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Document 31997R0950

Regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole

OJ L 142, 2.6.1997, p. 1–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/07/1999; abrogato da 399R1257

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/950/oj

31997R0950

Regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole

Gazzetta ufficiale n. L 142 del 02/06/1997 pag. 0001 - 0021


REGOLAMENTO (CE) N. 950/97 DEL CONSIGLIOdel 20 maggio 1997 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (4), è stato modificato ripetutamente e in modo sostanziale; che, in occasione di nuove modifiche di tale regolamento, occorre, per motivi di razionalità e di chiarezza, procedere ad una rifusione delle disposizioni in questione; che è inoltre opportuno, per motivi di semplificazione e di coerenza, incorporare nello stesso testo la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (5);

(2) considerando che, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (6), l'azione condotta dalla Comunità, segnatamente con l'aiuto dei Fondi strutturali, mira a favorire il conseguimento degli obiettivi generali enunciati agli articoli 130 A e 130 C del trattato, contribuendo alla realizzazione di cinque obiettivi prioritari; che spetta al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione orientamento, incoraggiare lo sviluppo rurale accelerando l'adattamento delle strutture agrarie nel quadro della riforma della politica agricola comune;

(3) considerando che gli interventi del FEAOG per il conseguimento dell'obiettivo n. 5 a) sono disciplinati dal regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento fra gli interventi dei vari fondi strutturali e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (7), nonché dal regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia, sezione orientamento (8);

(4) considerando che l'azione comune prevista dal presente regolamento deve da un lato inserirsi nel contesto di altre misure orizzontali decise per il conseguimento dell'obiettivo n. 5 a); che essa recepisce dall'alto taluni principi della politica comunitaria in materia di strutture agricole generalmente applicabili agli interventi dei Fondi;

(5) considerando che non è possibile raggiungere gli obiettivi della politica agricola comune, enunciati all'articolo 39, paragrafo 1, lettere a) e b), del trattato, se non si aiuta l'agricoltura a progredire nel miglioramento dell'efficienza delle proprie strutture, in particolare nelle regioni colpite da problemi particolarmente gravi;

(6) considerando che tale miglioramento dell'efficienza delle strutture è un elemento indispensabile dello sviluppo della politica agricola comune; che esso deve pertanto fondarsi su concezioni e criteri comunitari;

(7) considerando che la diversità delle cause, della natura e della gravità dei problemi strutturali in agricoltura può richiedere soluzioni distinte a seconda delle regioni e adattabili nel tempo; che occorre contribuire allo sviluppo economico e sociale globale di ogni regione interessata;

(8) considerando che le realtà dei mercati agricoli sono mutate e muteranno ancora a seguito del riorientamento della politica agricola comune imposto dalla necessità di ridurre gradualmente la produzione nei settori eccedentari;

(9) considerando che, in tale contesto, la politica delle strutture deve contribuire ad aiutare gli agricoltori ad adattarsi alle nuove realtà e ad attenuare gli effetti che il nuovo orientamento della politica dei mercati e dei prezzi può causare, soprattutto per quanto riguarda i redditi agricoli;

(10) considerando che, per consentire all'agricoltura europea di rimanere presente sui mercati mondiali, la politica comune deve mirare costantemente ad una maggiore efficienza e competitività delle aziende agricole; che, se la politica dei mercati deve operare la parte principale degli adeguamenti per assicurare a lungo termine la situazione concorrenziale dell'agricoltura comunitaria, la politica delle strutture deve anch'essa concorrervi, rafforzando al massimo le strutture di produzione e di commercializzazione, senza tuttavia aggravare lo squilibrio fra le risorse produttive riservate al settore agricolo e gli sbocchi prevedibili;

(11) considerando che, nel quadro dell'azione comune prevista dal presente regolamento, è opportuno, per conseguire l'obiettivo del miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, lasciare agli Stati membri la scelta, in funzione delle situazioni specifiche dei loro agricoltori, di prevedere o meno le misure e, se del caso, di adattarle alle diverse realtà, pur garantendo l'obbligo di rispettare i divieti e i limiti settoriali nonché le disposizioni vigenti per gli aiuti di Stato;

(12) considerando che nella Comunità la struttura agricola è caratterizzata da un vasto numero di aziende agricole in cui mancano le condizioni strutturali che consentano di garantire redditi e condizioni di vita equi;

(13) considerando che, in futuro, le uniche aziende in grado di adeguarsi allo sviluppo economico saranno quelle il cui l'imprenditore possiede un'adeguata qualificazione professionale e la cui redditività è verificata mediante una contabilità ed un piano di miglioramento materiale;

(14) considerando che gli aiuti comunitari agli investimenti hanno per oggetto l'ammodernamento delle aziende agricole, e il miglioramento della redditività nel quadro di uno sviluppo razionale della produzione agricola; che l'adeguamento di questo elemento della politica delle strutture deve rispondere alla preoccupazione di consentire l'ammodernamento e la diversificazione dell'agricoltura, rispettando nel contempo la coerenza con le misure limitative delle produzioni eccedentarie;

(15) considerando che, per beneficiare degli aiuti comunitari agli investimenti, un agricoltore deve di norma essere imprenditore agricolo a titolo principale, ossia dedicare almeno la metà del proprio tempo all'agricoltura nella sua azienda e trarre da tale attività almeno metà del proprio reddito; che è tuttavia opportuno estendere gli aiuti per gli investimenti alle persone che non esercitano l'agricoltura a titolo principale, purché esse svolgano nelle loro aziende attività forestali, turistiche, artigianali o di protezione dell'ambiente e di conservazione dello spazio naturale;

(16) considerando che gli aiuti agli investimenti devono essere concentrati sulle aziende che ne hanno maggiore bisogno;

(17) considerando che l'adattamento delle strutture delle aziende tramite un incremento della produttività che si traduca in un aumento della produzione incontra ostacoli insormontabili a causa della situazione di mercato di numerosi prodotti agricoli; che gli aiuti per gli investimenti non sono necessariamente volti all'aumento delle capacità di produzione, ma anche a un miglioramento qualitativo delle condizioni in cui si realizza la produzione; che risulta pertanto necessario concentrare tali aiuti sugli investimenti che consentono di ridurre i costi di produzione e di migliorare le condizioni di vita e di lavoro o agli investimenti intesi alla riconversione delle produzioni; che tali aiuti possono essere altresì concessi agli investimenti intesi alla diversificazione delle fonti di reddito, in particolare mediante attività turistiche o artigianali o mediante la fabbricazione e la vendita diretta nell'azienda di prodotti dell'azienda stessa, nonché agli investimenti destinati al miglioramento delle condizioni igieniche e del benessere degli animali nonché alla tutela ed al miglioramento dell'ambiente;

(18) considerando inoltre che l'obiettivo dell'equilibrio dei mercati nella Comunità richiede condizioni specifiche per la concessione di aiuti agli investimenti nei settori della produzione suina, della produzione lattiero-casearia e della produzione di carni bovine, oltre che nel settore delle uova e dell'avicoltura;

(19) considerando che la concessione di vantaggi particolari ai giovani agricoltori può agevolare non soltanto il loro insediamento, ma anche l'adattamento della struttura della loro azienda dopo il loro primo insediamento;

(20) considerando che la contabilità è uno strumento indispensabile per una corretta valutazione della situazione economica e finanziaria delle aziende, in particolare di quelle che si stanno ammodernando; che un incentivo finanziario può incoraggiare la tenuta della contabilità;

