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Document 32019R0827

Regolamento delegato (UE) 2019/827 della Commissione, del 13 marzo 2019, relativo ai criteri che gli operatori professionali devono rispettare al fine di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e alle procedure volte a garantire l'osservanza di tali criteri

C/2019/1882

OJ L 137, 23.5.2019, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/827/oj

23.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 137/10


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/827 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2019

relativo ai criteri che gli operatori professionali devono rispettare al fine di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e alle procedure volte a garantire l'osservanza di tali criteri

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/2031 prevede che, per lo spostamento di determinate piante, determinati prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione e verso una zona protetta o al suo interno, debba essere rilasciato un passaporto delle piante.

(2)

Al fine di garantire che le informazioni contenute nel passaporto delle piante e che gli esami richiesti per il rilascio dei passaporti delle piante si basino su solide competenze scientifiche e tecniche, tali passaporti possono essere rilasciati solo da operatori autorizzati, sotto la supervisione delle autorità competenti.

(3)

È opportuno stabilire alcuni criteri per garantire che gli operatori professionali possiedano la necessaria conoscenza delle norme riguardanti gli organismi nocivi che potrebbero colpire determinate piante, determinati prodotti vegetali e altri oggetti e delle misure atte a prevenire la presenza e la diffusione di tali organismi nocivi.

(4)

Per garantire il rispetto di tutti i criteri di cui all'articolo 89, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031 sarà necessaria una procedura, nell'intento di accertarsi che tutti gli operatori autorizzati siano a conoscenza delle informazioni necessarie per il rilascio dei passaporti delle piante. Le autorità competenti dovrebbero pertanto mettere a disposizione un documento tecnico di orientamento contenente informazioni sulla biologia degli organismi nocivi e dei rispettivi vettori nonché sugli aspetti pertinenti della biologia delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti in quanto loro ospiti, come pure sull'esecuzione degli esami, sulla prevenzione della presenza e della diffusione dei rispettivi organismi nocivi e sull'istituzione di un piano.

(5)

Affinché le autorità competenti e gli operatori professionali possano disporre di un lasso di tempo adeguato per prepararsi all'attuazione delle summenzionate disposizioni, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 14 dicembre 2020,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Criteri che gli operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante devono rispettare

Possono ricevere l'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante gli operatori professionali che rispettano i seguenti criteri:

a)

hanno dimostrato all'autorità competente la necessaria conoscenza delle norme applicabili agli esami effettuati conformemente all'articolo 87 del regolamento (UE) 2016/2031 riguardanti gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, gli organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione che possono colpire le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti in questione;

b)

hanno dimostrato all'autorità competente la necessaria conoscenza delle pratiche ottimali, delle misure e delle altre azioni richieste per prevenire la presenza e la diffusione degli organismi nocivi di cui alla lettera a);

c)

dispongono di un piano efficace da seguire in caso di presenza sospetta o effettiva degli organismi nocivi di cui alla lettera a) che colpiscono o possono colpire le loro piante, i loro prodotti vegetali o altri oggetti;

d)

hanno dimostrato all'autorità competente la conoscenza e la competenza necessarie per l'esecuzione degli esami richiesti della pianta, del prodotto vegetale o di un altro oggetto in relazione agli organismi nocivi pertinenti e per l'adozione delle misure di cui alla lettera b);

e)

hanno dimostrato all'autorità competente di possedere o di avere accesso alle attrezzature e alle strutture necessarie per l'esecuzione degli esami richiesti della pianta, del prodotto vegetale o di un altro oggetto e di avere inoltre la capacità di adottare le misure di cui alla lettera b);

f)

hanno nominato una persona di contatto responsabile della comunicazione con l'autorità competente in merito alle disposizioni del presente regolamento e hanno comunicato i relativi dati di contatto all'autorità competente.

Articolo 2

Procedure atte a garantire il rispetto dei criteri per gli operatori professionali

1.   L'autorità competente provvede affinché gli operatori professionali abbiano accesso a un documento tecnico di orientamento in merito ai criteri da rispettare negli esami relativi al rilascio dei passaporti delle piante.

Tale documento tecnico di orientamento è accessibile dal sito web ufficiale di ciascuna autorità competente e contiene tutti i seguenti elementi:

a)

informazioni sulla biologia degli organismi nocivi e dei rispettivi vettori nonché sugli aspetti pertinenti della biologia degli ospiti interessati;

b)

informazioni sui segni della presenza di tali organismi nocivi e dei sintomi di infestazione delle piante, dei prodotti vegetali o di altri oggetti da parte dei rispettivi organismi nocivi, le modalità di esecuzione delle ispezioni visive, del campionamento e delle prove;

c)

informazioni sulle pratiche ottimali, sulle misure e su altre azioni da intraprendere per prevenire la presenza e la diffusione degli organismi nocivi di cui all'articolo 1, lettera a);

d)

informazioni sull'istituzione e sul contenuto del piano di cui all'articolo 1, lettera c).

2.   Le autorità competenti adottano tutte le misure opportune volte a verificare che gli operatori professionali soddisfino tutti i criteri di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 14 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.


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