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Document 32003R1084

Regolamento (CE) n. 1084/2003 della Commissione, del 3 giugno 2003, relativo all'esame delle modifiche dei termini di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano o per uso veterinario rilasciata da un'autorità competente di uno Stato membro (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 159, 27.6.2003, p. 1–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 208 - 230
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 208 - 230
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 208 - 230
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 208 - 230
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 208 - 230
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 208 - 230
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 208 - 230
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 208 - 230
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 208 - 230
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 039 P. 190 - 212
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 039 P. 190 - 212

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrogato da 32008R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1084/oj

32003R1084

Regolamento (CE) n. 1084/2003 della Commissione, del 3 giugno 2003, relativo all'esame delle modifiche dei termini di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano o per uso veterinario rilasciata da un'autorità competente di uno Stato membro (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 159 del 27/06/2003 pag. 0001 - 0023


Regolamento (CE) n. 1084/2003 della Commissione

del 3 giugno 2003

relativo all'esame delle modifiche dei termini di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano o per uso veterinario rilasciata da un'autorità competente di uno Stato membro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano(1), e in particolare l'articolo 35, paragrafo 1,

vista la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari(2), in particolare l'articolo 39, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Alla luce dell'esperienza pratica acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 541/95 della Commissione, del 10 marzo 1995 concernente lo studio della modifica dei termini di autorizzazione all'immissione sul mercato rilasciata da un'autorità competente di uno Stato membro(3), modificato dal regolamento (CE) n. 1146/98(4), è opportuno semplificare la procedura di modifica dei termini di un'autorizzazione all'immissione in commercio.

(2) È pertanto opportuno modificare alcune delle procedure istituite dal regolamento (CE) n. 541/95, mantenendo tuttavia i principi generali già istituiti che disciplinano tali procedure.

(3) In seguito all'adozione delle direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE che istituiscono, rispettivamente, un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano e ai medicinali veterinari, è opportuno aggiornare i riferimenti alle disposizioni di tali direttive.

(4) Il presente regolamento deve essere applicato anche in futuro all'esame delle domande di modifica dei termini di autorizzazioni all'immissione in commercio concesse a norma della direttiva 87/22/CEE(5) del Consiglio, abrogata dalla direttiva 93/41/CEE(6).

(5) È opportuno istituire una procedura di notifica semplificata e rapida, che non richieda una previa valutazione da parte dello Stato membro di riferimento, per consentire l'introduzione di talune modifiche minori che non influenzano la qualità, la sicurezza o l'efficacia approvate del prodotto. Per alcune altre variazioni minori è necessario mantenere tuttavia la fase di valutazione della documentazione da parte dello Stato membro di riferimento.

(6) Nei casi in cui viene mantenuta la procedura di valutazione, lo Stato membro di riferimento deve valutare la domanda per conto di tutti gli Stati membri interessati in modo da evitare la duplicazione del lavoro.

(7) È opportuno classificare le variazioni minori in base alle condizioni da soddisfare per determinare la procedura da seguire; in particolare è necessario definire con precisione per quali variazioni minori non è richiesta una previa valutazione.

(8) È necessario chiarire la definizione di "estensione" dell'autorizzazione all'immissione in commercio, mantenendo tuttavia la possibilità di presentare una domanda separata e completa d'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto medicinale che è già stato autorizzato ma con un nome e un riassunto delle caratteristiche del prodotto diversi.

(9) È opportuno consentire alle autorità nazionali degli Stati membri di riferimento di ridurre il periodo di valutazione in caso d'urgenza o di prorogare questo periodo in caso di una variazione importante che comporta modifiche sostanziali.

(10) È opportuno chiarire i tempi della procedura per l'imposizione di provvedimenti restrittivi urgenti per motivi di sicurezza da parte dell'autorità competente.

(11) È necessario introdurre ulteriori chiarimenti circa la revisione del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura e del foglietto illustrativo; tuttavia, le procedure di cui al presente regolamento non sono applicabili alle modifiche dell'etichettatura o del foglietto illustrativo che non sono una conseguenza della modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

(12) Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 541/95.

