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Document 52005PC0712

Proposal for a Council Decision of extending the period of application of Decision 82/530/EEC authorising the United Kingdom to permit the Isle of Man authorities to apply a system of special import licences to sheepmeat and beef and veal

52005PC0712




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 9.1.2006

COM(2005) 712 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

sull’applicazione di una decisione del Consiglio che autorizza il Regno Unito a consentire alle autorità dell’Isola di Man di applicare un regime di titoli d’importazione speciali per le carni ovine e bovine

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che proroga il termine d’applicazione della decisione 82/530/CEE che autorizza il Regno Unito a consentire alle autorità dell’isola di Man di applicare un regime di titoli d’importazione speciali per le carni ovine e bovine

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

sull’applicazione di una decisione del Consiglio che autorizza il Regno Unito a consentire alle autorità dell’Isola di Man di applicare un regime di titoli d’importazione speciali per le carni ovine e bovine

INTRODUZIONE

La presente relazione è elaborata a norma dell’articolo 2 della decisione 82/530/CEE del Consiglio[1] che autorizza il Regno Unito a consentire alle autorità dell'Isola di Man di applicare un regime di titoli d'importazione speciali per le carni ovine e bovine. Occorre applicare tale regime in modo da garantire parità di trattamento a tutti i prodotti, indipendentemente dalla loro origine e provenienza, e a tutti gli importatori ed esportatori di carni, nel rispetto per quanto possibile delle tradizionali strutture commerciali e tenendo conto della normativa comunitaria in materia di salute degli animali.

QUADRO GIURIDICO DI BASE

L’Isola di Man, ubicata nel Mare di Irlanda, non fa parte del Regno Unito ma è un possedimento della Corona britannica dotato di autogoverno. L’Isola di Man non è membro dell'Unione europea ma con essa ha un rapporto speciale, descritto nel protocollo n. 3 del trattato di adesione[2]. Nell’ambito di questo rapporto speciale l’Isola di Man accetta la libera circolazione delle merci ma non contribuisce ai Fondi comunitari e non riceve da questi alcuna sovvenzione. L'Isola di Man è finanziariamente autonoma e le sue misure di sostegno a favore dell’agricoltura sono finanziate dal governo dell’isola tramite imposte locali.

In virtù del protocollo n. 3, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all’Isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli[3].

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del protocollo n. 3 e del regolamento (CEE) n. 706/73 il Consiglio ha stabilito, con decisione 82/530/CEE, che il governo dell’Isola di Man dovesse essere autorizzato ad applicare un regime di titoli d’importazione speciali per le carni ovine e bovine originarie dei paesi terzi e degli Stati membri della Comunità al fine di tutelare la produzione e il regime di sostengo dell’agricoltura applicato nell'isola.

La deroga relativa alle importazioni verso l’Isola di Man prevista dalla sopra citata decisione è stata prorogata varie volte, su base temporanea, dall’entrata in vigore della decisione nel 1982. L’ultima proroga è prevista nella decisione 2000/665/CE del Consiglio[4]. Il governo dell’Isola di Man ha chiesto un’ulteriore proroga di tale deroga.

SITUAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO AGRICOLO

Il 2% circa della popolazione attiva dell’Isola di Man è occupata nel settore agricolo. Pressappoco l’80% della superficie complessiva dell’isola è dedita all’agricoltura. I terreni non sono particolarmente buoni. Il clima è mite ma umido sebbene si verifichino variazioni notevoli; la pianura settentrionale tende ad essere più secca.

L’agricoltura è generalmente basata su un sistema di produzione mista e diversificata ma, in risposta alle pressioni commerciali, gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un più elevato grado di specializzazione. Le pratiche agricole tendono ad essere non intensive. Tre sono i principali tipi di agricoltura praticata sull’Isola di Man: allevamento di “animali da ingrasso” (carni bovine e ovine), produzione lattiero-casearia e coltivazione di cereali.

Il governo dell’Isola di Man si è prefisso l’obiettivo di offrire ai propri agricoltori lo stesso livello d’aiuto che la PAC offre agli agricoltori dell’UE. Le misure di sostegno non sono necessariamente identiche a quelle attuate nel Regno Unito ma sono destinate a garantire analoghi livelli di aiuto ai produttori. Tali misure sono integralmente finanziate dal governo dell'Isola di Man. Esiste attualmente una serie di regimi di sovvenzioni istituita e messa in atto dal governo dell’Isola di Man (cfr. allegato 2).

