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Document 32021R0240

Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 che istituisce uno strumento di sostegno tecnico

OJ L 57, 18.2.2021, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/240/oj

18.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 57/1


REGOLAMENTO (UE) 2021/240 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 10 febbraio 2021

che istituisce uno strumento di sostegno tecnico

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 175, terzo comma, e l’articolo 197, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

A norma degli articoli 120 e 121 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), gli Stati membri sono tenuti ad attuare la loro politica economica allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione e nel contesto degli indirizzi di massima elaborati dal Consiglio. L’articolo 148 TFUE impone agli Stati membri di attuare politiche in materia di occupazione che tengano conto degli orientamenti in materia di occupazione elaborati dal Consiglio. Il coordinamento della politica economica degli Stati membri è quindi una questione di interesse comune.

(2)

L’articolo 175 TFUE impone, tra l’altro, agli Stati membri di coordinare la loro politica economica al fine di raggiungere gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all’articolo 174.

(3)

L’epidemia di COVID-19 all’inizio del 2020 ha cambiato le prospettive economiche e sociali per gli anni a venire nell’Unione e nel mondo. Nell’Unione sono emerse nuove priorità, legate alla crisi, incentrate in particolare sulla ripresa e la resilienza. Tali priorità richiedono una risposta urgente e coordinata da parte dell’Unione per far fronte alle conseguenze economiche, sociali e sanitarie per gli Stati membri e per attenuare le ricadute sociali ed economiche. Soprattutto le donne sono state colpite con particolare durezza dalle conseguenze economiche della crisi COVID-19. La crisi COVID-19, al pari della precedente crisi economica e finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo di economie solide e resilienti e di sistemi finanziari basati su strutture economiche e sociali robuste e sostenibili aiuta gli Stati membri a reagire in modo più efficiente agli shock e a registrare una più rapida ripresa. È stata anche chiaramente dimostrata la necessità di una preparazione dei sistemi sanitari, dei servizi pubblici essenziali così come di efficaci meccanismi di protezione sociale. Riforme e investimenti a favore della crescita, sostenibili, intelligenti e socialmente responsabili, politiche di bilancio solide così come la creazione di posti di lavoro di elevata qualità per rispondere alle nuove sfide, affrontare le debolezze economiche strutturali e rafforzare la resilienza economica saranno pertanto essenziali per riportare l’economia e la società su un percorso di ripresa sostenibile e superare le divergenze economiche, sociali e territoriali nell’Unione. Ciò dovrebbe avvenire nell’interesse del benessere dei cittadini dell’Unione e nel rispetto dei pertinenti principi dei diritti fondamentali.

(4)

Il regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha istituito il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020, con un bilancio di 142 800 000 EUR al momento dell’adozione. Il programma di sostegno alle riforme strutturali è stato istituito per rafforzare la capacità degli Stati membri di preparare e attuare riforme amministrative e strutturali favorevoli alla crescita, anche attraverso un’assistenza per l’uso efficiente ed efficace dei fondi dell’Unione. Il sostegno tecnico nell’ambito del programma di sostegno alle riforme strutturali è fornito dalla Commissione, su richiesta degli Stati membri, e può interessare un ampio ventaglio di aree di intervento. Il presente regolamento è concepito come una continuazione di tale programma, che è stato accolto positivamente dagli Stati membri, reintegrando al contempo gli adeguamenti del caso.

(5)

Gli Stati membri hanno usufruito in misura sempre maggiore del sostegno tecnico fornito nell’ambito del programma di sostegno alle riforme strutturali. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe istituire uno strumento di sostegno tecnico al fine di proseguire e rafforzare il sostegno agli Stati membri nell’attuazione delle riforme («strumento»).

(6)

A livello di Unione, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche costituisce il quadro di riferimento per individuare le sfide e le priorità di riforma nazionali e monitorare l’attuazione di tali priorità. Gli Stati membri elaborano anche le proprie strategie di investimento pluriennali nazionali a sostegno di quelle priorità nel contesto del semestre europeo. Tali strategie sono presentate unitamente ai programmi nazionali di riforma annuali in modo da definire e coordinare le priorità che devono essere sostenute mediante finanziamenti nazionali o dell’Unione. Esse dovrebbero inoltre servire a utilizzare i finanziamenti dell’Unione in modo coerente e a massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario ricevuto in particolare dai programmi sostenuti dall’Unione nell’ambito dei fondi strutturali e di coesione e da altri programmi. Per quanto riguarda le sfide individuate nel contesto del semestre europeo, lo strumento apporterebbe un evidente valore aggiunto nell’aiutare gli Stati membri a rafforzare la loro capacità di dare efficacemente seguito alle raccomandazioni specifiche per paese.

(7)

Lo strumento, che riflette il Green Deal europeo quale strategia di crescita dell’Unione e rappresentazione concreta degli impegni dell’Unione per l’attuazione dell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, contribuirà all’attuazione del Green Deal europeo, all’integrazione delle azioni per il clima e al conseguimento dell’obiettivo globale di destinare il 30 % della spesa di bilancio dell’Unione al sostegno degli obiettivi climatici e l’ambizione di destinare il 7,5 % della spesa annuale nell’ambito del quadro finanziario pluriennale agli obiettivi relativi alla biodiversità dal 2024 e il 10 % nel 2026 e nel 2027, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra obiettivi in materia di clima e biodiversità. Le pertinenti azioni dovrebbero essere individuate nel corso della preparazione e dell’attuazione dello strumento e dovrebbero essere rivalutate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e di riesame. Lo strumento dovrebbe inoltre affrontare sfide ambientali e sociali più ampie all’interno dell’Unione, tra cui la protezione del capitale naturale, la conservazione della biodiversità e il sostegno all’economia circolare e alla transizione energetica, in conformità dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Lo strumento dovrebbe inoltre sostenere la transizione digitale e contribuire alla creazione del mercato unico digitale.