(13) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali per uso umano e del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce la procedura per l'esame delle notifiche e delle domande di variazione dei termini relativi all'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali che rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 87/22/CEE, che hanno beneficiato delle procedure di mutuo riconoscimento stabilite dagli articoli 17, 18 e 28, paragrafo 4, della direttiva 2001/83/CEE o dagli articoli 21, 22 e 32, paragrafo 4, della direttiva 2001/82/CEE e che hanno formato oggetto di un rinvio alle procedure di cui agli articoli da 32, 33 e 34 della direttiva 2001/83/CEE o di cui agli articoli da 36, 37 e 38 della direttiva 2001/82/CEE.

Articolo 2

Campo d'applicazione

Il presente regolamento non è applicabile a:

a) estensioni di autorizzazione all'immissione in commercio che soddisfano le condizioni di cui all'allegato II del presente regolamento;

b) trasferimenti di un'autorizzazione all'immissione in commercio ad un nuovo titolare;

c) modifiche dei limiti massimi di residui definiti nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio(7).

Le estensioni di cui al lettera a) del primo paragrafo sono esaminate conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 2001/83/CE e dell'articolo 21 della direttiva 2001/82/CE.

Articolo 3

Definizioni

In forza del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni.

1) "Variazione dei termini di autorizzazione all'immissione in commercio":

a) medicinali per uso umano: una modifica apportata al contenuto dei documenti di cui agli articoli da 8 a 12 e all'allegato della direttiva 2001/83/CEE;

b) medicinali veterinari: una modifica apportata al contenuto dei documenti di cui agli articoli da 12 a 15 della direttiva 2001/82/CEE.

2) Per "variazione minore" di tipo IA o di tipo IB si intende una modifica di cui all'allegato I del presente regolamento, purché siano rispettate le condizioni elencate nel suddetto allegato.

3) Per "variazione maggiore" di tipo II si intende una modifica che non può essere considerata una variazione minore o un'estensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

4) Per Stato membro di riferimento si intende lo Stato membro che, per un dato medicinale, ha redatto la relazione di valutazione alla base delle procedure di cui all'articolo 1 del presente regolamento oppure lo Stato membro prescelto a tale scopo dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio per l'applicazione del presente regolamento.

5) Per "provvedimento restrittivo urgente per motivi di sicurezza" si intende una modifica provvisoria delle informazioni relative al prodotto apportata in seguito a nuove conoscenze rilevanti per l'impiego sicuro del medicinale, che riguarda in particolare una o più delle seguenti voci del riassunto delle caratteristiche del prodotto: le indicazioni, la posologia, le controindicazioni, le avvertenze, le specie per le quali il prodotto è indicato o il periodo di attesa.

Articolo 4

Procedura di notifica delle variazioni minori di tipo IA

1. Per quanto riguarda le variazioni minori di tipo IA il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (denominato in seguito "il titolare") presenta contemporaneamente alle autorità competenti degli Stati membri in cui è stato autorizzato il medicinale una notifica corredata di:

a) tutti i documenti necessari, inclusi quelli modificati in seguito alla variazione;

b) l'elenco degli Stati membri interessati e l'indicazione dello Stato membro di riferimento per il medicinale in questione;

c) il pagamento dei relativi diritti previsti dalla regolamentazione nazionale applicabile negli Stati membri interessati.

2. Una notifica può riguardare una sola variazione di tipo IA. Qualora fosse necessario apportare diverse variazioni di tipo IA ai termini di una sola autorizzazione all'immissione in commercio, deve essere presentata una notifica separata per ogni variazione di tipo IA richiesta; ciascuna notifica deve contenere inoltre un riferimento alle altre notifiche presentate.

3. In deroga al paragrafo 2, qualora una variazione di tipo IA dell'autorizzazione all'immissione in commercio risulti in modifiche conseguenti di tipo IA, una singola notifica può comprendere tutte le variazioni necessarie. Quest'ultima comprende una descrizione del rapporto tra tali variazioni conseguenti di tipo IA.

