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Document 52013PC0812

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi

/* COM/2013/0812 final - 2013/0398 (COD) */

52013PC0812

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi /* COM/2013/0812 final - 2013/0398 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

La produzione e il commercio di prodotti agricoli e agroalimentari rappresentano un'attività di primissimo piano per l'Unione europea: con circa il 18% delle esportazioni e il 20% delle importazioni mondiali, l'Unione può rivendicare, fianco a fianco con gli Stati Uniti, il posto di primo importatore e di primo esportatore mondiale di prodotti agricoli. All'interno dell'industria manifatturiera europea, il comparto agroalimentare occupa il primo posto poiché assorbe il 13,5% dell'occupazione e contribuisce per il 12,9% al fatturato. Il comparto è composto da 310 000 imprese, di cui il 99,1% sono PMI[1]. Nel corso degli anni la filiera europea si è orientata verso la qualità e il valore aggiunto, con prodotti trasformati sempre più apprezzati sia in Europa che nel mondo intero. Questi prodotti rappresentano, in valore, oltre due terzi delle esportazioni totali di prodotti agricoli dell'UE, con un potenziale di sviluppo che rimane considerevole.

È importante che l'agricoltura europea e l'industria agroalimentare, ad essa strettamente legata, conservino e aumentino la loro competitività e le loro quote di mercato sul mercato interno e sui mercati di esportazione, nel rispetto degli impegni assunti dall'UE nell'ambito delle relazioni commerciali internazionali. Tuttavia, l'agricoltura europea si muove oggi in un ambiente molto più competitivo, in particolare a causa della globalizzazione dei mercati. Questa tendenza dovrebbe continuare nei prossimi anni, con l'eventuale conclusione del ciclo di negoziati di Doha e di accordi bilaterali e regionali in corso di negoziato. Questi accordi, benché spesso temuti, possono però offrire grandi opportunità al settore.

Nel mercato interno, tuttavia, solo una piccola minoranza di consumatori europei conosce gli sforzi profusi dagli agricoltori europei per fornire una produzione di alta qualità, sana e senza rischi. Solo il 14% dei consumatori europei riconosce i logo dei prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP), che sono i principali sistemi europei di qualità creati dall'Unione. Anche sul fronte delle esportazioni lo sforzo di investimento in marketing e commercializzazione su mercati lontani costituisce una sfida per un settore composto essenzialmente da PMI o da microimprese.

Questa situazione, che costituisce certamente una sfida per gli agricoltori europei, apre anche prospettive che è opportuno accompagnare efficacemente in particolare con gli strumenti della politica agricola comune. Il successo dell'agricoltura europea dipenderà infatti dalla sua capacità di aumentare le proprie quote di mercato e di consentire al settore altamente competitivo dell'industria alimentare di mantenere una posizione di rilievo nell'economia e nel commercio dell'UE.

Questo contesto richiede una politica di promozione moderna e ambiziosa, che faccia tesoro dei programmi promozionali attuati finora e segni una tappa supplementare nella modernizzazione della politica agricola comune. L'obiettivo è sostenere il settore agricolo, in particolare le PMI e le organizzazioni di produttori che costituiscono le colonne portanti del settore, per permettere loro di dare un contributo forte e dinamico alla crescita economica nell'insieme dell'Unione, in particolare nelle zone rurali. A questo scopo è necessario ristrutturare la politica di promozione a vantaggio dei beneficiari (le organizzazioni di produttori, le organizzazioni professionali e interprofessionali, nazionali ed europee) dotandola di mezzi supplementari e integrandovi approcci distinti per il mercato interno e per i mercati dei paesi terzi.

Al finanziamento della presente proposta, che prevede un aumento graduale, ma significativo della dotazione assegnata alle azioni di promozione, si provvederà attraverso gli importi già previsti per la politica agricola comune dell'UE nel periodo 2014-2020. Queste spese sono stimate in base alle opportunità da cogliere nei paesi terzi a seguito di una domanda crescente, come ad esempio in Asia dove, entro il 2050, è previsto per i soli paesi membri della ASEAN[2] un aumento delle importazioni agricole di oltre 17 miliardi di dollari[3].

Oltre a una domanda crescente in particolare da parte dei mercati emergenti, già molto interessanti per le esportazioni agroalimentari dell'UE, il nostro accesso al mercato migliorerà complessivamente via via che saranno portati a termine i numerosi negoziati commerciali in corso. I negoziati di accordi di libero scambio già avviati rappresentano mercati il cui valore attuale per il settore agroalimentare europeo è di circa 35 miliardi di euro all'anno. L'accelerazione della domanda e la liberalizzazione della parte più rilevante degli scambi attraverso tali negoziati determineranno probabilmente un aumento molto consistente di tale cifra. Ad esempio, da oggi al 2027 un ambizioso accordo di libero scambio con gli Stati Uniti potrebbe far aumentare le esportazioni agricole dell'UE del 15% circa (+ 1,7 miliardi di euro all'anno) e le esportazioni dei prodotti agricoli trasformati del 45% (+ 13,4 miliardi di euro all'anno)[4]. Per il Giappone, in caso di conclusione di un accordo di libero scambio ambizioso, le esportazioni agroalimentari aumenterebbero, nel lungo termine, del 137% (+ 5,9 miliardi di euro all'anno)[5].

Siamo quindi di fronte ad un'opportunità strategica e strutturante per il settore agroalimentare dell'Unione europea che è opportuno cogliere attraverso una politica ambiziosa e innovativa, tenendo conto del peso delle PMI europee in questo settore. Queste imprese hanno bisogno di sostegno, di competenze e di incoraggiamento per sfruttare questa enorme opportunità. A tal fine è necessaria una politica pubblica ambiziosa e all'altezza della situazione. Gli importi previsti dalla presente proposta permetteranno l'attuazione credibile di tale politica nel corso dei prossimi anni.

Contesto generale

La politica agricola comune (PAC) permette di dispiegare e valorizzare il potenziale del settore agricolo e agroalimentare europeo. È in corso un processo di riforma che consentirà a questa politica di contribuire pienamente, dopo il 2013, alla strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sostenendo un'agricoltura che sia fonte di sicurezza alimentare, di utilizzo sostenibile delle risorse naturali e di dinamismo per le zone rurali. Parallelamente è necessario riformare la politica di informazione e di promozione sui prodotti agricoli che costituisce uno degli strumenti della PAC.

In quanto strumento della PAC, la politica europea di promozione dei prodotti agricoli deve perseguire le finalità della riforma della PAC all'orizzonte 2020 e più in particolare l'obiettivo di rafforzare la competitività dell'agricoltura europea, sia sul mercato interno che sui mercati dei paesi terzi per raggiungere i seguenti obiettivi specifici:

– aumentare il grado di conoscenza delle qualità dei prodotti agricoli europei da parte dei consumatori;

– sviluppare e aprire nuovi sbocchi di mercato per i prodotti agricoli europei sul mercato interno e sui mercati dei paesi terzi;

– migliorare l'efficacia e l'efficienza della politica.

Nel quadro della PAC, il sostegno dell'Unione alle azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli ha subito un'evoluzione. Prima del 2000 le misure di informazione e di promozione erano previste a livello settoriale. Nel 2000 le misure settoriali sono state raggruppate all'interno di un regime orizzontale. Dal 2000 al 2007 queste attività erano disciplinate da due regolamenti distinti, uno relativo al mercato interno e l'altro ai paesi terzi [6]. Dal 2008, entrambi i regimi sono stati fusi in un regime orizzontale unico (regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio[7] e regolamento (CE) n. 501/2008 della Commissione[8]) senza modifiche significative in termini di contenuto.

Obiettivi della proposta

La presente proposta intende permettere la realizzazione di azioni di informazione e di promozione sul mercato interno e nei paesi terzi, azioni necessarie per permettere al settore agricolo di cogliere le varie sfide cui è confrontato in un contesto di concorrenza più aspra e di apertura dei mercati. Il successo dell'agricoltura europea dipenderà dalla sua capacità di aumentare le proprie quote di mercato e di consentire al settore altamente competitivo dell'industria alimentare (la catena alimentare rappresenta il 6% del PIL dell'Unione) di mantenere una posizione di rilievo nell'economia e nel commercio dell'Unione.

Le azioni seguiranno una strategia europea di informazione e di promozione che fissa priorità per i mercati, i prodotti e i messaggi da valorizzare (ad esempio prodotti ad alto valore aggiunto), tenendo conto dei negoziati di accordi di libero scambio, dei mercati più trainanti ed evitando la frammentazione e la dispersione delle risorse. In esito alla presente proposta ci si aspetta un riequilibrio delle azioni mirate ai paesi terzi.

Per aumentare il numero di azioni e migliorarne la qualità, in linea con la riforma PAC 2020 che incoraggia gli agricoltori a strutturarsi, è opportuno aprire il regime a beneficiari nuovi come le organizzazioni di produttori.

È altresì opportuno cercare di ottenere il massimo ritorno dagli investimenti in queste azioni e disciplinare con precisione le possibilità di indicare l'origine dei prodotti o i marchi commerciali per illustrare il messaggio principale generico che mette in evidenza le caratteristiche intrinseche dei prodotti agricoli europei.

I programmi presentati da operatori di diversi Stati membri costituiscono un contributo essenziale al valore aggiunto europeo, perché valorizzano la diversità dei prodotti agricoli europei e sono pertanto incoraggiati nell'ambito della riforma.

Le iniziative della Commissione, come le missioni commerciali di alto livello o la partecipazione a fiere di livello internazionale, agevolano l'apertura di nuovi sbocchi di mercato per i prodotti agricoli europei.

La proposta prevede di sviluppare nuovi servizi di sostegno tecnico a favore dei partecipanti in modo da favorire lo scambio di informazioni sulle azioni promozionali e di informazione e lo scambio di buone pratiche, così da rafforzarne le competenze.