(8)

L’obiettivo generale dello strumento dovrebbe essere promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione sostenendo gli sforzi degli Stati membri volti ad attuare le riforme. Ciò è necessario per incoraggiare gli investimenti pubblici e privati, sostenere una ripresa economica e sociale e una convergenza sostenibile ed equa, conseguire la resilienza, ridurre la povertà e le disuguaglianze, promuovere la parità di genere, aumentare la competitività, affrontare efficacemente le sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese adottate e attuare il diritto dell’Unione. Si tratta inoltre di una condizione necessaria per sostenere gli Stati membri nel rafforzamento della loro capacità istituzionale e amministrativa e del loro quadro giudiziario, anche a livello regionale e locale, e nell’attuare gli obiettivi politici volti ad agevolare transizioni socialmente inclusive, verdi e digitali, in conformità dell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, gli obiettivi climatici ed energetici dell’Unione per il 2030 e l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e il pilastro europeo dei diritti sociali.

(9)

Gli obiettivi specifici dello strumento dovrebbero consistere nel prestare assistenza alle autorità nazionali nei loro sforzi in materia di concezione, elaborazione e attuazione delle riforme nonché in materia di preparazione, modifica, attuazione e revisione dei piani per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), anche attraverso lo scambio di buone prassi, processi e metodi adeguati, il coinvolgimento dei portatori di interessi, ove del caso, e una gestione delle risorse umane più efficace ed efficiente.

(10)

Al fine di aiutare gli Stati membri a concepire, elaborare e attuare le riforme in tutte le principali aree economiche e sociali, è opportuno che la Commissione continui a fornire sostegno tecnico, su richiesta di uno Stato membro, in un ampio ventaglio di ambiti di intervento, tra cui le aree connesse alla gestione delle finanze e dei beni pubblici, alla riforma istituzionale e amministrativa, alla riforma del sistema giudiziario, al contesto imprenditoriale, al settore finanziario e al miglioramento dell’alfabetizzazione finanziaria, ai mercati dei prodotti, dei servizi e del lavoro, all’istruzione e alla formazione, alla parità di genere, allo sviluppo sostenibile, alla sanità pubblica, alla previdenza e assistenza sociale così come alle capacità di rilevazione precoce e di risposta coordinata. Dovrebbe essere prestata particolare attenzione alle azioni che promuovono la transizione verde e la transizione digitale. Lo strumento dovrebbe inoltre sostenere la preparazione all’adesione alla zona euro.

(11)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per lo strumento che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi dell’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie (6). Gli stanziamenti annuali dovrebbero essere autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura annuale di bilancio, entro i limiti del quadro finanziario pluriennale e tenendo conto della domanda dello strumento.

(12)

Al fine di soddisfare ulteriori esigenze nell’ambito dello strumento, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di trasferire al bilancio dello strumento risorse programmate in gestione concorrente nell’ambito dei fondi dell’Unione e di ritrasferire le risorse non impegnate, in conformità di un regolamento che stabilisca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo Plus, sul Fondo di coesione, sul Fondo per una transizione giusta e sul Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acqualcoltura, e norme finanziarie per questi ultimi e per il Fondo per l’asilo e la migrazione, il Fondo per la sicurezza interna e lo strumento per la gestione delle frontiere e i visti. Le risorse trasferite dovrebbero essere eseguite conformemente alle regole dello strumento e utilizzate esclusivamente a beneficio dello Stato membro interessato. La Commissione dovrebbe fornire un riscontro a tale Stato membro in merito all’utilizzo delle risorse trasferite.

(13)

Al fine soddisfare ulteriori esigenze nell’ambito dello strumento, uno Stato membro dovrebbe poter richiedere un sostegno tecnico aggiuntivo e dovrebbe sostenere i costi di tale sostegno aggiuntivo. Tali pagamenti dovrebbero costituire entrate con destinazione specifica esterne in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) («regolamento finanziario») e dovrebbero essere utilizzati esclusivamente a beneficio di tale Stato membro.

(14)

Il sostegno tecnico dovrebbe essere fornito su richiesta, al fine di sostenere l’attuazione di riforme intraprese su iniziativa di Stati membri, riforme nell’ambito di processi di governance economica, in particolare quelle che danno efficacemente seguito alle raccomandazioni specifiche per paese o azioni legate all’attuazione del diritto dell’Unione, e riforme connesse all’attuazione di programmi di aggiustamento economico. Lo strumento dovrebbe inoltre fornire sostegno tecnico nella preparazione, nella modifica, nell’attuazione e nella revisione dei piani per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241.

(15)

In linea con le norme e le pratiche già esistenti nell’ambito del programma di sostegno alle riforme strutturali, dovrebbe essere stabilita una procedura snella per la presentazione delle richieste di sostegno tecnico. Per tale motivo le richieste degli Stati membri dovrebbero essere presentate entro il 31 ottobre, salvo diversa indicazione negli appositi inviti a presentare richieste supplementari. Nel rispetto dei principi generali della parità di trattamento, della sana gestione finanziaria e della trasparenza, è opportuno stabilire adeguati criteri per l’analisi delle richieste presentate dagli Stati membri. Tali criteri dovrebbero basarsi sull’urgenza, sulla gravità e sulla portata dei problemi, nonché sulle esigenze di sostegno individuate nelle aree di intervento in cui è previsto il sostegno tecnico. La Commissione dovrebbe organizzare ulteriori bandi ad hoc in risposta all’emergere di specifiche nuove esigenze degli Stati membri, anche, in via prioritaria, ai fini della preparazione, della modifica, dell’attuazione e della revisione dei piani per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241.