4. Qualora una variazione comporti necessariamente la revisione del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura e del foglietto illustrativo, essa è considerata parte della variazione.

5. Se la notifica soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4, l'autorità competente dello Stato membro di riferimento riconosce la validità della notifica entro i 14 giorni successivi al ricevimento della notifica e informa le altre autorità competenti interessate, nonché il titolare.

Ogni autorità competente interessata aggiorna, all'occorrenza, l'autorizzazione all'immissione in commercio concessa in forza dell'articolo 6 della direttiva 2001/83/CE o dell'articolo 5 della direttiva 2001/82/CE.

Articolo 5

Procedura di notifica delle variazioni minori di Tipo IB

1. Per quanto riguarda le variazioni minori di tipo IB il titolare presenta contemporaneamente alle autorità competenti degli Stati membri in cui è stato autorizzato il medicinale una notifica corredata di:

a) tutti i documenti necessari, inclusi quelli modificati in seguito alla variazione;

b) l'elenco degli Stati membri interessati e l'indicazione dello Stato membro di riferimento per il medicinale in questione;

c) il pagamento dei relativi diritti previsti dalla regolamentazione nazionale applicabile negli Stati membri interessati.

2. Una notifica può riguardare una sola variazione di tipo IB. Qualora fosse necessario apportare diverse variazioni di tipo IB ai termini di una sola autorizzazione all'immissione in commercio, deve essere presentata una notifica separata per ogni variazione di tipo IB richiesta; ciascuna notifica deve contenere inoltre un riferimento alle altre notifiche presentate.

3. In deroga al paragrafo 2, qualora una variazione di tipo IB comporti modifiche consequenziali di tipo IA o di tipo IB, una singola notifica di tipo IB può comprendere tutte le variazioni necessarie. Quest'ultima comprende una descrizione del rapporto tra tali variazioni conseguenti di tipo I.

4. Qualora una variazione comporti necessariamente la revisione del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura e del foglietto illustrativo, essa è considerata parte della variazione.

5. Se la notifica soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4, l'autorità competente dello Stato membro di riferimento riconosce il ricevimento di una notifica valida ed avvia la procedura di cui ai paragrafi da 6 a 11.

6. Se entro 30 giorni dalla conferma del ricevimento di una notifica valida l'autorità competente dello Stato membro di riferimento non ha inviato al titolare il suo parere, conformemente al paragrafo 8, la variazione notificata si ritiene approvata da tutte le autorità competenti degli Stati membri interessati.

L'autorità competente dello Stato membro di riferimento informa le autorità competenti degli Stati membri interessati.

7. Ogni autorità competente interessata dalla domanda di variazione aggiorna, all'occorrenza, l'autorizzazione all'immissione in commercio concessa in forza dell'articolo 6 della direttiva 2001/83/CE o dell'articolo 5 della direttiva 2001/82/CE.

8. Qualora l'autorità competente dello Stato membro di riferimento ritenga che non sia possibile accettare la domanda, essa informa, entro il periodo di cui al paragrafo 6, il titolare che ha presentato la notifica, motivando il proprio parere.

9. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento del parere di cui al paragrafo 8 il titolare può modificare la notifica in modo da tenere debito conto degli elementi indicati nel parere. In tal caso le disposizioni dei paragrafi 6 e 7 sono d'applicazione alla notifica modificata.

10. Qualora il titolare non modifichi la notifica la richiesta si considera respinta. L'autorità competente dello Stato membro di riferimento informa immediatamente il titolare e le altre autorità competenti interessate.

11. Entro 10 giorni dalla conclusione della procedura di cui al paragrafo 10 le autorità competenti degli Stati membri interessati o il titolare possono deferire la questione all'Agenzia per l'applicazione dell'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CEE o dell'articolo 39, paragrafo 2, della direttiva 2001/82/CEE.

