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Document 32014R0907

Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell' 11 marzo 2014 , che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro

OJ L 255, 28.8.2014, p. 18–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/907/oj

28.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 255/18


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 907/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2014

che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, l’articolo 40, l’articolo 46, paragrafi 1, 2, 3 e 4, l’articolo 53, paragrafo 3, l’articolo 57, paragrafo 1, l’articolo 66, paragrafo 3, l’articolo 79, paragrafo 2, l’articolo 106, paragrafi 5 e 6, e l’articolo 120,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 fissa le disposizioni fondamentali concernenti, tra l’altro, il riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento, gli obblighi degli organismi pagatori per quanto riguarda l’intervento pubblico, la gestione finanziaria e le procedure di liquidazione, le cauzioni e l’uso dell’euro. Al fine di garantire il buon funzionamento del nuovo quadro giuridico devono essere adottate alcune norme per integrare le disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1306/2013 nei settori interessati. È opportuno che le nuove norme sostituiscano i vigenti regolamenti della Commissione (CE) n. 883/2006 (2), (CE) n. 884/2006 (3), (CE) n. 885/2006 (4), (CE) n. 1913/2006 (5), (UE) n. 1106/2010 (6) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione (7), basati sui regolamenti del Consiglio già sostituiti dal regolamento (UE) n. 1306/2013. Per motivi di chiarezza e certezza del diritto è opportuno abrogare i regolamenti (CE) n. 883/2006, (CE) n. 884/2006, (CE) n. 885/2006, (CE) n. 1913/2006, (UE) n. 1106/2010 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012.

(2)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli organismi pagatori dovrebbero essere riconosciuti dagli Stati membri soltanto se rispettano determinati criteri minimi fissati a livello dell’Unione relativamente a quattro settori fondamentali: ambiente interno, attività di controllo, informazione e comunicazione, monitoraggio. È opportuno dare agli Stati membri la facoltà di aggiungere ulteriori criteri per il riconoscimento onde tenere conto di eventuali caratteristiche specifiche di un organismo pagatore. Occorre inoltre stabilire norme relative ai criteri di riconoscimento degli organismi di coordinamento di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

(3)

Le misure di intervento pubblico possono essere finanziate soltanto se le spese in questione sono sostenute dagli organismi pagatori designati dagli Stati membri come responsabili dell’adempimento di taluni obblighi relativi all’intervento pubblico. Tuttavia, a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, può essere delegata l’esecuzione dei compiti relativi, in particolare, alla gestione e al controllo delle misure di intervento, fatta eccezione per il pagamento degli aiuti. Occorre altresì che tali compiti possano essere eseguiti da vari organismi pagatori. È inoltre opportuno disporre che la gestione di determinate misure di ammasso pubblico possa essere affidata a organismi pubblici o privati terzi, sotto la responsabilità dell’organismo pagatore. Di conseguenza è opportuno definire l’ambito della responsabilità degli organismi pagatori a questo riguardo, precisare i loro obblighi e stabilire a quali condizioni e secondo quali norme sia possibile affidare a organismi pubblici o privati terzi la gestione di determinate misure di ammasso pubblico. In quest’ultimo caso è opportuno disporre che gli organismi interessati agiscano sulla scorta di contratti che tengano conto degli obblighi e dei principi generali da stabilire.

(4)

La normativa agricola unionale fa obbligo agli Stati membri, nell’ambito del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA), di rispettare determinati termini per il pagamento degli aiuti ai beneficiari. I pagamenti effettuati al di fuori di questi termini devono essere considerati inammissibili al pagamento unionale e quindi non possono essere oggetto di rimborso da parte della Commissione, come previsto dall’articolo 40 del regolamento (UE) n. 1306/2013. L’analisi dei ritardi nel pagamento degli aiuti da parte degli Stati membri rivela che diversi pagamenti tardivi sono dovuti a controlli supplementari effettuati degli Stati membri su domande controverse, ricorsi e altri contenziosi giudiziari nazionali. Conformemente al principio di proporzionalità, è opportuno stabilire un margine fisso relativo alla spesa entro il quale, per questi casi, non si applica nessuna riduzione dei pagamenti mensili. Una volta superato tale margine, inoltre, per modulare l’impatto finanziario in proporzione al ritardo nel pagamento, è opportuno che la Commissione riduca i pagamenti dell’Unione in proporzione all’entità del ritardo nel pagamento. I pagamenti dell’aiuto anteriori alla prima data possibile di pagamento prevista dalla normativa agricola dell’Unione non possono essere giustificati con le stesse ragioni addotte per i pagamenti effettuati dopo l’ultima data possibile per il pagamento. Non dovrebbe essere prevista, pertanto, nessuna riduzione proporzionale per questi pagamenti anticipati. È tuttavia opportuno applicare una deroga per i casi in cui la normativa agricola dell’Unione prevede il versamento di un anticipo fino ad un certo importo massimo.

(5)

La Commissione effettua pagamenti mensili o periodici a favore degli Stati membri sulla base delle dichiarazioni di spesa trasmesse da questi ultimi. Essa dovrebbe tuttavia tenere conto delle entrate riscosse dagli organismi pagatori per conto del bilancio dell’Unione. Occorre quindi stabilire le condizioni alle quali devono essere effettuate talune compensazioni tra spese ed entrate nell’ambito del FEAGA e del FEASR.

(6)

Se, all’inizio dell’esercizio finanziario, il bilancio dell’Unione non è ancora stato adottato, l’articolo 16, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) prevede che le operazioni di pagamento possono essere effettuate mensilmente, per capitolo, entro i limiti di un dodicesimo degli stanziamenti autorizzati per tale capitolo per l’esercizio precedente. In tale caso, ai fini di un’equa ripartizione degli stanziamenti disponibili tra gli Stati membri, è opportuno disporre che i pagamenti mensili nell’ambito del FEAGA e i pagamenti intermedi nell’ambito del FEASR siano effettuati limitatamente ad una percentuale delle dichiarazioni di spesa trasmesse da ciascuno Stato membro e che il saldo non utilizzato nel corso di un dato mese sia riassegnato nell’ambito delle decisioni della Commissione relative ai pagamenti mensili o intermedi successivi.

(7)

I tassi di cambio applicabili dovrebbero essere fissati tenendo conto dell’esistenza o no di un fatto generatore definito nella normativa agricola settoriale. Per evitare l’applicazione, da parte degli Stati membri che non hanno adottato l’euro, di tassi di cambio diversi per la contabilizzazione in una moneta diversa dall’euro delle entrate riscosse o degli aiuti versati ai beneficiari e per la redazione della dichiarazione di spesa da parte dell’organismo pagatore, è opportuno che gli Stati membri interessati applichino per le loro dichiarazioni di spesa, nell’ambito del FEAGA, lo stesso tasso di cambio utilizzato per le entrate riscosse o i pagamenti versati ai beneficiari. Inoltre, per semplificare le formalità amministrative relative ai recuperi riguardanti più operazioni, occorre prevedere un tasso di cambio unico per la contabilizzazione di detti recuperi.

(8)

Per consentire alla Commissione di verificare che gli Stati membri rispettino l’obbligo di tutela degli interessi finanziari dell’Unione e garantire un’efficace applicazione della procedura di verifica di conformità di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, è opportuno stabilire i criteri e la metodologia di applicazione delle rettifiche. Occorre definire i diversi tipi di rettifiche di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e stabilire i principi in base ai quali si terrà conto delle circostanze di ciascun caso per determinare l’ammontare della rettifica. È opportuno, inoltre, stabilire le modalità di accredito ai fondi dei recuperi effettuati dagli Stati membri presso i beneficiari.

(9)

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 dispone il controllo della realtà e della regolarità delle operazioni che rientrano direttamente o indirettamente nel sistema di finanziamento del FEAGA sulla base dei documenti commerciali dei beneficiari o dei debitori. È opportuno escludere dal campo di applicazione di tale regolamento le misure che, per loro natura, non si prestano a verifiche ex post mediante il controllo dei documenti commerciali, nonché le misure che riguardano pagamenti per superficie o pagamenti non connessi a documenti commerciali che possono essere sottoposti a controllo.

(10)

Numerose disposizioni della normativa agricola dell’Unione prescrivono la costituzione di una cauzione a garanzia del pagamento di una somma dovuta in caso di inadempimento di un obbligo. Tuttavia, l’esperienza dimostra che nella prassi tale prescrizione è interpretata in modi molto diversi. Pertanto, per evitare disparità nelle condizioni di concorrenza è opportuno stabilire le condizioni applicabili a tale prescrizione.

(11)

Le spese relative alla costituzione della cauzione, sostenute tanto dall’interessato che la costituisce quanto dall’organismo competente, possono non essere proporzionate alla somma garantita se tale somma è inferiore a un certo limite. Gli organismi competenti devono pertanto avere il diritto di rinunciare a esigere una cauzione per il pagamento di una somma inferiore a tale limite. Inoltre, gli organismi competenti devono avere la facoltà di rinunciare a prescrivere la costituzione di una cauzione quando la natura del responsabile dell’adempimento degli obblighi rende superflua tale prescrizione.

(12)

Gli organismi competenti devono avere il diritto di rifiutare le cauzioni ritenute insoddisfacenti.

(13)

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 rafforza le disposizioni che prescrivono la costituzione di una cauzione a garanzia del pagamento di una somma dovuta in caso di mancato adempimento di un obbligo. È opportuno integrare tale quadro giuridico orizzontale unico con norme uniformi sui casi di forza maggiore, sull’incameramento e sullo svincolo della cauzione. Il regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (9) e il regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (10) contengono norme sullo svincolo e sull’incameramento delle cauzioni nel settore dei titoli d’importazione e di esportazione e del regime delle restituzioni all’esportazione. Le nuove norme previste dal presente regolamento dovrebbero applicarsi anche in questi settori. Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno abrogare le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 376/2008 e del regolamento (CE) n. 612/2009.

(14)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 ha operato una distinzione tra prescrizioni principali, secondarie e subordinate, mentre un numero limitato di regolamenti della Commissione fa riferimento soltanto alle prescrizioni principali. Il mancato adempimento di una prescrizione determinava l’incameramento integrale o proporzionale della cauzione relativa a tale prescrizione secondo complessi metodi di calcolo che hanno generato confusione. Nel rispetto del principio di proporzionalità, è opportuno semplificare l’approccio all’incameramento adeguandosi alla situazione concreta in cui un obbligo non è adempiuto, o non è adempiuto tempestivamente, o non ne è provato l’adempimento entro i termini stabiliti.

(15)

Molte disposizioni della normativa agricola dell’Unione prevedono l’incameramento della cauzione costituita in caso di violazione di un obbligo da essa garantito, senza distinguere tra i diversi tipi di violazione. Per ragioni di equità è opportuno fare una distinzione tra le conseguenze derivanti dalla violazione di obblighi diversi. In particolare, occorre prevedere l’incameramento parziale della cauzione in casi specifici.

(16)

Non è opportuno operare una distinzione tra le conseguenze del mancato adempimento di un obbligo a seconda che sia stato ricevuto o no un anticipo. Pertanto, le cauzioni costituite a fronte di anticipi devono essere soggette a norme particolari.

(17)

È opportuno stabilire i fatti generatori dei tassi di cambio applicabili alle diverse situazioni che si verificano nell’ambito della normativa agricola settoriale, fatte salve le eventuali definizioni o deroghe previste dalle norme che disciplinano i settori interessati, in base ai criteri di cui all’articolo 106, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

(18)

Per tutti i prezzi e gli importi che vanno determinati nel quadro degli scambi con i paesi terzi, l’accettazione della dichiarazione in dogana rappresenta il fatto generatore più idoneo per raggiungere il fine commerciale perseguito. Lo stesso vale per le restituzioni all’esportazione e per la determinazione del prezzo di entrata degli ortofrutticoli nell’Unione, in base al quale i prodotti sono classificati nella tariffa doganale comune. È quindi opportuno adottare questo fatto generatore.

(19)

Per le restituzioni alla produzione, il fatto generatore del tasso di cambio è legato, in linea di massima, all’adempimento di determinate formalità. Ai fini dell’armonizzazione delle regole applicabili, è opportuno disporre che il fatto generatore sia la data in cui viene dichiarato che i prodotti hanno raggiunto la destinazione richiesta, qualora sia richiesta una destinazione, e, in tutti gli altri casi, l’accettazione della domanda di pagamento della restituzione da parte dell’organismo pagatore.