Nel corso degli ultimi cinque anni, a partire dall'ultima proroga della deroga speciale relativa alle importazioni, la situazione dell’isola nel settore dell’allevamento degli animali da ingrasso non ha subito cambiamenti degni di nota. Il numero di ovini e di caprini si è mantenuto stabile e la tendenza è la stessa nel settore della produzione di carne. I tassi di autosufficienza sono molto elevati: quasi il 200% per le carni bovine ed il 400% per le carni ovine. Durante il biennio 2003-2004, sebbene le esportazioni di animali vivi siano raddoppiate in entrambi i settori, i quantitativi permangono modesti. Nel corso dello stesso periodo il prezzo alla produzione è aumentato mediamente del 15% per le carni ovine e del 10,5% per le carni bovine rispetto ai tre anni precedenti (cfr. allegato 1).

Gli agricoltori vendono i propri prodotti ad associazioni di commercializzazione ufficialmente riconosciute. L’organizzazione ufficialmente riconosciuta nell’ambito del regime degli animali da ingrasso è la “Isle of Man Fatstock Marketing Association” (FMA); i produttori sono contrattualmente vincolati a tale ente il quale ha l’obbligo di accettare tutte le scorte conferite da detti produttori. La FMA prende in affitto l’impianto di macellazione dell’isola mentre il governo ne è il proprietario.

Un progetto di legge di orientamento agricolo del governo dell’Isola di Man prevede che gli animali domestici d'ingrasso possano essere venduti unicamente all’impianto di macellazione locale. Quest'ultimo è pertanto l’unico fornitore di carni sull’Isola di Man. La costruzione di impianti di trasformazione supplementari sembra essere soggetta a restrizioni e non essere incoraggiata.

Il governo dell’Isola di Man chiede una proroga della deroga relativa alle importazioni in modo da poter disporre del tempo necessario a migliorare l’efficienza dell’impianto di macellazione. Da informazioni concrete si desume che gli impianti di trasformazione nel settore delle carni rosse sono diventate, sotto la “protezione” della deroga, relativamente meno competitive rispetto alle imprese che beneficiano di minor protezione.

Il settore del commercio al dettaglio è formato attualmente da cinque supermercati, quattro dei quali sono succursali di catene britanniche ed uno che è invece la succursale di una catena con sede nell’Isola di Man. Questa situazione si traduce in una certa sovracapacità e concorrenza fra i supermercati. Al momento restano soltanto quattordici piccole macellerie al dettaglio indipendenti, contro le venti esistenti all’epoca in cui è stata concessa l’ultima proroga della deroga.

L’applicazione da parte del governo dell’Isola di Man della deroga relativa alle importazioni prevede che:

1. non siano autorizzate importazioni di carni ovine;

2. le importazioni verso l’isola siano soggette ad una quota, pari al 20% del consumo interno stimato di carni bovine.

Le norme relative all’esportazione fissate dall’amministrazione dell’Isola di Man limitano le esportazioni di animali vivi. Tali ostacoli includono la soppressione o la diminuzione delle sovvenzioni dirette agli agricoltori, elevati onorari veterinari, spese amministrative e di trasporto marittimo esorbitanti (esiste una sola nave che effettua la traversata).

VALUTAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN VIGORE

IN settori nei quali la produzione è da due (carni bovine) a quattro (carni ovine) volte maggiore rispetto al fabbisogno interno, la volontà di ridurre le importazioni è comprensibile. Tuttavia vari operatori economici, in particolare piccoli macellai e commercianti, hanno segnalato che le restrizioni imposte sulle importazioni si sono tradotte in una scarsità dell’offerta per il commercio al dettaglio e in una mancanza di scelta per i consumatori.

Il fatto che i prezzi al consumo siano relativamente elevati mentre i prezzi alla produzione siano piuttosto bassi è sintomatico di un disfunzionamento nel settore della trasformazione/ del commercio al dettaglio, dovuto probabilmente alla mancanza di concorrenza.

