasso delle ricollocazioni prima della prossima relazione del giugno 2017. La Commissione è pronta a continuare ad aiutare gli Stati membri per il coordinamento di questi sforzi intensificati.

La maggior parte degli Stati membri ha reagito positivamente all'esortazione con cui la Commissione e la presidenza maltese del Consiglio dell'Unione europea li hanno invitati ad intensificare gli sforzi. Alcuni Stati membri non hanno tuttavia effettuato alcuna ricollocazione, venendo meno ai loro obblighi giuridici, oppure ne hanno effettuato soltanto poche. All'approssimarsi del settembre 2017, a questi Stati membri resta poco tempo per ottemperare ai propri obblighi e contribuire in modo equo e proporzionato 16 . Altri Stati membri hanno dimostrato che, se vi sono la volontà e la determinazione, è possibile e realizzabile ricollocare un numero consistente di persone in un breve lasso di tempo.

La Commissione esorta pertanto gli Stati membri che non hanno effettuato alcuna ricollocazione, o che da quasi un anno non assumono impegni nei confronti dell'Italia e della Grecia, a procedere immediatamente in tal senso nell'arco di un mese. In caso contrario, nella prossima relazione del giugno 2017 la Commissione indicherà la posizione che intende assumere circa il ricorso ai poteri conferitile dai trattati, in particolare circa l'avvio di procedimenti d'infrazione.

In parallelo gli Stati membri dovrebbero continuare a rispettare i propri impegni in materia di reinsediamento; dovrebbero intensificare gli sforzi, in particolare, quelli che non hanno ancora reinsediato nessuno e quelli che non hanno ancora raggiunto l'obiettivo fissato specificamente per loro.

(1)

   COM(2017) 212 final.

(2)

   COM(2017) 202 final.

(3)

   L'Ungheria e la Slovacchia, appoggiate dalla Polonia, hanno contestato la legalità della seconda decisione del Consiglio sulla ricollocazione. I ricorsi di annullamento, tuttavia, non hanno effetto sospensivo. L'udienza delle cause dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea si è tenuta il 10 maggio.

(4)

   L'impegno ufficiale dell'Austria risale al 12 maggio.

(5)

   La Slovacchia non ha mai assunto impegni per l'Italia; l'Estonia non ne assume dal dicembre 2015, l'Irlanda dal novembre 2015, la Bulgaria dal giugno 2016.

(6)

   La Commissione auspica che i contatti in corso tra l'Italia e l'Estonia sfocino in soluzioni reciprocamente accettabili.

(7)

   2 054 candidati alla ricollocazione sono stati respinti dagli Stati membri di ricollocazione, sono stati inseriti nella procedura Dublino o nella procedura nazionale greca (ad esempio perché la domanda è stata revocata dalla Grecia per ragioni amministrative, perché le verifiche di sicurezza eseguite dalla polizia greca prima della presentazione della domanda hanno dato esito negativo, ecc.), oppure - in numero molto limitato - sono deceduti.

(8)

   Con questa assegnazione l'assistenza di emergenza che, dal 2015, la Commissione ha fornito nel quadro del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) e del Fondo Sicurezza interna (ISF) per sostenere le autorità italiane e le organizzazioni internazionali attive in Italia raggiunge un totale di 74,09 milioni di euro. Questi aiuti si aggiungono ai 592,6 milioni di euro già assegnati all'Italia tramite i programmi nazionali per il periodo 2014-2020 (347,7 milioni di euro nel quadro dell'AMIF e 244,9 milioni di euro tramite l'ISF).

(9)

   Lo strumento tiene conto simultaneamente dei diversi criteri di abbinamento (qualifiche e caratteristiche dei richiedenti, priorità per i richiedenti vulnerabili, capacità dello Stato membro di ricevere persone vulnerabili, preferenze, scadenze). Oltre a migliorare l'efficienza del processo di abbinamento, lo strumento ne garantirà la trasparenza conservando traccia dei profili delle persone ricollocate, dell'equa distribuzione dei richiedenti particolarmente vulnerabili e del grado in cui sono stati usati i criteri di abbinamento (caratteristiche e qualifiche che possono facilitare l'integrazione). L'EASO ha elaborato specifiche linee guida e un formulario per le "preferenze".