(20)

Per gli aiuti erogati in funzione della quantità di prodotto commercializzato o da utilizzare in modo specifico, l’obbligo cui è subordinata la concessione dell’aiuto è costituito da un atto che garantisce l’uso appropriato dei prodotti in questione. La presa in consegna dei prodotti da parte dell’operatore interessato rappresenta una condizione preliminare affinché le autorità competenti possano effettuare le necessarie verifiche o ispezioni alla contabilità dell’operatore stesso e venga garantito il trattamento uniforme delle pratiche. È quindi opportuno che il fatto generatore del tasso di cambio sia messo in relazione con la presa in consegna dei prodotti.

(21)

Per gli altri aiuti a favore del settore agricolo, le situazioni possono essere molto diverse. Tali aiuti, comunque, sono sempre concessi previa domanda e nei termini prescritti dalla normativa. È pertanto opportuno far corrispondere il fatto generatore del tasso di cambio al termine ultimo per la presentazione delle domande.

(22)

Per le misure di sostegno, gli aiuti e i premi nel settore vitivinicolo, occorre collegare il fatto generatore del tasso di cambio, a seconda della situazione, alla data d’inizio della campagna viticola, al completamento di determinate operazioni o a una data specifica. È opportuno quindi precisare il fatto generatore da prendere in considerazione per ogni situazione.

(23)

Le situazioni da prendere in considerazione ai fini della determinazione del fatto generatore sono molto diverse da un settore all’altro. È quindi opportuno stabilire il fatto generatore in funzione della specificità di ciascuna delle situazioni e delle misure contemplate dai diversi settori agricoli, in particolare per quanto riguarda gli aiuti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il programma «Frutta nelle scuole», il settore dello zucchero, le misure promozionali e alcune misure nel settore degli ortofrutticoli.

(24)

Per quanto riguarda gli importi a vocazione strutturale o ambientale di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), e gli importi approvati a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (12), il cui pagamento è a carico dei programmi di sviluppo rurale approvati a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli importi sono fissati per una campagna di commercializzazione o per un anno civile. Il fine commerciale è dunque raggiunto se il fatto generatore del tasso di cambio è stabilito per l’anno in questione. In considerazione di tali elementi, è opportuno stabilire che il fatto generatore è il 1o gennaio dell’anno in cui è adottata la decisione di concedere l’aiuto.

(25)

Per quanto riguarda gli anticipi e le cauzioni, gli importi da versare o garantiti sono fissati in euro secondo la normativa agricola settoriale. Il tasso di cambio applicabile a detti importi deve essere quindi quello di una data prossima alla data di pagamento dell’anticipo o di costituzione della cauzione. Se si ricorre alla cauzione, il relativo importo deve permettere anche di coprire l’insieme dei rischi per i quali è stata costituita. In tali circostanze, è opportuno definire il fatto generatore del tasso di cambio in funzione della data di fissazione dell’importo dell’anticipo o di costituzione della cauzione, oppure della data del relativo versamento.

(26)

A norma del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (13), la Commissione procede al disimpegno automatico di un impegno di bilancio relativo a un programma di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 che non è stato utilizzato alla fine del secondo anno successivo a quello dell’impegno di bilancio. Il regolamento (UE) n. 1306/2013 modifica la norma, disponendo il disimpegno automatico alla fine del terzo anno successivo a quello dell’impegno di bilancio. Per ragioni di coerenza, ai programmi di sviluppo rurale del periodo 2007-2013 si dovrebbe continuare ad applicare la regola «N+2», stabilendo di conseguenza una disposizione transitoria. Parimenti, è opportuno che i pagamenti intermedi relativi ai programmi di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 continuino ad essere assoggettati all’obbligo di rispettare l’importo globale del contributo del FEASR assegnato ad ogni asse prioritario per l’intero periodo coperto dal programma interessato. Inoltre, per garantire la continuità nella gestione di tali programmi, è opportuno che queste disposizioni transitorie si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

ORGANISMI PAGATORI E ALTRI ORGANISMI

Articolo 1

Condizioni di riconoscimento degli organismi pagatori

1.   Gli organismi pagatori incaricati di gestire e controllare le spese, a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, forniscono, per quanto riguarda i pagamenti che eseguono e la comunicazione e conservazione delle informazioni, garanzie sufficienti in ordine ai seguenti aspetti:

a)

il controllo dell’ammissibilità delle domande e, nel quadro dello sviluppo rurale, la procedura di attribuzione degli aiuti, nonché la loro conformità alle norme dell’Unione, prima di procedere all’ordine di pagamento;

b)

l’esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti;

c)

l’effettuazione dei controlli previsti dalla normativa dell’Unione;

d)

la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme dell’Unione;

e)

l’accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantirne la completezza, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi delle norme dell’Unione.

2.   Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori i servizi od organismi che rispettano le condizioni di cui al paragrafo 1. Per essere riconosciuti, inoltre, gli organismi pagatori devono disporre di una struttura amministrativa e di un sistema di controllo interno conformi ai criteri di cui all’allegato I («criteri per il riconoscimento») relativi ai seguenti aspetti:

a)

ambiente interno;

b)

attività di controllo;

c)

informazione e comunicazione;

d)

monitoraggio.

Gli Stati membri possono definire ulteriori criteri di riconoscimento per tenere conto delle dimensioni, delle responsabilità e di altre caratteristiche specifiche dell’organismo pagatore.

Articolo 2

Condizioni di riconoscimento degli organismi di coordinamento

1.   Ove siano riconosciuti più organismi pagatori, a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, lo Stato membro interessato decide, mediante atto formale adottato a livello ministeriale, in merito al riconoscimento dell’organismo di coordinamento, dopo aver accertato che l’organizzazione amministrativa di tale organismo offre garanzie sufficienti in ordine alla sua capacità di svolgere i compiti di cui a detto articolo.

2.   Per ottenere il riconoscimento, l’organismo di coordinamento deve adottare procedure atte a garantire che:

a)

le dichiarazioni destinate alla Commissione siano basate su informazioni provenienti da fonti debitamente autorizzate;

b)

le dichiarazioni destinate alla Commissione siano debitamente autorizzate prima della loro trasmissione;

c)

esista una pista adeguata di controllo a sostegno delle informazioni trasmesse alla Commissione;

d)

le informazioni ricevute e trasmesse siano archiviate in modo sicuro, in formato cartaceo o elettronico.

Articolo 3

Obblighi dell’organismo pagatore per quanto riguarda l’intervento pubblico

1.   Gli organismi pagatori di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 provvedono alla gestione e al controllo delle operazioni connesse alle misure di intervento relative all’ammasso pubblico di cui sono responsabili, alle condizioni definite nell’allegato II del presente regolamento e, se del caso, dalla normativa agricola settoriale, in particolare in base alle percentuali minime di controllo fissate nello stesso allegato.

Gli organismi pagatori hanno la facoltà di delegare le proprie competenze in questo ambito ad organismi di intervento rispondenti alle condizioni previste per il riconoscimento all’allegato I, punto 1.C, del presente regolamento o di intervenire per il tramite di altri organismi pagatori.

2.   Gli organismi pagatori o gli organismi di intervento possono, ferma restando la loro responsabilità globale relativa all’ammasso pubblico:

a)

affidare la gestione di alcune misure di ammasso pubblico a persone fisiche o giuridiche che provvedono all’ammasso dei prodotti agricoli di intervento («enti assuntori»);

b)

incaricare persone fisiche o giuridiche dell’assolvimento di alcuni compiti specifici previsti dalla normativa agricola settoriale.

Qualora gli organismi pagatori affidino la gestione agli enti assuntori di cui al primo comma, lettera a), tale gestione avviene obbligatoriamente nell’ambito di contratti di ammasso, in base agli obblighi e ai principi generali definiti nell’allegato III.

3.   Gli obblighi a carico degli organismi pagatori, ai fini dell’ammasso pubblico, sono in particolare i seguenti:

a)

tenere una contabilità di magazzino e finanziaria per ogni prodotto oggetto di una misura di intervento di ammasso pubblico, con riferimento alle operazioni che realizzano nel periodo compreso tra il 1o ottobre di un dato anno e il 30 settembre dell’anno successivo, periodo detto «esercizio contabile»;

b)

tenere aggiornato l’elenco degli enti assuntori con cui hanno stipulato un contratto di ammasso pubblico. Tale elenco contiene gli elementi tecnici che consentono di determinare con precisione tutti i luoghi di ammasso, le rispettive capacità, il numero di capannoni, di celle frigorifere e di sili, le piante e gli schemi;

c)

tenere a disposizione della Commissione i contratti tipo utilizzati per l’ammasso pubblico, le regole definite per la presa in consegna dei prodotti, l’ammasso e l’uscita dei prodotti dai magazzini degli assuntori, nonché le regole applicabili alla responsabilità di questi ultimi;

d)

tenere una contabilità di magazzino centralizzata e informatizzata, che fa riferimento a tutti i siti di ammasso, a tutti i prodotti, con le rispettive quantità e qualità, e che precisa per ciascun prodotto il peso, se del caso netto e lordo, oppure il volume;

e)

effettuare sotto la propria responsabilità tutte le operazioni relative all’immagazzinamento, alla conservazione, al trasporto o ai trasferimenti dei prodotti di intervento in conformità delle normative unionale e nazionale, fatta salva la responsabilità degli acquirenti, degli altri organismi pagatori che intervengono nell’ambito di un’operazione o delle persone a tal fine delegate;

f)

effettuare durante tutto l’anno i controlli sui luoghi di ammasso dei prodotti di intervento, a intervalli irregolari e senza preavviso. È tuttavia ammesso un preavviso, tassativamente limitato al periodo minimo necessario, sempre che non venga compromessa la finalità del controllo. Il preavviso non può di regola oltrepassare le 24 ore, salvo in casi debitamente giustificati;

g)

effettuare un inventario annuo alle condizioni stabilite all’articolo 4.

Se in uno Stato membro le gestione dei conti dell’ammasso pubblico per uno o più prodotti è affidata a più organismi pagatori, la contabilità di magazzino e la contabilità finanziaria di cui alle lettere a) e d) sono consolidate a livello di Stato membro prima che siano comunicate le informazioni corrispondenti alla Commissione.

4.   Gli organismi pagatori prendono le misure necessarie a garantire:

a)

che i prodotti oggetto di misure di intervento dell’Unione siano correttamente conservati controllando la qualità dei prodotti immagazzinati almeno una volta all’anno;

b)

l’integrità delle scorte d’intervento.

5.   Gli organismi pagatori informano immediatamente la Commissione:

a)

dei casi in cui la proroga del periodo di ammasso di un prodotto può provocarne il deterioramento;

b)

delle perdite quantitative o del deterioramento di un prodotto a causa di calamità naturali.

Se si verificano le situazioni di cui al primo comma, lettere a) e b), la Commissione adotta le decisioni del caso:

a)

per le situazioni di cui al primo comma, lettera a), secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14);

b)

per le situazioni di cui al primo comma, lettera b), secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 116, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

6.   Le conseguenze finanziarie risultanti dalla cattiva conservazione del prodotto oggetto di misure di intervento dell’Unione, in particolare a causa dell’inadeguatezza dei metodi di ammasso, sono a carico degli organismi pagatori. In caso di inadempimento dei rispettivi impegni o obblighi, la responsabilità finanziaria incombe agli organismi pagatori, ferma restando la possibilità di rivalsa nei confronti degli enti assuntori.

7.   Gli organismi pagatori garantiscono agli agenti della Commissione o alle persone da essa incaricate l’accessibilità permanente, per via elettronica o presso la propria sede, alla contabilità dell’ammasso pubblico e a tutti i documenti, i contratti e i fascicoli costituiti o ricevuti nell’ambito dell’intervento.

Articolo 4

Inventario

1.   Gli organismi pagatori procedono, nel corso di ogni esercizio contabile, alla compilazione di un inventario di tutti i prodotti che hanno formato oggetto di interventi dell’Unione.

Essi confrontano i risultati dell’inventario con i dati contabili. Le eventuali differenze di quantità constatate e gli importi risultanti dalle differenze qualitative rilevate in occasione di verifiche sono contabilizzati a norma dell’articolo 46, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

2.   Ai fini del paragrafo 1, i quantitativi mancanti connessi a normali operazioni di ammasso corrispondono alla differenza tra le scorte teoriche che risultano dall’inventario contabile, da un lato e, dall’altro, le scorte reali riscontrate in base all’inventario di cui al paragrafo 1 ovvero le scorte contabili sussistenti dopo l’esaurimento delle scorte reali di un magazzino e sono soggetti ai limiti di tolleranza stabiliti nell’allegato IV.

CAPO II

GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 5

Inosservanza del termine ultimo di pagamento

1.   Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), in virtù delle eccezioni di cui all’articolo 40, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e in conformità con il principio di proporzionalità, le spese effettuate oltre i termini di pagamento prescritti sono ammissibili al finanziamento unionale alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.