Articolo 6

Procedura di approvazione delle variazioni maggiori di Tipo II

1. Per quanto riguarda le variazioni maggiori di tipo II il titolare presenta contemporaneamente alle autorità competenti degli Stati membri in cui è stato autorizzato il medicinale una domanda corredata di:

a) i particolari e documenti giustificativi pertinenti di cui agli articoli da 8 a 12 della direttiva 2001/83/CE o agli articoli da 12 a 15 della direttiva 2001/82/CE;

b) dati giustificativi relativi alla variazione richiesta;

c) tutti i documenti modificati in seguito alla domanda;

d) un'aggiunta o un aggiornamento di esistenti rapporti/sintesi degli esperti in modo da tenere conto della variazione richiesta;

e) l'elenco degli Stati membri interessati dalla richiesta di variazione maggiore di tipo II e l'indicazione dello Stato membro di riferimento per il medicinale in questione;

f) il pagamento dei relativi diritti previsti dalla regolamentazione nazionale applicabile negli Stati membri interessati.

2. Una domanda può riguardare una sola variazione di tipo II. Qualora fosse necessario apportare diverse variazioni di tipo II ad una sola autorizzazione all'immissione in commercio, deve essere presentata una domanda separata per ogni variazione richiesta; ciascuna domanda deve contenere inoltre un riferimento alle altre richieste presentate.

3. In deroga al paragrafo 3, qualora una variazione di tipo II comporti modifiche consequenziali, una singola domanda può comprendere tutte le variazioni conseguenti. Quest'ultima comprende una descrizione del rapporto tra tali variazioni conseguenti.

4. Qualora una variazione comporti necessariamente la revisione del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura e del foglietto illustrativo, essa è considerata parte della variazione.

5. Se la domanda soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4, le autorità competenti degli Stati membri interessati informano immediatamente le autorità competenti dello Stato membro di riferimento del ricevimento della domanda valida.

6. L'autorità competente dello Stato membro di riferimento informa immediatamente le altre autorità competenti degli Stati membri interessati, nonché il titolare dell'avvio della procedura di cui ai paragrafi da 7 a 13.

7. Entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura l'autorità competente dello Stato membro di riferimento deve redigere una relazione di valutazione e un progetto di decisione da presentare alle altre autorità competenti interessate.

Questo periodo può essere ridotto in casi urgenti, in particolare per motivi di sicurezza.

Questo periodo può essere esteso a 90 giorni per variazioni riguardanti modifiche o aggiunte alle indicazioni terapeutiche.

Questo periodo è esteso a 90 giorni per variazioni riguardanti la modifica o l'aggiunta di una specie non destinata alla produzione alimentare per la quale il prodotto è indicato.

8. Entro i termini di cui al paragrafo 7 l'autorità competente dello Stato membro di riferimento può richiedere al titolare di presentare, entro un limite di tempo stabilito da tale autorità competente, informazioni supplementari. La procedura è sospesa fino a quando non vengono fornite le informazioni supplementari richieste. In questo caso i periodi di cui al paragrafo 7 possono essere estesi per un periodo ulteriore da determinare da parte dell'autorità competente dello Stato membro di riferimento.

L'autorità competente dello Stato membro di riferimento informa le altre autorità competenti interessate.

9. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento del progetto di decisione e della relazione di valutazione le altre autorità competenti degli Stati membri interessati riconoscono il progetto di decisione e informano l'autorità competente dello Stato membro di riferimento.

L'autorità competente dello Stato membro di riferimento conclude la procedura e informa le altre autorità competenti interessate, nonché il titolare.

10. Ogni autorità competente interessata dalla domanda di variazione modifica, all'occorrenza, l'autorizzazione all'immissione in commercio concessa in forza dell'articolo 6 della direttiva 2001/83/CE o dell'articolo 5 della direttiva 2001/82/CE, conformemente al progetto di decisione di cui al paragrafo 9.

11. Le decisioni relative a variazioni connesse a questioni di sicurezza devono essere attuate entro un periodo di tempo concordato tra l'autorità competente dello Stato membro di riferimento e il titolare, previa consultazione delle altre autorità competenti degli Stati membri interessati.