La proposta mira inoltre a semplificare la politica di informazione e promozione. Essa propone che la Commissione sia più attiva nella gestione dei programmi multipaese per agevolarne la progettazione e l'attuazione. Dovranno essere chiariti i ruoli rispettivi degli Stati membri e della Commissione nel monitoraggio e nel controllo delle azioni, al fine di evitare duplicazioni e lungaggini nelle procedure. Per questo si propone che la selezione avvenga esclusivamente al livello della Commissione.

Infine, ogni azione sarà accompagnata da una valutazione sistematica dell'impatto per confermare il raggiungimento degli obiettivi previsti. Sarà creato un quadro di valutazione per misurare i risultati della politica di promozione, sulla scorta di un insieme comune di indicatori relativi ai suoi obiettivi strategici, in linea con il quadro comune di monitoraggio e valutazione della PAC.

Valore aggiunto dell'UE

La politica agricola è una politica europea: anziché avere 28 politiche agricole, gli Stati membri mettono in comune le risorse per attuare una politica europea con un bilancio comune. L'agricoltura è l'unico settore disciplinato da una politica comune in cui le regole comuni sono previste dal trattato, anche quelle relative alla promozione. La riforma in corso della PAC deve ripercuotersi in tutti gli strumenti di tale politica.

In particolare all'interno di un mercato unico un'azione a livello dell'UE avrà un effetto leva considerevole per: a) facilitare l'attuazione di programmi di informazione generica che, per loro natura, sono scarsamente attuati dagli Stati membri o dalle imprese, tanto meno oggi in tempi di crisi economica e b) attuare programmi multipaese che sono fonte di scambi di esperienze tra gli Stati membri e permettono di conseguire economie di scala.

2.           RISULTATI DELLE CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Le parti interessate sono state ampiamente consultate. Un libro verde avviato dalla Commissione il 14 luglio 2011 ha aperto un dibattito i cui risultati sono stati comunicati in occasione di una conferenza sulla promozione organizzata dalla presidenza polacca dell'Unione europea nel novembre 2011. Il Consiglio ha adottato le conclusioni del libro verde nel corso della sua riunione del dicembre 2011. Il 20 novembre 2012 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione facendo seguito all'adozione di una comunicazione della Commissione in materia. Sono state anche condotte consultazioni nell'ambito del comitato consultivo sulla promozione e di un gruppo di esperti sulla semplificazione della PAC nel corso di riunioni svoltesi nel mese di marzo 2012.

Valutazione del regime attuale

Nel gennaio 2012 è stata pubblicata una valutazione commissionata dalla Commissione europea e realizzata da un consulente esterno. Oltre a dare una valutazione globale e indipendente del regime attuale, tale valutazione esamina la pertinenza e l'efficacia della politica dell'UE in materia di informazione e di promozione dei prodotti agricoli rispetto agli obiettivi fissati dal regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio e la sua coerenza con le altre misure di promozione applicate nel quadro della PAC. Il periodo di analisi copre gli anni dal 2002 al 2010.

Valutazione dell'impatto

Sulla scorta della valutazione dell'attuale quadro politico, da un lato, e dell'analisi delle sfide e delle esigenze future, dall'altro, la valutazione di impatto esamina e mette a confronto l'impatto di tre scenari alternativi. Questi scenari di riforma sono stati elaborati a partire da tre elementi distintivi emersi dal dibattito pubblico e dalle posizioni assunte dai vari portatori di interesse: il mercato (i mercati) presi in considerazione, l'eventuale esistenza di una strategia di promozione europea e infine le norme relative ai marchi privati e all'indicazione dell'origine dei prodotti. Per alimentare il processo decisionale sono stati formulati tre scenari:

•           lo scenario "status quo migliorato", ossia un adattamento limitato dell'attuale politica di promozione. Riconoscendo il valore aggiunto della politica di promozione, questo scenario intende affrontare le lacune constatate per renderla più semplice e più accessibile, per permettere ai beneficiari di trarre il massimo profitto dagli strumenti offerti e accompagnarli con un adeguato sostegno tecnico;

•           lo scenario "mirato" va oltre le modalità offerte dallo scenario "status quo migliorato" e prevede attività promozionali più mirate sui mercati interno e dei paesi terzi attraverso l'elaborazione e l'attuazione di una strategia. Tale scenario favorisce anche la collaborazione tra gli operatori di diversi Stati membri (prevedendo la gestione diretta dei programmi multipaese). La strategia permetterà inoltre di ampliare l'elenco dei prodotti e dei temi ammissibili al regime di promozione. Lo scenario propone infine un uso migliore delle indicazioni di origine dei prodotti e dei marchi commerciali (ad esempio indicazione del marchio su un cartellino o fascetta);

•           lo scenario "solo paesi terzi" ha lo stesso livello di ambizione, quanto all'efficienza della politica, dello scenario "mirato", ma concentra esclusivamente nei paesi terzi le azioni di promozione che saranno gestite direttamente dalla Commissione nel rispetto di una strategia di selezione. I miglioramenti proposti dallo scenario dello status quo migliorato sono inclusi in questo scenario. Inoltre, a parte la promozione generica, sarebbero ammissibili alla politica di promozione anche le attività commerciali relative a marchi privati individuali e sarebbe ampliato l'elenco dei prodotti e dei temi ammissibili.

Mentre lo scenario dello "status quo migliorato" appare non abbastanza mirato ad azioni con elevato valore aggiunto per l'Unione europea e lo scenario "solo paesi terzi" troppo rischioso dato lo scarso livello di conoscenza dei prodotti agricoli in Europa, dall'analisi d'impatto emerge che lo scenario "mirato" risulta essere il più equilibrato per definire i contorni di un regime di promozione più mirato alle esigenze della crescita economica dei settori e dei mercati agricoli, in grado anche nel contempo di migliorare il livello di conoscenza dei consumatori europei di fronte a una scelta sempre più vasta di prodotti.

3.           Gestione del regime

Attualmente, il regime è gestito con la gestione concorrente (spese principali legate all'attuazione dei programmi) e con la gestione diretta (azioni di informazione e di promozione su iniziativa della Commissione). Il presente regolamento dovrebbe comportare un aumento generale e considerevole del numero di azioni attuate e quindi un aumento delle spese soggette sia alla gestione concorrente che alla gestione diretta, con un forte incremento della percentuale di azioni gestite direttamente, derivante dal passaggio dei programmi multipaese a questo tipo di gestione per incoraggiarne la realizzazione.

In base ad un'analisi costi-benefici, la Commissione può decidere di affidare tutti o parte dei compiti di gestione del programma a un'agenzia esecutiva, nel rispetto dell'articolo 62 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[9]. Nella sua comunicazione intitolata "Un bilancio per la strategia Europa 2020"[10], la Commissione ha proposto di sfruttare la possibilità di ricorrere maggiormente alle agenzie esecutive esistenti.

In questo contesto, e in conformità all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio[11] e all'articolo 6, lettera g), del regolamento (UE) n. xxx/xxxx sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC[12] [regolamento orizzontale della PAC], la Commissione ha intenzione di esternalizzare alcuni compiti relativi alla gestione diretta dei programmi di informazione e promozione, in particolare per i programmi multipaese, e la valutazione delle proposte di programmi semplici, affidandoli a un'agenzia esecutiva esistente, allo scopo di fornire un servizio di qualità più elevata e di rafforzare la visibilità dell'UE nelle sue azioni di informazione e di promozione relative ai prodotti agricoli.

4.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Base giuridica

La proposta si fonda sugli articoli 42 e 43 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Principi di sussidiarietà e di proporzionalità

· Principio di sussidiarietà

La politica dell'UE in materia di promozione e informazione integra efficacemente e potenzia le azioni condotte dagli Stati membri, promuovendo l'immagine dei prodotti presso i consumatori nell'Unione e nei paesi terzi, in particolare per quanto riguarda la qualità, il valore nutrizionale, la sicurezza dei prodotti alimentari e i metodi di produzione. Nel contribuire all'apertura di nuovi sbocchi nei paesi terzi, questa attività potrebbe avere altresì un effetto moltiplicatore nei confronti di iniziative nazionali o private.

La proposta rientra nell'ambito delle competenze concorrenti tra l'UE e gli Stati membri e rispetta il principio di sussidiarietà.

· Principio di proporzionalità

Con la crescente liberalizzazione del commercio, in particolare di prodotti agricoli e alimentari, gli scambi commerciali tra gli Stati membri dell'UE e i paesi terzi vanno assumendo sempre maggiore rilievo. In un simile contesto e tenuto conto dell'orientamento al mercato dalla PAC, il regolamento relativo alle azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi costituisce uno strumento essenziale e coerente con il nuovo quadro definito dall'accordo dell'OMC sull'agricoltura.

Spetta pertanto all'Unione promuovere gli elevati standard di qualità dei propri prodotti agricoli e incoraggiare l'attuazione di programmi di promozione comuni cui partecipino più Stati membri o più settori agricoli.

La proposta rispetta il principio di proporzionalità.

5.           INCIDENZA SUL BILANCIO

Rispetto alla situazione attuale, la proposta prevede un aumento graduale, ma significativo del bilancio assegnato alle azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli (61,5 milioni di euro nel bilancio 2013 per arrivare a 200 milioni di euro nel 2020). I dati dettagliati sull'incidenza finanziaria della proposta figurano nella scheda finanziaria.

La proposta riguardante il quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 comprende, per il primo pilastro della PAC, gli importi dei pagamenti diretti e le spese connesse alle misure di mercato. Per precauzione, la Commissione ha tenuto conto delle conclusioni del Consiglio europeo dell'8 febbraio 2013 in merito al quadro finanziario pluriennale. Fatta salva l'adozione del regolamento sul QFP, il finanziamento delle misure di informazione e di promozione avverrà limitatamente agli importi approvati dal Consiglio europeo.