L’alto grado di autosufficienza sull’isola per quanto riguarda i prodotti del settore delle carni ovine e bovine sta ad indicare che l’attività agricola sull’isola continua ad essere praticata. Tuttavia, il regime delle deroghe relative alle importazioni è temporaneo e comporta diversi fattori negativi, come abbiamo già osservato in precedenza.

La circolazione delle merci fra l’Isola di Man ed altre parti del mercato unico dovrebbe avere effetti positivi soprattutto in termini di opportunità commerciali e di soddisfazione dei consumatori; tali elementi, tuttavia, rischiano di essere fortemente ridotti dalle limitazioni di ordine pratico attualmente imposte agli scambi. Inoltre, le attuali politiche comunitarie ed internazionali si indirizzano verso un'agricoltura maggiormente orientata verso il mercato non soltanto per soddisfare meglio le esigenze dei consumatori ma anche per garantire agli agricoltori la libera scelta.

Il regime in vigore rischia di non creare sbocchi supplementari per gli agricoltori dell'Isola di Man (esportazioni verso l’UE) e gli agricoltori locali sono prigionieri di tale regime. La mancanza di concorrenza potrebbe ostacolare la pur necessaria ristrutturazione dei settori interessati. D’altro canto, l’attuale regime ha consentito agli agricoltori dell’Isola di Man di mantenere la produzione delle carni ovine e bovine e di contribuire in tal modo all'economia dell'isola.

CONCLUSIONI

L’agricoltura in generale e la produzione animale in particolare sono di estrema importanza per la redditività e il mantenimento delle zone rurali dell’Isola di Man.

Al fine di garantire la sostenibilità a lungo termine, l’Isola di Man dovrà adeguarsi all'evoluzione del settore agricolo in atto nell'Unione europea. L'orientamento verso il mercato è una caratteristica saliente delle recenti riforme.

Sull’Isola di Man le restrizioni attualmente imposte sulle importazioni di carni ovine e bovine, combinate a tendenze monopolistiche nei settori della lavorazione delle carni e del trasporto, sembrano comportare alcuni disfunzionamenti che, a loro volta, si traducono in prezzi al consumo relativamente elevati ed in bassi prezzi alla produzione. Questa situazione è contraria all’evoluzione in atto nell'UE e rischia di non essere sostenibile a lungo termine.

Dopo aver attentamente esaminato i diversi elementi illustrati nella relazione, la Commissione giunge alla conclusione che non si debba prorogare indefinitamente il regime speciale. Gli operatori interessati del settore debbono adoperarsi per migliorare la competitività a lungo termine.

La Commissione propone quindi di prorogare per l'ultima volta questo regime d'importazione temporaneo speciale fino al 31 dicembre 2010 onde consentire una ristrutturazione ordinata dell’industria delle carni ovine e bovine.

Si prevede che tale proroga contribuirà a potenziare la competitività del settore delle carni rosse dell’Isola di Man mettendolo in grado, in futuro, di far fronte alla concorrenza del mercato unico dell'UE senza ricorrere ad ulteriori proroghe della deroga.

In questo contesto, la Commissione invita il governo dell’Isola di Man a prendere le misure del caso per sostenere il settore durante il suo processo di ristrutturazione.

ALLEGATO I

SITUAZIONE SUL MERCATO DELLE CARNI OVINE E BOVINE – ISOLA DI MAN

(Stime dell'aprile 2005)

epc – equivalente peso carcassa le importazioni di animali vivi sono state convertite in peso morto a 45 kg pro capite le conversioni in EUR sono calcolate in base al tasso di cambio fisso di 70p/EUR. |

- ALLEGATO II

REGIME DI AIUTO IN BREVE – ISOLA DI MAN

Regime di premi per ovini e caprini

Questo regime concede un finanziamento per gli animali ammissibili all’aiuto, abbattuti nell’impianto di trasformazione (macello). Il pagamento varia a seconda della classificazione qualitativa della carcassa per incoraggiare un migliore adeguamento dell'offerta al fabbisogno del mercato. Il sostegno consiste in un elemento di aiuto fisso per ogni animale ammissibile, al quale si aggiunge un premio variabile, calcolato settimanalmente come percentuale del prezzo medio sul mercato britannico.