12. Se entro il termine di cui al paragrafo 9 non è possibile il mutuo riconoscimento da parte di una o più autorità competenti del progetto di decisione dell'autorità competente dello Stato membro di riferimento, si applica la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CEE o all'articolo 39, paragrafo 2, della direttiva 2001/82/CEE.

13. Entro 10 giorni dalla conclusione della procedura di cui al paragrafo 8 e qualora le autorità competenti degli Stati membri interessati dalla domanda siano del parere che la variazione non possa essere accettata, il titolare può deferire la questione all'Agenzia per l'applicazione dell'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CEE o dell'articolo 39, paragrafo 2, della direttiva 2001/82/CEE.

Articolo 7

Vaccini antinfluenzali umani

1. Per le variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei vaccini antinfluenzali umani si applica la procedura stabilita dai paragrafi da 2 a 5.

2. Entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura l'autorità competente dello Stato membro di riferimento prepara una relazione di valutazione sulla base della documentazione relativa alla qualità di cui alla parte 3 dell'allegato I della direttiva 2001/83/CE e un progetto di decisione da presentare alle altre autorità competenti interessate.

3. Entro il termine di cui al paragrafo 2 l'autorità competente dello Stato membro di riferimento può richiedere al titolare di fornire informazioni supplementari. Essa informa le altre autorità competenti degli Stati membri interessati.

4. Entro 12 giorni dalla data di ricevimento del progetto di decisione e della relazione di valutazione le altre autorità competenti degli Stati membri interessati riconoscono il progetto di decisione e informano l'autorità competente dello Stato membro di riferimento.

5. Entro i 12 giorni successivi al termine di cui al paragrafo 4 il titolare invia i dati clinici e, se del caso, quelli relativi alla stabilità del medicinale alle autorità competenti dello Stato membro di riferimento e alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati.

L'autorità competente dello Stato membro di riferimento valuta questi dati e propone una decisione finale entro 7 giorni dal ricevimento dei dati. Le altre autorità competenti riconoscono il progetto di decisione finale e, entro 7 giorni dal ricevimento del progetto di decisione finale, adottano una decisione conforme a detto progetto.

6. Se nel corso della procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5 un'autorità competente solleva una questione di sanità pubblica che a suo parere ostacola il mutuo riconoscimento della decisione proposta, si applica la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CEE.

Articolo 8

Pandemia di malattie umane

In caso di una pandemia influenzale debitamente riconosciuta dall'Organizzazione mondiale della sanità oppure dalla Comunità nell'ambito della decisione 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(8), le autorità competenti in via eccezionale e provvisoria possono considerare approvata la variazione dei termini di un'autorizzazione all'immissione in commercio di vaccini antiinfluenzali per uso umano dopo il ricevimento della domanda e prima che sia conclusa la procedura di cui all'articolo 7. È tuttavia possibile presentare i dati clinici completi relativi alla sicurezza e all'efficacia nel corso di tale procedura.

In caso di pandemia di malattie umane diverse dall'influenza si possono applicare mutatis mutandis il primo paragrafo e l'articolo 7.

Articolo 9

Provvedimenti restrittivi urgenti per motivi di sicurezza

1. Qualora il titolare prenda provvedimenti restrittivi urgenti in caso di rischio per la sanità pubblica o animale, deve informare immediatamente le autorità competenti. Se le autorità competenti non sollevano obiezioni entro 24 ore dal ricevimento dell'informazione, i provvedimenti restrittivi urgenti si considerano approvati.

Il provvedimento restrittivo urgente deve essere applicato entro un periodo di tempo concordato con le autorità competenti.

La domanda di variazione riguardante tale provvedimento restrittivo urgente deve essere presentata immediatamente, e in ogni caso entro 15 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento restrittivo, alle autorità competenti per l'applicazione delle procedure di cui all'articolo 6.

2. Qualora le autorità competenti impongano per motivi di sicurezza provvedimenti restrittivi urgenti al titolare, il titolare è obbligato a presentare una domanda di variazione che tenga conto dei provvedimenti restrittivi imposti da parte delle autorità competenti.