2.   Quando le spese pagate oltre i termini rappresentano fino al 5 % delle spese pagate nel rispetto dei termini non è operata alcuna riduzione dei pagamenti mensili.

Quando le spese pagate oltre i termini superano il limite del 5 %, tutte le spese supplementari pagate oltre i termini sono ridotte secondo le seguenti modalità:

a)

le spese pagate nel primo mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 10 %,

b)

le spese pagate nel secondo mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 25 %,

c)

le spese pagate nel terzo mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 45 %,

d)

le spese pagate nel quarto mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 70 %,

e)

le spese pagate oltre il quarto mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 100 %.

3.   In deroga al paragrafo 2, per i pagamenti diretti soggetti al massimale di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) si applicano le seguenti modalità:

a)

quando il limite di cui al paragrafo 2, primo comma, non è stato interamente utilizzato per pagamenti effettuati per l’anno civile N entro il 15 ottobre dell’esercizio N + 1 e la parte rimanente del limite supera il 2 %, questa parte rimanente è ridotta al 2 %;

b)

durante l’esercizio finanziario N + 1, i pagamenti diretti, diversi dai pagamenti di cui al regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) e al regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), con riferimento all’anno civile N - 1 o ad anni precedenti, effettuati oltre i termini di pagamento prescritti, sono ammissibili al finanziamento del FEAGA soltanto se l’importo totale dei pagamenti diretti eseguiti entro l’esercizio finanziario N + 1, rettificato ove opportuno per gli importi precedenti all’adattamento di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013, non supera il massimale di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 per l’anno civile N, a norma dell’articolo 7 del medesimo regolamento;

c)

le spese che superano i massimali di cui alla lettera a) o alla lettera b) sono ridotte del 100 %.

Per la verifica del rispetto della condizione di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, non si tiene conto degli importi dei rimborsi di cui all’articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

4.   La Commissione applica una ripartizione temporale diversa da quella prevista ai paragrafi 2 e 3, e/o tassi di riduzione inferiori o nulli qualora si verifichino condizioni di gestione particolari per talune misure, o se gli Stati membri presentano giustificazioni fondate.

Tuttavia, il primo comma non si applica alle spese che superano il massimale di cui al paragrafo 3, lettera b).

5.   Nell’ambito dei pagamenti mensili, il controllo del rispetto dei termini di pagamento è effettuato due volte nel corso dell’esercizio di bilancio:

a)

sulle spese effettuate fino al 31 luglio,

b)

sulle spese effettuate fino al 15 ottobre.

Gli eventuali superamenti avvenuti nel corso dei mesi di agosto, settembre e ottobre sono presi in considerazione al momento della decisione sulla liquidazione dei conti di cui all’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

6.   Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano fatta salva la decisione successiva di verifica di conformità, di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 6

Inosservanza della prima data possibile di pagamento

Per quanto concerne il FEAGA, se gli Stati membri sono autorizzati a versare anticipi fino a un certo importo massimo anteriormente alla prima data possibile per l’esecuzione del pagamento fissata dalla normativa agricola settoriale, le spese che superano tale importo massimo sono considerate spese effettuate anteriormente alla prima data possibile. Tuttavia, in virtù delle eccezioni di cui all’articolo 40, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, tali spese sono ammissibili al finanziamento unionale previa riduzione del 10 %.

Articolo 7

Compensazione da parte degli organismi pagatori

1.   Con la decisione relativa ai pagamenti mensili adottata in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione effettua il pagamento del saldo delle spese dichiarate da ciascuno Stato membro diminuite dell’importo delle entrate con destinazione specifica indicate dallo Stato membro nella medesima dichiarazione delle spese. Detta compensazione si considera equivalente alla riscossione delle entrate corrispondenti.

Gli stanziamenti d’impegno e gli stanziamenti di pagamento generati dalle entrate con destinazione specifica sono aperti a partire dall’assegnazione di tali entrate alle linee di bilancio. La destinazione avviene al momento della contabilizzazione delle entrate con destinazione specifica, nei due mesi successivi alla ricezione delle dichiarazioni trasmesse dagli Stati membri, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 43, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

2.   Gli importi di cui all’articolo 43, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1306/2013 che siano stati trattenuti prima del pagamento dell’aiuto oggetto dell’irregolarità o della negligenza sono dedotti dalla spesa corrispondente.

3.   Durante ciascun periodo di riferimento gli importi dei contributi del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) recuperati presso i beneficiari nell’ambito del programma di sviluppo rurale di cui trattasi sono dedotti dall’importo a carico del FEASR nella dichiarazione di spesa relativa a tale periodo.

4.   Gli importi in più o in meno eventualmente risultanti dalla liquidazione contabile di cui all’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, che possono essere riutilizzati nell’ambito del programma di sviluppo rurale, sono aggiunti o dedotti dall’importo del contributo del FEASR quando viene effettuata la prima dichiarazione dopo la decisione sulla liquidazione dei conti.

5.   Il finanziamento da parte del FEAGA è pari alle spese, calcolate in base ai dati comunicati dall’organismo pagatore, previa detrazione delle entrate eventuali originate dalle misure di intervento, convalidate dal sistema informatico posto in essere dalla Commissione e indicate dall’organismo pagatore nella propria dichiarazione delle spese.

Articolo 8

Adozione tardiva del bilancio dell’Unione

1.   Per quanto riguarda il FEAGA, se all’apertura dell’esercizio finanziario il bilancio dell’Unione non è ancora stato adottato, i pagamenti mensili di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono concessi limitatamente ad una percentuale delle dichiarazioni di spesa trasmesse da ciascuno Stato membro, fissata per capitolo di spesa e nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 16 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. La Commissione tiene conto del saldo non rimborsato agli Stati membri nelle decisioni relative ai rimborsi successivi.

2.   Per quanto riguarda il FEASR, se all’apertura dell’esercizio finanziario il bilancio dell’Unione non è ancora stato adottato:

a)

i pagamenti intermedi di cui all’articolo 36 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono concessi in proporzione agli stanziamenti disponibili come percentuale delle dichiarazioni di spesa ricevute per ogni programma di sviluppo rurale. La Commissione tiene conto del saldo non rimborsato agli Stati membri nei pagamenti intermedi successivi;

b)

per quanto riguarda gli impegni di bilancio di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1306/2103, le prime rate annuali dopo l’adozione dei programmi di sviluppo rurale rispettano l’ordine di adozione di tali programmi. Gli impegni di bilancio relativi alle rate annuali successive sono assunti secondo l’ordine dei programmi che hanno esaurito i rispettivi impegni. La Commissione può assumere impegni annuali parziali per i programmi di sviluppo rurale nel caso in cui gli stanziamenti di impegno disponibili siano limitati. Il saldo residuo per tali programmi è impegnato non appena si rendano disponibili stanziamenti di impegno aggiuntivi.

Articolo 9

Rinvio dei pagamenti mensili

Dopo aver informato gli Stati membri interessati, la Commissione può rinviare i pagamenti mensili di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1306/2013 da versare agli Stati membri nei casi in cui le comunicazioni previste dall’articolo 102, paragrafo 1, lettera c), punti i) e ii), del medesimo regolamento arrivino in ritardo o contengano discrepanze che richiedono ulteriori verifiche.

Articolo 10

Sospensione dei pagamenti in caso di presentazione tardiva

1.   La sospensione dei pagamenti di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applica alle misure elencate nell’allegato V del presente regolamento.

2.   Per quanto riguarda le spese del FEAGA, si applicano i seguenti tassi di sospensione dei pagamenti:

a)

se i risultati dei controlli non sono stati comunicati entro il 15 ottobre, l’1 % delle spese per le quali le pertinenti informazioni non sono state trasmesse in tempo utile;

b)

se i risultati dei controlli non sono stati comunicati entro il 1o dicembre, l’1,5 % delle spese per le quali le pertinenti informazioni non sono state trasmesse in tempo utile.

3.   Per quanto riguarda le spese del FEASR, si applicano i seguenti tassi di sospensione dei pagamenti:

a)

se i risultati dei controlli non sono stati comunicati entro il 15 ottobre, l’1 % delle spese per le quali le pertinenti informazioni non sono state trasmesse in tempo utile;

b)

se i risultati dei controlli non sono stati comunicati entro il 15 gennaio, l’1,5 % delle spese per le quali le pertinenti informazioni non sono state trasmesse in tempo utile.

Articolo 11

Tasso di cambio applicabile per la redazione delle dichiarazioni di spesa

1.   A norma dell’articolo 106, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, relativamente al FEAGA, per la redazione delle dichiarazioni di spesa gli Stati membri che non hanno adottato l’euro applicano lo stesso tasso di cambio che hanno utilizzato per effettuare i pagamenti ai beneficiari o per incassare entrate, in conformità al capo V e alla normativa agricola settoriale. Per le decisioni di liquidazione dei conti di cui agli articoli 51 e 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 gli Stati membri usano il primo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea dopo l’adozione delle decisioni in questione.

Nei casi diversi da quelli di cui al primo comma, in particolare per i programmi di promozione approvati in virtù del regolamento (CE) n. 3/2008 (18), le misure di promozione nel settore vitivinicolo e le operazioni per le quali la normativa agricola settoriale non ha fissato un fatto generatore, il tasso di cambio applicabile è il penultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea prima del mese per il quale è dichiarata la spesa o l’entrata con destinazione specifica.

2.   Per quanto riguarda i programmi di sviluppo rurale, per la redazione delle dichiarazioni di spesa gli Stati membri non appartenenti alla zona euro applicano, per ogni operazione di pagamento o di recupero, il penultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea prima del mese durante il quale le operazioni sono registrate nei conti dell’organismo pagatore.

CAPO III

LIQUIDAZIONE DEI CONTI E ALTRI CONTROLLI

Articolo 12

Criteri e metodologia per applicare le rettifiche nel quadro della verifica di conformità

1.   Ai fini dell’adozione della decisione in virtù dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 che fissa gli importi da escludere dal finanziamento unionale, la Commissione distingue tra tali importi o parti degli importi identificati come importi indebitamente spesi e quelli determinati applicando rettifiche estrapolate o forfettarie.

Per determinare gli importi che è possibile escludere dal finanziamento unionale, qualora constati che le spese non sono state sostenute conformemente al diritto dell’Unione e, per quanto riguarda il FEASR, conformemente al diritto nazionale e unionale applicabile, la Commissione utilizza le proprie risultanze e tiene conto delle informazioni trasmesse dagli Stati membri durante la procedura di verifica di conformità messa in atto a norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

2.   La Commissione basa l’esclusione sull’individuazione degli importi indebitamente spesi soltanto se questi possono essere identificati con uno sforzo proporzionato. Qualora la Commissione non riesca a identificare con uno sforzo proporzionato gli importi indebitamente spesi, entro i termini da essa stabiliti durante la procedura di verifica di conformità gli Stati membri possono trasmettere i dati relativi alla verifica di tali importi sulla base dell’esame di tutti i casi potenzialmente interessati dalla non conformità. Tale verifica interessa la totalità delle spese sostenute in violazione della normativa applicabile e imputate al bilancio dell’Unione. I dati forniti comprendono tutti i singoli importi che sono inammissibili a causa della non conformità constatata.

3.   Ove non sia possibile individuare gli importi indebitamente spesi a norma del paragrafo 2, la Commissione può determinare gli importi da escludere applicando rettifiche estrapolate. Per consentire alla Commissione di determinare gli importi pertinenti, entro i termini da essa stabiliti durante la procedura di verifica di conformità gli Stati membri possono presentare un calcolo dell’importo da escludere dal finanziamento unionale estrapolando, mediante strumenti statistici, i risultati dei controlli effettuati su un campione rappresentativo di tali casi. Il campione è estratto dalla popolazione per la quale è ragionevole presumere che si verifichi la non conformità constatata.

4.   Per tenere conto dei risultati presentati dagli Stati membri di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione deve essere in condizione di:

a)

valutare i metodi utilizzati per l’individuazione o l’estrapolazione, che devono essere chiaramente descritti dagli Stati membri;

b)

verificare la rappresentatività del campione di cui al paragrafo 3;

c)

verificare il contenuto e i risultati dell’individuazione o dell’estrapolazione ad essa presentati;

d)

acquisire elementi probatori di audit sufficienti e pertinenti sui dati sottostanti.