2013/0398 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[13],

visto il parere del Comitato delle regioni[14],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       In virtù del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio[15], l'Unione può realizzare azioni di informazione e di promozione sul mercato interno e nei paesi terzi per i prodotti agricoli e il loro metodo di produzione, come pure per alcuni prodotti alimentari a base di prodotti agricoli.

(2)       L'obiettivo delle azioni suddette è rafforzare la competitività dell'agricoltura europea, sia sul mercato interno che nei paesi terzi, aumentando il grado di conoscenza dei consumatori sul valore dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari a base di prodotti agricoli dell'Unione, sviluppando nuovi mercati e aprendo nuovi sbocchi. Queste azioni completano e rafforzano utilmente le azioni condotte dagli Stati membri.

(3)       Tenendo conto, da un lato, dell'esperienza acquisita e, dall'altro, delle prospettive di sviluppo del settore agricolo e dei mercati sia all'interno che all'esterno dell'Unione, occorre rivedere il regime stabilito dal regolamento (CE) n. 3/2008 e renderlo più efficace e coerente. È quindi opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 3/2008 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(4)       Nel rispetto delle regole di concorrenza, le azioni destinate al mercato interno devono limitarsi ad azioni di informazione relative alle specificità dei metodi di produzione agricola dell'Unione o a temi di interesse per l'Unione, come i regimi europei di qualità stabiliti dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[16].

(5)       Occorre altresì prevedere azioni destinate a valorizzare l'autenticità dei prodotti dell'Unione in modo da migliorare le conoscenze dei consumatori in merito alle qualità dei prodotti autentici rispetto ai prodotti di imitazione e contraffatti; questo contribuirà notevolmente alla conoscenza, sia all'interno dell'Unione che nei paesi terzi, dei simboli, delle diciture e delle abbreviazioni che attestano la partecipazione ai regimi europei di qualità stabiliti dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

(6)       L'Unione esporta principalmente prodotti agricoli finiti, tra cui prodotti agricoli che non rientrano nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato"). È pertanto opportuno estendere il regime di informazione e di promozione a determinati prodotti alimentari a base di prodotti agricoli, in linea con gli altri regimi della politica agricola comune (PAC) come i regimi di qualità, prevedendo fin d'ora dispositivi aperti a tali prodotti.

(7)       L'attività di informazione e promozione dei vini dell'Unione è una delle misure faro dei programmi di aiuto nel settore vitivinicolo previsti dalla PAC. Di conseguenza, occorre limitare l'ammissibilità del vino alle azioni di informazione e di promozione previste dal presente regime esclusivamente al caso in cui il vino sia associato a un altro prodotto agricolo o alimentare.

(8)       Nel periodo 2001-2011 solo il 30% del bilancio destinato alle azioni di informazione e di promozione nell'ambito del regolamento (CE) n. 3/2008 riguardava i mercati dei paesi terzi, i quali presentano invece un potenziale di crescita considerevole. Occorre prevedere modalità specifiche, con l'obiettivo di raggiungere il 75% delle spese stimate, per incoraggiare la realizzazione di un numero più elevato di azioni di informazione e di promozione a favore dei prodotti agricoli dell'Unione nei paesi terzi, in particolare attraverso un sostegno finanziario rafforzato.

(9)       Per garantire l'efficacia delle azioni di informazione e di promozione realizzate è opportuno inserirle nell'ambito di programmi di informazione e promozione. Finora tali programmi erano presentati da organizzazioni professionali o interprofessionali. Per aumentare il numero e la qualità delle azioni proposte è opportuno estendere il campo dei beneficiari alle organizzazioni di produttori. Inoltre, è necessario che la Commissione possa completare questi programmi realizzando azioni di propria iniziativa, in particolare per contribuire all'apertura di nuovi mercati.

(10)     Le azioni di informazione e di promozione cofinanziate dall'Unione devono presentare una dimensione europea specifica. A tal fine, e per evitare una dispersione delle risorse e aumentare la visibilità dell'Europa attraverso le azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli, è opportuno prevedere la definizione di un programma di lavoro in cui figurino le priorità strategiche di tali azioni, in termini di popolazioni, prodotti, temi o mercati a cui sono rivolte, insieme alle caratteristiche dei messaggi di informazione e di promozione. La Commissione terrà conto in particolare della predominanza delle piccole e medie imprese nel settore agroalimentare, dei settori che beneficiano delle misure eccezionali previste dagli articoli 154, 155 e 156 del regolamento (UE) XXX/20… [del Parlamento europeo e del Consiglio, del…, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) (COM(2011) 626)] e degli accordi di libero scambio nell'ambito della politica commerciale dell'Unione europea per le azioni destinate ai paesi terzi.

(11)     Per garantire l'attuazione efficace delle azioni di informazione e di promozione è necessario affidarne l'esecuzione a organismi di esecuzione adeguatamente selezionati.

(12)     Oltre alle azioni di informazione e di promozione è necessario che la Commissione sviluppi e coordini servizi di sostegno tecnico a livello europeo allo scopo di aiutare gli operatori a partecipare ai programmi cofinanziati, a realizzare campagne efficaci o a sviluppare le loro attività di esportazione.

(13)     Le azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli cofinanziate dall'Unione non sono orientate in funzione di marchi commerciali o di un'origine particolare. Tuttavia, l'indicazione dei marchi o dell'origine può avere un effetto leva nell'ambito delle azioni di promozione, in particolare nei paesi terzi. È quindi opportuno prevedere, nel rispetto di condizioni specifiche da stabilire, e in particolare dei diritti della protezione della proprietà industriale, la possibilità di dare una maggiore visibilità ai marchi e all'origine, pur mantenendo un giusto equilibrio con la promozione di messaggi generici incentrati sulle caratteristiche intrinseche dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari a base di prodotti agricoli dell'Unione.

(14)     L'Unione è impegnata nel processo di semplificazione normativa della PAC. È necessario seguire quest'approccio anche nel regolamento relativo alle azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli. In particolare, occorre rivedere i principi di gestione amministrativa dei programmi di informazione e di promozione per semplificarli e permettere alla Commissione di stabilire le regole e le procedure che disciplinano la presentazione e la selezione delle proposte di programmi.

(15)     La cooperazione tra gli attori economici di diversi Stati membri contribuisce considerevolmente all'incremento del valore aggiunto europeo e a migliorare la visibilità della diversità dei prodotti agricoli. Nonostante la priorità assegnata ai programmi elaborati congiuntamente da organizzazioni proponenti di diversi Stati membri, nel periodo dal 2001 al 2011 tali programmi hanno rappresentato solo il 16% del bilancio assegnato alle azioni di informazione e di promozione nel quadro del regolamento (CE) n. 3/2008. Alla luce di questa constatazione, per poter superare gli attuali ostacoli di attuazione è opportuno adottare nuove disposizioni relative in particolare alla gestione finanziaria.

(16)     È necessario definire i criteri di finanziamento delle azioni. In linea generale l'Unione dovrebbe farsi carico solo di una parte dei costi dei programmi in modo da responsabilizzare le organizzazioni proponenti interessate. Determinati costi amministrativi e di personale, che non sono connessi all'esecuzione della PAC, fanno parte integrante delle azioni di informazione e di promozione e potranno essere ammissibili al finanziamento da parte dell'Unione.

(17)     Per migliorarne la qualità e dimostrarne l'efficacia tutte le misure dovranno formare oggetto di monitoraggio e di valutazione. Al riguardo è necessario compilare un elenco di indicatori e valutare l'incidenza della politica di promozione in funzione dei suoi obiettivi strategici. È opportuno che la Commissione stabilisca un quadro di monitoraggio e valutazione di tale politica in linea con il quadro comune di monitoraggio e valutazione della PAC.

(18)     Per garantire la coerenza e l'efficacia delle azioni previste dal presente regolamento, nonché la loro corretta gestione e l'efficace utilizzazione dei finanziamenti dell'Unione, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda le condizioni specifiche di visibilità dei marchi e l'indicazione dell'origine dei prodotti, i criteri di ammissibilità delle organizzazioni proponenti, le condizioni di messa in concorrenza degli organismi di esecuzione e le condizioni alle quali l'organizzazione proponente può essere autorizzata ad eseguire essa stessa alcune parti del programma e infine le condizioni specifiche di ammissibilità, nel caso dei programmi semplici, dei costi delle azioni di informazione e di promozione. È particolarmente importante che la Commissione proceda alle necessarie consultazioni nel corso dei lavori preparatori, facendo ricorso anche a esperti esterni. Quando prepara ed elabora gli atti delegati, è opportuno che la Commissione si adoperi per garantire la trasmissione tempestiva, adeguata e simultanea, al Parlamento europeo e al Consiglio, di tutti i documenti utili.

(19)     Per agevolare il passaggio dal regime istituito dal regolamento (CE) n. 3/2008 a quello previsto dal presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti in conformità all'articolo 290 del trattato per quanto riguarda la fissazione di disposizioni di transizione tra le disposizioni del regolamento (CE) n. 3/2008 e quelle del presente regolamento.

(20)     Per garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione ai fini dell'adozione di atti di esecuzione riguardanti il programma di lavoro che fissa le priorità strategiche, la selezione dei programmi semplici, le modalità di esecuzione, di monitoraggio di controllo dei programmi semplici, le regole per la conclusione dei contratti relativi all'attuazione dei programmi semplici selezionati nell'ambito del presente regolamento, come pure il quadro comune di valutazione dell'impatto dei programmi. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[17].