(16)

Prima di richiedere un sostegno tecnico, gli Stati membri dovrebbero poter consultare, se del caso, i portatori di interessi, quali le autorità locali e regionali, le parti sociali e la società civile, in conformità del diritto e delle prassi nazionali.

(17)

Dovrebbe essere inoltre specificato il contenuto dei piani di cooperazione e di sostegno che definiscono le misure per la fornitura di sostegno tecnico agli Stati membri. A tal fine, le misure di sostegno tecnico previste e il relativo contributo finanziario globale stimato dovrebbero tenere conto delle azioni e delle attività finanziate dai fondi dell’Unione o dai programmi dell’Unione.

(18)

Ai fini della rendicontabilità e della trasparenza e per garantire visibilità all’azione dell’Unione, nel rispetto di determinate condizioni di tutela dei dati sensibili, la Commissione dovrebbe trasmettere i piani di cooperazione e di sostegno simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione dovrebbe poter intraprendere attività di comunicazione. La Commissione dovrebbe pubblicare sul suo sito web un elenco delle richieste di sostegno tecnico approvate.

(19)

Al fine di garantire una maggiore trasparenza per quanto riguarda il contributo tecnico al processo decisionale nazionale, la Commissione dovrebbe istituire un unico registro pubblico online che le consenta, fatte salve le norme applicabili e sulla base di consultazioni con gli Stati membri interessati, di mettere a disposizione studi o relazioni finali elaborati nell’ambito delle azioni ammissibili. Al fine di proteggere le informazioni sensibili e riservate relative ai loro interessi pubblici, gli Stati membri dovrebbero poter chiedere alla Commissione, ove giustificato, di non divulgare tali documenti senza il loro previo accordo.

(20)

L’attuazione dello strumento, in particolare le modalità di gestione, le forme di finanziamento per le misure di sostegno tecnico e il contenuto dei programmi di lavoro, dovrebbe essere disciplinata da disposizioni adottate mediante atti di esecuzione. Vista l’importanza di sostenere gli sforzi delle autorità nazionali nel perseguire e attuare le riforme, è necessario prevedere un tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni fino al 100 % dei costi ammissibili. Per consentire una mobilitazione rapida del sostegno tecnico in caso di urgenza, dovrebbe essere prevista l’adozione di misure speciali per un periodo limitato. A tal fine, dovrebbe essere accantonato per misure speciali un importo limitato del bilancio previsto nel programma di lavoro dello strumento, non superiore al 30 % dell’assegnazione annuale.

(21)

Per garantire un’assegnazione efficiente e coerente dei fondi provenienti dal bilancio dell’Unione e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con i programmi dell’Unione in corso e ad essi complementari. È tuttavia opportuno che si eviti di finanziare due volte la stessa spesa. In particolare, e onde evitare eventuali duplicazioni o sovrapposizioni, la Commissione e le autorità nazionali dovrebbero garantire in ogni fase del processo un coordinamento efficace volto a salvaguardare la coesione, la coerenza, la complementarità e la sinergia tra le fonti di finanziamento, compreso il finanziamento dell’assistenza tecnica.

(22)

In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (8), è opportuno che il presente strumento sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l’eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti dello strumento sul terreno.

(23)

È opportuno che la Commissione presenti simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull’attuazione del presente regolamento. Inoltre dovrebbe essere effettuata una valutazione intermedia indipendente relativa al conseguimento degli obiettivi dello strumento, all’efficienza dell’utilizzo delle sue risorse e al suo valore aggiunto. In tale contesto, il Parlamento europeo dovrebbe poter invitare la Commissione a partecipare a uno scambio di opinioni con la commissione competente del Parlamento europeo per discutere della relazione annuale e dell’attuazione dello strumento. Una valutazione ex post indipendente dovrebbe inoltre esaminare l’impatto a lungo termine dello strumento.

(24)

Dovrebbero essere stabiliti i programmi di lavoro per l’attuazione del sostegno tecnico. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell’articolo 322 TFUE. Tali regole sono definite nel regolamento finanziario Esse stabiliscono, in particolare, le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell’articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione.

(25)

In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (10), (Euratom, CE) n. 2185/96 (11) e (UE) 2017/1939 (12) del Consiglio, gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all’individuazione, alla rettifica e all’indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, all’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di svolgere indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, all’EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.

(26)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione proposta, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(27)

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il proseguimento o la modifica delle misure di sostegno approvate dalla Commissione entro il 31 dicembre 2020 sulla base del regolamento (UE) 2017/825 o di qualsiasi altro atto dell’Unione applicabile a tale assistenza. Le misure approvate a norma del regolamento (UE) 2017/825 dovrebbero pertanto rimanere valide. A tal fine dovrebbe essere prevista anche una disposizione transitoria.

(28)

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste dal presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce uno strumento di sostegno tecnico («strumento»).