5.   Nell’applicazione del paragrafo 3, gli Stati membri possono utilizzare le statistiche di controllo degli organismi pagatori confermate dall’organismo di certificazione oppure la valutazione del livello di errore effettuata da tale organismo nel contesto degli audit che svolge a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1306/2013, a condizione che:

a)

la Commissione sia soddisfatta del lavoro svolto dagli organismi di certificazione, sia in termini di strategia di audit sia per quanto riguarda il contenuto, la portata e la qualità dell’audit vero e proprio;

b)

l’ambito del lavoro degli organismi di certificazione corrisponda all’oggetto della verifica di conformità in causa, segnatamente per quanto riguarda le misure o i regimi;

c)

nelle valutazioni si sia tenuto conto dell’importo delle sanzioni che avrebbero dovuto essere applicate.

6.   Ove non siano rispettate le condizioni per determinare gli importi da escludere dal finanziamento unionale di cui ai paragrafi 2 e 3 o la natura del caso sia tale che gli importi da escludere non possano essere determinati a norma dei medesimi paragrafi, la Commissione applica le opportune rettifiche forfettarie, tenendo conto della natura e della gravità dell’infrazione e della propria stima del rischio di danno finanziario causato all’Unione.

Il livello della rettifica forfettaria è stabilito tenendo conto, in particolare, della tipologia di non conformità constatata. A tal fine le carenze dei controlli sono ripartite fra quelle relative a controlli essenziali e quelle relative a controlli complementari, laddove:

a)

i controlli essenziali sono i controlli amministrativi e in loco necessari per determinare l’ammissibilità dell’aiuto e l’applicazione pertinente delle riduzioni e delle sanzioni;

b)

i controlli complementari sono le operazioni amministrative necessarie per trattare correttamente le domande.

Se, nell’ambito della medesima procedura di verifica di conformità, sono accertate diverse tipologie di non conformità che, singolarmente, darebbero luogo a rettifiche forfettarie differenti, si applica soltanto la rettifica forfettaria più elevata.

7.   Nello stabilire il livello delle rettifiche forfettarie, la Commissione tiene specificamente conto delle seguenti circostanze, che dimostrano una maggiore gravità delle carenze e quindi un rischio più elevato di perdite per il bilancio dell’Unione:

a)

uno o più controlli essenziali non vengono effettuati o vengono effettuati in maniera tanto carente o sporadica da essere considerati inefficaci al fine di stabilire l’ammissibilità della domanda o di prevenire le irregolarità; oppure

b)

vengono individuate tre o più carenze riguardanti lo stesso sistema di controllo; oppure

c)

l’applicazione di un sistema di controllo da parte dello Stato membro è ritenuta mancante o gravemente carente e vi sono prove di irregolarità diffuse e di negligenza nella prevenzione delle pratiche irregolari o fraudolente; oppure

d)

è stata già applicata una rettifica allo Stato membro in questione per carenze analoghe nello stesso settore, tenendo comunque conto delle misure correttive o compensative già adottate dallo Stato membro.

8.   Ove uno Stato membro presenti determinati elementi oggettivi che non soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, ma che dimostrano che la perdita massima per i fondi è limitata a un importo inferiore a quello che risulterebbe dall’applicazione del tasso forfettario proposto, la Commissione utilizza il tasso forfettario inferiore per decidere in merito agli importi da escludere dal finanziamento unionale a norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

9.   Dall’importo che la Commissione decide di escludere dal finanziamento unionale a norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono detratti gli importi effettivamente recuperati presso i beneficiari e accreditati ai fondi prima della pertinente data stabilita dalla Commissione nel corso della procedura di verifica di conformità.

Articolo 13

Obbligo conseguente alle procedure di recupero

Dopo il completamento delle procedure di recupero di cui all’articolo 54, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri:

a)

accreditano al FEAGA il 50 % degli importi recuperati, previa detrazione delle spese di recupero di cui all’articolo 55, secondo comma, del medesimo regolamento;

b)

accreditano al FEASR il 50 % degli importi recuperati dopo la chiusura del programma di sviluppo rurale o recuperati prima della chiusura del programma ma che non è stato possibile riassegnare a norma dell’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 14

Controllo delle operazioni

Il sistema di controllo istituito dal titolo V, capo III, del regolamento (UE) n. 1306/2013 non si applica alle misure elencate nell’allegato VI del presente regolamento.

CAPO IV

CAUZIONI

SEZIONE 1

Ambito di applicazione e uso dei termini

Articolo 15

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica in tutti i casi in cui la normativa agricola settoriale prevede la costituzione di una cauzione, indipendentemente dal fatto che sia utilizzato o no il termine «cauzione».

Il presente capo non si applica alle cauzioni costituite a garanzia del pagamento di dazi all’importazione o all’esportazione di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (19).

Articolo 16

Termini usati nel presente capo

Ai fini del presente capo, si intende per:

a)

«organismo competente», l’organismo competente per ricevere la cauzione o l’organismo competente per decidere, in conformità alla normativa applicabile, se la cauzione debba essere svincolata o incamerata;

b)

«cauzione cumulativa», la cauzione costituita presso l’organismo competente per garantire l’adempimento di più obblighi;

c)

«parte pertinente dell’importo garantito», la parte dell’importo garantito corrispondente al quantitativo per il quale una prescrizione non è stata adempiuta.

SEZIONE 2

Obbligo di cauzione

Articolo 17

Persona responsabile

La cauzione è costituita dalla persona o per conto della persona responsabile del pagamento dell’importo dovuto in caso di inadempimento di un obbligo.

Articolo 18

Deroga all’obbligo di cauzione

1.   L’organismo competente può rinunciare ad esigere la costituzione di una cauzione qualora la persona tenuta all’adempimento degli obblighi sia:

a)

un organismo pubblico che esercita funzioni proprie dell’autorità pubblica; oppure

b)

un organismo privato che esercita le funzioni di cui alla lettera a) sotto il controllo dello Stato.

2.   L’organismo competente può rinunciare ad esigere la costituzione di una cauzione qualora l’importo garantito sia inferiore a 500 EUR. In tal caso l’interessato si impegna per iscritto a pagare, in caso di inadempimento dell’obbligo corrispondente, un importo equivalente alla cauzione che avrebbe dovuto costituire.

Ai fini dell’applicazione del primo comma, il valore della cauzione comprende tutti i pertinenti obblighi connessi a una medesima operazione.

Articolo 19

Condizioni applicabili alle cauzioni

1.   L’organismo competente si astiene dall’accettare ovvero chiede che vengano sostituite le cauzioni che, a suo giudizio, sono inadeguate o insoddisfacenti o non offrono una copertura di sufficiente durata.

2.   La cauzione depositata in contanti a mezzo trasferimento non si considera costituita sino a che l’organismo competente non abbia accertato che può disporre del relativo importo.

3.   È considerato deposito in contanti l’assegno il cui pagamento sia garantito da un organismo finanziario a tal fine abilitato dallo Stato membro in cui ha sede l’organismo competente interessato. L’organismo competente è obbligato a chiederne il pagamento unicamente quando sta per scadere il termine di garanzia.

Gli assegni non contemplati dal primo comma costituiscono cauzione solo quando l’organismo competente ha accertato che può disporre del relativo importo.

4.   Le spese addebitate dagli organismi finanziari sono a carico della persona che costituisce la cauzione.

5.   La cauzione depositata in contanti non produce interessi a favore della persona che l’ha costituita.

Articolo 20

Uso dell’euro

1.   Le cauzioni sono costituite in euro.

2.   Se la cauzione viene accettata in uno Stato membro che non ha adottato l’euro, l’importo della cauzione in euro è convertito nella valuta nazionale applicabile in conformità alle disposizioni del capo V. L’impegno corrispondente alla cauzione e l’importo eventualmente trattenuto in caso di irregolarità o di inadempienza restano fissati in euro.

Articolo 21

Il fideiussore

1.   Il fideiussore è ufficialmente residente o stabilito nell’Unione e, fatte salve le disposizioni del trattato relative alla libera prestazione di servizi, è accettato dall’organismo competente dello Stato membro in cui è costituita la cauzione. Il fideiussore si obbliga mediante fideiussione scritta.

2.   La fideiussione scritta deve specificare quanto meno:

a)

l’obbligo o, nel caso di una cauzione cumulativa, il tipo o i tipi di obblighi il cui adempimento è garantito dal pagamento di una somma di denaro;

b)

l’importo massimo che il fideiussore si obbliga a pagare;

c)

l’impegno del fideiussore, in solido con la persona tenuta ad adempiere agli obblighi, a versare nei 30 giorni successivi alla domanda dell’organismo competente ed entro i limiti della fideiussione qualsiasi importo dovuto qualora la cauzione divenga incamerabile.

3.   Quando è stata presentata una cauzione cumulativa scritta, l’organismo competente stabilisce la procedura da seguire per destinare una parte o la totalità della cauzione cumulativa stessa a un determinato obbligo.

Articolo 22

Clausola di forza maggiore

La persona responsabile di un obbligo coperto da una cauzione che, non avendolo rispettato, invochi la forza maggiore, comprova, con soddisfazione dell’organismo competente, che si applica la forza maggiore. Se l’organismo competente riconosce il caso di forza maggiore l’obbligo è cancellato ai soli fini dello svincolo della cauzione.

SEZIONE 3

Svincolo e incameramento delle cauzioni diverse da quelle di cui alla sezione 4

Articolo 23

Incameramento delle cauzioni

1.   L’obbligo di cui all’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 è la prescrizione, essenziale ai fini del regolamento che lo impone, di eseguire, o di astenersi dall’eseguire, un’azione.

2.   In caso di mancato adempimento di un obbligo per il quale non sia stato fissato alcun termine, la cauzione è incamerata nel momento in cui l’organismo competente accerta il mancato adempimento.

3.   In caso di adempimento di un obbligo dopo la scadenza del termine fissato per tale adempimento, la cauzione è incamerata.

In tal caso la cauzione è incamerata innanzi tutto nella misura del 10 %, e quindi applicando al saldo residuo una percentuale supplementare pari al:

a)

2 % per ogni giorno di calendario di superamento del termine prescritto se l’obbligo riguarda l’importazione di prodotti in paesi terzi;

b)

5 % per ogni giorno di calendario di superamento del termine prescritto se l’obbligo riguarda l’uscita di prodotti dal territorio doganale dell’Unione.

4.   In caso di adempimento di un obbligo entro i termini prescritti, ma sia previsto un termine per la presentazione della relativa prova, la cauzione che garantisce tale obbligo è incamerata per ogni giorno di calendario di superamento di tale termine in base alla formula 0,2/termine prescritto in giorni e tenendo conto dell’articolo 25.

Se la prova di cui al primo comma consiste nella presentazione di un titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione utilizzato o scaduto, o nella presentazione della prova che i prodotti hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione, la cauzione da incamerare è pari al 15 % se la prova è presentata dopo il termine di cui al primo comma ma entro il 730° giorno di calendario a decorrere dalla data di scadenza del titolo. Trascorsi i 730 giorni di calendario è incamerato l’intero importo residuo della cauzione.

Se la prova di cui al primo comma consiste nella presentazione di un titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione utilizzato o scaduto, la cauzione da incamerare è pari al:

a)

10 % se il titolo è presentato tra il 61° e il 90° giorno di calendario successivo alla data di scadenza del titolo;

b)

50 % se il titolo è presentato tra il 91° e il 120° giorno di calendario successivo alla data di scadenza del titolo;

c)

70 % se il titolo è presentato tra il 121° e il 150° giorno di calendario successivo alla data di scadenza del titolo;

d)

80 % se il titolo è presentato tra il 151° e il 180° giorno di calendario successivo alla data di scadenza del titolo;

e)

100 % se il titolo è presentato dopo il 180° giorno di calendario successivo alla data di scadenza del titolo.

5.   L’importo della cauzione da incamerare è arrotondato per difetto alla cifra intera in euro o nella valuta nazionale applicabile.

Articolo 24

Svincolo delle cauzioni

1.   Non appena fornita la prova, prevista dalle specifiche disposizioni dell’Unione, che l’obbligo è stato rispettato o dopo l’incameramento parziale della cauzione a norma dell’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell’articolo 23 del presente regolamento, la cauzione oppure, se del caso, il saldo residuo della cauzione è svincolato immediatamente.

2.   A richiesta, la cauzione è svincolata parzialmente su presentazione della prova necessaria relativa a una parte della quantità di prodotto, purché tale parte non sia inferiore a una quantità minima specificata nel regolamento che prevede la cauzione, oppure, in mancanza di tale indicazione, come specificato dallo Stato membro.

3.   Ove non sia stabilito alcun periodo di tempo per la presentazione delle prove prescritte per lo svincolo della cauzione, tale periodo di tempo è pari a 365 giorni di calendario a decorrere dal termine stabilito per l’adempimento dell’obbligo garantito dalla cauzione. Ove non sia stato specificato tale termine, il periodo di tempo è pari a 365 giorni di calendario a decorrere dalla data in cui sono stati rispettati tutti gli obblighi.