Il provvedimento restrittivo urgente deve essere applicato entro un periodo di tempo concordato con le autorità competenti.

La domanda di variazione riguardante il provvedimento restrittivo urgente, inclusa la documentazione a sostegno della modifica, deve essere presentata immediatamente, e in ogni caso entro 15 giorni dall'entrata in vigore imposizione del provvedimento restrittivo urgente, alle autorità competenti per l'applicazione delle procedure di cui all'articolo 6.

Il presente paragrafo non pregiudica l'articolo 36 della direttiva 2001/83/CE e l'articolo 40 della direttiva 2001/82/CE.

Articolo 10

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 541/95 è abrogato.

I riferimenti a detto regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2003.

Per la Commissione

Erkki Liikanen

Membro della Commissione

(1) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

(2) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.

(3) GU L 55 dell'11.3.1995, pag. 7.

(4) GU L 159 del 3.6.1998, pag. 31.

(5) GU L 15 del 17.1.1987, pag. 38.

(6) GU L 214 del 24.8.1993, pag. 40.

(7) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.

(8) GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1.

ALLEGATO I

ELENCO E CONDIZIONI DELLE VARIAZIONI MINORI (TIPO IA e IB) DI UN'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI CUI AGLI ARTICOLI DA 3 A 5

Introduzione

I titoli delle variazioni sono numerati e le sottocategorie sono indicate da lettere e cifre a caratteri più piccoli. Le condizioni necessarie per l'esecuzione della procedura di variazione di tipo IA o di tipo IB sono indicate per ogni sottocategoria e sono elencate sotto ogni variazione.

Per coprire qualsiasi altra modifica è necessario presentare domande per tutte le di variazioni parallele o consequenziali, che possono essere connesse alla modifica richiesta, nello stesso momento e fornire una descrizione chiara del rapporto tra queste variazioni.

Per le notifiche che comprendono un certificato d'idoneità della Farmacopea europea e qualora la variazione richiesta riguardi la documentazione presentata per il certificato d'idoneità, la documentazione relativa alla variazione va presentata alla Direzione europea per la qualità dei medicinali (EDQM). Se il certificato viene modificato in seguito alla valutazione della variazione, tutte le autorizzazioni all'immissione in commercio correlate devono essere aggiornate. In molti casi questa modifica può essere effettuata mediante una notifica di tipo IA.

Per medicinale biologico si intende un prodotto il cui principio attivo è una sostanza biologica. Una sostanza biologica è una sostanza prodotta o estratta da una fonte biologica e per cui è richiesto un insieme di prove fisiche, chimiche e biologiche, il processo di produzione e il suo controllo al fine di determinarne le caratteristiche e la qualità.

Di conseguenza i seguenti sono considerati medicinali biologici: medicinali ad azione immunologica e medicinali derivati dal sangue umano e dal plasma umano di cui all'articolo 1, paragrafi 4 e 10, della direttiva 2001/83/CE; medicinali veterinari ad azione immunologica di cui all'articolo 1, paragrafo 7, della direttiva 2001/82/CE; medicinali di cui alla parte A dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio(1); medicinali terapeutici avanzati di cui alla parte IV dell'allegato I della direttiva 2001/83/CE.

Una modifica del processo di produzione di un componente non proteinico a causa dell'introduzione successiva di un procedimento biotecnologico può essere effettuata a norma delle disposizioni relative alle variazioni di tipo I, n. 15 o n. 21, a seconda del caso. Questa variazione specifica non pregiudica le altre variazioni elencate nel presente allegato che possono essere applicate in questo contesto particolare. L'introduzione in un medicinale di un componente proteinico ottenuto mediante un processo biotecnologico, di cui alla parte A dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2309/93, rientra nel campo d'applicazione del suddetto regolamento. La legislazione comunitaria applicabile a gruppi specifici di prodotti(2) deve essere rispettata.

