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Document 31992L0079

Direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette

OJ L 316, 31.10.1992, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 002 P. 87 - 88
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 002 P. 87 - 88
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 013 P. 202 - 203
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 013 P. 202 - 203
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 013 P. 202 - 203
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 013 P. 202 - 203
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 013 P. 202 - 203
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 013 P. 202 - 203
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 013 P. 202 - 203
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 013 P. 202 - 203
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 013 P. 202 - 203
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 011 P. 180 - 181
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 011 P. 180 - 181

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010; abrogato da 32011L0064

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/79/oj

31992L0079

Direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette

Gazzetta ufficiale n. L 316 del 31/10/1992 pag. 0008 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 2 pag. 0087
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 2 pag. 0087


DIRETTIVA 92/79/CEE DEL CONSIGLIO del 19 ottobre 1992 relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 72/464/CEE (4) prevede disposizioni generali in materia di accise sui tabacchi lavorati e disposizioni particolari concernenti la struttura delle accise applicabili alle sigarette;

considerando che la direttiva 79/32/CEE (5) ha adottato le definizioni di vari tipi di tabacchi lavorati;

considerando che ai fini della realizzazione di un mercato interno il 1o gennaio 1993 è necessario fissare un'accisa minima globale per le sigarette;

considerando che è necessario che il Regno di Spagna disponga di un periodo di transizione di due anni per raggiungere l'accisa minima globale;

considerando che occorre accordare alla Repubblica portoghese un'eventuale aliquota ridotta per le sigarette fabbricate da piccoli produttori e consumate nelle regioni ultraperiferiche delle Azzorre e di Madera;

considerando infine che è opportuno istituire una procedura che consenta, per quanto riguarda l'incidenza globale e la struttura delle accise sulle sigarette, di procedere ogni due anni agli adattamenti necessari per tener conto del corretto funzionamento del mercato interno e degli obiettivi generali del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 1993, gli Stati membri applicano alle sigarette imposte di consumo minime secondo le norme previste nella presente direttiva.

2. Il paragrafo 1 è applicabile alle imposte che sono prelevate sulle sigarette conformemente alla direttiva 72/464/CEE e che comprendono:

a) un'accisa specifica per unità di prodotto;

b) un'accisa proporzionale calcolata sulla base del prezzo massimo di vendita al minuto;

c) un'IVA proporzionale al prezzo di vendita al minuto.

Articolo 2

Al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 1993, ciascuno Stato membro applica un'accisa minima globale (specifica più ad valorem, IVA esclusa), la cui incidenza è fissata al 57 % del prezzo di vendita al minuto (imposte comprese) alle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta.

A decorrere dal 1o gennaio 1993 l'accisa minima globale sulle sigarette è fissata in riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta in base ai dati disponibili al 1o gennaio di ogni anno.

Articolo 3

1. Il Regno di Spagna dispone di un periodo transitorio di due anni, con decorrenza dal 1o gennaio 1993, per raggiungere l'accisa minima globale fissata all'articolo 2.

2. La Repubblica portoghese può applicare un'aliquota ridotta inferiore al 50 % al massimo di quella fissata all'articolo 2 alle sigarette consumate nelle regioni ultraperiferiche delle Azzorre e di Madera e fabbricate da piccoli produttori la cui produzione annuale non superi per ciascuno di essi le 500 tonnellate.

Articolo 4

Ogni due anni e per la prima volta entro il 31 dicembre 1994 il Consiglio procede, sulla base di una relazione ed eventualmente su proposta della Commissione all'esame dell'accisa minima globale prescritta all'articolo 2, delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, nonché della struttura delle accise definita all'articolo 10 ter della direttiva 72/464/CEE e, deliberando all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, prende le misure necessarie. La relazione della Commissione e l'esame del Consiglio tengono conto del corretto funzionamento del mercato interno e degli obiettivi del trattato in generale.

Articolo 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

J. COPE

(1) GU n. C 12 del 18. 1. 1990, pag. 4. (2) GU n. C 94 del 13. 4. 1992, pag. 35. (3) GU n. C 225 del 10. 9. 1990, pag. 56. (4) GU n. L 303 del 31. 12. 1972, pag. 1. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 92/78/CEE (vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale). (5) GU n. L 10 del 16. 1. 1979, pag. 8.

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