EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978L0176

Direttiva 78/176/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dell'industria del biossido di titanio

OJ L 54, 25.2.1978, p. 19–24 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 15 Volume 001 P. 154 - 160
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 002 P. 92 - 97
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 002 P. 92 - 97
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 002 P. 79 - 84
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 002 P. 79 - 84
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001 P. 71 - 76
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001 P. 71 - 76
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001 P. 71 - 76
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001 P. 71 - 76
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 001 P. 71 - 76
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001 P. 71 - 76
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001 P. 71 - 76
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001 P. 71 - 76
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 001 P. 71 - 76
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 001 P. 50 - 55
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 001 P. 50 - 55
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 034 P. 3 - 8

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/01/2014; abrogato da 32010L0075

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1978/176/oj

31978L0176

Direttiva 78/176/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dell'industria del biossido di titanio

Gazzetta ufficiale n. L 054 del 25/02/1978 pag. 0019 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0079
edizione speciale greca: capitolo 15 tomo 1 pag. 0154
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 2 pag. 0079
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 1 pag. 0092
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 1 pag. 0092


++++

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 20 febbraio 1978

relativa ai rifiuti provenienti dall ' industria del biossido di titanio

( 78/176/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 100 e 235 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che i rifiuti provenienti dall ' industria del biossido di titanio presentano rischi pregiudizievoli per la salute dell ' uomo e per l ' ambiente ; che occorre quindi prevenire e diminuire progressivamente l ' inquinamento provocato da tali rifiuti in vista della sua eliminazione totale ;

considerando che i programmi d ' azione delle Comunità europee in materia d ' ambiente del 1973 ( 3 ) e del 1977 ( 4 ) prevedono la necessità di intraprendere un ' azione comunitaria per quanto riguarda i rifiuti provenienti dall ' industria del biossido di titanio ;

considerando che una disparità tra le disposizioni in applicazione o in preparazione nei vari Stati membri per quanto riguarda i rifiuti provenienti dall ' industria del biossido di titanio puo creare diseguaglianza nelle condizioni di concorrenza ed avere percio un ' incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune ; che è quindi necessario procedere , in questo settore , al ravvicinamento delle legislazioni previsto dall ' articolo 100 del trattato

considerando che appare necessario che tale ravvicinamento delle legislazioni sia accompagnato da un ' azione della Comunità per raggiungere , con una più ampia regolamentazione , uno degli obiettivi della Comunità nel settore della protezione dell ' ambiente e del miglioramento della qualità della vita ; che , a tal fine , occorre quindi prevedere alcune disposizioni specifiche ; che , non essendo stati previsti dal trattato i poteri d ' azione necessari a tal fine , occorre fare ricorso all ' articolo 23 del trattato ;

considerando che la direttiva 75/442/CEE ( 5 ) riguarda lo smaltimento dei rifiuti in generale ; che per i rifiuti provenienti dall ' industria del biossido di titanio occorre prevedere un regime speciale che garantisca la salvaguardia della salute umana e dell ' ambiente contro gli effetti nociv dei rifiuti , dell ' abbandono o del deposito incontrollati degli stessi ;

considerando che per raggiungere tali obiettivi occorre prevedere un regime di autorizzazione preventiva per lo scarico , l ' immersione , lo stoccaggio , il deposito e l ' iniezione dei rifiuti e che occorre subordinare il rilascio di tale autorizzazione a condizioni specifiche ;

considerando che allo scarico , all ' immersione , allo stoccaggio , al deposito e all ' iniezione dei rifiuti è necessario unire sia un controllo di questi ultimi sia il controllo e la sorveglianza dell ' ambiente interessato ;

considerando che per gli stabilimenti industriali già esistenti gli Stati membri devono stabilire anteriormente al 1 * luglio 1980 programmi di riduzione progressiva dell ' inquinamento causato da tali rifiuti , in vista della sua eliminazione ; che questi programmi devono fissare obiettivi generali di riduzione da conseguire entro e non oltre il 1 * luglio 1987 e indicare le misure da adottare per ogni singolo stabilimento ;

considerando che per gli stabilimenti industriali nuovi gli Stati membri devono rilasciare un ' autorizzazione preventiva ; che questa deve essere preceduta da uno studio d ' impatto sull ' ambiente e puo essere rilasciata solo alle imprese che si impegnano a utilizzare soltanto i materiali , i procedimenti e le tecnologie disponibili sul mercato meno nocivi per l ' ambiente ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . La presente direttiva ha come oggetto la prevenzione e , in vista della sua eliminazione , la diminuzione progressiva dell ' inquinamento causato dai rifiuti provenienti dall ' industria del biossido di titanio .