Il periodo fissato al primo comma non supera i 1 095 giorni di calendario dal momento in cui la cauzione è stata destinata all’obbligo di cui trattasi.

Articolo 25

Limiti

1.   L’importo totale da incamerare non può in alcun caso superare il 100 % della parte pertinente dell’importo garantito.

2.   L’organismo competente può rinunciare ad incamerare importi inferiori a 100 EUR, purché un’analoga norma sia prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali per casi simili.

SEZIONE 4

Cauzioni relative agli anticipi

Articolo 26

Ambito di applicazione

Le disposizioni della presente sezione si applicano ogniqualvolta una specifica normativa dell’Unione preveda la possibilità di versare in anticipo un determinato importo prima che sia stato adempiuto l’obbligo previsto per l’ottenimento di un aiuto o di un beneficio.

Articolo 27

Svincolo delle cauzioni

1.   La cauzione è svincolata quando:

a)

è accertato il diritto all’attribuzione definitiva dell’importo anticipato; oppure

b)

l’importo attribuito, maggiorato della percentuale stabilita nella specifica normativa dell’Unione, è stato rimborsato.

2.   Se il termine per comprovare il diritto definitivo all’attribuzione dell’importo è scaduto senza che l’interessato abbia fornito la prova richiesta, l’organismo competente avvia immediatamente il procedimento di incameramento della cauzione.

Tuttavia, nei casi previsti dalla specifica normativa dell’Unione, la prova può essere presentata dopo la scadenza del termine contro rimborso parziale della cauzione.

CAPO V

USO DELL’EURO

Articolo 28

Restituzioni all’esportazione e scambi con i paesi terzi

1.   Per gli importi relativi alle importazioni e le tasse all’esportazione, fissati in euro dal diritto dell’Unione relativo alla politica agricola comune ed applicabili dagli Stati membri in valuta nazionale, il tasso di conversione è esattamente uguale al tasso applicabile a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

2.   Per le restituzioni all’esportazione fissate in euro e per i prezzi e gli importi espressi in euro nella normativa agricola dell’Unione sugli scambi con i paesi terzi, il fatto generatore del tasso di cambio è l’accettazione della dichiarazione in dogana.

3.   Ai fini del calcolo del valore forfettario all’importazione degli ortofrutticoli di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (20), necessario per determinare il prezzo di entrata di cui all’articolo 137, paragrafo 1, dello stesso regolamento, il fatto generatore del tasso di cambio per i prezzi rappresentativi utilizzati per il calcolo di detto valore forfettario e dell’importo della riduzione di cui all’articolo 134, paragrafo 3, del citato regolamento è il giorno in cui sono rilevati i prezzi rappresentativi.

Articolo 29

Restituzioni alla produzione e aiuti specifici

1.   Per le restituzioni alla produzione fissate in euro dalla normativa dell’Unione, il fatto generatore del tasso di cambio è la data in cui viene dichiarato che i prodotti hanno raggiunto la destinazione eventualmente richiesta dalla normativa in questione. Nei casi in cui la destinazione non è richiesta, il fatto generatore è l’accettazione della domanda di pagamento della restituzione da parte dell’organismo pagatore.

2.   Fatti salvi gli articoli da 30 a 33, per gli aiuti erogati in funzione della quantità di prodotto commercializzato o da utilizzare in modo specifico, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo atto, successivo alla presa in consegna dei prodotti da parte dell’operatore interessato e obbligatorio ai fini della concessione dell’aiuto, che garantisce l’uso appropriato dei prodotti in questione.

3.   Per gli aiuti all’ammasso privato, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno del periodo per il quale è concesso l’aiuto previsto in forza di un dato contratto.

4.   Per gli aiuti diversi da quelli menzionati ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo e agli articoli 30 e 31, il fatto generatore del tasso di cambio è il termine ultimo per la presentazione delle domande.

Articolo 30

Settore vitivinicolo

1.   Il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno della campagna viticola durante la quale è concesso il sostegno per:

a)

la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti di cui all’articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b)

la costituzione di fondi di mutualizzazione di cui all’articolo 48 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

c)

l’assicurazione del raccolto di cui all’articolo 49 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.   Per l’aiuto alla distillazione volontaria o obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione, di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno della campagna viticola nel corso della quale è consegnato il sottoprodotto.

3.   Per gli investimenti di cui all’articolo 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e per l’innovazione nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il fatto generatore del tasso di cambio è il 1o gennaio dell’anno in cui è adottata la decisione di concedere l’aiuto.

4.   Per le operazioni di vendemmia verde di cui all’articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il fatto generatore del tasso di cambio è il giorno in cui hanno luogo le operazioni di vendemmia verde.

Articolo 31

Importi e pagamenti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseario

1.   Per l’aiuto concesso per la distribuzione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 657/2008 della Commissione (21), il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno del periodo al quale si riferisce la domanda di pagamento di cui all’articolo 11 dello stesso regolamento.

2.   Per il pagamento del prelievo di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione (22), per un periodo di dodici mesi ai sensi della parte II, titolo I, capo III, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (23), il fatto generatore del tasso di cambio è il 1o aprile successivo al periodo considerato.

3.   Per le spese di trasporto di cui all’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione (24), il fatto generatore del tasso di cambio è il giorno di ricevimento dell’offerta valida da parte dell’autorità competente.

Articolo 32

Importi e pagamenti degli aiuti collegati all’attuazione del programma «Frutta nelle scuole»

Per gli aiuti concessi per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini, di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione (25), il fatto generatore del tasso di cambio è il 1o gennaio precedente il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

Articolo 33

Prezzo minimo della barbabietola, prelievo sulle eccedenze e tassa sulla produzione nel settore dello zucchero

Per la tassa sulla produzione dello zucchero, il prezzo minimo della barbabietola e il prelievo sulle eccedenze di cui rispettivamente agli articoli 128, 135 e 142 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il fatto generatore del tasso di cambio è il 1o ottobre della campagna di commercializzazione per la quale detti prezzi e importi sono applicati o versati.

Articolo 34

Importi a vocazione strutturale o ambientale e spese generali dei programmi operativi

1.   Per gli importi di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013 e per gli importi relativi alle misure approvate a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005, il cui pagamento ai beneficiari è a carico dei programmi di sviluppo rurale approvati a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, il fatto generatore del tasso di cambio è il 1o gennaio dell’anno in cui è adottata la decisione di concedere l’aiuto.

Tuttavia, qualora ai sensi della normativa dell’Unione il pagamento degli importi di cui al primo comma sia ripartito su più anni, il fatto generatore del tasso di cambio per ciascuna delle rate annuali è il 1o gennaio dell’anno per il quale è versata la rispettiva rata.

2.   Per gli importi forfettari di cui all’allegato IX, punto 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, destinati a coprire le spese generali connesse specificamente ai fondi di esercizio e ai programmi operativi di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il fatto generatore del tasso di cambio è il 1o gennaio dell’anno al quale si riferiscono tali spese.

Articolo 35

Importi connessi all’autorizzazione a concedere un aiuto finanziario nazionale alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo e al rimborso parziale di tale aiuto finanziario nazionale

1.   Per la richiesta di autorizzazione a concedere l’aiuto finanziario nazionale di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il fatto generatore è il termine ultimo per la presentazione della richiesta alla Commissione, quale stabilito all’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

2.   Per il rimborso dell’aiuto finanziario nazionale da parte dell’Unione ai sensi dell’articolo 95 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, il fatto generatore del tasso di cambio è il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto da parte delle organizzazioni di produttori alle autorità competenti degli Stati membri conformemente all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Articolo 36

Altri importi e prezzi

Per i prezzi o gli importi diversi da quelli menzionati agli articoli da 28 a 35, nonché per gli importi connessi a tali prezzi, espressi in euro nella normativa dell’Unione o nell’ambito di una procedura di gara, il fatto generatore del tasso di cambio è il giorno in cui ha luogo uno dei seguenti atti giuridici:

a)

per gli acquisti, il ricevimento dell’offerta valida;

b)

per le vendite, il ricevimento dell’offerta valida;

c)

per i ritiri di ortofrutticoli, il giorno in cui ha luogo l’operazione di ritiro;

d)

per le operazioni di mancata raccolta e di raccolta verde nel settore ortofrutticolo, il giorno in cui ha luogo l’operazione di mancata raccolta e di raccolta verde;

e)

per i costi di trasporto, trasformazione o ammasso pubblico e per gli importi destinati a studi nell’ambito di una procedura di gara, il termine ultimo per la presentazione delle offerte;

f)

per il rilevamento sul mercato di prezzi, importi od offerte, il giorno al quale si riferisce il prezzo, l’importo o l’offerta rilevati;

g)

per le sanzioni in caso d’inadempienza della normativa agricola, la data di emissione dell’atto con cui i fatti sono accertati dall’autorità competente;

h)

per il fatturato o gli importi relativi ai volumi di produzione, l’inizio del periodo di riferimento previsto dalla normativa agricola.

Articolo 37

Pagamento degli anticipi

Per gli anticipi, il fatto generatore del tasso di cambio è il fatto generatore applicabile al prezzo o all’importo cui si riferisce l’anticipo, se l’evento ha avuto luogo all’atto del pagamento dell’anticipo, oppure, negli altri casi, la data di fissazione dell’anticipo in euro o, in mancanza di questa, la data di pagamento dell’anticipo. Il fatto generatore del tasso di cambio si applica agli anticipi fatta salva l’applicazione, all’intero prezzo o importo considerato, del fatto generatore stabilito per tale prezzo o importo.

Articolo 38

Cauzioni

Per le cauzioni, il fatto generatore del tasso di cambio è la data di costituzione della cauzione.

Si applicano tuttavia le seguenti eccezioni:

a)

per le cauzioni relative agli anticipi, il fatto generatore del tasso di cambio è il fatto generatore definito per l’importo dell’anticipo, se al momento del pagamento della cauzione l’evento si è verificato;

b)

per le cauzioni relative alle gare, il fatto generatore del tasso di cambio è il giorno di presentazione dell’offerta;

c)

per le cauzioni relative all’esecuzione delle offerte, il fatto generatore del tasso di cambio è la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Articolo 39

Controllo delle operazioni

Gli importi in euro di cui al titolo V, capo III, del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono convertiti, se opportuno, in valuta nazionale applicando i tassi di cambio in vigore il primo giorno lavorativo dell’anno in cui inizia il periodo di controllo, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

Articolo 40

Determinazione del tasso di cambio

Se il fatto generatore è stabilito ai sensi della normativa dell’Unione, il tasso di cambio applicabile è il tasso più recente fissato dalla Banca centrale europea (BCE) anteriormente al primo giorno del mese in cui si è verificato il fatto generatore.

Nei seguenti casi, tuttavia, il tasso di cambio applicabile è il seguente:

a)

nei casi di cui all’articolo 28, paragrafo 2, del presente regolamento, nei quali il fatto generatore del tasso di cambio è l’accettazione della dichiarazione in dogana, il tasso di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92;

b)

per le spese d’intervento relative ad operazioni di ammasso pubblico, il tasso risultante dall’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione (26);

c)

per il prezzo minimo della barbabietola di cui all’articolo 33 del presente regolamento, il tasso medio del mese precedente il fatto generatore, stabilito dalla Banca centrale europea (BCE).

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 41

Disposizioni transitorie

1.   Se un organismo pagatore riconosciuto a norma del regolamento (UE) n. 1290/2005 assume responsabilità di spesa che non aveva in precedenza, esso è riconosciuto con le nuove responsabilità entro il 1o gennaio 2015.

2.   Le misure elencate nell’allegato del regolamento (CE) n. 1106/2010 non sono soggette al sistema di controlli stabilito nel titolo V, capo III, del regolamento (UE) n. 1306/2013 ai fini del controllo delle spese anteriori all’esercizio finanziario 2014.

3.   Quando, nella normativa specifica, è fatto riferimento alle prescrizioni principali, secondarie o subordinate di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012, si applica l’articolo 23, paragrafi 2, 3 e 4, del presente regolamento.