Esso stabilisce l’obiettivo generale e gli obiettivi specifici dello strumento, il bilancio dello strumento per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(1)

«sostegno tecnico»: misure che aiutano le autorità nazionali ad attuare riforme istituzionali, amministrative e strutturali che siano sostenibili, rafforzino la resilienza, potenzino la coesione economica, sociale e territoriale e sostengano la pubblica amministrazione nella preparazione di investimenti sostenibili e capaci di rafforzare la resilienza;

(2)

«autorità nazionale»: una o più autorità pubbliche a livello di amministrazione, comprese quelle regionali e locali, nonché le organizzazioni di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 2, punto 42), del regolamento finanziario, che cooperano in uno spirito di partenariato in conformità del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri;

(3)

«fondi dell’Unione»: il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo Plus, il Fondo di coesione, il Fondo per una transizione giusta, il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, il Fondo per l’asilo e la migrazione, il Fondo per la sicurezza interna e lo strumento per la gestione delle frontiere e i visti;

(4)

«organizzazione internazionale»: un’organizzazione ai sensi dell’articolo 156 del regolamento finanziario e organizzazioni assimilate a tale organizzazione a norma dello stesso articolo;

(5)

«semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche» o «semestre europeo»: il processo definito all’articolo 2-bis del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (14);

(6)

«raccomandazioni specifiche per paese»: le raccomandazioni rivolte dal Consiglio a ciascuno Stato membro conformemente all’articolo 121, paragrafo 2, e all’articolo 148, paragrafo 4, TFUE nel contesto del semestre europeo.

Articolo 3

Obiettivo generale

L’obiettivo generale dello strumento è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione sostenendo gli sforzi degli Stati membri volti ad attuare le riforme. Ciò è necessario per incoraggiare gli investimenti, aumentare la competitività e conseguire una convergenza economica e sociale sostenibile, la resilienza e la ripresa. Si tratta inoltre di una condizione necessaria per sostenere gli Stati membri nel rafforzamento della loro capacità istituzionale e amministrativa, anche a livello regionale e locale, agevolare transizioni socialmente inclusive, verdi e digitali, rispondere efficacemente alle sfide individuate nell’ambito delle raccomandazioni specifiche per paese e dare attuazione al diritto dell’Unione.

Articolo 4

Obiettivi specifici

Per conseguire l’obiettivo generale di cui all’articolo 3, lo strumento persegue obiettivi specifici che consistono nell’assistere le autorità nazionali nel miglioramento della loro capacità di:

a)

concepire, elaborare e attuare le riforme;

b)

preparare, modificare, attuare e rivedere i piani per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241.

Tali obiettivi specifici sono perseguiti in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati, anche attraverso lo scambio di buone prassi, processi e metodi, il coinvolgimento dei portatori di interessi, ove del caso, e una gestione delle risorse umane più efficace ed efficiente.

Articolo 5

Ambito di applicazione

Gli obiettivi specifici di cui all’articolo 4 si riferiscono alle aree di intervento connesse alla coesione, alla competitività, all’istruzione, alla produttività, alla ricerca e all’innovazione, alla crescita intelligente, equa, sostenibile e inclusiva, all’occupazione e agli investimenti, con un’attenzione particolare alle azioni che promuovono la transizione digitale e la transizione verde e giusta, e si concentrano in particolare su uno o più dei seguenti comparti:

a)

la gestione delle finanze e dei beni pubblici, la procedura di bilancio, inclusi il bilancio verde e il bilancio di genere, il quadro macrofinanziario, la gestione del debito e della liquidità, la politica fiscale e di spesa, la conformità fiscale, l’amministrazione delle entrate e l’unione doganale, nonché la lotta alla pianificazione fiscale aggressiva, la frode, l’evasione e l’elusione fiscali;

b)

la riforma istituzionale e il funzionamento efficiente e orientato al servizio della pubblica amministrazione e del governo elettronico, la semplificazione normativa e procedurale, le attività di audit, l’incremento della capacità di assorbimento dei fondi dell’Unione, la promozione della cooperazione amministrativa, un effettivo Stato di diritto, la riforma dei sistemi giudiziari, lo sviluppo delle capacità delle autorità antitrust e garanti della concorrenza, il potenziamento della vigilanza finanziaria e il rafforzamento della lotta contro la frode, la corruzione e il riciclaggio di denaro;

c)

il contesto imprenditoriale, anche per le piccole e medie imprese, i lavoratori autonomi, gli imprenditori e le imprese dell’economia sociale, la reindustrializzazione e la rilocalizzazione della produzione nell’Unione, lo sviluppo del settore privato, i mercati dei prodotti e dei servizi, gli investimenti pubblici e privati, anche in infrastrutture fisiche e virtuali, i promotori di progetti e i vivai di progetti, la partecipazione pubblica alle imprese, i processi di privatizzazione, il commercio e gli investimenti diretti esteri, la concorrenza, gli appalti pubblici efficienti e trasparenti, lo sviluppo settoriale sostenibile e il sostegno alla ricerca, all’innovazione e alla digitalizzazione;

d)

l’istruzione, l’apprendimento permanente e la formazione, l’istruzione e la formazione professionali, le politiche per i giovani, le politiche del mercato del lavoro, compreso il dialogo sociale, per la creazione di posti di lavoro, una maggiore partecipazione al mercato del lavoro dei gruppi sottorappresentati, il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione, in particolare per quanto riguarda le competenze digitali, l’alfabetizzazione mediatica, la cittadinanza attiva, l’invecchiamento attivo, la parità di genere, le politiche in materia di protezione civile, frontiere e migrazione, la promozione dell’inclusione sociale, nonché la lotta alla povertà, alla disparità di reddito e a tutte le forme di discriminazione;

e)

