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Document 32001L0013

Direttiva 2001/13/ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie

OJ L 75, 15.3.2001, p. 26–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 005 P. 401 - 403
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 005 P. 401 - 403
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 005 P. 401 - 403
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 005 P. 401 - 403
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 005 P. 401 - 403
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 005 P. 401 - 403
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 005 P. 401 - 403
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 005 P. 401 - 403
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 005 P. 401 - 403
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 008 P. 63 - 65
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 008 P. 63 - 65
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 006 P. 43 - 45

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/06/2015; abrogato da 32012L0034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/13/oj

32001L0013

Direttiva 2001/13/ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie

Gazzetta ufficiale n. L 075 del 15/03/2001 pag. 0026 - 0028


Direttiva 2001/13/ce del Parlamento europeo e del Consiglio

del 26 febbraio 2001

che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

visto il parere del Comitato delle regioni(3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4), alla luce del progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 22 novembre 2000,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie(5), prevede taluni diritti di accesso nel trasporto internazionale per le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di imprese ferroviarie.

(2) Per garantire servizi sicuri e adeguati, è necessario un sistema comune di licenze per assicurare che tutte le imprese ferroviarie rispettino in qualsiasi momento determinati requisiti in materia di onorabilità, capacità finanziaria e competenza professionale per tutelare i clienti e i terzi e offrire servizi ad un livello elevato di sicurezza.

(3) Per garantire che i diritti di accesso all'infrastruttura ferroviaria siano applicati nella Comunità su base uniforme e non discriminatoria, la direttiva 95/18/CE del Consiglio(6) ha introdotto una licenza per le imprese ferroviarie che prestano i servizi di cui all'articolo 10 della direttiva 91/440/CEE; questa licenza è obbligatoria per la prestazione di tali servizi ed è valida in tutta la Comunità.

(4) Alcuni Stati membri hanno introdotto diritti di accesso più ampi di quelli previsti dalla direttiva 91/440/CEE ed è quindi necessario garantire a tutte le imprese ferroviarie interessate ad operare su questo mercato un trattamento equo, trasparente e non discriminatorio, estendendo i principi relativi alle licenze contemplati dalla direttiva 95/18/CE a tutte le imprese attive nel settore.

(5) Per meglio adempiere agli obblighi di informazione, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire una migliore informazione di tutti gli Stati membri e della Commissione. Attenendosi alla pratica comune e ad una interpretazione logica della direttiva 95/18/CE, tra le informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri e dalla Commissione è opportuno che siano comprese anche le licenze rilasciate.

(6) È opportuno garantire che le imprese ferroviarie autorizzate che effettuano trasporti internazionali di merci rispettino le pertinenti disposizioni fiscali e doganali applicabili, in particolare per quanto riguarda il transito doganale.

(7) In base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi della direttiva, vale a dire stabilire principi generali per le licenze delle imprese ferroviarie e il riconoscimento reciproco di tali licenze in tutta la Comunità, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri vista la dimensione chiaramente internazionale del rilascio di tali licenze e possono dunque, a motivo delle implicazioni transnazionali, essere realizzati meglio a livello comunitario. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

(8) È opportuno modificare di conseguenza la direttiva 95/18/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 95/18/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda i criteri che disciplinano il rilascio, la proroga o la modifica ad opera di uno Stato membro delle licenze destinate alle imprese ferroviarie che sono stabilite o si stabiliranno nella Comunità.

2. Gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva:

a) le imprese che effettuano esclusivamente servizi ferroviari per passeggeri sull'infrastruttura ferroviaria locale e regionale autonoma;

b) le imprese ferroviarie che effettuano esclusivamente servizi ferroviari urbani o suburbani per passeggeri;

c) le imprese ferroviarie la cui attività è limitata alla prestazione di servizi ferroviari regionali di trasporto merci non contemplati nell'ambito di applicazione della direttiva 91/440/CEE;

d) le imprese che effettuano solo operazioni di trasporto merci su un'infrastruttura ferroviaria privata utilizzata esclusivamente dal proprietario dell'infrastruttura per le operazioni di trasporto delle sue merci.

3. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva le imprese la cui attività è limitata alla prestazione di servizi navetta per autoveicoli nel tunnel sotto la Manica.";

2) all'articolo 2, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

"a) 'impresa ferroviaria', qualsiasi impresa pubblica o privata la cui attività principale consiste nella prestazione di servizi per il trasporto di merci e/o di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono solo la trazione;";

3) l'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 3

Ogni Stato membro designa gli enti preposti al rilascio delle licenze e all'adempimento degli obblighi previsti dalla presente direttiva. L'ente che rilascia le licenze non presta direttamente i servizi di trasporto ed è indipendente dagli organismi o dalle imprese che prestano tali servizi.";

4) all'articolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente:

"5. Una licenza è valida in tutto il territorio della Comunità.";

5) all'articolo 6, il quarto trattino è sostituito dal testo seguente:

"- non siano stati condannati per violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dal diritto previdenziale o dal diritto del lavoro, tra cui gli obblighi derivanti dalla legislazione in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e gli obblighi in materia di legislazione doganale qualora una società intendesse effettuare trasporti transfrontalieri di merci soggette a procedure doganali;";

6) all'articolo 11, il paragrafo 8 è sostituito dal testo seguente:

"8. Quando l'autorità preposta al rilascio delle licenze sospenda, revochi o modifichi una licenza, lo Stato membro in questione ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione informa senza indugio gli altri Stati membri.";

7) gli articoli 12 e 13 sono sostituiti dal testo seguente:

"Articolo 12

1. L'impresa ferroviaria è altresì tenuta a osservare, oltre ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva, anche la legislazione nazionale e le disposizioni regolamentari compatibili con la legislazione comunitaria e applicate in modo non discriminatorio, in particolare per quanto riguarda:

a) i requisiti tecnici e operativi specifici per i servizi ferroviari,

b) i requisiti di sicurezza che si applicano al personale, al materiale rotabile e all'organizzazione interna dell'impresa,

c) le disposizioni relative alla salute, alla sicurezza, alle condizioni sociali e ai diritti dei lavoratori e dei consumatori;

d) i requisiti applicabili a tutte le imprese nel pertinente settore ferroviario destinate a offrire vantaggi o protezione ai consumatori.

2. In qualsiasi momento un'impresa ferroviaria può sottoporre alla Commissione la questione della compatibilità delle disposizioni nazionali con il diritto comunitario, nonché la questione dell'applicazione non discriminatoria di dette disposizioni. Qualora la Commissione reputi che il disposto della presente direttiva non venga soddisfatto, emette una comunicazione in merito alla corretta interpretazione della direttiva stessa, fatto salvo l'articolo 226 del trattato.

Articolo 13

Le imprese ferroviarie devono rispettare gli accordi applicabili ai trasporti ferroviari internazionali in vigore negli Stati membri in cui operano. Esse devono inoltre rispettare le pertinenti disposizioni fiscali e doganali."

Articolo 2

Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 marzo 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. Fontaine

Per il Consiglio

Il Presidente

A. Lindh

(1) GU C 321 del 20.10.1998, pag. 8 e

GU C 116 E del 26.4.2000, pag. 38.

(2) GU C 209 del 22.7.1999, pag. 22.

(3) GU C 57 del 29.2.2000, pag. 40.

(4) Parere del Parlamento europeo del 10 marzo 1999 (GU C 175 del 21.6.1999, pag. 119) confermato il 16 settembre 2000 (GU C 54 del 25.2.2000, pag. 56), posizione comune del Consiglio del 28 marzo 2000 (GU C 178 del 27.6.2000, pag. 23) e decisione del Parlamento europeo del 5 luglio 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 1o febbraio 2001 e decisione del Consiglio del 20 dicembre 2000.

(5) GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25. Direttiva modificata dalla direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(6) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70.

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