(10)

   https://www.youtube.com/watch?v=sTAmg2CeV3Q

(11)

   COM(2017) 211 final.

(12)

   Sebbene in linea di massima occorrano ancora soltanto 19 impegni, altri potrebbero divenire necessari se fossero respinte alcune delle domande Dublino per minori non accompagnati inviate ad altri Stati membri.

(13)

   In precedenza era stato ricollocato nei Paesi Bassi un minore separato, ma mai minori non accompagnati che viaggiassero completamente soli.

(14)

   http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8001715/3-26042017-AP-EN.pdf/05e315db-1fe3-49d1-94ff-06f7e995580e

(15)

   Questo gruppo di Stati membri comprende il Lussemburgo, anche se il paese ha già reinsediato siriani dalla Turchia nell'ambito della dichiarazione UE-Turchia e dovrebbe nei prossimi mesi procedere a reinsediamenti anche nel quadro delle conclusioni del 20 luglio.

(16)

   Come spiegato nella decima e nell'undicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento, in base alle decisioni del Consiglio gli obblighi giuridici degli Stati membri non finiscono a settembre 2017. Pertanto dopo tale termine la procedura di ricollocazione prevista da dette decisioni continuerà a dover essere eseguita dagli Stati membri entro un lasso di tempo ragionevole.

Top

Strasburgo, 16.5.2017

COM(2017) 260 final

ALLEGATO

della

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Dodicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento







Allegato 1 - Ricollocazioni dalla Grecia al 12 maggio 2017

Stato membro

Impegno formale 1

Ricollocazioni effettive

Impegno giuridicamente previsto nelle decisioni del Consiglio 2

Austria 3

1491

Belgio

725

430

2415

Bulgaria

530

29

831

Croazia

60

36

594

Cipro

145

55

181

Repubblica ceca

30

12

1655

Estonia

307

122

204

Finlandia

1240

790

1299

Francia

4970

3074

12599

Germania

4740

2430

17209

Ungheria

988

Islanda

Irlanda

943

459

240

Lettonia

363

281

295

Liechtenstein

10

10

Lituania

670

267

420

Lussemburgo

260

216

309

Malta

117

79

78

Paesi Bassi

1450

1211

3797

Norvegia

685

468

Polonia

65

4321

Portogallo

1630

1003

1778

Romania

1202

523

2572

Slovacchia

50

16

652

Slovenia

170

137

349

Spagna

1275

742

6647

Svezia 4

1650

2378

Svizzera

630

317

TOTALE

23917

12707

63302

(1)

   Trasmesso tramite DubliNet ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione del Consiglio.

(2)

   Non comprende circa 8 000 persone ancora da assegnare ai sensi della prima decisione del Consiglio e le assegnazioni nell'ambito dei 54 000 posti.

(3)

   Decisione di esecuzione (UE) 2016/408 del Consiglio, del 10 marzo 2016, relativa alla sospensione temporanea della ricollocazione del 30% dei richiedenti assegnati all'Austria a norma della decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia.

(4)

   Decisione (UE) 2016/946 del Consiglio, del 9 giugno 2016, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Svezia, conformemente all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1523 e all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1601 che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia.

Top

Strasburgo, 16.5.2017

COM(2017) 260 final

ALLEGATO

della

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Dodicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento


Allegato 2 - Ricollocazioni dall'Italia al 12 maggio 2017

Stato membro

Impegno formale 1

Ricollocazioni effettive

Impegno giuridicamente previsto nelle decisioni del Consiglio 2

Austria 3

 50

462

Belgio

305

121

1397

Bulgaria

140

471

Croazia

36

13

374

Cipro

45

18

139

Repubblica ceca

20

1036

Estonia

8

125

Finlandia

730

653

779

Francia

970

330

7115

Germania

4010

2048

10327

Ungheria

 

306

Islanda

 

Irlanda

20

360

Lettonia

105

27

186

Liechtenstein

0

Lituania

120

8

251

Lussemburgo

160

61

248

Malta

47

47

53

Paesi Bassi

675

565

2150

Norvegia

815

679

Polonia

35

1861

Portogallo

588

299

1173

Romania

780

45

1608

Slovacchia

 

250

Slovenia

60

35

218

Spagna

225

144

2676

Svezia 4

950

39

1388

Svizzera

900

579

TOTALE

11 794

5 711

34 953

(1)

   Trasmesso tramite DubliNet ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione del Consiglio.