(21) considerando che, nell'interesse di una produzione razionale e di un miglioramento delle condizioni di vita, è opportuno favorire anche la costituzione di associazioni aventi come scopo l'assistenza interaziendale anche per l'applicazione di nuove tecnologie e di pratiche intese alla protezione e al miglioramento dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale, nonché di associazioni per l'introduzione di pratiche agricole alternative o una più razionale utilizzazione in comune dei mezzi di produzione agricoli o un'azienda in comune;

(22) considerando che nello stesso contesto è opportuno anche incoraggiare la creazione di associazioni agricole aventi come finalità la prestazione di servizi di sostituzione o di gestione;

(23) considerando che il Consiglio adotta gli elenchi comunitari delle zone agricole svantaggiate per le quali devono essere prese a livello comunitario misure particolari, adeguate alla loro situazione, in particolare per rispondere alle condizioni naturali della produzione e per garantire equi redditi agli agricoltori di tali regioni;

(24) considerando che un'indennità intesa a compensare gli svantaggi naturali permanenti, concessa ogni anno agli imprenditori agricoli che esercitano stabilmente la loro attività nelle zone svantaggiate, può essere indispensabile per il conseguimento degli obiettivi assegnati all'agricoltura di tali zone; che occorre lasciare agli Stati membri il compito di fissare tale indennità in funzione della gravità degli svantaggi esistenti e tenuto conto della situazione economica e dei redditi delle aziende, entro limiti e a condizioni determinati per i vari tipi di zona, tanto per gli importi quanto per le produzioni in questione;

(25) considerando che è opportuno, in particolare, per rimediare agli inconvenienti relativi all'equilibrio dei mercati e alla protezione dell'ambiente, limitare la concessione dell'indennità ad 1,4 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro di superficie foraggera totale dell'azienda; che, per quanto riguarda il massimale degli aiuti comunitari per azienda, è opportuno, per superare le difficoltà amministrative, concentrare l'intervento comunitario sulle aziende più bisognose, limitando cioè il contributo comunitario all'equivalente di 120 unità;

(26) considerando che la razionalizzazione delle aziende e la necessità di conservare l'ambiente naturale esigono la concessione di aiuti agli investimenti collettivi nelle zone svantaggiate, in particolare per la produzione foraggera e la sistemazione ed attrezzatura di pascoli ed alpeggi;

(27) considerando che l'evoluzione e la specializzazione dell'agricoltura richiedono un livello adeguato di formazione generale, tecnica ed economica della popolazione agricola attiva, in particolare nel caso di nuovi orientamenti della gestione, della produzione o della commercializzazione e per quanto riguarda i giovani che intendono insediarsi o che si sono recentemente insediati in un'azienda;

(28) considerando che la scarsità dei mezzi disponibili per la formazione ed il perfezionamento professionali, in particolare per i dirigenti ed i gestori di cooperative o associazioni agricole, costituisce, in molte zone, un ostacolo agli interventi da effettuare e alla realizzazione del necessario adattamento delle strutture agricole;

(29) considerando che, secondo i principi della riforma dei fondi strutturali, e in particolare a norma degli articoli 5 e 11 del regolamento (CEE) n. 2052/88, il FEAOG cofinanzia spese effettuate dagli Stati membri; che i tassi del cofinanziamento comunitario possono essere differenziati secondo i criteri e entro i limiti di cui all'articolo 13 di tale regolamento; che tali tassi devono essere stabiliti dalla Commissione;

(30) considerando che, sul piano della gestione amministrativa, occorre consentire agli Stati membri di stabilire condizioni supplementari per l'esecuzione delle misure contemplate nel presente regolamento;

(31) considerando che per agevolare il miglioramento delle strutture agricole in talune regioni, è necessario prevedere alcuni adattamenti temporanei della regolamentazione intesi ad accelerare l'adeguamento delle strutture agricole nel quadro della riforma della politica agricola comune;

(32) considerando che, per motivi di chiarezza ed allo scopo di facilitare il loro periodico aggiornamento, è opportuno far figurare gli importi degli aiuti in un allegato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I Quadro dell'azione comune

Articolo 1

Per accelerare l'adeguamento delle strutture agrarie nella Comunità secondo l'obiettivo n. 5 a) definito all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, è istituita un'azione comune ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4256/88, la quale è attuata dagli Stati membri ed ha i seguenti obiettivi:

a) contribuire a ripristinare l'equilibrio fra la produzione e la capacità del mercato;

b) contribuire al miglioramento dell'efficienza delle aziende agricole mediante il rafforzamento e la riorganizzazione delle loro strutture e la promozione di attività complementari;

c) mantenere in essere una comunità agricola vitale per contribuire allo sviluppo del tessuto sociale delle zone rurali, assicurando un tenore di vita equo per gli agricoltori e compensando gli effetti degli svantaggi naturali nelle zone agricole svantaggiate;

d) contribuire alla tutela dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale, compresa la salvaguardia durevole delle risorse naturali dell'agricoltura.

Articolo 2

Il FEAOG, sezione orientamento, in appresso denominato «Fondo», cofinanzia, nel quadro dell'azione comune, i regimi di aiuti nazionali riguardanti:

a) le misure relative agli investimenti nelle aziende agricole, effettuati in particolare per ridurre i costi di produzione, migliorare le condizioni di vita e di lavoro degli agricoltori, promuovere la diversificazione della loro attività, compresa la vendita diretta dei prodotti dell'azienda, e preservare e migliorare l'ambiente naturale;

b) le misure intese all'incentivazione dell'insediamento di giovani agricoltori;

c) le misure a favore delle aziende agricole relative all'introduzione di una contabilità e all'avviamento di associazioni, servizi e altre azioni che interessano più aziende;

d) le misure intese a sostenere i redditi agricoli e a mantenere in essere una comunità agricola vitale nelle zone agricole svantaggiate, mediante aiuti all'agricoltura intesi a compensare gli svantaggi naturali;

e) le azioni di formazione professionale connesse con le misure di cui alle lettere a), b) e c).

Articolo 3

Il contributo comunitario agli aiuti previsti dal presente regolamento è limitato alle disponibilità finanziarie risultanti dalla ripartizione di cui all'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88, fatto salvo l'articolo 32, paragrafo 2 del presente regolamento.

Gli Stati membri possono a tal fine limitare il diritto dei richiedenti a beneficiare degli aiuti in funzione delle disponibilità finanziarie.

TITOLO II Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole

Articolo 4

Per contribuire a migliorare i redditi agricoli, nonché le condizioni di vita, di lavoro e di produzione nelle aziende agricole, gli Stati membri possono istituire, a titolo dell'azione comune, un regime di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole.

Articolo 5

1. Il regime di aiuti agli investimenti è limitato alle aziende agricole il cui titolare:

a) esercita l'attività agricola a titolo principale.

Tuttavia, gli Stati membri possono applicare tale regime di aiuti agli imprenditori agricoli a tempo parziale che ricavano almeno il 50 % del loro reddito totale dalle attività agricole, forestali, turistiche o artigianali, oppure da attività di conservazione dello spazio naturale che beneficiano di sovvenzioni pubbliche, svolte nella loro azienda, purché il reddito direttamente proveniente dall'attività agricola nell'azienda non sia inferiore al 25 % del reddito totale dell'imprenditore e il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne all'azienda non superi la metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore;

b) possiede una sufficiente capacità professionale;

c) presenti un piano di miglioramento materiale dell'azienda. Tale piano deve dimostrare che gli investimenti sono giustificati riguardo alla situazione dell'azienda e alla sua economia, e che la sua realizzazione produce un miglioramento duraturo di tale situazione;

d) si impegna a tenere una contabilità semplificata comprendente almeno:

- la tenuta dei libri delle entrate-spese, unitamente ai documenti giustificativi,

- l'elaborazione di un bilancio annuale concernente lo stato dell'attivo e del passivo dell'azienda.