Regime di aiuti agli ovini di montagna

Questo regime prevede la concessione di sovvenzioni per il mantenimento di un determinato numero di pecore da allevamento in condizioni naturali, in zone di montagna autorizzate. Scopo del regime è accrescere l’incidenza dei pascoli nella gestione dell’ambiente degli altipiani eccezionalmente ricco di erica tramite un attento controllo della densità degli animali allevati al pascolo, che deve rimanere inferiore ad una pecora per due acri (0,8 ha).

Regime di premi alle vacche da ingrasso

Questo regime prevede la concessione di sovvenzioni per le vacche da ingrasso e l'allevamento di vitelli da ingrasso adatti a produrre carni bovine. Scopo del regime è incoraggiare l’allevamento di vitelli ai fini della produzione di carni bovine; ne sono escluse le razze da latte. Un importo supplementare è concesso per le vacche allevate in zone marginali.

Regime di aiuti alla produzione di carni bovine per capo di bestiame

Questo regime prevede la concessione di sovvenzioni per i bovini ammissibili all’aiuto, arrivati all’ultima fase dell’ingrasso, abbattuti nell’impianto di macellazione. Il pagamento varia a seconda della classificazione qualitativa della carcassa e del carattere stagionale dell’offerta onde incoraggiare un migliore adeguamento di quest’ultima al fabbisogno del mercato.

RELAZIONE

La relazione della Commissione al Consiglio è elaborata a norma dell’articolo 2 della decisione 82/530/CEE del Consiglio in seguito ad una richiesta del governo dell’Isola di Man di prorogare la deroga speciale relative alle esportazioni. Scopo della relazione era valutare l’incidenza della deroga relativa alle importazioni sui settori delle carni bovine ed ovine e proporre il regime da applicare in futuro.

La relazione, oltre ad offrire una visione d’insieme del contesto legislativo e dell’organizzazione del mercato agricolo, effettua una valutazione della situazione. Se da un lato, nel periodo durante il quale è stata applicata la deroga relativa alle importazioni, l'attività nel settore delle carni ovine e bovine è proseguita ed il settore ha continuato ad essere un ramo vitale nell’economia dell’isola, dall’altro è lecito invece dubitare della sua efficacia e del suo orientamento verso il mercato. Il settore delle carni ha infatti subito tendenze monopolistiche che si traducono in prezzi al consumo relativamente elevati e in bassi prezzi alla produzione. C’è da temere che questa tendenza vada contro l’evoluzione della PAC e non sia sostenibile a lungo termine.

La Commissione ritiene pertanto che non si debba prorogare indefinitamente il regime speciale e propone di prorogarlo per l'ultima volta fino al 31 dicembre 2010 per consentire una ristrutturazione ordinata dell'industria delle carni ovine e bovine sull'Isola di Man.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che proroga il termine d’applicazione della decisione 82/530/CEE che autorizza il Regno Unito a consentire alle autorità dell’isola di Man di applicare un regime di titoli d’importazione speciali per le carni ovine e bovine

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo n. 3 allegato all’atto di adesione del 1972, in particolare l’articolo 1 e l’articolo 5, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

1. Le norme comunitarie in materia di scambi con i paesi terzi di prodotti agricoli soggetti ad un’organizzazione comune di mercato si applicano all’isola di Man, in conformità all’articolo 1, paragrafo 2, del protocollo n. 3 allegato all’atto di adesione e al regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all’isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli[5].

2. La produzione animale è un’attività tradizionale dell’isola di Man e svolge un ruolo fondamentale nell’agricoltura dell’isola.

3. Nel contesto del regime commerciale con alcuni paesi terzi disciplinato dell’organizzazione comune di mercato applicabile all’isola di Man, e fatte salve le disposizioni comunitarie che disciplinavano le relazioni dell’isola con la Comunità, era opportuno permettere alle autorità locali di applicare alcune misure intese a tutelare la produzione interna e il funzionamento del regime di sostegno dell’agricoltura applicato nell’isola.

4. Pertanto, con la decisione 82/530/CEE del Consiglio[6], il Regno Unito è stato autorizzato a consentire al governo dell’isola di Man di applicare un regime di titoli d’importazione speciali per le carni ovine e bovine originarie dei paesi terzi e degli Stati membri della Comunità, fatte salve le misure relative agli scambi con i paesi terzi previste dal regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine[7] e dal regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine[8]. Detta autorizzazione è stata concessa fino al 31 dicembre 2005.