(2)

   Non comprende circa 8 000 persone ancora da assegnare ai sensi della prima decisione del Consiglio e le assegnazioni nell'ambito dei 54 000 posti.

(3)

   Decisione di esecuzione (UE) 2016/408 del Consiglio, del 10 marzo 2016, relativa alla sospensione temporanea della ricollocazione del 30% dei richiedenti assegnati all'Austria a norma della decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia.

(4)

   Decisione (UE) 2016/946 del Consiglio, del 9 giugno 2016, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Svezia, conformemente all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1523 e all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1601 che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia.

Top

Strasburgo, 16.5.2017

COM(2017) 260 final

ALLEGATO

della

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Dodicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento


Allegato 3 - Ricollocazioni dall'Italia e dalla Grecia al 12 maggio 2017

Stato membro

Ricollocazioni effettive dall'Italia

Ricollocazioni effettive dalla Grecia

Ricollocazioni effettive totali

Impegno giuridicamente previsto nelle decisioni del Consiglio 1

Austria 2

1953

Belgio

121

430

551

3812

Bulgaria

29

29

1302

Croazia

13

36

49

968

Cipro

18

55

73

320

Repubblica ceca

12

12

2691

Estonia

122

122

329

Finlandia

653

790

1443

2078

Francia

330

3074

3404

19714

Germania

2048

2430

4478

27536

Ungheria

1294

Islanda

Irlanda

459

459

600

Lettonia

27

281

308

481

Liechtenstein

10

10

Lituania

8

267

275

671

Lussemburgo

61

216

277

557

Malta

47

79

126

131

Paesi Bassi

565

1211

1776

5947

Norvegia

679

468

1147

Polonia

6182

Portogallo

299

1003

1302

2951

Romania

45

523

568

4180

Slovacchia

16

16

902

Slovenia

35

137

172

567

Spagna

144

742

886

9323

Svezia 3

39

39

3766

Svizzera

579

317

896

TOTALE

5711

12707

18418

98255

(1)

   Non comprende circa 8 000 persone ancora da assegnare ai sensi della prima decisione del Consiglio e le assegnazioni nell'ambito dei 54 000 posti.

(2)

   Decisione di esecuzione (UE) 2016/408 del Consiglio, del 10 marzo 2016, relativa alla sospensione temporanea della ricollocazione del 30% dei richiedenti assegnati all’Austria a norma della decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia.

(3)

   Decisione (UE) 2016/946 del Consiglio, del 9 giugno 2016, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Svezia, conformemente all’articolo 9 della decisione (UE) 2015/1523 e all’articolo 9 della decisione (UE) 2015/1601 che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia.

Top

Strasburgo, 16.5.2017

COM(2017) 260 final

ALLEGATO

della

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Dodicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento


Allegato 4 - Reinsediamenti al 12 maggio 2017, in base alle conclusioni del 20 luglio 2015
e al meccanismo "1:1" con la Turchia (in applicazione dal 4 aprile 2016)

Stato membro /
Stato associato

Impegni presi ai sensi del programma del 20 luglio 2015

Reinsediamenti totali in base al programma del 20 luglio 2015, compreso il meccanismo 1:1 con la Turchia

Paese terzo da cui il reinsediamento ha avuto luogo

Austria

1900

1694

Libano: 886; Giordania: 609; Turchia: 198
(di cui
21 nell'ambito del meccanismo "1:1");
Iraq: 1

Belgio

1100

892

Libano: 448; Turchia: 306 nell'ambito del meccanismo 1:1 (di cui 242 nell'ambito del programma del 20 luglio e 64 al di fuori 1 ); Turchia: 8; Giordania: 170; Egitto: 24