2. Il regime di aiuti è limitato alle aziende agricole il cui reddito da lavoro per unità di lavoro umana (ULU) è inferiore a 1,2 volte il reddito di riferimento di cui al paragrafo 3.

Inoltre, gli Stati membri possono limitare il regime di aiuti alle aziende agricole a carattere familiare.

3. Gli Stati membri stabiliscono il reddito di riferimento in misura non superiore alla retribuzione lorda media dei lavoratori non agricoli nella regione.

4. Il piano di miglioramento materiale dell'azienda comprende almeno:

a) una descrizione della situazione iniziale;

b) una descrizione della situazione a piano ultimato, stabilita in base ad un bilancio di previsione;

c) l'indicazione delle misure e, in particolare, degli investimenti previsti.

5. Gli Stati membri definiscono la nozione di imprenditore agricolo a titolo principale.

Per le persone fisiche, tale definizione prevede almeno le condizioni seguenti: il reddito proveniente dall'azienda agricola è pari o superiore al 50 % del reddito totale dell'imprenditore e il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne all'azienda è inferiore alla metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore.

Per le persone diverse dalle persone fisiche, gli Stati membri definiscono tale nozione alla luce dei criteri di cui al secondo comma.

6. Gli Stati membri definiscono i criteri da prendere in considerazione per valutare la capacità professionale dell'imprenditore tenendo conto del livello di formazione agricola e/o di una durata minima di esperienza professionale.

Articolo 6

1. Il regime di aiuti può riguardare investimenti:

a) per il miglioramento qualitativo e la riconversione della produzione, in funzione delle esigenze del mercato e, se del caso, ai fini dell'adeguamento alle norme di qualità comunitarie;

b) per la diversificazione dell'attività nell'azienda agricola, in particolare tramite attività turistiche ed artigianali o tramite la fabbricazione e la vendita diretta nell'azienda di prodotti ottenuti nell'azienda stessa;

c) per l'adeguamento dell'azienda volto a ridurre i costi di produzione e a realizzare risparmi di energia;

d) per migliorare le condizioni di vita e di lavoro;

e) per migliorare le condizioni di igiene negli allevamenti ed il rispetto delle norme comunitarie previste per il benessere degli animali o, in mancanza, delle norme nazionali fino all'adozione delle norme comunitarie;

f) per la tutela ed il miglioramento dell'ambiente.

2. La concessione degli aiuti agli investimenti può essere esclusa o limitata qualora tali investimenti determinino un aumento della produzione dell'azienda di prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta i provvedimenti necessari e definisce, in particolare, i prodotti ai sensi del comma precedente.

3. È esclusa la concessione di aiuti agli investimenti nel settore della produzione lattiero-casearia che determino un superamento del quantitativo di riferimento, stabilito in virtù della normativa sul prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, salvo qualora un quantitativo di riferimento supplementare sia stato precedentemente accordato o ottenuto tramite un trasferimento ai sensi della citata normativa.

In questo caso l'aiuto è subordinato alla condizione che l'investimento non aumenti il numero di vacche da latte a più di 50 per ULU e a più di 80 per azienda ovvero, se l'azienda dispone di più di 1,6 ULU, non determini un aumento di più del 15 % del numero di vacche da latte.

4. È esclusa la concessione di aiuti agli investimenti che determinino un aumento del numero di posti per suini.

Il posto necessario per una scrofa da allevamento corrisponde a quello di 6,5 suini da ingrasso.

Inoltre, qualora un piano di miglioramento preveda un investimento nel settore della produzione suina, la concessione di un aiuto per tale investimento è subordinata alla condizione che, a piano ultimato, almeno l'equivalente del 35 % della quantità di alimenti consumati dai suini possa essere prodotto nell'azienda.

Tuttavia, la Commissione può autorizzare, secondo la procedura di cui all'articolo 30, uno Stato membro a derogare a questa condizione in casi eccezionali, ed esclusivamente per gli investimenti miranti alla riduzione delle emissioni di concime organico e all'eliminazione del liquame nelle aziende esistenti, purché tali investimenti diano, per la protezione dell'ambiente, un risultato migliore di quello ottenuto dalla condizione alla quale si deroga, e non determinino comunque un aumento della capacità produttiva.

5. La concessione di aiuti agli investimenti nel settore della produzione di carni bovine, ad esclusione degli aiuti diretti alla protezione dell'ambiente, nonché all'igiene degli allevamenti ed il benessere degli animali, qualora non vi sia incremento delle capacità, sono limitati agli allevamenti in cui la densità di bovini da carne non superi, nell'ultimo anno del piano, rispettivamente 3, 2,5 e 2 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro di superficie foraggera destinata all'alimentazione di tali bovini per i piani che si concludono rispettivamente nel 1994, 1995 e nel 1996 o più tardi. I limiti di 2,5 e 2 UBA per ettaro si applicano esclusivamente alle domande presentate dopo il 1° gennaio 1994.

Qualora il numero di animali di un'azienda, da prendere in considerazione per determinare il fattore di densità ai sensi dell'articolo 4 g), paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (9), non superi le 15 UBA, si applica la densità massima di 3 UBA per ettaro.

La tabella di conversione in UBA figura nell'allegato II.

6. È esclusa la concessione di aiuti agli investimenti nel settore delle uova e del pollame, fatta eccezione per gli aiuti relativi alla protezione dell'ambiente, all'igiene degli allevamenti e al benessere degli animali sempreché non vi sia aumento delle capacità.

Articolo 7

1. Il regime di aiuti agli investimenti riguarda aiuti sotto forma di una sovvenzione in conto capitale o del suo equivalente in abbuono d'interessi o in ammortamento differito, o di una combinazione di queste forme, concernenti gli investimenti necessari alla realizzazione del piano di miglioramento, escluse le spese dovute all'acquisto:

a) di terreni;

b) di bestiame vivo suino e avicolo nonché di vitelli da macello.

Per il bestiame vivo può essere preso in considerazione solo il primo acquisto dal piano di miglioramento.

Il regime di aiuti può riguardare garanzie per i prestiti contratti e i relativi interessi, nel caso in cui sia necessario supplire all'insufficienza delle garanzie reali e personali.

2. Il valore totale dell'aiuto, espresso nella percentuale del volume degli investimenti, è limitato:

a) per le zone svantaggiate:

- al 45 % per gli investimenti in beni immobili,

- al 30 % per gli altri tipi di investimento;

b) per le altre zone:

- al 35 % per gli investimenti in beni immobili,

- al 20 % per gli altri tipi di investimento.

3. La sovvenzione in conto capitale può riguardare il volume di investimento che figura nell'allegato I. Gli Stati membri possono stabilire limiti inferiori agli importi indicati in tale allegato.

Se l'aiuto non è concesso sotto forma di sovvenzione in conto capitale, gli Stati membri stabiliscono ogni anno una tabella che indichi il valore degli aiuti, espresso nella percentuale dell'importo dell'investimento, tenuto conto del tasso d'interesse annuo medio dei prestiti senza l'applicazione dell'abbuono, del valore dell'abbuono, della durata dei prestiti, degli abbuoni e degli ammortamenti differiti e di qualsiasi altro parametro utilizzato per esprimere l'aiuto in termini di sovvenzione equivalente.

Secondo la procedura di cui all'articolo 30, uno Stato membro può essere autorizzato, per un periodo determinato, a concedere aiuti superiori al livello indicato al paragrafo 2 del presente articolo se la situazione del suo mercato dei capitali lo giustifica.

Articolo 8

Il numero di piani di miglioramento materiale per beneficiario che può essere accettato in successione durante un periodo di sei anni è limitato a tre. Il volume totale di investimenti suscettibili di cofinanziamento è limitato agli importi che figurano nell'allegato I.