un’assistenza sanitaria pubblica, dei sistemi di sicurezza sociale, un’assistenza e una protezione sociale e dei servizi di assistenza all’infanzia accessibili, anche dal punto di vista economico, e resilienti;

f)

le politiche per la mitigazione dei cambiamenti climatici, la realizzazione della transizione digitale e della transizione verde e giusta, le soluzioni di governo elettronico, gli appalti elettronici, la connettività, l’accesso ai dati e la governance dei dati, le soluzioni per la protezione dei dati, l’e-learning, l’uso di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, il pilastro ambientale dello sviluppo sostenibile e la tutela dell’ambiente, l’azione per il clima, i trasporti e la mobilità, la promozione dell’economia circolare, dell’efficienza energetica e delle risorse e delle fonti di energia rinnovabile, il conseguimento della diversificazione energetica, la lotta alla povertà energetica e il conseguimento della sicurezza energetica, nonché per il settore agricolo, la protezione del suolo e della biodiversità, la pesca e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, remote e insulari;

g)

le politiche per il settore finanziario e la regolamentazione di quest’ultimo, compresi l’alfabetizzazione finanziaria, la stabilità finanziaria, l’accesso ai finanziamenti e i prestiti all’economia reale, in particolare per le piccole e medie imprese, i lavoratori autonomi e gli imprenditori;

h)

la produzione, la fornitura e il monitoraggio della qualità dei dati e delle statistiche;

i)

la preparazione per l’adesione alla zona euro; e

j)

la rilevazione precoce dei rischi elevati per la salute o la sicurezza pubblica e la risposta coordinata agli stessi, nonché la garanzia della continuità operativa e di servizio di istituzioni e settori pubblici e privati essenziali.

Articolo 6

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione dello strumento per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 864 000 000 EUR a prezzi correnti.

2.   La dotazione finanziaria dello strumento può coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione dello strumento e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento, le spese connesse a reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio di informazioni, compresi gli strumenti informatici istituzionali, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione dello strumento. Le spese possono anche riguardare i costi di altre attività di sostegno, come il controllo di qualità e il monitoraggio dei progetti di sostegno tecnico sul terreno e i costi della consulenza inter pares e degli esperti per la valutazione e l’attuazione delle riforme strutturali.

3.   Oltre alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1, le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono essere trasferite – su loro richiesta e conformemente alle condizioni e alla procedura stabilite in un regolamento che stabilisca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo Plus, sul Fondo di coesione, sul Fondo per una transizione giusta e sul Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e norme finanziarie per questi ultimi e per il Fondo per l’asilo e la migrazione, il Fondo per la sicurezza interna e lo strumento per la gestione delle frontiere e i visti – allo strumento per finanziare richieste di sostegno tecnico chiaramente individuate e possono essere ritrasferite qualora non vengano impegnate. Tali risorse sono utilizzate esclusivamente a beneficio dello Stato membro che ha richiesto il trasferimento, anche a livello regionale e locale.

Articolo 7

Pagamenti in caso di sostegno tecnico aggiuntivo

1.   Oltre al sostegno tecnico coperto dal bilancio di cui all’articolo 6, gli Stati membri possono richiedere un sostegno tecnico aggiuntivo nell’ambito dello strumento e ne sostengono le relative spese.

2.   I pagamenti effettuati da uno Stato membro a norma del paragrafo 1 del presente articolo costituiscono entrate con destinazione specifica esterna previste dall’atto di base in conformità dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario e sono utilizzati esclusivamente a beneficio di detto Stato membro.

CAPO II

SOSTEGNO TECNICO

Articolo 8

Azioni ammissibili al sostegno tecnico

In conformità degli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4, lo strumento finanzia in particolare i seguenti tipi di azioni:

a)

prestazione di consulenze in materia di indicazioni strategiche, modifica delle politiche e formulazione di strategie e tabelle di marcia per le riforme, nonché in materia di riforme legislative, istituzionali, strutturali e amministrative;

b)

messa a disposizione, per brevi o lunghi periodi, di esperti anche residenti incaricati di svolgere compiti in ambiti specifici o di eseguire attività operative, all’occorrenza con un supporto di interpretazione, traduzione e cooperazione, assistenza amministrativa e fornitura di infrastrutture e attrezzature;

c)

creazione delle capacità istituzionali, amministrative o settoriali e relative azioni di sostegno a tutti i livelli di governance, anche contribuendo al conferimento di responsabilità alla società civile, comprese le parti sociali, se del caso, in particolare mediante:

i)

seminari, conferenze e laboratori, se del caso con il coinvolgimento dei portatori di interessi;

ii)

scambi di migliori prassi, comprese, ove opportuno, visite di lavoro organizzate nei pertinenti Stati membri o paesi terzi per consentire ai funzionari di acquisire o accrescere le proprie competenze o conoscenze nelle materie pertinenti;

iii)

azioni di formazione e sviluppo di moduli di formazione online o di altro tipo per sviluppare le conoscenze e le competenze professionali necessarie correlate alle riforme pertinenti;

d)

raccolta di dati e statistiche, definizione di metodi comuni, tra cui sull’integrazione e il monitoraggio della dimensione climatica e di genere, nonché, se del caso, di indicatori o parametri di riferimento;

e)

organizzazione di un sostegno operativo locale in ambiti quali l’asilo, la migrazione e il controllo delle frontiere;

f)

creazione delle capacità informatiche, comprese consulenze in materia di sviluppo, manutenzione, gestione e controllo di qualità delle infrastrutture e delle applicazioni informatiche necessarie per attuare le riforme pertinenti, cibersicurezza, soluzioni di software e hardware aperto, soluzioni per la protezione dei dati nonché consulenze relative a programmi volti alla digitalizzazione dei servizi pubblici, in particolare nei settori dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione o della giustizia;