(21)     Per una maggiore coerenza tra le diverse misure di promozione previste nel quadro del primo pilastro della PAC, è opportuno che le azioni di informazione e di promozione esistenti nell'ambito del regolamento (UE) n. …/20… [COM(2011) 626] del Parlamento europeo e del Consiglio[18] siano compatibili con le priorità strategiche da definire a livello orizzontale sulla base del presente regolamento.

(22)     Tenendo conto dei nessi esistenti tra la politica di promozione e gli altri strumenti della PAC, gli obiettivi del presente regolamento possono essere raggiunti in maniera più efficace al livello dell'Unione grazie alla garanzia pluriennale dei finanziamenti dell'Unione e alla loro concentrazione su priorità chiaramente definite. Il presente regolamento è quindi conforme al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. Dato che il campo di applicazione del presente regolamento si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi, esso rispetta anche il principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5, paragrafo 4, dello stesso trattato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Le azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari a base di prodotti agricoli (di seguito denominate "azioni di informazione e di promozione"), realizzate sul mercato interno o nei paesi terzi, possono essere finanziate in tutto o in parte mediante il bilancio dell'Unione alle condizioni previste dal presente regolamento.

Articolo 2

Azioni sul mercato interno

Le azioni ammissibili sul mercato interno sono le seguenti:

a)           azioni di informazione destinate a sottolineare le specificità dei metodi di produzione agricola dell'Unione, in particolare sul piano della sicurezza degli alimenti, dell'autenticità, degli aspetti nutrizionali e sanitari, del benessere degli animali e del rispetto dell'ambiente;

b)           azioni di informazione sui temi di cui all'articolo 5, paragrafo 4.

Articolo 3

Azioni nei paesi terzi

Le azioni ammissibili nei paesi terzi sono le seguenti:

a)           le azioni di informazione destinate a sottolineare le caratteristiche dei prodotti agricoli e alimentari e relative ai temi di cui all'articolo 5, paragrafo 4;

b)           le azioni di promozione destinate a incrementare le vendite di prodotti agricoli e alimentari originari dell'Unione.

Articolo 4

Caratteristiche delle azioni

1.           Le azioni di informazione e di promozione non sono orientate in funzione di marchi commerciali. Tuttavia, i marchi dei prodotti possono essere visibili durante dimostrazioni o degustazioni di prodotti e sul materiale informativo e promozionale, secondo condizioni specifiche da adottare in virtù dell'articolo 6, lettera a).

2.           Le azioni di informazione e di promozione non incentivano il consumo di un determinato prodotto in virtù della sua origine specifica. Tuttavia, l'origine dei prodotti può figurare sul materiale informativo e promozionale secondo condizioni specifiche da adottare in virtù dell'articolo 6, lettera b).

3.           Le azioni di informazione e di promozione sono attuate nell'ambito:

a)      di programmi di informazione e di promozione (in seguito "programmi") destinati, attraverso un insieme di misure coerenti, a migliorare l'informazione sui temi o sui prodotti considerati e ad accrescere la vendita di questi ultimi;

b)       di iniziative della Commissione.

Articolo 5

Prodotti e temi ammissibili

1.           I prodotti seguenti possono essere oggetto delle azioni di informazione e di promozione di cui all'articolo 3 e illustrare i metodi di produzione e i temi di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, lettera a):

a)      i prodotti agricoli figuranti nell'elenco di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in seguito "il trattato"), esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura figuranti nell'allegato I del regolamento (UE) n. [COM(2011) 416] del Parlamento europeo e del Consiglio[19] e il tabacco;

b)      i prodotti alimentari a base di prodotti agricoli elencati al punto I dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;

c)      le bevande spiritose a indicazione geografica protetta in virtù del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[20].

2.           Il vino può essere oggetto di azioni di informazione e di promozione a condizione che nel programma considerato rientrino anche altri prodotti contemplati dal paragrafo 1, lettera a) o b).

3.           Per le bevande spiritose di cui al paragrafo 1, lettera c), e per il vino alle condizioni di cui al paragrafo 2, le azioni destinate al mercato interno si limitano a informare i consumatori sui regimi europei di qualità relativi alle indicazioni geografiche.

4.           I temi di cui all'articolo 2, lettera b), e all'articolo 3, lettera a), sono i seguenti:

a)      i regimi di qualità stabiliti dal regolamento (UE) n. 1151/2012, dal regolamento (CE) n. 110/2008 e dall'articolo 70 del regolamento (UE) XXX/20… del Parlamento europeo e del Consiglio [del…, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) (COM(2011) 626)];

b)      il metodo di produzione biologica, quale definito dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio[21];

c)      il simbolo grafico dei prodotti agricoli di qualità tipici delle regioni ultraperiferiche, quale definito all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[22].

Articolo 6

Poteri delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 23 per quanto riguarda:

a)           le condizioni specifiche di visibilità dei marchi commerciali durante dimostrazioni o degustazioni di prodotti e sul materiale informativo e promozionale, quali previste all'articolo 4, paragrafo 1;

b)           le condizioni relative all'indicazione dell'origine dei prodotti quali previste all'articolo 4, paragrafo 2.

Capo II

attuazione delle azioni di informazione e di promozione

Sezione 1

Disposizioni comuni

Articolo 7

Le organizzazioni proponenti

Il programma può essere proposto da:

a)           organizzazioni professionali o interprofessionali nazionali;

b)           organizzazioni professionali o interprofessionali dell'Unione;

c)           organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori quali definite agli articoli 106 e 107 del regolamento (UE) XXX/20… del Parlamento europeo e del Consiglio [del…, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) (COM(2011) 626)].

Articolo 8

Programma di lavoro

1.           Le azioni di informazione e di promozione contribuiscono a rafforzare la competitività dell'agricoltura dell'Unione sia sul mercato interno che nei paesi terzi. Gli obiettivi da raggiungere saranno fissati nel programma di lavoro di cui al paragrafo 2.

2.           La Commissione adotta, mediante atto di esecuzione, un programma di lavoro che enuncia gli obiettivi perseguiti, le priorità, i risultati attesi, le modalità di attuazione e l'importo totale del piano di finanziamento. Esso contiene anche i criteri principali di valutazione, una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione degli importi assegnati a ogni tipo di azione, un calendario indicativo di attuazione e, per le sovvenzioni, i tassi massimi di cofinanziamento.

L'atto di esecuzione di cui al primo comma è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 24, paragrafo 3.

3.           Il programma di lavoro di cui al paragrafo 1 è attuato mediante pubblicazione, da parte della Commissione:

a)           per i programmi semplici, di un invito a presentare proposte in cui figurano in particolare le condizioni di partecipazione e i principali criteri di valutazione;

b)           per i programmi multipli, di un invito a presentare proposte in conformità al titolo VI della parte I del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012[23].

Articolo 9

I programmi

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)           "programma semplice", un programma che può essere presentato da una o più organizzazioni proponenti di cui all'articolo 7, lettera a) o c), provenienti da un solo Stato membro;

b)           "programma multiplo", un programma che può essere presentato da più organizzazioni proponenti di cui all'articolo 7, lettera a) o c), provenienti da più Stati membri, oppure da una o più organizzazioni dell'Unione di cui all'articolo 7, lettera b).

Articolo 10

Azioni su iniziativa della Commissione

1.           La Commissione può realizzare le azioni di informazione e di promozione descritte agli articoli 2 e 3. Tali azioni possono assumere in particolare la forma di partecipazione a fiere commerciali ed esposizioni di livello internazionale, con padiglioni o iniziative destinati a valorizzare l'immagine dei prodotti dell'Unione.

2.           La Commissione sviluppa servizi di sostegno tecnico, in particolare allo scopo di favorire la conoscenza dei diversi mercati, di mantenere una rete professionale dinamica nel campo della politica di informazione e di promozione e di migliorare la conoscenza delle disposizioni legislative relative all'elaborazione e all'attuazione dei programmi.

Articolo 11

Esclusione di doppi finanziamenti

Le azioni di informazione e di promozione che ricevano un altro sostegno finanziario dell'Unione europea, in particolare in virtù del regolamento (UE) XXXX/20.. del Parlamento europeo e del Consiglio [del … sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (COM(2011) 627)[24]] oppure in virtù del regolamento (UE) XXX/20… del Parlamento europeo e del Consiglio [del…, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) (COM(2011) 626)], non possono beneficiare di un contributo finanziario dell'Unione in virtù del presente regolamento.

Sezione 2

Attuazione e gestione dei programmi semplici

Articolo 12

Selezione dei programmi semplici

1.           La Commissione procede alla valutazione e alla selezione delle proposte di programmi semplici pervenute in esito all'invito a presentare proposte di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a).

2.           La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, in merito alla selezione dei programmi semplici, alle modifiche eventuali da apportarvi e in merito alle relative dotazioni finanziarie. Tali atti sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 13

Organismi incaricati dell'esecuzione dei programmi semplici

In esito ad un'adeguata procedura di gara, l'organizzazione proponente seleziona agli organismi che eseguono i programmi semplici selezionati, in particolare allo scopo di garantire un esecuzione efficace delle azioni.

Articolo 14

Esecuzione, monitoraggio e controllo dei programmi semplici

1.           Gli Stati membri interessati sono responsabili della corretta esecuzione dei programmi semplici selezionati a norma dell'articolo 12 e dei relativi pagamenti. Gli Stati membri si accertano che il materiale informativo e promozionale prodotto nell'ambito di tali programmi sia conforme alla normativa dell'Unione.

2.           Gli Stati membri provvedono all'esecuzione, al monitoraggio e al controllo dei programmi semplici in conformità al regolamento (UE) no XXXX/20.. del Parlamento europeo e del Consiglio [del … sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (COM(2011) 628] e alle modalità da adottare a norma dell'articolo 22, primo comma, lettera a).