Articolo 9

1. Il piano di miglioramento materiale può riguardare un'azienda singola o più aziende associate ai fini della fusione di tutte o di una parte delle aziende in questione.

2. Nel caso di aziende associate, il piano di miglioramento materiale riguarda l'azienda associata ed eventualmente, le frazioni delle aziende che rimangono gestite dai membri dell'azienda associata.

3. Gli Stati membri possono concedere gli aiuti agli investimenti alle aziende associate se per almeno due terzi dei membri dell'azienda associata ricorrono le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

4. Fatta eccezione per il settore dell'acquacoltura, gli importi massimi ovvero i limiti massimi del numero dei capi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 3 e all'articolo 8, possono essere moltiplicati per il numero delle aziende membri dell'azienda associata.

Tuttavia, tali massimali non possono superare:

- duecento vacche,

- gli importi che figurano nell'allegato I

per azienda associata, comprese, se del caso, le frazioni delle aziende che rimangono gestite dai membri dell'azienda associata.

5. La Commissione può autorizzare, secondo la procedura prevista all'articolo 30, uno Stato membro a concedere gli aiuti agli investimenti alle cooperative agricole e altre associazioni analoghe aventi per unico oggetto la gestione di un'azienda agricola, alle condizioni fissate per le aziende associate. La Commissione determina nel contempo le condizioni specifiche per la concessione degli aiuti a tali cooperative ed associazioni, nonché le condizioni e i limiti per il superamento del volume di investimento previsto per le aziende associate.

6. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni cui devono soddisfare le aziende associate, in particolare:

a) la forma giuridica;

b) la durata minima, che deve essere di almeno sei anni;

c) la formazione del capitale sociale;

d) la partecipazione dei membri alla gestione.

TITOLO III Misure specifiche a favore dei giovani agricoltori

Articolo 10

1. Gli Stati membri possono concedere aiuti per il primo insediamento ai giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto 40 anni, a condizione che:

a) il giovane agricoltore si insedi in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda; per insediamento in qualità di capo dell'azienda si intende l'assunzione della responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale per la gestione dell'azienda stessa e dello statuto sociale stabilito nello Stato membro interessato per i capi d'azienda indipendenti;

b) il giovane agricoltore si insedi come agricoltore a titolo principale o inizi ad esercitare l'attività agricola a titolo principale dopo un insediamento come agricoltore a titolo parziale. Tuttavia, gli Stati membri possono accordare tale aiuto ai giovani agricoltori che si insediano come agricoltori a tempo parziale che ricavino almeno il 50 % del loro reddito totale dalle attività agricole, forestali, turistiche o artigianali, oppure da attività di conservazione dello spazio naturale che beneficiano di sovvenzioni pubbliche, svolte nella loro azienda, purché il reddito direttamente proveniente dall'attività agricola nell'azienda non sia inferiore al 25 % del reddito totale dell'imprenditore e il tempo di lavoro destinato alle attività esterne all'azienda non superi la metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore;

c) la qualificazione professionale del giovane agricoltore raggiunga un livello sufficiente al momento dell'insediamento o al più tardi due anni dopo l'insediamento;

d) l'azienda agricola richieda un volume di lavoro equivalente almeno ad una ULU; tale volume deve essere raggiunto al più tardi due anni dopo l'insediamento.

2. Gli aiuti all'insediamento possono consistere in:

a) un premio unico il cui importo massimo ammissibile figura nell'allegato I. Il pagamento di tale premio può essere scaglionato su cinque anni al massimo. Gli Stati membri possono sostituire questo premio con un abbuono d'interessi equivalente;

b) un abbuono d'interessi per i prestiti contratti per coprire le spese derivanti dall'insediamento.

L'abbuono è concesso al massimo per un periodo di quindici anni; il valore capitalizzato di tale abbuono non può essere superiore al valore del premio unico.

Gli Stati membri possono versare, sotto forma di sovvenzione, l'equivalente dell'abbuono che risulta dall'entità e dalla durata dei prestiti contratti.

3. Gli Stati membri definiscono:

a) le condizioni dell'insediamento;

b) le condizioni specifiche, nel caso in cui il giovane agricoltore non si insedi nell'azienda come unico capo di essa e in particolare vi si insedi nel quadro di associazioni o di cooperative il cui oggetto principale è la gestione di un'azienda agricola; tali condizioni devono essere equivalenti a quelle richieste per l'insediamento come unico capo dell'azienda;

c) la qualificazione professionale agricola richiesta al momento dell'insediamento o entro i due anni successivi all'insediamento stesso;

d) le modalità secondo le quali si verifica che il volume di lavoro equivalente ad almeno una ULU è stato raggiunto entro il termine massimo di due anni dall'insediamento.

Articolo 11

Gli Stati membri possono concedere ai giovani agricoltori che non hanno ancora raggiunto i 40 anni un aiuto supplementare per gli investimenti previsti nel quadro di un piano di miglioramento materiale, pari al massimo al 25 % dell'aiuto concesso in forza dell'articolo 7, paragrafo 2, a condizione che il giovane agricoltore presenti il piano di miglioramento entro cinque anni dal suo insediamento e che egli sia in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

TITOLO IV Aiuti di Stato agli investimenti nelle aziende agricole

Articolo 12

1. Gli aiuti di Stato agli investimenti nelle aziende agricole, concessi al di fuori del regime di aiuti di cui al titolo II, sono sottoposti alle condizioni elencate nel presente articolo.

Il presente articolo si applica anche se gli Stati membri non istituiscono il regime di aiuti previsti al titolo II.

2. (Aiuti generalmente autorizzati) Gli Stati membri possono concedere aiuti agli investimenti per:

a) l'acquisto di terreni;

b) crediti di esercizio agevolati per un periodo non superiore alla durata di una campagna agricola;

c) l'acquisto di riproduttori maschi;

d) le garanzie per i prestiti contratti, compresi gli interessi;

e) la protezione e il miglioramento dell'ambiente, purché tali investimenti non determinino un aumento della capacità produttiva;

f) il miglioramento delle condizioni di igiene negli allevamenti nonché il rispetto delle norme comunitarie in materia di benessere degli animali, o delle norme nazionali quando sono più rigide delle norme comunitarie, sempreché detti investimenti non determinino un aumento della capacità produttiva;

g) nelle aziende agricole, le attività che non riguardano le attività colturali o zootecniche.

Si applicano a tali aiuti gli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

3. (Aiuti nelle aziende ammissibili) Nelle aziende individuali o associate per le quali ricorrono le condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 5 e 9, sono vietati gli aiuti agli investimenti che superino i valori e gli importi di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, e 11.

Questo divieto non si applica agli aiuti destinati:

a) alla costruzione di fabbricati aziendali;

b) al trasferimento dei fabbricati aziendali effettuato per pubblica utilità;

c) alle opere di miglioramento fondiario;

d) agli investimenti destinati alla protezione e al miglioramento dell'ambiente.

Gli articoli 92, 93 e 94 del trattato, come anche i divieti e le limitazioni settoriali, di cui all'articolo 6 del presente regolamento si applicano agli importi che si aggiungono ai valori ed importi indicati all'articolo 7, paragrafi 2 e 3 e all'articolo 11.