g)

svolgimento di studi, inclusi studi di fattibilità, ricerca, analisi e indagini, valutazioni e valutazioni d’impatto, comprese valutazioni dell’impatto di genere, ed elaborazione e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico;

h)

definizione ed esecuzione di progetti e strategie di comunicazione per attività di apprendimento, compreso l’e-learning, collaborazione, sensibilizzazione, divulgazione e scambio di buone prassi, organizzazione di campagne di sensibilizzazione e informazione e di campagne ed eventi mediatici, comprese la comunicazione istituzionale e, se del caso, la comunicazione attraverso le reti sociali o le piattaforme sociali;

i)

raccolta e pubblicazione di materiali al fine di divulgare informazioni e diffondere i risultati del sostegno tecnico fornito nell’ambito dello strumento, anche mediante lo sviluppo, la gestione e la manutenzione di sistemi e strumenti che utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione; e

j)

qualsiasi altra attività pertinente a sostegno dell’obiettivo generale e degli obiettivi specifici indicati, rispettivamente, agli articoli 3 e 4.

Articolo 9

Richiesta di sostegno tecnico

1.   Gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno tecnico nell’ambito dello strumento presentano una richiesta in tal senso alla Commissione, indicando le aree di intervento e le priorità rientranti nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 5 per i quali chiedono il sostegno. Tali richieste sono presentate entro il 31 ottobre, salvo diversa indicazione negli appositi inviti a presentare richieste supplementari di cui al paragrafo 4 del presente articolo. La Commissione può fornire orientamenti riguardo ai principali elementi da includere nella richiesta di sostegno tecnico.

2.   Affinché le riforme perseguite dagli Stati membri godano di ampio sostegno e titolarità, gli Stati membri che desiderano ricevere il sostegno tecnico nell’ambito dello strumento possono consultare, se del caso, i pertinenti portatori di interessi prima di richiedere il sostegno tecnico, in conformità del diritto e delle prassi nazionali.

3.   Gli Stati membri possono presentare una richiesta di sostegno tecnico nelle circostanze legate:

a)

all’attuazione delle riforme che gli Stati membri intraprendono di propria iniziativa e in conformità dell’obiettivo generale e degli obiettivi specifici indicati, rispettivamente, agli articoli 3 e 4;

b)

all’attuazione di riforme che favoriscano la crescita e rafforzino la resilienza nell’ambito dei processi di governance economica, in particolare delle raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo o di azioni legate all’attuazione del diritto dell’Unione;

c)

all’attuazione dei programmi di aggiustamento economico per gli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria dall’Unione nell’ambito degli strumenti esistenti, in particolare a norma del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) per gli Stati membri la cui moneta è l’euro e del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio (16) per gli Stati membri la cui moneta non è l’euro;

d)

alla preparazione, alla modifica e alla revisione di piani per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241 e alla relativa attuazione da parte degli Stati membri.

4.   La Commissione organizza appositi inviti a presentare richieste supplementari in risposta all’emergere di specifiche esigenze degli Stati membri, come ad esempio per la presentazione di richieste connesse ai casi di cui al paragrafo 3, lettera d).

5.   Nel rispetto dei principi della trasparenza, della parità di trattamento e della sana gestione finanziaria e in seguito a un dialogo con gli Stati membri, anche nel contesto del semestre europeo, la Commissione esamina la richiesta di sostegno di cui al paragrafo 1 tenendo conto dell’urgenza, dell’entità e della profondità delle sfide individuate, del sostegno necessario nelle aree di intervento interessate, di un’analisi degli indicatori socio-economici e della capacità istituzionale e amministrativa generale dello Stato membro.

Sulla base di tale analisi e tenendo conto delle azioni e delle misure esistenti finanziate dai fondi dell’Unione o da altri programmi dell’Unione, la Commissione e gli Stati membri interessati concordano le aree prioritarie per il sostegno, gli obiettivi, un calendario indicativo, la portata delle misure di sostegno da prevedere e il contributo finanziario globale stimato per tale sostegno tecnico, da illustrare in un piano di cooperazione e di sostegno («piano di cooperazione e di sostegno»).

6.   Il piano di cooperazione e di sostegno indica, separatamente rispetto alle altre azioni di sostegno tecnico, le misure collegate ai piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2021/241.

Articolo 10

Informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio e comunicazione sui piani di cooperazione e di sostegno

1.   La Commissione trasmette simultaneamente e senza indebito ritardo, con il consenso dello Stato membro interessato, il piano di cooperazione e di sostegno al Parlamento europeo e al Consiglio. Lo Stato membro interessato può rifiutare di dare il suo consenso in caso di informazioni sensibili o riservate la cui divulgazione potrebbe compromettere i suoi interessi pubblici.

2.   In deroga al paragrafo 1, la Commissione trasmette il piano di cooperazione e di sostegno al Parlamento europeo e al Consiglio:

a)

non appena lo Stato membro interessato ha occultato tutte le informazioni sensibili o riservate la cui divulgazione potrebbe compromettere i suoi interessi pubblici;

b)

dopo un periodo ragionevole, quando la divulgazione delle pertinenti informazioni non incide negativamente sull’attuazione delle misure di sostegno, e comunque non oltre due mesi dall’attuazione di dette misure nell’ambito del piano di cooperazione e di sostegno.