4.   Per i programmi di sviluppo rurale di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1698/2005:

a)

le disposizioni dell’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applicano agli impegni di bilancio non utilizzati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’anno dell’impegno di bilancio. All’articolo 38 del medesimo regolamento, i riferimenti all’anno N + 3 si intendono come riferimenti all’anno N + 2;

b)

a norma dell’articolo 36, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, i pagamenti intermedi effettuati dalla Commissione sono assoggettati all’obbligo di rispettare l’importo globale del contributo del FEASR assegnato ad ogni asse prioritario per l’intero periodo coperto dal programma interessato;

c)

ai fini dell’applicazione degli articoli 37 e 38 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il termine ultimo di ammissibilità delle spese è quello stabilito all’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

5.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 54, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per i casi comunicati o da comunicare alla Commissione in relazione agli esercizi finanziari 2013 e 2014, di cui all’articolo 6, lettera h), del regolamento (CE) n. 885/2006, si continua a considerare l’esercizio finanziario del primo verbale di accertamento dell’irregolarità ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1290/2005. Ai casi per i quali non è stato stilato il primo verbale amministrativo o giudiziario di accertamento dell’irregolarità prima del 16 ottobre 2014 si applicano le disposizioni dell’articolo 54, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Per quanto concerne il FEASR, ai fini della liquidazione contabile a norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, le disposizioni dell’articolo 54, paragrafo 2, di tale regolamento si applicano a decorrere dalla liquidazione dei conti dell’esercizio finanziario 2014.

Articolo 42

Modifica del regolamento (CE) n. 376/2008

All’articolo 34 del regolamento (CE) n. 376/2008, i paragrafi 6 e 7 sono soppressi.

Tuttavia, tali disposizioni continuano ad applicarsi alle cauzioni validamente costituite a norma del suddetto regolamento prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 43

Modifica del regolamento (CE) n. 612/2009

All’articolo 47 del regolamento (CE) n. 612/2009, il paragrafo 3 è soppresso.

Tuttavia, tali disposizioni continuano ad applicarsi alle cauzioni validamente costituite a norma del suddetto regolamento prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 44

Abrogazione

I regolamenti (CE) n. 883/2006, (CE) n. 884/2006, (CE) n. 885/2006, (CE) n. 1913/2006, (UE) n. 1106/2010 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 sono abrogati.

Tuttavia, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 continua ad applicarsi alle cauzioni validamente costituite a norma del suddetto regolamento prima della data di entrata in vigore del presente regolamento;

b)

l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2006 continua ad applicarsi alle spese effettuate fino al 15 ottobre 2014;

c)

l’articolo 11 e il capo 3 del regolamento (CE) n. 885/2006 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2014.

Articolo 45

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 41, paragrafo 4, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR (GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri (GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35).

(4)  Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90).

(5)  Regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell’euro nel settore agricolo e recante modifica di taluni regolamenti (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

(6)  Regolamento (UE) n. 1106/2010 della Commissione, del 30 novembre 2010, che stabilisce l’elenco delle misure da escludere dall’applicazione del regolamento (CE) n. 485/2008 del Consiglio relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia (GU L 315 dell’1.12.2010, pag. 16).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione, del 28 marzo 2012, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli (GU L 92 del 30.3.2012, pag. 4).

(8)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3).

(10)  Regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione, del 7 luglio 2009, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(12)  Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

(13)  Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(15)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

(16)  Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

(17)  Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

(18)  Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1).

(19)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

(20)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).

(21)  Regolamento (CE) n. 657/2008 della Commissione, del 10 luglio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole (GU L 183 dell’11.7.2008, pag. 17).

(22)  Regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22).

(23)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(24)  Regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell’11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’acquisto e la vendita di prodotti agricoli all’intervento pubblico (GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1).

(25)  Regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione, del 7 aprile 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell’ambito del programma Frutta nelle scuole (GU L 94 dell’8.4.2009, pag. 38).

(26)  Regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le spese dell’intervento pubblico (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO I

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO

(articolo 1)

1.   AMBIENTE INTERNO

A)   Struttura organizzativa

La struttura organizzativa dell’organismo pagatore gli permette di svolgere le funzioni principali di seguito elencate in relazione alla spesa del FEAGA e del FEASR:

i)

autorizzazione e controllo dei pagamenti per fissare l’importo da erogare a un beneficiario conformemente alla normativa dell’Unione, compresi, in particolare, i controlli amministrativi e in loco;

ii)

esecuzione dei pagamenti per erogare ai beneficiari (o ai loro rappresentanti) l’importo autorizzato o, nel caso dello sviluppo rurale, la parte del cofinanziamento dell’Unione;

iii)

contabilizzazione per registrare (in formato elettronico) tutti i pagamenti nei conti dell’organismo pagatore riservati distintamente alle spese del FEAGA e del FEASR e preparazione di sintesi periodiche di spesa, ivi incluse le dichiarazioni mensili (per il FEAGA), trimestrali (per il FEASR) e annuali destinate alla Commissione. Nei conti dell’organismo pagatore vanno altresì registrati gli attivi finanziati dai fondi, segnatamente per quanto concerne le scorte d’intervento, gli anticipi non liquidati, le cauzioni e i debitori.

La struttura organizzativa dell’organismo pagatore stabilisce in modo chiaro la ripartizione dei poteri e delle responsabilità a tutti i livelli operativi e prevede una separazione delle tre funzioni di cui sopra, le cui responsabilità sono definite nell’organigramma. Essa comprende i servizi tecnici e il servizio di audit interno di cui al punto 4.

B)   Risorse umane

L’organismo garantisce:

i)

la disponibilità di risorse umane adeguate per l’esecuzione delle operazioni e di competenze tecniche adeguate ai differenti livelli operativi;

ii)

una ripartizione dei compiti tale da garantire che nessun funzionario abbia contemporaneamente più incarichi in materia di autorizzazione, pagamento o contabilizzazione delle somme imputate al FEAGA o al FEASR e che nessun funzionario svolga uno dei compiti predetti senza la supervisione di un secondo funzionario;

iii)

che le responsabilità dei singoli funzionari sono definite nella descrizione scritta delle mansioni, inclusa la fissazione di limiti finanziari alle loro competenze;

iv)

che è prevista una formazione adeguata del personale a tutti i livelli operativi, anche in materia di sensibilizzazione al problema delle frodi, e che esiste una politica per la rotazione del personale addetto a funzioni sensibili o, in alternativa, per aumentare la supervisione sullo stesso;

v)

che sono adottate misure adeguate per evitare il rischio di un conflitto d’interessi quando persone che occupano una posizione di responsabilità o svolgono un incarico delicato in materia di verifica, autorizzazione, pagamento e contabilizzazione delle domande di aiuto o di pagamento assumono altre funzioni al di fuori dell’organismo pagatore.

C)   Delega

C.1)

Se l’organismo pagatore delega a un altro organismo l’esecuzione di uno qualsiasi dei suoi compiti, a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

i)

un accordo scritto tra l’organismo pagatore e tale organismo deve specificare, oltre ai compiti delegati, la natura delle informazioni e dei documenti giustificativi da presentare all’organismo pagatore, nonché i termini entro i quali devono essere forniti. L’accordo deve consentire all’organismo pagatore di rispettare i criteri per il riconoscimento;

ii)

l’organismo pagatore resta in ogni caso responsabile dell’efficace gestione dei fondi interessati; esso rimane l’unico responsabile della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, compresa la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, e ad esso compete dichiarare alla Commissione la spesa corrispondente e contabilizzarla;

iii)

le responsabilità e gli obblighi dell’altro organismo, segnatamente per il controllo e la verifica del rispetto della normativa dell’Unione, vanno chiaramente definiti;

iv)

l’organismo pagatore garantisce che l’organismo delegato dispone di sistemi efficaci per espletare in maniera soddisfacente i compiti che gli sono assegnati;

v)

l’organismo delegato conferma esplicitamente all’organismo pagatore che espleta effettivamente i compiti suddetti e descrive i mezzi utilizzati;

vi)

l’organismo pagatore sottopone periodicamente a verifica i compiti delegati per accertarsi che l’operato dell’organismo sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa dell’Unione.

C.2)

Le condizioni specificate ai punti C.1) i), ii), iii) e v) di cui sopra si applicano, mutatis mutandis, ai casi in cui le funzioni dell’organismo pagatore sono espletate da un altro organismo nell’ambito dei suoi compiti ordinari, a norma della legislazione nazionale.

2.   ATTIVITÀ DI CONTROLLO

A)   Procedure di autorizzazione delle domande

L’organismo pagatore adotta le seguenti procedure:

i)

stabilisce procedure particolareggiate per la ricezione, la registrazione e il trattamento delle domande, compresa una descrizione di tutti i documenti da utilizzare;

ii)

ogni funzionario responsabile dell’autorizzazione dispone di un elenco esauriente delle verifiche da effettuare e attesta, nei documenti giustificativi della domanda, che tali verifiche sono state effettuate. L’attestato può essere in formato elettronico. Deve esservi la prova che le operazioni sono state oggetto di una verifica sistematica da parte di un membro del personale di grado superiore, basata ad esempio su un campione, un sistema o un piano;

iii)

il pagamento può essere autorizzato solo quando sono stati effettuati controlli sufficienti per verificare la conformità alla normativa dell’Unione.

I controlli includono tutte le verifiche prescritte dal pertinente regolamento che disciplina la misura specifica in base alla quale viene richiesto l’aiuto, nonché dall’articolo 58 del regolamento (UE) n. 1306/2013, per prevenire e individuare frodi e irregolarità, con particolare riguardo ai rischi connessi. Per quanto riguarda il FEASR, devono essere inoltre applicate procedure per verificare che sono state rispettate le condizioni per la concessione dell’aiuto, anche in materia di aggiudicazione di appalti, e che tutte le norme nazionali e dell’Unione applicabili, comprese quelle fissate nel programma di sviluppo rurale, sono state osservate;

iv)

i dirigenti dell’organismo pagatore, al livello adeguato, vengono informati regolarmente e tempestivamente dei risultati dei controlli amministrativi e in loco effettuati, perché possano tenere conto in ogni momento dell’adeguatezza dei controlli stessi prima di dare seguito a una domanda;

v)

il lavoro svolto è descritto dettagliatamente in una relazione che accompagna ogni domanda o gruppo di domande o, se del caso, che copre un’intera campagna. La relazione è corredata di un attestato di ammissibilità delle domande approvate e della natura, della portata e dei limiti del lavoro svolto. Inoltre, per quanto riguarda il FEASR, deve esservi la garanzia che i criteri per la concessione dell’aiuto, anche in materia di aggiudicazione di appalti, sono stati rispettati e che tutte le norme nazionali e dell’Unione applicabili, comprese quelle fissate nel programma di sviluppo rurale, sono state osservate. Se i controlli fisici o amministrativi non sono esaustivi ma a campione, le domande selezionate devono essere identificate e deve essere descritto il metodo di campionamento nonché i risultati di tutte le ispezioni e le misure adottate in relazione alle discrepanze e irregolarità riscontrate. I giustificativi devono essere sufficienti per garantire che sono stati effettuati tutti i controlli necessari in merito all’ammissibilità delle domande autorizzate;

vi)

qualora i documenti (in formato cartaceo o elettronico) relativi alle domande autorizzate e ai controlli effettuati vengano conservati da altri organismi, questi ultimi e l’organismo pagatore devono mettere a punto procedure che consentano di registrare l’ubicazione di tutti i documenti pertinenti ai pagamenti specifici.

B)   Procedure di pagamento

L’organismo pagatore adotta le necessarie procedure per garantire che i pagamenti siano versati esclusivamente sui conti bancari dei beneficiari o dei loro rappresentanti. Il pagamento viene eseguito dall’istituto bancario dell’organismo pagatore o, se del caso, da un organismo pagatore statale entro cinque giorni lavorativi dalla data di imputazione al FEAGA o al FEASR. Sono adottate procedure intese a garantire che tutti i pagamenti per i quali non vengono effettuati trasferimenti non siano dichiarati ai fondi a fini di rimborso. Se tali pagamenti sono già stati dichiarati ai fondi, dovranno essere nuovamente accreditati agli stessi attraverso le dichiarazioni mensili/trimestrali immediatamente successive oppure al più tardi nei conti annuali. Nessun pagamento viene effettuato in contanti. È ammessa la firma elettronica dell’ordinatore e/o del suo supervisore, a condizione che sia garantito un adeguato livello di sicurezza dei mezzi utilizzati e che l’identità del firmatario sia riconosciuta dal sistema.

C)   Procedure di contabilità

L’organismo pagatore adotta le seguenti procedure:

i)

le procedure contabili atte a garantire che le dichiarazioni mensili (per il FEAGA), trimestrali (per il FEASR) e annuali siano complete, esatte e presentate entro i termini previsti e che eventuali errori od omissioni siano individuati e corretti in particolare mediante controlli e verifiche effettuati periodicamente;

ii)

la contabilità relativa alle scorte d’intervento atta a garantire che i quantitativi e le relative spese siano registrati in modo corretto e in tempi brevi, per partita identificata e nella voce corretta in ogni fase, dall’accettazione dell’offerta fino allo smaltimento materiale del prodotto, conformemente alla normativa applicabile, e che i quantitativi e la natura delle scorte nei vari luoghi possano essere determinati in qualsiasi momento.