4. (Aiuti nelle aziende non ammissibili) Gli Stati membri possono concedere aiuti agli investimenti nelle aziende per le quali non ricorrono le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 5. Tali aiuti:

a) possono raggiungere i valori e gli importi indicati al titolo II quando sono destinati:

- alla realizzazione di risparmi di energia,

- al miglioramento fondiario,

- alla protezione e al miglioramento dell'ambiente, purché agli investimenti non determinino un aumento della capacità produttiva,

- al miglioramento delle condizioni di igiene negli allevamenti nonché al rispetto delle norme comunitarie in materia di benessere degli animali, o delle norme nazionali quando queste ultime sono più rigorose delle norme comunitarie e sempreché tali investimenti non determinino un aumento della capacità produttiva;

b) possono essere concessi fino a concorrenza di un volume di investimenti che figura all'allegato I, come aiuti transitori agli investimenti nelle piccole aziende agricole. Essi non possono essere concessi a condizioni più favorevoli di quelle previste agli articoli 7 e 11;

c) in tutti gli altri casi, devono:

- essere inferiori di almeno un quarto agli aiuti concessi in virtù del titolo II,

- riguardare gli investimenti che non superano il volume totale indicato all'allegato I, per un periodo di sei anni;

d) devono soddisfare le condizioni di cui agli articoli 6 e 7 a meno che essi siano destinati:

- al settore della produzione dei palmipedi destinati alla produzione di «foie gras»,

- agli acquisti di bestiame che possano essere incentivati in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1, anche se non si tratta del primo acquisto.

- al settore della produzione lattiero-casearia, purché l'investimento non faccia superare il numero di 50 vacche da latte per ULU per azienda e che siano rispettate le altre disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

Gli articoli 92, 93 e 94 del trattato non si applicano a tali aiuti ed eccezione dell'articolo 92 paragrafo 2 del trattato.

TITOLO V Aiuti all'introduzione della contabilità

Articolo 13

1. Gli Stati membri possono istituire un regime di incentivazione all'introduzione della contabilità nelle aziende agricole.

Tale regime comprende la concessione agli imprenditori agricoli a titolo principale di un aiuto ripartito almeno sui primi quattro anni della tenuta della contabilità di gestione nell'azienda. La contabilità sarà tenuta per un periodo di almeno quattro anni.

Gli Stati membri definiscono l'importo di detto aiuto all'interno di una forcella che figura nell'allegato I.

2. La contabilità:

a) comprende:

- la redazione di un inventario annuo di apertura e di chiusura,

- la registrazione sistematica e regolare, durante l'esercizio contabile, dei vari movimenti in natura e in denaro relativi all'azienda;

b) si conclude con la presentazione annuale:

- di una descrizione delle caratteristiche generali dell'azienda, in particolare dei fattori di produzione impiegati,

- di un bilancio (attivo e passivo) e di un conto di esercizio (costi e ricavi) dettagliato,

- degli elementi necessari per valutare l'efficienza della gestione dell'azienda nel suo complesso, in particolare il reddito da lavoro per ULU ed il reddito dell'imprenditore, nonché per valutare la redditività delle principali produzioni aziendali.

3. Qualora l'azienda sia stata scelta da organismi designati dagli Stati membri per la raccolta dei dati contabili a scopo informativo e scientifico, segnatamente nel quadro della rete d'informazione contabile della Comunità, l'imprenditore che beneficia dell'aiuto deve impegnarsi a mettere a disposizione degli organismi suddetti, in forma anonima, i dati contabili relativi alla propria azienda.

TITOLO VI Aiuti per l'avviamento di associazioni di agricoltori

Articolo 14

Gli Stati membri possono concedere un aiuto per l'avviamento alle associazioni riconosciute aventi come scopo:

a) l'assistenza interaziendale, anche per l'applicazione di nuove tecnologie e di pratiche intese a tutelare e migliorare l'ambiente e a conservare lo spazio naturale;

b) l'introduzione di sistemi agricoli alternativi;

c) una più razionale utilizzazione in comune di strumenti di produzione agricola; o

d) un'azienda in comune.

L'aiuto è destinato a contribuire alla copertura dei costi di gestione delle associazioni, al massimo per i primi cinque anni successivi alla loro costituzione.

Gli Stati membri stabiliscono l'importo dell'aiuto in funzione del numero dei partecipanti e dell'attività esercitata in comune. L'importo massimo per associazione figura nell'allegato I.

Gli Stati membri definiscono la forma giuridica di tali associazioni e le condizioni di collaborazione dei loro membri.

TITOLO VII Aiuti all'avviamento di servizi di sostituzione

Articolo 15

1. Gli Stati membri possono concedere un aiuto all'avviamento alle associazioni agricole riconosciute aventi come finalità la creazione di servizi di sostituzione nell'azienda. Tale aiuto è destinato a contribuire alla copertura dei loro costi di gestione.

2. Il servizio di sostituzione deve essere riconosciuto dallo Stato membro ed occupare a tempo pieno almeno un agente pienamente qualificato per i servizi che deve prestare.

3. Gli Stati membri determinano le condizioni di riconoscimento dei servizi di sostituzione, in particolare:

a) la forma giuridica;

b) le condizioni di gestione e di contabilità;

c) i casi di sostituzione, che possono comprendere la sostituzione dell'imprenditore, del suo coniuge o di un coadiuvante adulto;

d) la loro durata minima, che deve essere di almeno dieci anni;

e) il numero minimo degli agricoltori affiliati.

4. Gli Stati membri stabiliscono l'aiuto all'avviamento fino a concorrenza dell'importo indicato nell'allegato I per agente di sostituzione occupato a tempo pieno. Tale importo deve essere ripartito sui primi cinque anni di attività di ogni agente; può essere ripartito in modo decrescente nel corso di tale periodo.

TITOLO VIII Aiuti ai servizi di assistenza alla gestione delle aziende agricole

Articolo 16

1. Gli Stati membri possono concedere alle associazioni agricole un aiuto avente come scopo la creazione o il potenziamento di servizi di assistenza alla gestione delle aziende agricole per contribuire alla copertura dei loro costi di gestione.

2. Il servizio di gestione d'azienda deve essere riconosciuto dallo Stato membro ed occupare a tempo pieno almeno un agente qualificato.

3. L'aiuto è concesso per le attività dei dipendenti incaricati di fornire un'assistenza individualizzata in materia di gestione tecnica, economica, finanziaria ed amministrativa delle aziende agricole.

4. Gli Stati membri determinano le condizioni del riconoscimento di tali servizi, in particolare:

a) la forma giuridica;

b) le condizioni di gestione e di contabilità;

c) la loro durata minima, che deve essere di almeno dieci anni;

d) il numero minimo degli agricoltori affiliati.

5. Gli Stati membri stabiliscono l'importo dell'aiuto per dipendente impiegato a tempo pieno. Tale importo è ripartito sui primi cinque anni di attività di ogni dipendente; esso può essere ripartito in modo decrescente nel corso di tale periodo. L'importo massimo imputabile di tale aiuto per ciascun dipendente è indicato nell'allegato I.

6. Gli Stati membri possono sostituire il sistema di aiuto di cui al paragrafo 5 con un sistema di aiuto per l'introduzione di una gestione aziendale, a favore degli imprenditori a titolo principale che ricorrono ai servizi di assistenza alla gestione.

In tal caso gli Stati membri stabiliscono l'aiuto fino a concorrenza dell'importo indicato nell'allegato I per azienda, da ripartire su almeno due anni.

TITOLO IX Aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate

Sottotitolo I Indennità compensativa

Articolo 17

1. Al fine di assicurare il proseguimento dell'attività agricola e, di conseguenza, il mantenimento di un livello minimo di popolazione o la conservazione dell'ambiente naturale in talune zone svantaggiate, il cui elenco è definito secondo la procedura di cui all'articolo 21, gli Stati membri possono istituire un regime di aiuti destinati ad incentivare le attività agricole e a migliorare il reddito degli agricoltori di tali zone.