3.   La Commissione può realizzare attività di comunicazione per garantire la visibilità del finanziamento dell’Unione per le misure di sostegno previste dai piani di cooperazione e di sostegno, anche attraverso attività di comunicazione congiunte con le autorità nazionali e gli uffici di rappresentanza del Parlamento europeo e della Commissione nello Stato membro interessato. La Commissione pubblica sul suo sito web un elenco delle richieste di sostegno tecnico approvate e lo aggiorna periodicamente. La Commissione informa periodicamente gli uffici di rappresentanza del Parlamento europeo e della Commissione in merito ai progetti negli Stati membri interessati.

Articolo 11

Finanziamenti complementari

Le azioni finanziate a norma dello strumento possono ricevere sostegno da altri programmi, strumenti o fondi previsti nel bilancio dell’Unione, purché tale sostegno non copra gli stessi costi.

Articolo 12

Attuazione dello strumento

1.   La Commissione attua lo strumento in conformità del regolamento finanziario.

2.   Le misure nell’ambito dello strumento possono essere attuate direttamente dalla Commissione o indirettamente da persone o entità in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento finanziario. In particolare, il sostegno dell’Unione a favore delle azioni di cui all’articolo 8 del presente regolamento assume la forma di:

a)

sovvenzioni;

b)

appalti pubblici;

c)

rimborso dei costi sostenuti da esperti esterni, compresi gli esperti delle autorità nazionali, regionali o locali degli Stati membri che forniscono o ricevono il sostegno;

d)

contributi a fondi fiduciari istituiti da organizzazioni internazionali; e

e)

azioni realizzate in gestione indiretta.

3.   Le sovvenzioni possono essere attribuite alle autorità nazionali, al gruppo della Banca europea per gli investimenti, a organizzazioni internazionali, a organismi pubblici o privati e a entità aventi la propria sede legale:

a)

negli Stati membri;

b)

nei paesi dell’Associazione europea di libero scambio firmatari dell’accordo sullo Spazio economico europeo, alle condizioni da esso stabilite.

Il tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni può arrivare al 100 % dei costi ammissibili.

4.   Il sostegno tecnico può essere fornito con la collaborazione di entità e organizzazioni internazionali di altri Stati membri.

5.   Il sostegno tecnico può essere fornito anche da singoli esperti, che possono essere invitati a contribuire a determinate attività organizzate laddove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi specifici indicati all’articolo 4.

6.   Ai fini dell’attuazione del sostegno tecnico, la Commissione adotta programmi di lavoro mediante atti di esecuzione e ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

I programmi di lavoro indicano:

a)

l’importo assegnato allo strumento;

b)

le misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo, in conformità dell’obiettivo generale e degli obiettivi specifici di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 4 del presente regolamento e nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 5 e le azioni ammissibili indicate all’articolo 8 del presente regolamento; e

c)

i criteri di selezione e di attribuzione delle sovvenzioni, nonché tutti gli elementi richiesti dal regolamento finanziario.

7.   Per garantire la tempestiva disponibilità delle risorse, una parte limitata del programma di lavoro, non superiore al 30 % dell’assegnazione annuale, è riservata a misure speciali per casi urgenti imprevisti e debitamente giustificati che richiedono una risposta immediata, come una grave perturbazione dell’economia o circostanze significative con gravi ripercussioni sulla situazione economica, sociale o sanitaria relative a uno Stato membro e che sfuggano al suo controllo.

La Commissione può adottare, su richiesta di uno Stato membro che desideri ricevere sostegno tecnico, misure speciali in conformità degli obiettivi e delle azioni di cui al presente regolamento per fornire sostegno tecnico alle autorità nazionali che affrontino questioni urgenti. Dette misure speciali sono di natura temporanea e sono collegate ai casi di cui all’articolo 9, paragrafo 3. Tali misure speciali hanno fine entro sei mesi dalla loro adozione e possono essere sostituite da sostegno tecnico alle condizioni di cui all’articolo 9.

CAPO III

COMPLEMENTARITÀ, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Articolo 13

Coordinamento e complementarità

1.   In funzione delle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri interessati promuovono le sinergie e assicurano un efficace coordinamento tra lo strumento e gli altri programmi e strumenti dell’Unione, in particolare le misure finanziate dai fondi dell’Unione. A tal fine essi:

a)

garantiscono la complementarità, la sinergia, la coerenza e la coesione tra i diversi strumenti a livello di Unione, a livello nazionale e, se del caso, regionale e locale, in particolare per quanto riguarda le misure finanziate dai fondi dell’Unione, sia nella fase di pianificazione che durante l’attuazione;

b)

ottimizzano i meccanismi di coordinamento al fine di evitare la duplicazione degli sforzi o sovrapposizioni; e

c)

garantiscono una stretta collaborazione tra i responsabili dell’attuazione a livello di Unione, a livello nazionale e, se del caso, regionale e locale, al fine di realizzare azioni di sostegno coerenti e razionalizzate nell’ambito dello strumento.

2.   La Commissione si adopera per garantire la complementarità e le sinergie con il sostegno fornito da altre organizzazioni internazionali pertinenti.

Articolo 14

Monitoraggio dell’attuazione

1.   La Commissione monitora l’attuazione dello strumento e misura il conseguimento dell’obiettivo generale e degli obiettivi specifici indicati, rispettivamente, agli articoli 3 e 4, anche utilizzando i piani di cooperazione e di sostegno. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi compiuti e ai fini del monitoraggio e della valutazione del presente regolamento in relazione al conseguimento dell’obiettivo generale e degli obiettivi specifici sono riportati nell’allegato. Il monitoraggio dell’attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell’ambito dello strumento.

