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Document 31993R0315

Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari

OJ L 37, 13.2.1993, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 012 P. 78 - 80
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 012 P. 78 - 80
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 002 P. 204 - 206
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 002 P. 204 - 206
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 002 P. 204 - 206
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 002 P. 204 - 206
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 002 P. 204 - 206
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 002 P. 204 - 206
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 002 P. 204 - 206
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 002 P. 204 - 206
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 002 P. 204 - 206
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 002 P. 189 - 191
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 002 P. 189 - 191
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 020 P. 9 - 11

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/08/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/315/oj

31993R0315

Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 037 del 13/02/1993 pag. 0001 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 12 pag. 0078
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 12 pag. 0078


REGOLAMENTO (CEE) N. 315/93 DEL CONSIGLIO dell'8 febbraio 1993 che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che occorre adottare, nel corso di un periodo che termina il 31 dicembre 1992, le misure volte ad instaurare gradualmente il mercato interno; che detto mercato comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che le disparità fra le disposizioni adottate dagli Stati membri possono ostacolare il buon funzionamento del mercato comune e che è necessario prevedere una procedura di adozione di norme comunitarie armonizzate;

considerando che i contaminanti possono penetrare nei prodotti alimentari in qualsiasi fase della catena alimentare, dalla produzione al consumo;

considerando che, per tutelare la salute pubblica, è essenziale mantenere i contaminanti a livelli accettabili sul piano tossicologico;

considerando che si dovrebbero fissare livelli più severi quando è possibile pervenirvi attraverso buone pratiche professionali; che il controllo sull'osservanza di tali pratiche può essere esercitato con la dovuta efficienza dalla pubblica amministrazione, vista la preparazione e l'esperienza del suo personale;

considerando che l'applicazione del presente regolamento non pregiudica le disposizioni adottate nel quadro di regolamentazioni comunitarie più specifiche;

considerando che, sotto il profilo della salute, occorre privilegiare la ricerca di un'impostazione globale della questione dei contaminanti nei prodotti alimentari;

considerando che il comitato scientifico dell'alimentazione umana, istituito con la decisione 74/234/CEE (4), deve essere consultato per tutte le questioni che possono riguardare la salute pubblica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento riguarda i contaminanti contenuti nei prodotti alimentari.

Per contaminante si intende ogni sostanza non aggiunta intenzionalmente ai prodotti alimentari, ma in essi presente quale residuo della produzione (compresi i trattamenti applicati alle colture e al bestiame e nella prassi della medecina veterinaria), della fabbricazione, della trasformazione, della preparazione, del trattamento, del condizionamento, dell'imballaggio, del trasporto o dello stoccaggio di tali prodotti, o in seguito alla contaminazione dovuta all'ambiente. I corpi estranei quali, ad esempio, frantumi di insetti, peli di animali e altri non rientrano nella presente definizione.

2. Il presente regolamento non si applica ai contaminanti oggetto di regolamentazioni comunitarie più specifiche.

Fin dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione pubblica a titolo informativo, nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, un elenco delle suddette regolamentazioni. Detto elenco è eventualmente aggiornato dalla Commissione.

3. Le disposizioni relative ai contaminanti sono adottate in conformità del presente regolamento, fatte salve quelle previste nelle regolamentazioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 2

1. Un prodotto alimentare non può essere commercializzato se contiene contaminanti in quantitativi inaccettabili sotto l'aspetto della salute pubblica e in particolare sul piano tossicologico.

2. I contaminanti devono essere mantenuti ai livelli più bassi che si possono ragionevolmente ottenere attraverso buone pratiche in tutte le fasi elencate all'articolo 1.

3. Per tutelare la salute pubblica e in applicazione del paragrafo 1, tolleranze massime eventualmente necessarie per contaminanti specifici devono essere stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 8.

Tali tolleranze sono adottate sotto forma di elenchi comunitari non esaurienti e possono indicare:

- valori massimi per gli stessi contaminanti a seconda dei diversi prodotti alimentari;

- i valori massimi rilevabili con il metodo adottato;

- il metodo di campionamento e di analisi da applicare.

Articolo 3

Le disposizioni che possono incidere sulla salute pubblica sono adottate previa consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana.

Articolo 4

1. Qualora uno Stato membro, in seguito a nuove informazioni o ad una nuova valutazione di dati già noti, abbia motivi per sospettare che un contaminante presente in prodotti alimentari, sebbene conforme al presente regolamento o ai regolamenti specifici adottati ai sensi del medesimo, costituisca un rischio sanitario, può sospendere o limitare temporaneamente l'applicazione delle misure ad esso relative nel proprio territorio. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione fornendo la motivazione della sua decisione.

2. La Commissione esamina, nel più breve tempo possibile e nell'ambito del comitato permanente per i prodotti alimentari istituito dalla decisione 69/314/CEE (5), i motivi forniti dallo Stato membro, di cui al paragrafo 1, esprime immediatamente il proprio parere in merito ed adotta le misure del caso secondo la procedura prevista all'articolo 8.

Articolo 5

1. Gli Stati membri non possono proibire, limitare od ostacolare, per motivi attinenti al tenore di contaminanti dei prodotti alimentari, l'immissione in commercio di tali prodotti qualora essi siano conformi al presente regolamento o alle disposizioni specifiche adottate in virtù di esso.

2. Qualora le disposizioni comunitarie relative alle tolleranze massime di cui all'articolo 2, paragrafo 3 non siano state adottate, le disposizioni nazionali in materia sono applicabili nel rispetto delle disposizioni del trattato.

3. a) Se uno Stato membro mantiene le disposizioni nazionali, esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri entro sei mesi dall'adozione del presente regolamento.

b) Se uno Stato membro ritiene necessario adottare una nuova legislazione, esso comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le misure previste, precisandone i motivi. La Commissione consulta gli Stati membri in sede di comitato permanente per i prodotti alimentari, qualora lo ritenga utile o a richiesta d'uno Stato membro.

Lo Stato membro può adottare le misure previste soltanto tre mesi dopo tale comunicazione e purché non abbia ricevuto parere contrario della Commissione.

In quest'ultimo caso la Commissione, prima della scadenza del termine di cui al secondo comma, avvia la procedura prevista dall'articolo 8, affinché venga deciso se le misure previste possono essere applicate, eventualmente mediante opportune modifiche.

Articolo 6

La Commissione presenta annualmente al comitato permanente per i prodotti alimentari una relazione sull'evoluzione globale della legislazione comunitaria in materia di contaminanti.

Articolo 7

Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione trasmette al Consiglio una relazione sull'esperienza acquisita, eventualmente accompagnata da proposte appropriate.

Articolo 8

La Commissione è assistita dal comitato permanente per i prodotti alimentari, in appresso denominato « comitato ».

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 febbraio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. TROEJBORG

(1) GU n. C 57 del 4. 3. 1992, pag. 11.

(2) GU n. C 129 del 20. 5. 1991, pag. 104 e decisione del 20 gennaio 1993 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. C 223 del 31. 8. 1992, pag. 24.

(4) GU n. L 136 del 20. 5. 1974, pag. 1.

(5) GU n. L 291 del 19. 11. 1969, pag. 9.

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