L'applicazione delle misure previste da tale regime deve tenere conto della situazione e degli obiettivi di sviluppo propri di ciascuna regione.

2. Nelle zone di cui al paragrafo 1 gli Stati membri possono concedere a favore delle attività agricole un'indennità compensativa annua, stabilita in funzione degli svantaggi naturali permanenti.

Articolo 18

1. Gli Stati membri possono concedere l'indennità compensativa agli imprenditori agricoli che coltivano almeno 3 ettari di superficie agricola utilizzata (SAU) e che si impegnano a proseguire un'attività agricola conforme agli obiettivi di cui all'articolo 17 per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa. Può essere esonerato da tale impegno l'imprenditore che cessi l'attività agricola, nel caso in cui sia garantita la continuità di sfruttamento delle superfici interessate; l'imprenditore è inoltre esonerato da tale impegno in caso di forza maggiore, in particolare in caso di espropriazione o di acquisizione per pubblica utilità; è esonerato inoltre dall'impegno l'imprenditore che percepisce una pensione di vecchiaia o di vecchiaia anticipata.

Tuttavia, nella regione italiana del Mezzogiorno, comprese le isole, nelle regioni dei dipartimenti francesi d'oltremare, e nelle regioni spagnole, greche e portoghesi, la SAU minima è minima di 2 ettari.

2. Gli Stati membri possono stabilire condizioni complementari o limitative per la concessione dell'indennità compensativa, anche a favore di pratiche rispondenti alle esigenze della tutela dell'ambiente e della conservazione dello spazio naturale.

Articolo 19

1. Gli Stati membri stabiliscono gli importi dell'indennità compensativa in funzione della gravità degli svantaggi naturali permanenti che pregiudicano l'attività agricola ed entro i limiti sottoindicati, fermo restando che l'indennità non può essere inferiore all'importo indicato nell'allegato I per UBA o, eventualmente, per ettaro:

a) (Indennità per talune produzioni animali) Qualora si tratti di produzione bovina, ovina e caprina, o di produzione di equidi, l'indennità è calcolata in funzione della consistenza del bestiame detenuto. L'indennità concessa non può superare l'importo indicato nell'allegato I per UBA. L'importo totale dell'indennità concessa non può superare l'importo indicato nell'allegato I per ettaro di superficie foraggera totale dell'azienda. La tabella per la conversione delle unità di bovini, equidi, ovini e caprini in UBA è riportata nell'allegato II.

Tuttavia, nelle zone agricole svantaggiate in cui ciò sia giustificato dalla particolare gravità di svantaggi naturali permanenti, l'importo totale dell'indennità concessa può essere elevato sino all'importo indicato nell'allegato I per UBA e per ettaro.

La concessione dell'indennità è limitata ad 1,4 UBA per ettaro di superficie foraggera totale dell'azienda.

Le vacche il cui latte sia destinato alla commercializzazione possono essere prese in considerazione per il calcolo dell'indennità soltanto:

- nelle zone di montagna,

- nelle altre zone svantaggiate nelle quali la produzione di latte costituisce una parte considerevole della produzione delle aziende, entro il limite di 20 vacche da latte per imprenditore.

b) (Indennità per altre produzioni) Qualora si tratti di produzioni diverse da quella bovina, equina, ovina e caprina, l'indennità è calcolata in funzione della superficie coltivata, detratta la superficie destinata all'alimentazione del bestiame nonché:

- per quanto riguarda l'insieme delle zone agricole svantaggiate, detratta la superficie destinata alla produzione del frumento, ad eccezione della superficie destinata alla produzione di grano tenero nelle zone in cui la resa media non supera 2,5 tonnellate per ettaro destinato a questa produzione,

- per quanto riguarda la totalità delle zone agricole svantaggiate, detratta la superficie destinata alla coltivazione in pieno campo di meli, peri o peschi superiore a 0,5 ettari per azienda,

- per quanto riguarda le zone svantaggiate non di montagna, detratta la superficie destinata alla produzione di vino, ad eccezione dei vigneti la cui resa non supera 20 ettolitri per ettaro, alla produzione di barbabietole da zucchero e a colture intensive.

L'importo dell'indennità non può superare l'importo indicato nell'allegato I per ettaro. Tuttavia, nelle zone svantaggiate in cui la particolare gravità degli svantaggi naturali permanenti lo giustifichi, l'importo totale dell'indennità concessa può essere elevato sino all'importo indicato nell'allegato I per ettaro;

c) (Modulazione delle indennità) Gli Stati membri possono modulare l'importo dell'indennità compensativa in base alla situazione economica dell'azienda e al reddito dell'imprenditore. L'importo dell'indennità può essere modulato anche in funzione dell'utilizzazione di pratiche agricole rispondenti alle esigenze della protezione dell'ambiente o della conservazione dello spazio naturale, fermo restando che il beneficio di eventuali maggiorazioni non può essere cumulato con gli aiuti di cui al regolamento (CEE) n. 2078/92 (10).

2. L'importo massimo imputabile al Fondo è limitato all'equivalente di 120 unità per azienda, sia che si tratti di UBA sia che si tratti di unità di superficie (ettari); oltre l'equivalente delle prime 60 unità, l'importo massimo imputabile è dimezzato.

3. Le spese relative all'indennità compensativa non danno luogo ad alcun cofinanziamento del Fondo se l'imprenditore percepisce una pensione di vecchiaia o di vecchiaia anticipata.

È vietata la concessione di un'indennità compensativa che ecceda i limiti o deroghi alle condizioni di cui al presente titolo.

4. In Finlandia, ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'insieme delle zone svantaggiate è considerato come zona di montagna.

Sottotitolo II Aiuti agli investimenti collettivi

Articolo 20

1. Nelle zone svantaggiate, gli Stati membri possono concedere aiuti agli investimenti collettivi per la produzione di foraggi, ivi compreso il loro magazzinaggio e la loro distribuzione, per la sistemazione e l'attrezzatura di pascoli sfruttati in comune e, nelle zone di montagna, aiuti per gli investimenti collettivi o individuali per i punti d'acqua, per le strade d'accesso immediato ai pascoli e agli alpeggi e per i ricoveri per le mandrie.

Tuttavia, qualora in tali zone l'allevamento costituisca una attività marginale, gli aiuti sono estesi alle attività agricole diverse dall'allevamento.

2. I lavori di cui al paragrafo 1 possono comprendere, se ciò è economicamente giustificato, misure idrauliche agricole di piccola entità compatibili con la protezione dell'ambiente, comprese piccole irrigazioni nonché la costruzione o il riattamento di ricoveri indispensabili ai movimenti stagionali delle mandrie.

3. Gli aiuti imputabili al cofinanziamento da parte del Fondo, non possono superare l'importo indicato nell'allegato I per l'investimento collettivo, per ettaro di pascolo o di alpeggio migliorato od attrezzato e per ettaro irrigato.

Sottotitolo III Delimitazione delle zone svantaggiate

Articolo 21

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i limiti delle zone che possono figurare, per le caratteristiche di cui agli articoli da 22 a 25, nell'elenco delle zone svantaggiate e nelle quali si prevede di applicare il regime particolare di aiuti secondo il presente titolo. Contemporaneamente essi comunicano tutte le informazioni utili relative alle caratteristiche di tali zone e ai provvedimenti facenti parte del regime di aiuti che si prefiggono di applicare in dette zone.

2. Il Consiglio stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato, l'elenco delle zone svantaggiate.

3. Su richiesta di uno Stato membro, presentata a norma del paragrafo 1, si possono apportare modifiche ai limiti delle zone secondo la stessa procedura prevista all'articolo 30. Tali modifiche non possono avere per effetto l'aumento della superficie agricola utile dell'insieme delle zone dello Stato membro interessato oltre l'1,5 % della SAU di tale Stato.