Non è necessario notificare le autorità competenti dell'aggiornamento della monografia da parte della Farmacopea europea o della farmacopea nazionale di uno Stato membro qualora l'ottemperanza alla monografia aggiornata sia realizzata entro sei mesi dalla sua pubblicazione e venga fatto riferimento alla "versione attuale" della documentazione di un prodotto medicinale autorizzato.

Agli scopi del presente documento il termine "procedura di prova" ha lo stesso significato di "procedura analitica" e il termine "limiti" ha lo stesso significato di "criteri di accettazione".

La Commissione, previa consultazione degli Stati membri, dell'Agenzia e degli interessati, redige e pubblica una guida dettagliata sulla documentazione da presentare.

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1.

(2) Alimenti e ingredienti di alimenti conformi al regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1), sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari a norma della direttiva del Consiglio 94/36/CEE (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13), additivi alimentari a norma della direttiva del Consiglio 88/388/CEE (GU L 184 del 15.7.1988, pag. 61), solventi da estrazione a norma della direttiva del Consiglio 88/344/CEE (GU L 157 del 24.6.1988, pag. 28) modificata da ultimo dalla direttiva 92/115/CEE (GU L 409 del 31.12.1992, pag. 31) ed alimenti o ingredienti di alimenti derivati da un procedimento biotecnologico che è stato introdotto nella produzione non devono essere notificati come variazione dei termini dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

ALLEGATO II

MODIFICHE DI UN'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO CHE COMPUORTA UNA DOMANDA DI ESTENSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 2

Le modifiche elencate di seguito vanno richieste con una domanda di "estensione" di cui all'articolo 2.

Un'estensione o una modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio esistente deve essere concessa dalle autorità competenti.

Il nome del prodotto medicinale oggetto della domanda di "estensione" rimane uguale a quello indicato nell'autorizzazione all'immissione in commercio esistente.

La Commissione, previa consultazione degli Stati membri, dell'Agenzia e delle parti interessate, redige e pubblica una guida dettagliata sulla documentazione da allegare alla domanda.

Modifiche che comportano una domanda d'estensione

1. Modifiche dei principi attivi:

i) sostituzione dei principi attivi con un diverso sale/estere, complesso/derivato (con lo stesso gruppo funzionale terapeutico), qualora le caratteristiche di efficacia/sicurezza non siano significativamente diverse;

ii) sostituzione con un diverso isomero, con una diversa miscela di isomeri o sostituzione di une miscela con un isomero isolato (ad es. di una miscela racemica con un unico enantiomero), qualora le caratteristiche di efficacia/sicurezza non siano significativamente diverse;

iii) sostituzione di una sostanza biologica o di un prodotto biotecnologico con un altro a diversa struttura molecolare. Modifica del vettore utilizzato per produrre l'antigene o i materiali di origine, ivi compresa una banca di cellule di fonte differente, qualora le caratteristiche di efficacia/sicurezza non siano significativamente diverse;

iv) un nuovo meccanismo legante o di accoppiamento per i radiofarmaci;

v) modifica del solvente di estrazione o del rapporto tra medicinale a base di erbe e preparato medicinale a base di erbe, qualora le caratteristiche di efficacia/sicurezza non siano significativamente diverse.

2. Modifica relativa al dosaggio, alla forma farmaceutica e alla via di somministrazione:

i) modifica della biodisponibilità;

ii) cambiamento della farmacocinetica, ad esempio cambiamento della velocità di rilascio;

iii) modifica o aggiunta di un nuovo dosaggio;

iv) modifica o aggiunta di una nuova forma farmaceutica;

v) modifica o aggiunta di una nuova via di somministrazione(1).

3. Altre modifiche specifiche ai medicinali veterinari destinati ad animali produttori di alimenti:

Modifica o aggiunta delle specie cui è destinato il medicinale.

(1) Per la somministrazione parenterale è necessario distinguere tra intraarteriosa, endovenosa, intramusculare, subcutanea e altre vie di somministrazione. Per la somministrazione a volatili, le vie respiratorie, orali e oculari (nebulizzazione) utilizzate per la vaccinazione sono considerate vie di somministrazione equivalenti.

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