Articolo 15

Disposizioni finanziarie relative ai programmi semplici

1.           La partecipazione finanziaria dell'Unione ai programmi semplici non supera il 50% delle spese ammissibili al beneficio dell'aiuto. Le spese restanti sono a carico esclusivo delle organizzazioni proponenti.

2.           La percentuale di cui al paragrafo 1 è portata al 60% per:

a)      un programma semplice destinato a uno o più paesi terzi;

b)      le azioni di informazione e di promozione di prodotti ortofrutticoli destinati specificamente agli alunni degli istituti scolastici dell'Unione.

3.           Gli studi di valutazione dei risultati delle azioni di informazione e di promozione realizzate a norma dell'articolo 26 sono ammissibili al finanziamento dell'Unione a condizioni simili a quelle del programma semplice.

4.           L'Unione finanzia interamente le spese di consulenza connesse alla selezione dei programmi in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) no XXXX/20.. del Parlamento europeo e del Consiglio [del … sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (COM(2011) 628].

5.           Le organizzazioni proponenti costituiscono una cauzione a garanzia della corretta esecuzione dei programmi semplici.

6.           Il finanziamento delle azioni di informazione e di promozione attuate attraverso programmi semplici è realizzato dall'Unione in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) no XXXX/20.. del Parlamento europeo e del Consiglio [del … sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (COM(2011) 628].

Sezione 3

Attuazione e gestione dei programmi multipli e delle azioni su iniziativa della Commissione

Articolo 16

Forme di finanziamento

1.           Il finanziamento può assumere una o più delle forme previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e in particolare consistere in:

a)      sovvenzioni per i programmi multipli;

b)      appalti per le azioni su iniziativa della Commissione.

2.           Il finanziamento delle azioni di informazione e di promozione attuate attraverso programmi multipli o per iniziativa della Commissione è realizzato dall'Unione in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) no XXXX/20.. del Parlamento europeo e del Consiglio [del … sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (COM(2011) 628].

Articolo 17

Valutazione dei programmi multipli

Le proposte di programmi multipli sono valutate e selezionate in base ai criteri indicati nell'invito a presentare proposte di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b).

Articolo 18

Disposizioni finanziarie relative ai programmi multipli

Il tasso massimo di cofinanziamento è fissato al 60% dei costi totali ammissibili per i programmi multipli. Le spese restanti sono a carico esclusivo delle organizzazioni proponenti.

Articolo 19

Appalti per le azioni su iniziativa della Commissione

Le procedure di appalto realizzate dalla Commissione a proprio nome o insieme a Stati membri sono subordinate al rispetto delle norme in materia di appalti di cui al regolamento (UE) n. 966/2012 e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

Articolo 20

Protezione degli interessi finanziari dell'Unione

1.           La Commissione adotta le misure appropriate per garantire la protezione degli interessi finanziari dell'Unione nell'esecuzione delle azioni finanziate in virtù della presente sezione, applicando misure preventive contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, se sono rilevate irregolarità, mediante il recupero degli importi indebitamente versati e, se necessario, mediante sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.           La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno la facoltà di sottoporre ad audit, documentale e con verifiche sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, gli appaltatori e i subappaltatori che hanno ottenuto fondi dell'Unione.

3.           L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[25] e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio[26], al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o decisioni di sovvenzione o contratti che coinvolgano fondi dell'Unione.

4.           Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e con organismi internazionali, i contratti come pure le convenzioni e le decisioni di sovvenzione derivanti dall'esecuzione del presente programma contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere gli audit e le indagini anzidetti in base alle rispettive competenze.

Sezione 4

Poteri delegati e poteri di esecuzione

Articolo 21

Poteri delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 23 per quanto riguarda:

(a) le condizioni specifiche alle quali ciascuna organizzazione proponente di cui all'articolo 7 può presentare un programma in particolare per garantire una rappresentatività e una portata significativa del programma;

(b) le condizioni alle quali l'organizzazione proponente può essere autorizzata a eseguire essa stessa alcune parti del programma, in deroga all'articolo 13;

(c) le condizioni di messa in concorrenza degli organismi di esecuzione di cui all'articolo 13;

(d) le condizioni specifiche di ammissibilità, per i programmi semplici, dei costi delle azioni di informazione e di promozione e, se necessario, dei costi amministrativi e di personale.

Articolo 22

Poteri di esecuzione

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione:

a)           le modalità di esecuzione, di monitoraggio e di controllo, di cui all'articolo 14, paragrafo 2;

b)           le norme riguardanti la conclusione di contratti relativi all'attuazione dei programmi semplici selezionati in virtù del presente regolamento.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Capo III

DELEGHE DI POTERE, DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Sezione 1

Deleghe di potere e disposizioni di esecuzione

Articolo 23

Esercizio della delega

1.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati alle condizioni stabilite dal presente articolo.

2.           Il potere di adottare atti delegati previsto dal presente regolamento è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo.

3.           La delega di potere di cui al presente regolamento può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri indicati nella decisione medesima. Gli effetti della revoca decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione di tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data ulteriore ivi precisata. La decisione di revoca non inficia la validità degli atti delegati già in vigore.

4.           Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.           L'atto delegato adottato in virtù del presente regolamento entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un termine di due mesi dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Il suddetto termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 24

Comitato

1.           La Commissione è assistita dal comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall'articolo 162 del regolamento (UE) XXX/20… del Parlamento europeo e del Consiglio [del…, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) (COM(2011) 626)].          Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.           Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.           Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Sezione 2

Consultazione, valutazione e relazione

Articolo 25 Consultazione

Nell'ambito dell'attuazione del presente regolamento, la Commissione può consultare il gruppo consultivo "promozione dei prodotti agricoli" istituito dalla decisione 2004/391/CE della Commissione[27].

Articolo 26

Valutazione di impatto delle azioni

In linea con il quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune di cui all'articolo 110 del regolamento (UE) no XXXX/20.. del Parlamento europeo e del Consiglio [del … sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (COM(2011) 628] la Commissione stabilisce, in applicazione dell'articolo 24, paragrafo 2, il quadro comune per la valutazione d'impatto dei programmi di informazione e di promozione finanziati in virtù del presente regolamento e un sistema di indicatori.

Tutte le parti interessate comunicano alla Commissione tutti i dati e tutte le informazioni necessarie per permettere la valutazione di impatto delle azioni.

Articolo 27 Relazione

Entro il 31 dicembre [2020] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, corredata, se del caso, di proposte appropriate.

Sezione 3

Disposizioni modificative, transitorie e finali

Articolo 28 Modifica del regolamento (UE) n. …/20… [COM(2011) 626]

Il regolamento (UE) n.°…/20… [COM(2011) 626] è modificato come segue:

a)           all'articolo 34, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

"La strategia nazionale deve essere compatibile con le priorità strategiche definite nel programma di lavoro di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n.°XXX del Parlamento europeo e del Consiglio*.

*        Regolamento (UE) n. XXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del …. relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (GU L……..)";

b)           all'articolo 43 è aggiunto il paragrafo seguente:

"5.     Le misure di cui al paragrafo 1 sono compatibili con le priorità strategiche definite nel programma di lavoro di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n.°XXX.".

Articolo 29

Aiuti di Stato

In deroga all'articolo 146 del regolamento (UE) XXXX/20.. del Parlamento europeo e del Consiglio [del…, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) (COM(2011) 626)] e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio[28], nonché in virtù dell'articolo 42, primo comma, del trattato, gli articoli 107, 108 e 109 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in applicazione del presente regolamento e in conformità alle sue disposizioni, né ai contributi finanziari derivanti da introiti parafiscali o da contributi obbligatori a carico degli Stati membri, nel caso dei programmi che possono beneficiare di un sostegno dell'Unione a norma dell'articolo 42, secondo comma, del trattato, che la Commissione ha selezionato in conformità al presente regolamento.

Articolo 30 Abrogazione

Il regolamento (CE) n.°3/2008 è abrogato.

I riferimenti fatti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo le tavole di concordanza di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 31

Disposizioni transitorie

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 23 per garantire la transizione tra le disposizioni del regolamento (CE) n. 3/2008 e quelle del presente regolamento.

Articolo 32

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

[Esso si applica a decorrere dal ……]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 30

Regolamento (CE) n.°3/2008 || Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1, primo comma Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma Articolo 1, paragrafo 2 Articolo 2 Articoli 3 e 4 Articolo 5 Articolo 6, paragrafo 1 Articolo 6, paragrafo 2 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 Articolo 10 Articolo 11 Articolo 12, paragrafo 1 Articolo 12, paragrafo 2 Articolo 13, paragrafo 1 Articolo 13, paragrafo 2, primo comma Articolo 13, paragrafo 2, secondo comma Articolo 13, paragrafo 2, terzo comma Articolo 13, paragrafi 3, 4 e 5 Articolo 13, paragrafo 6 Articolo 14 Articoli 15 et 16 Articolo 17 Articolo 18 Articolo 19 Articolo 20 || Articolo 1 Articolo 4, paragrafo 3, lettera a) Articolo 4, paragrafi 1 e 2 Articoli 2 e 3 Articolo 5 Articolo 8, paragrafo 2 Articolo 7 --- --- Articoli 12 e 17 --- Articolo 10 Articolo 13 --- Articolo 14 Articolo 16, paragrafo 1, lettera b) Articolo 15, paragrafo 1 Articolo 15, paragrafo 2 --- --- Articolo 29 Articolo 15, paragrafo 6 e articolo 16, paragrafo 2 Articoli 23 e 24 Articolo 25 Articolo 27 Articolo 30 Articolo 32