Articolo 22

1. Le zone svantaggiate comprendono zone di montagna nelle quali l'attività agricola è necessaria per salvaguardare l'ambiente naturale, segnatamente per ragioni di tutela contro l'erosione o per rispondere ad esigenze in materia di tempo libero e svago, ed altre zone in cui non sono assicurati il mantenimento di un livello minimo di popolazione o la conservazione dell'ambiente naturale.

2. Le zone di cui al paragrafo 1 devono essere dotate di infrastrutture sufficienti, in particolare per quanto concerne le vie di accesso alle aziende agricole, l'elettricità e l'acqua potabile e, per le zone a vocazione turistica o di svago, la depurazione delle acque. In mancanza di tali infrastrutture, occorre prevederne la realizzazione a breve scadenza nei programmi di opere pubbliche.

Articolo 23

1. Le zone di montagna sono composte di comuni o parti di comuni che devono essere caratterizzati da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e un notevole aumento dei costi dei lavori dovuti:

a) all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato; ovvero

b) ad un'altitudine inferiore, a causa dell'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso; ovvero

c) quando lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori presi separatamente è meno accentuato, a causa della combinazione dei due fattori, purché la loro combinazione comporti uno svantaggio equivalente a quello che deriva dalle situazioni considerate alle lettere a) e b).

2. Le zone situate a nord del 62° parallelo e talune zone adiacenti sono assimilate alle zone di montagna nella misura in cui esse sono interessate da condizioni climatiche molto difficili che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato.

Articolo 24

Le zone svantaggiate minacciate di spopolamento e nelle quali è necessario conservare l'ambiente naturale, sono composte di territori agricoli omogenei sotto il profilo delle condizioni naturali di produzione, per le quali devono ricorrere simultaneamente le seguenti caratteristiche:

a) esistenza di terre poco produttive, poco idonee alla coltura e all'intensificazione, le cui scarse potenzialità non possono essere migliorate senza costi eccessivi e che si prestano soprattutto all'allevamento estensivo;

b) a causa della scarsa produttività dell'ambiente naturale, ottenimento di risultati notevolmente inferiori alla media quanto ai principali indici che caratterizzano la situazione economica dell'agricoltura;

c) scarsa densità, o tendenza alla regressione demografica, di una popolazione dipendente in modo preponderante dall'attività agricola e la cui contrazione accelerata comprometterebbe la vitalità e il popolamento della zona medesima.

Articolo 25

Possono essere assimilate alle zone svantaggiate zone di superficie limitata nelle quali ricorrono svantaggi specifici e nelle quali il mantenimento dell'attività agricola, sottoposta se del caso, a talune condizioni particolari, è necessario per assicurare la conservazione dell'ambiente naturale o per vocazione turistica o per motivi di protezione costiera. La superficie dell'insieme di tali zone non può superare in uno Stato membro, il 4 % della sua superficie.

TITOLO X Adeguamento della formazione professionale alle esigenze di un'agricoltura moderna

Articolo 26

Nella misura in cui il relativo finanziamento non è concesso nel quadro del regolamento (CEE) n. 4255/88 (11), gli Stati membri possono istituire, nelle regioni in cui risulta necessario ed ai fini di una buona attuazione delle azioni corrispondenti, un regime di aiuti allo scopo di migliorare la qualificazione professionale dei beneficiari delle misure di cui agli articoli da 5 a 16 nonché dei giovani agricoltori che non hanno ancora raggiunto i 40 anni.

Articolo 27

Il regime di aiuti può comprendere:

a) corsi o tirocini di formazione e di perfezionamento professionale per imprenditori, coadiutori familiari e salariati agricoli che hanno superato l'età della scuola dell'obbligo, nonché corsi o tirocini di formazione complementare per tali persone, al fine di preparare gli agricoltori al riorientamento qualitativo della produzione, all'applicazione di metodi di produzione compatibili con le esigenze della protezione dello spazio naturale e all'acquisizione della formazione necessaria per lo sfruttamento della loro superficie forestale;

b) corsi o tirocini di formazione per dirigenti e amministratori di associazioni di produttori e di cooperative in funzione della necessità di migliorare l'organizzazione economica dei produttori e la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli della regione in questione;

c) i corsi di formazione complementare, necessari per conseguire il livello di qualificazione professionale di cui all'articolo 10, paragrafo 1, aventi una durata di almeno 150 ore.

Articolo 28

1. Il regime di aiuti comprende la concessione di aiuti:

a) per la frequenza ai corsi o ai tirocini,

b) per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi e dei tirocini.

2. Le spese sostenute dagli Stati membri per la concessione degli aiuti per la formazione professionale sono imputabili al Fondo sino a concorrenza dell'importo indicato nell'allegato I per persona che abbia seguito corsi o tirocini completi, il cui importo, indicato anch'esso nell'allegato I, è riservato ai corsi o ai tirocini complementari in materia di riorientamento della produzione, di applicazione dei metodi di produzione compatibili con la protezione dello spazio naturale e lo sfruttamento delle superfici forestali.

Le azioni oggetto del presente articolo non comprendono i corsi o i tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento agricolo medio o superiore.

TITOLO XI Disposizioni generali e finanziarie

Articolo 29

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) i progetti delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che essi prevedono di adottare in applicazione del presente regolamento, in particolare le disposizioni relative all'articolo 12;

b) il testo delle disposizioni esistenti atte a consentire l'applicazione del presente regolamento.

2. Nel comunicare i progetti delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e il testo delle disposizioni già in vigore di cui al paragrafo 1, gli Stati membri illustrano il nesso esistente a livello regionale tra le misure in questione, da un lato, e la situazione economica e le caratteristiche delle strutture agrarie, dall'altro.

3. Per i progetti comunicati ai sensi del paragrafo 1, lettera a), la Commissione esamina, in funzione della loro conformità alle norme del presente regolamento e tenendo conto degli obiettivi di quest'ultimo, nonché del nesso necessario tra le varie misure, se ricorrano i presupposti per l'intervento finanziario della Comunità nell'azione di cui all'articolo 1.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, immediatamente dopo averle adottate, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di cui al paragrafo 3.

Articolo 30

Per le disposizioni comunicate a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 4, la Commissione decide entro i due mesi successivi alla comunicazione e secondo la procedura prevista all'articolo 29, paragrafo 1, commi da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 4253/88, se in relazione alla loro conformità con il presente regolamento e tenuto conto degli obiettivi di quest'ultimo nonché del nesso necessario tra le varie misure, ricorrono i presupposti per la partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 1.

Articolo 31

1. In base agli elementi di cui all'articolo 29, paragrafo 2 del presente regolamento, gli Stati membri elaborano, per il periodo 1994 1999, le previsioni delle spese annuali, in modo da assicurarne le coerenza con la ripartizione degli stanziamenti tra gli Stati membri quale risulta dal disposto dell'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia redigono tali previsioni per il periodo 1995 1999.

Tali previsioni tengono conto della totalità delle spese finanziate dal Fondo, contemplate:

a) dal presente regolamento;

b) dalla direttiva 72/159/CEE, del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (12);

c) dalla direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture (13);

d) dal regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni (14);

e) dal regolamento (CEE) n. 389/82 del Consiglio, del 15 febbraio 1982, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni nel settore del cotone (15);

f) dal regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (16);

g) dal regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (17).

2. Gli Stati membri accludono alle previsioni delle spese annuali una domanda di contributo, presentata dell'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

La domanda di contributo contiene le informazioni necessarie per poter esser valutata dalla Commissione, in particolare una descrizione dell'azione proposta, del relativo campo di applicazione, compresa la copertura geografica, e degli obiettivi specifici e indica gli organismi responsabili dell'esecuzione dell'azione ed i beneficiari.