5. Durante l’applicazione del regime l’attività nel settore ovino e caprino dell’isola di Man è stata mantenuta. Tuttavia, la Commissione ha segnalato al Consiglio che alcuni problemi di ordine strutturale nel settore rischiavano di ostacolare la sostenibilità a lungo termine della produzione animale sull’isola. L’attuale regime è quindi prorogato per l’ultima volta in modo da consentire la ristrutturazione dell’industria delle carni ovine e bovine sull’isola di Man.

6. Affinché l’attuale regime possa essere applicato senza soluzione di continuità dopo il 31 dicembre 2005, è opportuno fissare al 1° gennaio 2006 la data di applicazione della presente decisione.

7. Occorre quindi modificare in conformità la decisione 82/530/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 2 della decisione 82/530/CEE è sostituito dal seguente:

“La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2010.”

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Articolo 3

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA |

1. | LINEA DI BILANCIO: Articolo 05 02 14: carni ovine e caprine Capitolo 10 - Diritti agricoli | STANZIAMENTI: pm. (PDB2006) 763,5 Mio EUR |

2. | TITOLO: Proposta di decisione del Consiglio che proroga il termine di applicazione della decisione 82/530/CEE che autorizza il Regno Unito a consentire alle autorità dell'Isola di Man di applicare un regime di titoli d'importazione speciali per le carni ovine e bovine. |

3. | BASE GIURIDICA: Protocollo n. 3 dell’atto di adesione del 1972, in particolare l’articolo 1 e l’articolo 5, secondo comma Regolamento (CE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all'Isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli . |

4. | OBIETTIVI: La decisione propone di prorogare (senza modifiche) l’applicazione della decisione che autorizza il Regno Unito a consentire il regime di titoli d’importazione speciali per le carni ovine e bovine importate nell’Isola di Man dal RU o da paesi terzi. L’autorizzazione dovrebbe applicarsi fino al 31 dicembre 2010. |

5. | INCIDENZE FINANZIARIE: | PERIODO DI 12 MESI (Mio EUR) | ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO 2005 (Mio EUR) | ESERCIZIO SUCCESSIVO 2006 (Mio EUR) |

5.0 | SPESE A CARICO – DEL BILANCIO DELLA CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) – DEI BILANCI NAZIONALI – DI ALTRI SETTORI | – | – | – |

5.1 | ENTRATE – RISORSE PROPRIE DELLE CE- (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) – NAZIONALI | – | – | – |

2007 | 2008 | 2009 | 2010 |

5.0.1 | PREVISIONI DI SPESA | – | – | – | – |

5.1.1 | PREVISIONI DI ENTRATA | – | – | – | – |

5.2 | METODO DI CALCOLO: |

6.0 | FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CORRISPONDENTE CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | n.p. |

6.1 | FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | n.p. |

6.2 | NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE | SÌ/NO |

6.3 | STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI | SÌ/NO |

OSSERVAZIONI: La misura prevista non avrà incidenze finanziarie né sulle spese né sulle entrate. |

[1] Decisione 82/530/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1982, che autorizza il Regno Unito a consentire alle autorità dell'Isola di Man di applicare un regime di titoli d'importazione speciali per le carni ovine e bovine (GU L 234 del 9.8.1982, pag. 7).

[2] GU L 73 del 27.3.1972, pag. 1.

[3] GU L 68 del 15.3.1973, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 1174/86 (GU L 167 del 24.4.1986, pag. 1).

[4] Decisione 2000/665/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che proroga il termine d’applicazione della decisione 82/530/CEE che autorizza il Regno Unito a consentire alle autorità dell’Isola di Man di applicare un regime di titoli d’importazione speciali per le carni ovine e bovine (GU L 278 del 31.10.2000, pag. 25).

[5] GU L 68 del 15.3.1973, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 1174/86 (GU L 167 del 24.4.1986, pag. 1).

[6] GU L 234 del 9.8.1982, pag. 7. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/665/CE (GU L 278 del 31.10.2000, pag. 25).

[7] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

[8] GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

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