D)   Procedure in materia di anticipi e cauzioni

Devono essere adottate procedure per assicurare che:

i)

i pagamenti degli anticipi siano indicati separatamente nelle registrazioni contabili o secondarie;

ii)

le garanzie vengano fornite esclusivamente da istituti finanziari che soddisfano le condizioni di cui al capo IV del presente regolamento e che sono stati riconosciuti dalle autorità competenti. Le garanzie rimangono valide sino a liquidazione o incameramento, su semplice richiesta dell’organismo pagatore;

iii)

gli anticipi vengano liquidati nei termini stabiliti e gli anticipi in ritardo per la liquidazione vengano identificati e le cauzioni prontamente incamerate.

E)   Procedure in caso di debiti

Tutti i criteri di cui ai punti da A) a D) si applicano, mutatis mutandis, ai prelievi, alle cauzioni incamerate, ai pagamenti rimborsati, alle entrate con destinazione specifica ecc., che l’organismo pagatore è tenuto a riscuotere per conto del FEAGA e del FEASR.

L’organismo pagatore istituisce un sistema per individuare tutti gli importi dovuti e per registrare in un unico registro dei debitori tutti i debiti prima che vengano riscossi. Il registro dei debitori deve essere ispezionato a intervalli regolari, adottando le misure necessarie qualora vi siano ritardi nel recupero degli importi dovuti.

F)   Pista di controllo

Le informazioni relative ai documenti che attestano l’autorizzazione, la contabilizzazione e il pagamento delle domande di aiuto nonché le informazioni relative alla gestione degli anticipi, delle cauzioni e dei debiti devono essere disponibili presso l’organismo pagatore per assicurare in ogni momento una pista di controllo sufficientemente dettagliata.

3.   INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

A)   Comunicazione

L’organismo pagatore adotta le necessarie procedure per garantire che qualsiasi modifica dei regolamenti dell’Unione, in particolare del tasso dell’aiuto applicabile, venga registrata e che le istruzioni, le banche dati e gli elenchi di controllo vengano aggiornati in tempo utile.

B)   Sicurezza dei sistemi d’informazione

i)

Fatto salvo il punto ii) di seguito, la sicurezza dei sistemi d’informazione si basa sui criteri definiti in una versione applicabile, nell’esercizio finanziario di cui trattasi, di una delle seguenti norme:

International Standards Organisation (Organizzazione internazionale per la standardizzazione) 27002: Code of practice for Information Security controls (ISO) (codice di buona pratica per i controlli sulla sicurezza delle informazioni),

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik: IT-Grundschutzhandbuch/Manuale di sicurezza informatica di base (BSI),

Information Systems Audit and Control Association: Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) (obiettivi di controllo nel campo dell’informazione e delle tecnologie correlate).

ii)

A decorrere dal 16 ottobre 2016 la sicurezza dei sistemi d’informazione è certificata in conformità con l’Organizzazione internazionale per la standardizzazione 27001: Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni — Requisiti (ISO).

La Commissione può autorizzare gli Stati membri a certificare la sicurezza dei loro sistemi d’informazione in conformità con altre norme riconosciute se tali norme garantiscono un livello di sicurezza almeno equivalente a quello previsto dalla norma ISO 27001.

Per gli organismi pagatori responsabili della gestione e del controllo di una spesa annuale dell’Unione non superiore a 400 milioni di EUR, gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni di cui al primo comma. In tale caso, gli Stati membri continuano ad applicare le disposizioni di cui al punto i). Essi comunicano la loro decisione alla Commissione.

4.   MONITORAGGIO

A)   Monitoraggio continuo mediante attività di controllo interne

Le attività di controllo interne devono interessare quantomeno i seguenti settori:

i)

monitoraggio dei servizi tecnici e degli organismi delegati responsabili dell’esecuzione dei controlli e di altre funzioni, finalizzato a garantire un’attuazione adeguata di regolamenti, orientamenti e procedure;

ii)

esecuzione di modifiche dei sistemi per migliorare i sistemi di controllo nella loro globalità;

iii)

revisione delle domande di aiuto e di pagamento inoltrate all’organismo pagatore nonché di altre informazioni che diano adito a sospetti di irregolarità;

iv)

procedure di monitoraggio per prevenire e individuare frodi e irregolarità, con particolare riguardo ai settori di spesa della PAC di competenza dell’organismo pagatore che sono esposti a un rischio significativo di frode o di altre gravi irregolarità.

Il monitoraggio continuo è parte integrante delle normali e ricorrenti attività operative dell’organismo pagatore. A tutti i livelli, le operazioni quotidiane e le attività di controllo dell’organismo pagatore sono monitorate costantemente per assicurare una pista di controllo sufficientemente dettagliata.

B)   Valutazione distinta da parte del servizio di controllo interno

L’organismo pagatore adotta in tale ambito le seguenti procedure:

i)

il servizio di controllo interno è indipendente dagli altri servizi dell’organismo pagatore e riferisce direttamente al direttore dell’organismo;

ii)

il servizio di controllo interno verifica che le procedure adottate dall’organismo pagatore siano adeguate per garantire la conformità con la normativa dell’Unione e che la contabilità sia esatta, completa e tempestiva. Le verifiche possono essere limitate a determinate misure o a campioni di operazioni, a condizione che il programma di lavoro garantisca la copertura di tutti i settori importanti, compresi i servizi responsabili dell’autorizzazione, per un periodo non superiore a cinque anni;

iii)

l’attività del servizio di controllo interno si svolge conformemente a norme riconosciute a livello internazionale, va registrata in documenti di lavoro e deve figurare nelle relazioni e nelle raccomandazioni destinate alla direzione dell’organismo pagatore.


ALLEGATO II

OBBLIGHI A CARICO DEGLI ORGANISMI PAGATORI E PROCEDURE DI ISPEZIONE MATERIALE

(articolo 3)

A.   OBBLIGHI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

I.   Controlli

1.   Periodicità e rappresentatività

Almeno una volta l’anno, in ciascun luogo di magazzinaggio, viene effettuato un controllo conforme alle disposizioni di cui al punto B, riguardante in particolare:

la procedura di raccolta delle informazioni relative all’ammasso pubblico,

la conformità dei dati contabili in possesso dell’ente assuntore con quelli trasmessi all’organismo pagatore,

la presenza fisica in magazzino dei quantitativi menzionati nelle registrazioni contabili dell’ente assuntore e costituenti la base dell’ultimo resoconto mensile da questi trasmesso, valutata a vista o, in caso di dubbio o contestazione, mediante pesatura o misurazione,

la qualità sana e mercantile dei prodotti immagazzinati.

La presenza fisica deve essere accertata attraverso un’ispezione materiale sufficientemente rappresentativa, vertente almeno sulle percentuali indicate al punto B, che consenta di accertare l’effettiva presenza nelle scorte dell’insieme dei quantitativi iscritti nella contabilità di magazzino.

I controlli di qualità consistono in verifiche visive, olfattive e/o organolettiche e, in caso di dubbio, in analisi approfondite.

2.   Controlli supplementari

Qualora l’ispezione riveli la presenza di anomalie, deve essere ispezionata una percentuale supplementare dei quantitativi immagazzinati secondo lo stesso metodo. L’ispezione si spingerà, se necessario, sino alla pesatura dell’insieme dei prodotti contenuti nella partita o nel magazzino oggetto del controllo.

II.   Verbali dei controlli

1.

L’organismo di controllo interno dell’organismo pagatore o l’organismo da quest’ultimo incaricato redige un verbale per ciascuno dei controlli o delle ispezioni materiali effettuate.

2.

Il verbale reca almeno le seguenti informazioni:

a)

nome dell’ente assuntore, indirizzo del magazzino visitato e descrizione delle partite controllate;

b)

data e ora dell’inizio e della fine delle operazioni di controllo;

c)

indicazione del luogo in cui il controllo viene effettuato e descrizione delle condizioni di magazzinaggio, di imballaggio e di accessibilità;

d)

generalità complete delle persone che procedono al controllo, loro qualifica professionale e descrizione del mandato;

e)

azioni di controllo effettuate e modalità di misurazione volumetrica applicate (in particolare metodi di misurazione, calcoli effettuati, risultati intermedi e finali ottenuti e conclusioni);

f)

per ciascuna partita o qualità in giacenza nel magazzino, il quantitativo indicato nei registri dell’organismo pagatore, quello indicato nei registri del magazzino e le eventuali discrepanze rilevate tra i due registri;

g)

per ciascuna partita o qualità sottoposta a ispezione materiale, le informazioni di cui alla lettera f), nonché il quantitativo accertato in loco e le eventuali discrepanze, il numero della partita o della qualità, le palette, i cartoni, i sili, le cisterne o gli altri recipienti, il peso (se del caso, netto e lordo) o il volume;

h)

dichiarazioni del titolare del magazzino in caso di discrepanze o divergenze;

i)

luogo, data e firma dell’estensore del verbale, nonché dell’ente assuntore o del suo rappresentante;

j)

eventuale espletamento di un controllo più esteso in caso di anomalie, precisando la percentuale dei quantitativi immagazzinati sottoposta a tale controllo, le discrepanze constatate e le spiegazioni fornite.

3.

I verbali devono essere inviati immediatamente al capo del servizio responsabile della contabilità dell’organismo pagatore.

Subito dopo la ricezione del verbale, la contabilità dell’organismo pagatore è rettificata in funzione delle discrepanze e discordanze constatate.

4.

I verbali vengono conservati presso la sede dell’organismo pagatore e possono essere consultati dagli agenti della Commissione e dai suoi incaricati.

5.

L’organismo pagatore redige un documento di sintesi indicante:

i controlli effettuati, distinguendo tra essi le ispezioni materiali (controlli d’inventario),

i quantitativi verificati,

le anomalie constatate rispetto ai resoconti mensili e annuali e le ragioni di tali anomalie.

I quantitativi verificati e le anomalie riscontrate sono indicati, per ciascun prodotto interessato, in peso o volume e come percentuale dei quantitativi totali detenuti.

Nel documento di sintesi figurano in maniera distinta i controlli effettuati per verificare la qualità dei prodotti immagazzinati. Il documento è trasmesso alla Commissione contestualmente ai conti annuali di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

B.   PROCEDURA D’ISPEZIONE MATERIALE PER SETTORE DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE NEL CORSO DEI CONTROLLI DI CUI AL PUNTO A

I.   Burro

1.

La selezione delle partite che si prevede di controllare corrisponde ad almeno il 5 % del quantitativo totale in giacenza all’intervento pubblico. La selezione viene effettuata prima della visita del magazzino in base ai dati contabili dell’organismo pagatore, ma non è comunicata all’ente assuntore.

2.

La verifica in loco della presenza delle partite selezionate e della loro composizione è effettuata mediante:

identificazione dei numeri di controllo delle partite e dei cartoni sulla base delle ricevute d’acquisto o d’entrata,

pesatura delle palette (1 su 10) e dei cartoni (1 per paletta),

verifica visiva del contenuto di un cartone (una paletta su cinque),

verifica dello stato dell’imballaggio.

3.

La descrizione delle partite sottoposte a ispezione fisica e dei difetti constatati è riportata nel verbale di controllo.

II.   Latte scremato in polvere

1.

La selezione delle partite che si prevede di controllare corrisponde ad almeno il 5 % del quantitativo totale in giacenza all’intervento pubblico. La selezione viene effettuata prima della visita del magazzino in base ai dati contabili dell’organismo pagatore, ma non è comunicata all’ente assuntore.

2.

La verifica in loco della presenza delle partite selezionate e della loro composizione è effettuata mediante:

identificazione dei numeri di controllo delle partite e dei sacchi in base alle ricevute d’acquisto o d’entrata,

pesatura delle palette (1 su 10) e dei sacchi (1 su 10),

verifica visiva del contenuto di un sacco (una paletta su cinque),

verifica dello stato dell’imballaggio.

3.

La descrizione delle partite sottoposte a ispezione fisica e dei difetti constatati è riportata nel verbale di controllo.

III.   Cereali e riso

1.   Procedura di ispezione materiale

a)

Selezione delle celle o dei locali da controllare, corrispondente ad almeno il 5 % del quantitativo totale di cereali o riso in giacenza all’intervento pubblico.