Bulgaria

50

0

Croazia

150

0

Cipro

69

0

Repubblica ceca

400

52

Libano: 32; Giordania: 20

Danimarca

1000

481

Libano, Uganda

Estonia

20

20

Turchia: 20 nell'ambito del meccanismo 1:1

Finlandia

293

293 2

Turchia: 464 3 nell'ambito del meccanismo 1:1, al di fuori del programma del 20 luglio; Libano: 282; Egitto: 7; Giordania: 4

Francia

2375

1567

Turchia: 731 nell'ambito del meccanismo 1:1 (di cui 228 nell'ambito del programma del 20 luglio e 503 al di fuori 4 ); Libano: 748; Giordania: 474; Iraq: 8; altri: 109

Germania

1600

1600

Turchia: 2029 nell'ambito del meccanismo 1:1 (di cui 1600 nell'ambito del programma del 20 luglio e 429 al di fuori)

Grecia

354

0

Ungheria

Islanda

50

50 5

Libano

Irlanda

520

520 6

Libano

Italia

1989

946

Libano: 585; Turchia: 208 nell'ambito del meccanismo 1:1; Giordania: 53; Siria: 52; Sudan 48;

Lettonia

50

10

Turchia: 10 nell'ambito del meccanismo 1:1

Liechtenstein

20

20

Turchia

Lituania

70

25

Turchia: 25 nell'ambito del meccanismo 1:1

Lussemburgo

30

0 7

Turchia: 98 nell'ambito del meccanismo 1:1, al di fuori del programma del 20 luglio

Malta

14

0

Paesi Bassi

1000

1000

Turchia: 1306 nell'ambito del meccanismo 1:1 (di cui 556 nell'ambito del programma del 20 luglio e 750 al di fuori); Turchia: 7; Libano: 341; Kenya: 70; Etiopia: 8; Giordania: 7; Libia: 4; Israele: 2; Iraq, Marocco, Egitto, Arabia Saudita, Siria: 1

Norvegia

3500

3353

Libano: 2 616; Turchia: 521; Giordania: 216;

Polonia

900

0

Portogallo

191

12

Turchia: 12 nell'ambito del meccanismo 1:1

Romania

80

0

Slovacchia

100

0

Slovenia

20

0

Spagna

1449

418

Libano: 232; Turchia: 186 nell'ambito del meccanismo 1:1

Svezia

491

491

Turchia: 279 nell'ambito del meccanismo 1:1 (di cui 269 nell'ambito del programma del 20 luglio); Sudan 124; Kenya: 80; Libano: 8; Iraq: 8; Egitto: 1; Giordania: 1 

Svizzera

519

519

Libano: 431; Siria: 88

Regno Unito

2200

2200

Giordania, Libano, Turchia, Egitto, Iraq e altri

TOTALE

22504

16163

 

In tutto 5695 persone sono state reinsediate dalla Turchia in base al meccanismo "1:1", di cui 3377 in virtù del programma
del 20 luglio 2015

(1)

   64 cittadini siriani reinsediati dalla Turchia al di fuori del programma del 20 luglio devono essere calcolati conformemente alla decisione 2016/1754 del Consiglio.

(2)

   Questo numero non comprende i 464 siriani reinsediati dalla Turchia nell'ambito del meccanismo 1:1.

(3)

   Dei 464 cittadini siriani reinsediati dalla Turchia nell'ambito del meccanismo 1:1, 11 sono stati reinsediati tramite il programma nazionale di reinsediamento e 453 devono essere calcolati sulla base della decisione 2016/1754 del Consiglio.

(4)

   503 cittadini siriani reinsediati dalla Turchia al di fuori del programma del 20 luglio devono essere calcolati conformemente alla decisione (UE) 2016/1754 del Consiglio.

(5)

      L'Islanda ha reinsediato in totale 97 persone, tutte dal Libano.

(6)

   L'Irlanda ha inoltre ammesso nello stesso periodo 259 persone bisognose di protezione internazionale dal Libano sulla base del suo programma nazionale di reinsediamento.

(7)

   Anche se non sono ancora stati effettuati reinsediamenti in base alle conclusioni del 20 luglio 2015, 98 siriani sono stati reinsediati nell'ambito del programma nazionale di reinsediamento del Lussemburgo nel quadro del meccanismo 1:1, e devono essere calcolati ai sensi della decisione (UE) 2016/1754 del Consiglio.

Top