Nella misura in cui i regolamenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le disposizioni nazionali di applicazione comunicate alla Commissione comportano la descrizione delle azioni e dei loro obiettivi specifici, non è necessario includere nella domanda di contributo le informazioni ad essi relative.

In ogni caso la domanda di contributo comporta la ripartizione delle spese previste tra i regolamenti di cui al paragrafo 1 e, nel caso del presente regolamento, tra i diversi titoli del di quest'ultimo per il periodo complessivo, nonché la ripartizione annuale della totalità di queste spese.

3. Per le regioni interessate dagli obiettivi n. 1 e 6, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, le previsioni delle spese di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono essere incluse nei documenti riguardanti la programmazione di cui all'articolo 8, paragrafo 7 del regolamento suddetto (CEE) n. 2052/88 e all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

4. Per le regioni non interessate dagli obiettivi n. 1 e 6, gli Stati membri comunicano entro il 30 aprile 1994 le previsioni delle spese di cui al paragrafo 1, separando le indicazioni relative alle zone dell'obiettivo 5 b) dalle indicazioni relative al resto del territorio.

La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia comunicano tali previsioni entro un termine di tre mesi dalla loro adesione.

Se del caso, gli Stati membri procedono, entro il 30 aprile, ad un aggiornamento delle previsioni delle spese, nonché degli elementi di informazione presentati con le domande di contributo.

5. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 30, adotta le modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 32

1. Sono ammissibili al cofinanziamento a titolo del Fondo le spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito delle azioni previste agli articoli da 5 a 11, e da 13 a 28.

2. Per le regioni non interessate dagli obiettivi n. 1 e 6, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, la Commissione stabilisce, secondo la procedura descritta all'articolo 30, le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, compreso il tasso di cofinanziamento comunitario, secondo i criteri e limiti di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2052/88, curando la coerenza con la ripartizione degli stanziamenti tra gli Stati membri quale risulta dal disposto dell'articolo 12, paragrafo 4, secondo comma del medesimo regolamento.

Le condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo possono essere rivedute secondo la stessa procedura al fine di tener conto delle risorse disponibili per l'insieme delle azioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4256/88.

3. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 30, adotta, se del caso, le modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 33

1. Il pagamento del contributo è effettuato a norma dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 4253/88. Tuttavia, per il pagamento del saldo o il rimborso si procede, oltre che nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 4 di tale articolo, in base:

a) a una dichiarazione delle spese sostenute dagli Stati membri nel corso di un anno civile; e

b) a una relazione sull'applicazione delle misure durante lo stesso anno civile, redatta secondo l'articolo 25, paragrafo 4 di tale regolamento,

dichiarazione e relazione da presentare alla Commissione anteriormente al 1° luglio dell'anno successivo.

2. La Commissione adotta le modalità d'applicazione del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 30.

Articolo 34

Gli Stati membri possono prevedere modalità complementari per l'esecuzione delle misure di aiuto previste dal presente regolamento.

Articolo 35

La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 30, adotta modalità di applicazione intese ad una sorveglianza e valutazione atte in particolare a garantire un'esecuzione delle azioni comuni, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4256/88, coerente con la ripartizione degli stanziamenti fra gli Stati membri quale risulta dall'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

Articolo 36

La Commissione, secondo la procedura prevista dall'articolo 30, può, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, modificare gli importi previsti dal presente regolamento per tener conto dell'evoluzione del tasso di inflazione.

Articolo 37

1. Il presente regolamento non pregiudica la facoltà degli Stati membri di adottare, nei settori contemplati dal presente regolamento, ad esclusione del settore disciplinato dagli articoli da 5 a 9, dall'articolo 11, dall'articolo 12, paragrafo 4 e dall'articolo 17, provvedimenti che prevedano aiuti supplementari, concessi secondo condizioni o modalità diverse da quelle ivi stabilite o i cui importi superino i massimali ivi fissati, sempreché tali misure siano adottate secondo gli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

2. Ad eccezione dell'articolo 92, paragrafo 2 del trattato, le disposizioni degli articoli 92, 93 e 94 del trattato non si applicano alle misure di aiuto disciplinate dagli articoli da 5 a 9, dall'articolo 11, dall'articolo 12, paragrafo 4 e dall'articolo 17 del presente regolamento.

Articolo 38

I controlli sono effettuati a norma dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Articolo 39

Nel Portogallo continentale, l'indennità compensativa ai sensi dell'articolo 17 può essere concessa fino al 31 dicembre 1997 ai conduttori agricoli che coltivano almeno un ettaro di superficie agricola utile.

Articolo 40

Le seguenti disposizioni particolari si applicano ai nuovi Länder tedeschi fino al 31 dicembre 1996:

a) nel caso della creazione di aziende agricole a carattere familiare:

- non si applica la condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma;

- la Repubblica federale tedesca può concedere gli aiuti di cui agli articoli 10 e 11 agli agricoltori che non hanno superato i 55 anni. Tuttavia, gli aiuti erogati ad agricoltori che hanno compiuto 40 anni non sono ammissibili a titolo del Fondo;

b) le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma e all'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, primo trattino non si applicano agli aiuti concessi nell'ambito della creazione di nuove aziende agricole a carattere familiare o della ristrutturazione di aziende cooperative, se il numero di vacche da latte presenti nell'insieme delle aziende nuove o ristrutturate non supera il numero di vacche da latte precedentemente detenute dalle aziende preesistenti.

Le condizioni previste per il settore della produzione suina dall'articolo 6, paragrafo 4, riferentesi al numero di posti per suini, e dall'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino, non si applicano agli aiuti concessi nell'ambito della creazione di nuove aziende agricole a carattere familiare o della ristrutturazione di aziende cooperative, se il numero di posti per suini dell'insieme delle aziende nuove o ristrutturate non supera il numero di posti per suini di cui disponevano precedentemente le aziende preesistenti;

c) il volume di investimento di cui all'articolo 7, paragrafo 3, primo comma è adeguato agli importi indicati nell'allegato I.

Il massimale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino è portato al triplo di tale volume di investimento per azienda;

d) nell'ambito della ristrutturazione delle aziende cooperative, l'articolo 9, paragrafo 5 si applica anche alle associazioni che non assumono la forma giuridica di una cooperativa.

Articolo 41

1. Il regolamento (CEE) n. 2328/91 e la direttiva 75/268/CEE sono abrogati.

2. I riferimenti ai regolamenti ed alla direttiva abrogati devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato III.

Articolo 42

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 maggio 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. VAN AARTSEN

(1) GU n. C 115 del 19. 4. 1996, pag. 34.

(2) Parere espresso il 13 maggio 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. C 204 del 15. 7. 1996, pag. 38.

(4) GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/97 (GU n. L 62 del 4. 3. 1997, pag. 4).

(5) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento dall'atto di adesione del 1994.

(6) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11).

(7) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11).

(8) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2085/93 (GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 44).

(9) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 894/96 (GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 1).

(10) Regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione e con la cura dello spazio naturale (GU n. L 215 del 13. 7. 1992, pag. 85). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/95 della Commissione (GU n. L 288 dell'1. 12. 1995, pag. 35).

(11) Regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 21). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2084/93 (GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 39).

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 397R0950.1

(12) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8).

(13) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85 (GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1).

(14) Vedi pagina 30 della presente Gazzetta ufficiale.

(15) GU n. L 51 del 23. 2. 1982, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/89 (GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 1).

(16) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105).

(17) GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

>SPAZIO PER TABELLA>

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