Regolamento (CE) n. 3/2008 allineato alle disposizioni del trattato di Lisbona in seguito alla proposta di regolamento (UE) n. COM(2011) 663 || Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1, primo comma Articolo 1, paragrafo 1, secondo e terzo comma Articolo 1, paragrafo 2 Articolo 1, paragrafo 3 Articolo 1, paragrafo 4 Articolo 2 Articoli 3 e 4 Articolo 5 Articolo 6, paragrafo 1 Articolo 6, paragrafo 2 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 Articolo 10 Articolo 11 Articolo 12, paragrafo 1 Articolo 12, paragrafi 2 e 3 Articolo 13, paragrafo 1 Articolo 13, paragrafo 2, primo comma Articolo 13, paragrafo 2, secondo comma Articolo 13, paragrafo 2, terzo comma Articolo 13, paragrafi 3, 4 e 5 Articolo 13, paragrafo 6 Articolo 13, paragrafo 7 Articolo 13, paragrafo 8 Articolo 13, paragrafo 9 Articolo 14 Articolo 15 bis Articolo 16 bis Articolo 16 ter Articolo 17 Articolo 18 Articolo 19 Articolo 20 || Articolo 1 Articolo 4, paragrafo 3 e articolo 8, paragrafo 2 Articolo 4, paragrafi 1 e 2 Articolo 8, paragrafo 2 --- Articoli 2 e 3 Articolo 5 Articolo 8, paragrafo 2 Articolo 7 --- --- Articoli 12, 17 e 18 --- Articolo 10 Articoli 13, 19 e articolo 21, lettera b) --- Articolo 14 Articolo 16, paragrafo 1, lettera b) Articolo 15, paragrafo 1 Articolo 15, paragrafo 2 --- --- Articolo 29 Articolo 11 Articolo 15, paragrafo 5 Articolo 22 Articolo 15, paragrafo 6 e articolo 16, paragrafo 2 --- Articolo 23 Articolo 24 Articolo 25 Articolo 27 Articolo 30 Articolo 32

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.        Titolo della proposta

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione a favore dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi.

1.2.        Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[29]

Settore: titolo 05 della rubrica 2

1.3.        Natura della proposta/iniziativa

X La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[30]

X La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente

¨ La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione

La proposta riguarda la proroga di un'azione esistente, ma con l'introduzione di aspetti nuovi.

1.4.        Obiettivi

1.4.1.     Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

La proposta mira a promuovere l'uso efficace delle risorse per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dell'agricoltura dell'UE, in linea con la strategia Europa 2020.

In quanto strumento della politica agricola comune (PAC), la politica di promozione a favore dei prodotti agricoli persegue gli obiettivi della riforma della PAC all'orizzonte 2020 e più in particolare l'obiettivo di accrescere la competitività del settore agricolo sia sul mercato interno che nei paesi terzi.

1.4.2.     Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico

Migliorare la competitività del settore agricolo e rafforzarne il valore aggiunto nella catena di approvvigionamento alimentare

Attività ABM/ABB interessate

05 02 "Interventi sui mercati agricoli"

1.4.3.     Risultati e incidenza previsti

In base alla presente proposta, la politica di promozione sarà dotata di una strategia globale che le permetterà di rispondere in maniera mirata ed efficace alle opportunità economiche nei paesi terzi, per esempio in connessione con gli accordi di libero scambio, e di soddisfare il fabbisogno di informazione sul valore dei prodotti agricoli europei.

La strategia di promozione definirà i messaggi da divulgare che metteranno in evidenza in particolare gli elementi specifici della PAC, come i metodi di produzione sostenibile e i sistemi di qualità.

Sul piano dell'occupazione, l'incidenza sarà legata alle ripercussioni economiche previste, ma la presente proposta dovrebbe contribuire al mantenimento dei posti di lavoro nel settore agricolo e alimentare, in particolare nelle PMI (alle quali la strategia conferisce una priorità) che rappresentano, in numero, il 99% delle imprese agroalimentari e il 63% dei posti di lavoro del settore.

Si prevede un aumento del numero di programmi che coinvolgono organizzazioni di vari paesi dell'Unione europea (detti programmi multipaese), a forte valore aggiunto europeo, grazie alla semplificazione della selezione e della gestione che d'ora in poi sarà realizzata a livello della Commissione, senza la tappa intermedia degli Stati membri.

1.4.4.     Indicatori di risultato e di incidenza

Sono stati stabiliti tre livelli di indicatore in funzione degli obiettivi.

Indicatori di impatto:

-        bilancia commerciale agricola europea;

-        reddito agricolo.

Indicatori di risultato:

-        esportazioni di prodotti agricoli UE;

-        valore della produzione nell'ambito dei regimi di qualità e importanza dell'agricoltura biologica (indicatori che misurano indirettamente il successo della strategia - temi prioritari…);

-        percezione dell'immagine dei prodotti da parte dei consumatori (indagini, rapporti Eurobarometro…).

Indicatori di prodotto:

-        numero di programmi (mercato interno/paesi terzi);

-        nuovi beneficiari (proporzione di nuove organizzazioni proponenti sul numero totale delle organizzazioni proponenti);

-        numero di programmi multipaese.

1.5.        Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.     Necessità a breve e lungo termine

Il problema principale da affrontare è quello della pressione sempre maggiore esercitata sulla competitività del settore agricolo su tre fronti:

-        una concorrenza agguerrita ai prodotti agricoli europei da parte dei paesi terzi;

-        condizioni più rigorose che gli agricoltori devono rispettare e aumento dei costi per l'economia agricola nell'UE. Per esempio, nel periodo 2000-2012 i prezzi agricoli mondiali sono saliti dell'82% mentre i prezzi dell'energia hanno subito un'impennata del 261% e quelli dei fertilizzanti del 286%, cosicché il settore ha raggiunto il più alto grado di volatilità degli ultimi trent'anni;

-        scarsa consapevolezza del valore dei prodotti agricoli dell'UE, in particolare nel mercato interno. Per esempio, la maggioranza dei cittadini europei ritiene che la principale priorità dell'Unione europea nell'ambito della politica agricola e dello sviluppo rurale sia quella di garantire che i prodotti agricoli siano di buona qualità, sani e sicuri; d'altra parte, però, solo il 14% dei consumatori è in grado di riconoscere il logo delle DOP[31] e delle IGP[32], che sono i sistemi di qualità per eccellenza creati dall'Unione.

1.5.2.     Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

La politica agricola comune è una vera politica europea: anziché avere 28 politiche agricole diverse, gli Stati membri mettono in comune le risorse per attuare una politica europea con un bilancio comune e regole comuni, comprese le regole relative alla promozione. In particolare, all'interno di un mercato unico, un'azione eseguita a livello dell'UE avrà un effetto leva importante al fine di: a) facilitare l'attuazione di programmi di informazione generica che, per loro natura, sono scarsamente attuati dagli Stati membri o dalle imprese, tanto meno oggi in tempi di crisi economica e b) attuare programmi multipaese che sono fonte di scambi di esperienze tra gli Stati membri e permettono di conseguire economie di scala.

1.5.3.     Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Le azioni di informazione e di promozione esistono da sempre nell'ambito della PAC. Dal 1999, la PAC sostiene specificamente le azioni di informazione e di promozione nel settore agricolo e agroalimentare europeo sul mercato interno e nei paesi terzi attraverso un regime orizzontale di informazione e di promozione a favore dei prodotti agricoli.

Esistono vari elementi a dimostrazione del ruolo positivo della politica di promozione europea, la quale permette in definitiva di ricompensare i produttori agricoli per gli sforzi fatti per produrre rispettando le norme rigorose della PAC:

-        nel 2009, la Corte dei conti europea ha realizzato un audit del regime per esaminare l'efficacia delle azioni di informazione e di promozione e la regolarità delle spese sostenute e ha valutato positivamente gli effetti del regime, anche se è difficile quantificarne l'impatto[33];

-        anche le conclusioni dello studio di valutazione del regime hanno permesso di fare un bilancio del regime attualmente in vigore[34];

-        anche se riferito ad un'altra politica pubblica, uno studio dei costi/benefici dei programmi di sviluppo dei mercati gestiti dall'USDA stima che le esportazioni americane di prodotti agricoli aumentino di 35 USD per ogni USD supplementare speso mediante tali programmi di promozione e che un taglio del 50% del bilancio pubblico destinato alla promozione si tradurrebbe in una riduzione delle esportazioni di prodotti agricoli stimata in 9 miliardi di USD. Senza poter garantire il valore di queste percentuali, è interessante prendere atto dell'impatto nettamente positivo di tale politica, che conferma l'effettivo valore delle politiche pubbliche di informazione e di promozione a favore dei prodotti agricoli[35].

1.5.4.     Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Tenendo conto delle specificità dei vari settori, la proposta prevede di rafforzare le sinergie tra questo regime orizzontale di promozione e i regimi settoriali esistenti nell'ambito della PAC attraverso la strategia di promozione e lo sviluppo di un'identità comune, che include elementi visivi e di contenuto riguardanti l'insieme delle azioni di promozione.

1.6.        Durata e incidenza finanziaria

¨ Proposta/iniziativa di durata limitata

– ¨  Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

– ¨  Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

X Proposta/iniziativa di durata illimitata

– Attuazione con un periodo di avviamento: (v. punto 3.2.1 di seguito),

– seguìto da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7.        Modalità di gestione previste[36]

X Gestione diretta a opera della Commissione

– ¨ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;

– X  a opera delle agenzie esecutive.

X Gestione concorrente con gli Stati membri

¨ Gestione indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

– ¨ paesi terzi o agli organismi da essi designati;

– ¨ organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

– ¨ la BEI e il Fondo europeo per gli investimenti;

– ¨ gli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

– ¨ organismi di diritto pubblico;

– ¨ organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

– ¨ organismi di diritto privato di uno Stato membro incaricati dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

– ¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

– Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

Attualmente il regime è amministrato sia con la gestione concorrente (spese principali connesse all'attuazione dei programmi) che con la gestione centralizzata diretta (azioni di informazione e di promozione su iniziativa della Commissione).