La selezione viene effettuata in base ai dati disponibili nella contabilità di magazzino dell’organismo pagatore, ma non è comunicata all’ente assuntore.

b)

Ispezione materiale:

verifica della presenza di cereali o di riso nelle celle o nei locali selezionati,

identificazione dei cereali o del riso,

controllo delle condizioni di magazzinaggio e verifica della qualità dei prodotti immagazzinati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1272/2009 (1),

raffronto del luogo di magazzinaggio e dell’identità dei cereali o del riso con i dati della contabilità di magazzino del deposito,

valutazione dei quantitativi immagazzinati secondo un metodo preventivamente riconosciuto dall’organismo pagatore e la cui descrizione deve essere conservata presso la sede del medesimo.

c)

In ciascuno dei luoghi di magazzinaggio devono essere a disposizione una pianta del magazzino e il documento di metraggio per ciascun silo o cella di magazzinaggio.

In ciascun magazzino i cereali o il riso devono essere immagazzinati in modo da poter consentire l’esecuzione di una verifica volumetrica.

2.   Modalità da seguire in caso di constatazione di differenze

È ammesso un limite di tolleranza per le eventuali differenze constatate in sede di verifica volumetrica dei prodotti.

Si applicano le norme dell’allegato III, punto II, quando la differenza fra il peso del prodotto immagazzinato, constatato in occasione dell’ispezione materiale, e il suo peso contabile è uguale o superiore al 5 % per quanto riguarda i cereali e il riso per il magazzinaggio in silo e per il magazzinaggio in magazzini piani.

Nel caso di cereali o di riso immagazzinati in un deposito, è possibile tener conto dei quantitativi calcolati mediante pesatura al momento dell’entrata in magazzino anziché di quelli ottenuti da una valutazione volumetrica, qualora quest’ultima non assicuri il grado di precisione auspicabile e purché lo scarto tra i due valori non risulti eccessivo.

L’organismo pagatore può avvalersi di questa possibilità qualora le circostanze, valutate caso per caso, lo giustifichino, e comunque sotto la propria responsabilità. In tal caso, esso è tenuto ad indicarlo nel verbale di controllo attenendosi al seguente modello indicativo:

(Modello indicativo)

CEREALI — CONTROLLO DELLE SCORTE

Prodotto:

Ente assuntore: Magazzino, silo:

Numero di cella:

Data:

Partita

Quantità secondo la contabilità di magazzino


A.   Scorte in silo

Numero di camera

Volume in base al registro m3 (A)

Volume libero constatato m3 (B)

Volume dei cereali giacenti m3 (A-B)

Peso specifico constatato kg/hl = 100

Peso dei cereali o del riso

 

 

 

 

 

 

Totale (A): …

B.   Scorte in magazzini piani

 

Camera n.

Camera n.

Camera n.

Superficie occupata …

Altezza …

… m2

… m

… m3

… m2

… m

… m3

… m2

… m

… m3

Rettifiche …

… m3

… m3

… m3

Volume …

… m3

… m3

… m3

Peso specifico …

… kg/hl

… kg/hl

… kg/hl

Peso totale

… tonnellate

… tonnellate

… tonnellate

Totale (B): …

Peso totale in magazzino: …

Differenza rispetto al peso contabile: …

In %: …

…, [data]

… (timbro e firma)

Controllore dell’organismo pagatore:

IV.   Carni bovine

1.

La selezione delle partite che si prevede di controllare corrisponde ad almeno il 5 % del quantitativo totale in giacenza all’intervento pubblico. La selezione viene effettuata prima della visita del magazzino in base ai dati contabili dell’organismo pagatore, ma non è comunicata all’ente assuntore.

2.

La verifica in loco della presenza delle partite selezionate e della loro composizione comporta per quanto riguarda le carni disossate:

l’identificazione delle partite e delle palette e la verifica del numero di cartoni,

la verifica del peso del 10 % delle palette o dei contenitori,

la verifica del peso del 10 % dei cartoni di ciascuna paletta pesata,

la verifica visiva del contenuto dei cartoni e dello stato di imballaggio di ciascun cartone.

La selezione delle palette deve tener conto dei differenti tipi di tagli immagazzinati.

3.

La descrizione delle partite sottoposte a ispezione fisica e dei difetti constatati è riportata nel verbale di controllo.

(1)  Regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell’11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’acquisto e la vendita di prodotti agricoli all’intervento pubblico (GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1).


ALLEGATO III

OBBLIGHI E PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI ASSUNTORI CHE DEVONO ESSERE INSERITI NEI CONTRATTI DI AMMASSO STIPULATI TRA UN ORGANISMO PAGATORE E UN ENTE ASSUNTORE

(articolo 3)

L’ente assuntore è responsabile della buona conservazione dei prodotti oggetto di misure di intervento dell’Unione. Esso si fa carico delle conseguenze finanziarie risultanti dalla cattiva conservazione dei prodotti.

I.   QUALITÀ DEI PRODOTTI

In caso di deterioramento della qualità dei prodotti giacenti all’intervento a causa delle cattive condizioni di magazzinaggio o di condizioni di magazzinaggio inadeguate, le perdite sono imputate all’ente assuntore e vengono contabilizzate nei conti dell’ammasso pubblico come perdite dovute a deterioramento del prodotto causato dalle condizioni di magazzinaggio.

II.   QUANTITATIVI MANCANTI

1.

L’ente assuntore è responsabile di tutte le discrepanze rilevate tra i quantitativi immagazzinati e le indicazioni contenute nei resoconti sullo stato delle scorte trasmessi all’organismo pagatore.

2.

I quantitativi mancanti, qualora superino il/i limite/i di tolleranza applicabili a norma dell’articolo 4, dell’allegato II, punto B.III, paragrafo 2, e dell’allegato IV o previsti dalla normativa agricola settoriale, sono totalmente imputati all’ente assuntore come perdita non identificabile. Qualora contesti i quantitativi mancanti, l’ente assuntore può esigere che il prodotto sia pesato o misurato: in tal caso, le spese relative all’operazione sono a suo carico, salvo se risulti che i quantitativi dichiarati sono effettivamente presenti oppure che lo scarto non supera il limite o i limiti di tolleranza applicabili, nel qual caso le spese di pesatura o di misurazione sono imputate all’organismo pagatore.

I limiti di tolleranza previsti all’allegato II, punto B.III, paragrafo 2, si applicano fatte salve le altre tolleranze di cui al primo comma.

III.   DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E DICHIARAZIONI MENSILI E ANNUALI

1.   Documenti giustificativi e dichiarazioni mensili

a)

I documenti relativi all’entrata, alla permanenza e all’uscita dei prodotti, che servono da base alla stesura dei conti annuali, devono essere in possesso dell’ente assuntore e contenere quantomeno i dati seguenti:

luogo di magazzinaggio (con indicazione, se del caso, della cella o cisterna),

quantitativo riportato dal mese precedente,

entrata e uscita di ciascuna partita,

scorte al termine del periodo considerato.

Detti documenti devono consentire un’identificazione certa dei quantitativi in giacenza in qualsiasi momento, tenuto conto in particolare degli acquisti e delle vendite già conclusi, ma riguardanti merci non ancora entrate o uscite dal magazzino.

b)

I documenti relativi all’entrata, alla permanenza e all’uscita dei prodotti sono trasmessi dall’ente assuntore all’organismo pagatore almeno una volta al mese sulla base di un riepilogo mensile dei quantitativi in giacenza e devono pervenire all’organismo pagatore anteriormente al giorno 10 del mese successivo a quello a cui si riferiscono.

c)

Un modello di riepilogo mensile dei quantitativi immagazzinati è riportato di seguito e messo a disposizione degli enti assuntori da parte degli organismi pagatori in formato elettronico.

Resoconto contabile mensile

Prodotti:

Ente assuntore:

Magazzino: N.:

Indirizzo:

Mese:

Partita

Descrizione

Quantità (kg, tonnellate, hl, cartoni, colli ecc.)

Data

Osservazioni

Entrata

Uscita

 

Quantitativi riportati

 

 

 

 

 

Quantitativi da riportare

 

 

 

(timbro e firma)

Luogo e data:

Nome:

2.   Dichiarazione annuale

a)

Un resoconto annuale sullo stato delle scorte è redatto dall’ente assuntore sulla base dei riepiloghi mensili di cui al punto 1 ed è trasmesso all’organismo pagatore al più tardi il 15 ottobre successivo alla chiusura dell’esercizio contabile.

b)

Il resoconto annuale sullo stato delle scorte contiene un riepilogo dei quantitativi immagazzinati, suddiviso per prodotto e per luogo di magazzinaggio e recante, per ciascun prodotto, i quantitativi in giacenza, i numeri delle partite (eccettuati i cereali), l’anno di inizio del magazzinaggio e chiarimenti circa le eventuali anomalie riscontrate.

c)

Un modello di riepilogo annuale dei quantitativi immagazzinati è riportato di seguito.

Esso è messo a disposizione degli enti assuntori da parte degli organismi pagatori in formato elettronico.

Resoconto annuale delle scorte

Prodotti:

Ente assuntore:

Magazzino: N.:

Indirizzo:

Anno:

Partita

Descrizione

Quantitativo e/o peso contabilizzati

Osservazioni

 

 

 

 

(timbro e firma)

Luogo e data:

Nome:

IV.   CONTABILITÀ DI MAGAZZINO INFORMATIZZATA E MESSA A DISPOSIZIONE DELLE INFORMAZIONI

Il contratto di ammasso pubblico concluso tra l’organismo pagatore e l’ente assuntore contiene disposizioni che permettono di garantire il rispetto della normativa dell’Unione.

Il contratto contiene, in particolare, i seguenti elementi:

la tenuta di una contabilità informatizzata delle scorte d’intervento,

la messa a disposizione diretta e immediata di un inventario permanente,

la messa a disposizione in qualsiasi momento dell’insieme dei documenti relativi all’entrata, alla permanenza e all’uscita dei prodotti immagazzinati nonché di tutti i documenti contabili e dei verbali redatti in applicazione del presente regolamento e detenuti dall’ente assuntore,

l’accesso permanente a tali documenti da parte del personale dell’organismo pagatore e della Commissione e di tutte le persone da essi debitamente autorizzate.

V.   FORMA E CONTENUTO DEI DOCUMENTI TRASMESSI ALL’ORGANISMO PAGATORE

La forma e il contenuto dei documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del punto III sono stabiliti alle condizioni e secondo le modalità definite all’articolo 104 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

VI.   CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

I documenti giustificativi relativi a tutte le operazioni di ammasso pubblico sono conservati dall’ente assuntore per tutto il periodo previsto dalle norme adottate in virtù dell’articolo 104 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per le procedure di liquidazione dei conti, fatte salve le disposizioni nazionali applicabili.


ALLEGATO IV

LIMITI DI TOLLERANZA

(articolo 4)

1.

I limiti di tolleranza, che coprono le perdite di quantità risultanti da normali operazioni di ammasso effettuate secondo le regole, sono fissati come segue per ciascun prodotto oggetto di una misura di ammasso pubblico:

cereali 0,2 %

risone, granturco 0,4 %

latte scremato in polvere 0,0 %

burro 0,0 %

carni bovine 0,6 %.

2.

La percentuale delle perdite ammesse per il disossamento delle carni bovine è fissata a 32 e si applica all’insieme dei quantitativi lavorati nel corso dell’esercizio contabile.

3.

I limiti di tolleranza di cui al paragrafo 1 sono fissati come percentuale del peso effettivo, senza imballaggio, delle quantità entrate in magazzino e prese in consegna nel corso dell’esercizio contabile, maggiorate delle quantità in giacenza all’inizio di tale esercizio.

Tali tolleranze si applicano all’atto dei controlli fisici delle scorte e sono calcolate, per ciascun prodotto, con riferimento a tutti i quantitativi immagazzinati dall’organismo pagatore.

Il peso effettivo in entrata e in uscita è calcolato detraendo dal peso accertato il peso forfettario d’imballaggio previsto nelle condizioni di entrata o, in assenza di tali condizioni, il peso medio degli imballaggi utilizzati dall’organismo pagatore.

4.

Il limite di tolleranza non copre le perdite in numero di imballaggi o di pezzi registrati.

5.

I quantitativi mancanti a seguito di furto o di altre perdite risultanti da cause identificabili non entrano nel calcolo dei limiti di tolleranza di cui ai paragrafi 1 e 2.

ALLEGATO V

Misure di cui all’articolo 10

1.

Regimi elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 e, dal 2016, regimi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013.

2.

Misure di sviluppo rurale ai sensi della parte II, titoli I e II, del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione (1) e misure di sviluppo rurale di cui al titolo III, capo I, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

(1)  Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GU L 25 del 28.1.2011, pag. 8).


ALLEGATO VI

Misure di cui all’articolo 14

1.

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.

Vendemmia verde a norma dell’articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

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