2.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace, tempestiva e, ove pertinente e fattibile, in forma disaggregata per genere dei dati per il monitoraggio dell’attuazione dello strumento e dei risultati. A tale scopo ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati.

Articolo 15

Relazione annuale

1.   La Commissione presenta simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull’attuazione del presente regolamento («relazione annuale»).

2.   La relazione annuale comprende informazioni riguardanti:

a)

le richieste di sostegno presentate dagli Stati membri a norma dell’articolo 9, paragrafo 1;

b)

l’analisi dell’applicazione dei criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 3, utilizzati per esaminare le richieste di sostegno presentate dagli Stati membri;

c)

i piani di cooperazione e di sostegno di cui all’articolo 9, paragrafo 5;

d)

le misure speciali adottate a norma dell’articolo 12, paragrafo 7;

e)

l’attuazione delle misure di sostegno, se del caso anche a livello nazionale e regionale; e

f)

le attività di comunicazione svolte dalla Commissione.

3.   Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a partecipare a uno scambio di opinioni con la commissione competente del Parlamento europeo per discutere della relazione annuale e dell’attuazione dello strumento.

Articolo 16

Valutazione intermedia e valutazione ex post

1.   Entro il 20 febbraio 2025 la Commissione presenta simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio, nonché al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, una relazione di valutazione intermedia indipendente sull’attuazione del presente regolamento. Tale relazione esamina, in particolare, la misura in cui sono stati conseguiti l’obiettivo generale e gli obiettivi specifici indicati, rispettivamente, agli articoli 3 e 4, l’adeguatezza e l’efficienza dell’utilizzo delle risorse e il valore aggiunto europeo. Essa valuta inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti. I risultati della relazione di valutazione intermedia possono essere utilizzati, se del caso, per eventuali proposte legislative pertinenti.

2.   Entro il 31 dicembre 2030 la Commissione presente simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio, nonché al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, una relazione di valutazione ex post indipendente. Tale relazione consiste in una valutazione globale dell’attuazione del presente regolamento e comprende informazioni sull’impatto del presente regolamento a lungo termine.

Articolo 17

Trasparenza

La Commissione istituisce un unico registro pubblico online che le consenta, fatte salve le norme applicabili e sulla base di consultazioni con gli Stati membri interessati, di mettere a disposizione studi o relazioni finali elaborati nell’ambito delle azioni ammissibili di cui all’articolo 8. Ove giustificato, gli Stati membri interessati possono chiedere che la Commissione non divulghi tali documenti senza il loro previo accordo.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 18

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.   I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

2.   La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sullo strumento, sulle azioni svolte a titolo dello strumento e sui risultati ottenuti, ivi incluso, ove opportuno e previo accordo delle autorità nazionali, attraverso attività di comunicazione congiunte con le autorità nazionali e gli uffici di rappresentanza del Parlamento europeo e della Commissione nello Stato membro interessato.

Articolo 19

Disposizioni transitorie

1.   Le azioni e le attività di sostegno tecnico avviate entro il 31 dicembre 2020 a norma del regolamento (UE) 2017/825 continuano a essere disciplinate da tale regolamento fino al loro completamento.

2.   La dotazione finanziaria di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento può coprire anche le spese di assistenza tecnica e amministrativa, ivi comprese le attività di monitoraggio, comunicazione e valutazione richieste a norma del regolamento (UE) 2017/825 e non completate entro il 31 dicembre 2020.

3.   Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2020 stanziamenti intesi a coprire le spese di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento relative alla gestione di azioni e attività avviate a norma del regolamento (UE) 2017/825 e non completate entro il 31 dicembre 2020.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il president

A. P. ZACARIAS


(1)  GU C 364 del 28.10.2020, pag. 132.

(2)  GU C 440 del 18.12.2020, pag. 160.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 2 febbraio 2021.

(4)  Regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (GU L 129 del 19.5.2017, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza (cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale).

(6)  GU L 433I del 22.12.2020, pag. 28.

(7)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(8)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(9)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(11)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(12)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(13)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(14)  Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1).

(15)  Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).

(16)  Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).


ALLEGATO

INDICATORI

Il conseguimento dell’obiettivo generale e degli obiettivi specifici indicati, rispettivamente, agli articoli 3 e 4 è misurato sulla base dei seguenti indicatori, ripartiti per Stato membro e per area di intervento.

Gli indicatori sono utilizzati in funzione dei dati e delle informazioni disponibili, compresi i dati quantitativi e/o qualitativi.

Indicatori di output

a)

numero di piani di cooperazione e di sostegno conclusi;

b)

numero di attività di sostegno tecnico svolte;

c)

risultati tangibili delle attività di sostegno tecnico quali piani d’azione, tabelle di marcia, orientamenti, manuali e raccomandazioni;

indicatori di risultato

d)

risultati delle attività di sostegno tecnico svolte, quali adozione di una strategia, adozione di una nuova legge o modifica di una legge esistente e adozione di nuove procedure e azioni per potenziare l’attuazione delle riforme;

indicatori di impatto

e)

gli obiettivi fissati nei piani di cooperazione e di sostegno che sono stati raggiunti grazie, tra l’altro, al sostegno tecnico ricevuto.

La Commissione effettua la valutazione ex post di cui all’articolo 16 anche allo scopo di definire i collegamenti tra il sostegno tecnico fornito e l’attuazione delle pertinenti misure nello Stato membro interessato con l’obiettivo di rafforzare la resilienza, la crescita sostenibile, l’occupazione e la coesione.


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