Le modalità di gestione previste dalla proposta sono la gestione concorrente e la gestione diretta.

In conformità alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 58/2003, la Commissione ha intenzione di esternalizzare alcuni compiti relativi alla gestione diretta dei programmi di informazione e di promozione, in particolare nel caso dei programmi multipaese, delegandoli ad un'agenzia esecutiva esistente, per offrire un servizio più efficiente e rafforzare la visibilità dell'UE nell'ambito delle azioni di informazione e di promozione a favore dei prodotti agricoli.

2.           MISURE DI GESTIONE

2.1.        Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

La normativa prevede la valutazione dei programmi. Attualmente, le valutazioni sono effettuate ogni anno e sono integrate da una valutazione globale a fine programma. Sarà istituito un quadro comune di valutazione dell'impatto delle azioni, in linea con il quadro comune di monitoraggio e di valutazione della PAC.

La valutazione delle azioni di informazione e di promozione sarà completata con la realizzazione sistematica di valutazioni esterne del regime.

È prevista la presentazione entro il 31 dicembre [2020] di una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione del regime.

2.2.        Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.     Rischi individuati

Il regime orizzontale di informazione e di promozione a favore dei prodotti agricoli esiste dal 2000. Tale regime è stato sottoposto a controlli regolari e agli aggiustamenti delle procedure di monitoraggio e di controllo ritenuti via via necessari. In base alle verifiche di conformità realizzate dalla DG AGRI e agli audit della Corte dei conti europea, i principali rischi individuati per le misure di informazione e di promozione sono legati alla natura immateriale di alcune spese e alla realizzazione di azioni al di là delle frontiere dell'Unione europea.

2.2.2.     Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

Per limitare i rischi saranno definite modalità di selezione, di attuazione, di monitoraggio, di controllo e di valutazione.

La Commissione stabilirà in particolare le procedure di selezione dei programmi migliori e le tradurrà in strumenti giuridici. Essa fisserà anche le condizioni specifiche di ammissibilità dei costi delle azioni e, in funzione della natura delle spese, potrà fare ricorso a importi forfettari, tabelle dei costi ecc.. Terrà inoltre conto della realizzazione dei programmi da parte di organismi di esecuzione specializzati, talvolta situati fuori dell'Unione europea. Le modalità di controllo saranno stabilite per ciascuno dei modi di gestione finanziaria delle spese.

Nel caso della gestione concorrente, il quadro di controllo sarà basato sulle modalità comuni di controllo della PAC, quali rivedute nel quadro della riforma (COM(2011) 628), e in particolare sulla dichiarazione di affidabilità che il responsabile di ogni organismo pagatore è tenuto a presentare ogni anno.

Nel caso della gestione diretta, il quadro di controllo delle sovvenzioni si baserà sulle modalità del regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare l'attuazione delle norme di controllo interno della Commissione, i controlli ex ante sulla totalità delle dichiarazioni e la certificazione delle metodologie relative ai costi, nonché audit ex post su un campione di dichiarazioni.

Nell'ambito dell'esternalizzazione dei compiti di gestione del programma di promozione, la Commissione applicherà anche le misure di controllo necessarie per le agenzie esecutive, in conformità all'articolo 65 del regolamento finanziario. La Commissione sorveglierà l'agenzia esecutiva e si adopererà perché tale agenzia realizzi gli obiettivi adeguati in materia di controllo delle azioni da essa gestite. Tale sorveglianza sarà prevista dalle modalità di cooperazione tra la direzione generale competente e l'agenzia.

I controlli della Commissione seguiranno un approccio basato sui rischi, in modo da garantire che gli audit da essa condotti si concentrino sui settori che presentano i rischi maggiori.

2.2.3.     Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

Le misure di informazione e di promozione continueranno ad essere coperte dal sistema in vigore di gestione e di controllo delle spese del FEAGA.

Per quanto riguarda il costo dei controlli per gli Stati membri, la relativa analisi è stata fornita nell'allegato 8 dell'analisi di impatto che correda le proposte legislative di riforma della PAC (COM(2011) 626).

I costi per la Commissione subiranno un aumento rispetto alla situazione attuale a causa dell'aumento globale delle spese (si prevede il raddoppio della spesa attuale nell'ambito della gestione concorrente) e in particolare delle spese connesse ai programmi sottoposti a gestione diretta.

La gestione diretta dei programmi multipaese sarà una novità per questo regime. È possibile soltanto una stima basata sui costi di controllo dei programmi della stessa natura. Ad esempio si possono citare i programmi a favore della competitività delle imprese e delle PMI (COM(2011) 834).

Si stima che la proposta non comporti un aumento del tasso di errore per il FEAGA.

2.3.        Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Il pacchetto legislativo di riforma della PAC, in particolare la proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, prevede di mantenere e rafforzare i sistemi dettagliati di controllo attualmente in vigore e le sanzioni che devono essere applicate da parte degli organismi pagatori, includendovi caratteristiche comuni di base e norme specifiche rispondenti alle peculiarità di ogni regime di aiuto. Il regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC si applicherà anche al futuro regolamento relativo alla politica di promozione.

In linea generale, i sistemi di controllo prevedono controlli amministrativi esaurienti sul 100% delle domande di aiuti, controlli incrociati con altre banche dati ove li si ritengano appropriati, come pure controlli sul posto, prima del pagamento, di un numero minimo di transazioni, in funzione del rischio connesso al regime considerato. Se dai controlli in loco emerge un numero di irregolarità elevato devono essere effettuati controlli supplementari.

Il pacchetto legislativo di riforma della PAC prevede, inoltre, che gli Stati membri prevengano, rilevino e correggano le irregolarità e le frodi, che impongano sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, in conformità alla legislazione unionale o nazionale, e recuperino i pagamenti irregolarmente concessi, maggiorati di interessi. Tale pacchetto prevede un meccanismo automatico di liquidazione per i casi di irregolarità secondo il quale, se il recupero non avviene entro quattro anni a decorrere dalla data della domanda di recupero, oppure di otto anni nel caso in cui sia stato avviato un procedimento giudiziario, gli importi non recuperati saranno a carico dello Stato membro interessato. Questo meccanismo inciterà decisamente gli Stati membri a recuperare i pagamenti irregolari il più rapidamente possibile. Inoltre, per quanto riguarda i compiti esternalizzati per la gestione della futura politica di promozione, l'agenzia esecutiva sarà tenuta a segnalare le frodi e le irregolarità potenziali alla Commissione caso per caso, come pure nelle relazioni che pubblica regolarmente.

Un regime di controllo rigoroso è tanto più importante in quanto la realizzazione delle azioni di promozione è affidata agli organismi di esecuzione con i quali solo i beneficiari hanno un legame contrattuale. Gli organismi di esecuzione sono entità commerciali che hanno titolo a fare profitti: per questo occorrerà assicurarsi sistematicamente che l'attuazione delle azioni sia regolare.

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.        Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

· Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero [Denominazione …………...……………] || Diss./Non diss. ([37]) || di paesi EFTA [38] || di paesi candidati [39] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a) bis, del regolamento finanziario

2 || 05 02 10 01 – Misure di promozione — Pagamenti da parte degli Stati membri 05 02 10 02 – Misure di promozione — Pagamenti diretti da parte dell'Unione || Non diss. Diss. || NO NO || NO NO || NO NO || NO NO

· Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero [Denominazione …………...……………] || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a) bis, del regolamento finanziario

2 || 05 01 04 xx – Agenzia esecutiva || Non diss. || NO || NO || NO || NO

Osservazioni:

La Commissione prevede di delegare una parte dell'attuazione a un'agenzia esecutiva. In tal caso occorrerà creare linee di bilancio nel titolo 05.

3.2.        Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.     Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 2 || Crescita sostenibile – risorse naturali: Sottomassimale "Spese connesse al mercato e pagamenti diretti"

DG: AGRI (*) || || || 2014[40] || 2015[41] || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE

Ÿ Stanziamenti operativi || || || || || || || ||

05 02 10 01 || Impegni || (1) || 0,0 || 0,0 || 4,0 || 5,0 || 9,0 || 36,0 || 36,0 || 90,0

Pagamenti || (2) || 0,0 || 0,0 || 4,0 || 5,0 || 9,0 || 36,0 || 36,0 || 90,0

05 02 10 02 || Impegni || (1a) || 0,5 || 0,5 || 15,0 || 54,0 || 90,0 || 103,0 || 103,0 || 366,0

Pagamenti || (2a) || 0,2 || 0,2 || 0,5 || 12,7 || 31,1 || 58,6 || 84,2 || 187,5

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[42] || || || || || || || ||

05 01 04 xx || || (3) || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm

TOTALE degli stanziamenti per la DG AGRI || Impegni || =1+1a +3 || 0,5 || 0,5 || 19,0 || 59,0 || 99,0 || 139,0 || 139,0 || 456, 0

Pagamenti || =2+2a +3 || 0,2 || 0,2 || 4,5 || 17,7 || 40,1 || 94.6 || 120,2 || 277,5

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 0,5 || 0,5 || 19,0 || 59,0 || 99,0 || 139,0 || 139,0 || 456,0

Pagamenti || (5) || 0,2 || 0,2 || 4,5 || 17,7 || 40,1 || 94,6 || 120,2 || 277,5

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 2 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 0,5 || 0,5 || 19,0 || 59,0 || 99,0 || 139,0 || 139,0 || 456,0

Pagamenti || =5+ 6 || 0,2 || 0,2 || 4,5 || 17,7 || 40,1 || 94,6 || 120,2 || 277,5

(*) Osservazioni:           - Gli importi indicati presentano una stima dell'incidenza finanziaria aggiuntiva rispetto al bilancio 2013. La ripartizione degli importi tra le linee di bilancio potrebbe essere aggiustata in funzione dell'attuazione dei programmi.

- La Commissione prevede di delegare, a partire dal 2016, parte dell'attuazione a un'agenzia esecutiva. È possibile che sia necessario aggiustare gli importi e la ripartizione dei costi stimati in funzione del livello di delega approvato in definitiva.

Per informazione: stima delle spese totali || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || Mio EUR

Esercizio di bilancio || || || || || || Bilancio 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Totale 2020

|| || || || || || || || || || || || || || ||

05 02 10 01 – Azioni di promozione – Pagamenti da parte degli Stati membri || || 60,0 || 60,0 || 60,0 || 64,0 || 65,0 || 69,0 || 96,0 || 96,0 || 510,0

05 02 10 02 - Azioni di promozione – Pagamenti diretti da parte dell'Unione || Impegni || 1,0 || 1,5 || 1,5 || 16,0 || 55,0 || 91,0 || 104,0 || 104,0 || 373,0

|| || || || || || Pagamenti || 1,1 || 1,4 || 1,4 || 1,6 || 13,9 || 32,2 || 59,8 || 85,4 || 195,5

|| || || || || || || || || || || || || || ||

05 01 04 XX – Agenzia esecutiva || || || || || || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm

|| || || || || || || || || || || || || || ||

TOTALE || || || || || || Impegni || 61,0 || 61,5 || 61,5 || 80,0 || 120,0 || 160,0 || 200,0 || 200,0 || 883,0

|| || || || || || Pagamenti || 61,1 || 61,4 || 61,4 || 65,6 || 78,9 || 101,2 || 155,8 || 181,4 || 705,5

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || "Spese amministrative" (rispetto al bilancio 2013)

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE

DG: AGRI ||

Ÿ Risorse umane || 0,019 || 0,099 || -0.499 || -0.147 || 0.188 || 0.675 || 0,922 || 1,257

Ÿ Altre spese amministrative || 0,000 || 0,000 || 0,002 || 0,006 || 0,003 || -0,001 || -0,001 || 0,009

TOTALE DG AGRI || Stanziamenti || 0,019 || 0,099 || -0,497 || -0,141 || 0,191 || 0,674 || 0,921 || 1,266

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,019 || 0,099 || -0,497 || -0,141 || 0,191 || 0,674 || 0,921 || 1,266

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 0,519 || 0,559 || 18,501 || 58,583 || 99,188 || 139,675 || 139,922 || 457,266

Pagamenti || 0,219 || 0,299 || 4,003 || 17,559 || 40,291 || 95,274 || 121,122 || 278,766

3.2.2.     Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi

– X  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR

Specificare gli obiettivi e i risultati || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE

RISULTATI (outputs)

Tipo[43] || Costo medio || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. totale || Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO[44] || Migliorare la competitività del settore agricolo e rafforzarne il valore aggiunto nella catena di approvvigionamento alimentare

Risultato[45] || Numero di programmi (mercato interno/paesi terzi) || || || || || || || || || || || || || || || ||

Risultato45 || Nuovi beneficiari (proporzione di nuove organizzazioni proponenti rispetto al numero totale delle organizzazioni proponenti) || || || || || || || || || || || || || || || ||

Risultato45 || Numero di programmi multipaese || || || || || || || || || || || || || || || ||

COSTO TOTALE || || || || || || || || || || || || || || || ||

3.2.3.     Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.  Sintesi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa

– X  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

|| 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Risorse umane || 2,508 || 2,588 || 1,990 || 2,342 || 2,677 || 3,164 || 3,411 || 18,680

Altre spese amministrative || 0,110 || 0,110 || 0,111 || 0,116 || 0,113 || 0,109 || 0,109 || 0,778

Totale parziale della RUBRICA 5  del quadro finanziario pluriennale || 2,618 || 2,698 || 2,101 || 2,458 || 2,790 || 3,273 || 3,520 || 19,458

Esclusa la RUBRICA 5[46] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Risorse umane || || || || || || || ||

Altre spese di natura amministrativa || || || || || || || ||

Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

TOTALE (*) || 2,618 || 2,698 || 2,101 || 2,458 || 2,790 || 3,273 || 3,520 || 19,458

(*) Queste cifre potrebbero essere aggiustate in funzione del processo di delega previsto.

3.2.3.2.  Fabbisogno previsto di risorse umane

3.2.3.3.  ¨      La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

– X  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in valore intero (o al massimo con un decimale)

|| || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 ||

|| Ÿ Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei) ||

|| XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 19 || 19,5 || 13,7 || 15,3 || 17,1 || 20,1 || 21,6 ||

|| XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || ||

|| XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || ||

|| 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || ||

Ÿ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[47]

|| XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || 0 || 0,2 || 2,6 || 4,6 || 6,0 || 7,3 || 8,0 ||

|| XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || || ||

|| XX 01 04 yy [48] || - in sede || || || || || || || ||

|| - nelle delegazioni || || || || || || || ||

|| XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta) || || || || || || || ||

|| 10 01 05 02 (AC, INT e END – ricerca diretta) || || || || || || || ||

|| Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || ||

|| TOTALE (*) || 19 || 19,7 || 16,3 || 19,9 || 23,1 || 27,4 || 29,6 ||

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

(*) La presente proposta fa parte dei programmi per i quali è prevista la delega a un'agenzia esecutiva. Queste cifre potrebbero quindi essere aggiustate in funzione della delega approvata in definitiva.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei || Attuazione della politica di promozione dei prodotti agricoli

Personale esterno ||

3.2.4.     Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

– X  La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale 2014-2020.

– ¨  La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

– ¨  La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Osservazioni:

La proposta relativa al quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020[49] comprende, per il primo pilastro della PAC, gli importi dei pagamenti diretti e le spese connesse alle misure di mercato. Per precauzione, la Commissione ha tenuto conto delle conclusioni del Consiglio europeo dell'8 febbraio 2013 relativamente al QFP. Fatta salva l'adozione del regolamento sul quadro finanziario pluriennale, il finanziamento delle misure di promozione avverrà limitatamente agli importi del sottomassimale FEAGA approvati dal Consiglio europeo dell'8 febbraio 2013.

3.2.5.     Partecipazione di terzi al finanziamento

– La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

– X La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Il contributo finanziario dell'Unione alle misure del programma è precisato negli articoli 15 e 18 del progetto di regolamento. In questa fase non è possibile quantificare l'importo totale della partecipazione di terzi visto che i tassi di partecipazione variano in funzione delle condizioni stabilite dagli articoli 15 e 18.

3.3.        Incidenza prevista sulle entrate

– X  La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

– ¨  La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

¨         sulle risorse proprie

¨         sulle entrate varie

[1]               Fonte: Relazione annuale 2010 della CIAA.

[2]               Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico.

[3]               Relazione "What Asia wants Long-term food consumption trends in Asia" Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences, ottobre 2013.

[4]               Fonte: Centre for Economic Policy Research (2013): Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investement – An Economic Assessment (preparata per la DG TRADE), Londra.

[5]               Fonte: Copenhagen Economics (2010): Assessment of Barriers to Trade and Investment between the EU and Japan (relazione finale alla DG TRADE).

[6]               Regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2) e regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio, del 14 dicembre 1999, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7).

[7]               Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1).

[8]               Regolamento (CE) n. 501/2008 della Commissione, del 5 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (GU L 147 del 6.6.2008, pag. 3).

[9]               Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

[10]             COM(2011) 500, sezione 6.1.3.

[11]             Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

[12]             Regolamento (UE) ...., GU ...

[13]             GU C […] del […], pag. […].

[14]             GU C […] del […], pag. […].

[15]             Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1).

[16]             Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

[17]             Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

[18]             Regolamento (UE) n.°XXX/20.. del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica), GU ….

[19]             Regolamento (UE) n.°[COM(2011) 416] del… relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, GU …...

[20]             Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

[21]             Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

[22]             Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

[23]             Regolamento (UE, Euratom) n.°966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1)

[24]             Regolamento (UE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio, del…, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, GU…….

[25]             Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

[26]             Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

[27]             Decisione 2004/391/CE della Commissione, del 23 aprile 2004, relativa al funzionamento dei gruppi consultivi nel settore della politica agricola comune (GU L 120 del 24.4.2004, pag. 50).

[28]             Regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7).

[29]             ABM: activity-based management (gestione per attività) – ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).

[30]             A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

[31]             Denominazione di origine protetta

[32]             Indicazione geografica protetta

[33]             Punto V della sintesi della relazione n.°10/2009 della Corte dei conti europea "Azioni di informazione e di promozione a favore dei prodotti agricoli".

[34]             http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/promotion/index_en.htm

[35]             http://www.wheatworld.org/wp-content/uploads/trade-global-insight-map-report-march2010-20100423.pdf

[36]             Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[37]             Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

[38]             EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[39]             Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

[40]             L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Le stime si basano sull'ipotesi che l'attuazione inizi nel 2016.

[41]             Gli importi per il 2015 – ossia nel quadro del regime precedente la riforma – sono presentati, a titolo indicativo, invariati rispetto al 2014 e fatte salve le stime dettagliate per il 2015 che saranno stabilite nel quadro del progetto di bilancio 2015.

[42]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[43]             I risultati i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

[44]             Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate".

[45]             In conformità al quadro comune di monitoraggio e valutazione della PAC, previsto dall'articolo 110 del regolamento (UE) n.°[xxx/xxxx] sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune [regolamento orizzontale della PAC], sarà istituito un quadro comune per il monitoraggio e la valutazione e di conseguenza le tabelle degli indicatori saranno adeguatamente completate successivamente.

[46]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[47]             AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale ("intérimaire"); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).

[48]             Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

[49]             COM(2011) 500 del 29.6.2011.

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