2 . Ai sensi della presente direttiva si intende per :

a ) inquinamento :

lo scarico di qualsiasi residuo risultante dal processo di produzione del biossido di titanio , effettuato direttamente o indirettamente dall ' uomo in un ambiente , le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana , nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico , compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi dell ' ambiente interessato ;

b ) rifiuto :

_ ogni residuo risultante dal processo di produzione del biossido di titanio , di cui il detentore si disfa o ha l ' obbligo di disfarsi in virtù delle disposizioni nazionali vigenti ;

_ ogni residuo risultante da un processo di trattamento di un residuo del tipo definito al primo trattino ;

c ) eliminazione :

_ la raccolta , la cernita , il trasporto , il trattamento dei rifiuti , come pure lo stoccaggio e il deposito al suolo o nel suolo e l ' iniezione nel suolo ;

_ lo scarico in acque superficiali , in acque sotterranee e in mare , nonché l ' immersione in mare ;

_ le operazioni di trasformazione necessarie alla loro riutilizzazione , al loro recupero o al loro riciclo ;

d ) stabilimenti industriali già esistenti :

gli stabilimenti industriali già costruiti alla data della notifica della presente direttiva ;

e ) stabilimenti industriali nuovi :

gli stabilimenti industriali in corso di costruzione alla data della notifica della presente direttiva o costruiti dopo tale data . Sono assimilate agli stabilimenti industriali nuovi gli ampliamenti apportati agli stabilimenti industriali già esistenti in modo da dar luogo , sullo stesso sito , ad un aumento della capacità di produzione di biossido di titanio dello stabilimento in questione pari o superiore a 15 000 t / anno .

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti verranno eliminati senza pericolo per la salute dell ' uomo e senza recare pregiudizio all ' ambiente e in particolare :

_ senza creare rischi per l ' acqua , l ' aria , il suolo e per la fauna e la flora ;

_ senza danneggiare la natura e il paesaggio .

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le misure atte a promuovere la prevenzione , il riciclo , la trasformazione dei rifiuti e l ' estrazione dai medesimi di materie prime , nonché ogni altro metodo che consenta il riutilizzo dei rifiuti .

Articolo 4

1 . Lo scarico , l ' immersione , lo stoccaggio , il deposito e l ' iniezione dei rifiuti sono vietati , salvo autorizzazione preventiva rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio i rifiuti sono prodotti . Un ' autorizzazione preventiva deve anche essere rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro

_ sul cui territorio i rifiuti sono scaricati , stoccati , depositati o iniettati ;

_ a partire dal cui territorio essi sono scaricati o immersi .

2 . L ' autorizzazione puo essere concessa solo per un periodo limitato . Essa puo essere rinnovata .

Articolo 5

In caso di scarico o d ' immersione , le autorità competenti , in applicazione dell ' articolo 2 e in base alle informazioni fornite conformemente all ' allegato I , possono accordare l ' autorizzazione di cui all ' articolo 4 a condizione :

a ) che l ' eliminazione dei rifiuti non possa essere effettuata con mezzi più idonei ;

b ) che una stima effettuata sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili non lasci prevedere nessun effetto dannoso , immediato o successivo , sull ' ambiente acquatico ;

c ) che non si arrechi nessun pregiudizio alla navigazione , alla pesca , alla ricreazione , all ' estrazion delle materie prime , alla dissalazione , alla piscicoltura e alla molluschicoltura , alle regioni aventi interesse scientifico particolare e agli altri usi leciti delle acque in questione .

Articolo 6

In caso di stoccaggio , di deposito i di iniezione , le autorità competenti , in applicazione dell ' articolo 2 e in base alle informazioni fornite conformemente all ' allegato I , possono accordare l ' autorizzazione di cui all ' articol 4 a condizione :

a ) che l ' eliminazione dei rifiuti non possa essere effettuata con mezzi più idonei ;

b ) che una stima effettuata sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili non lasci prevedere nessun effetto dannoso , immediato o successivo , sulle acque sotterranee , sul suolo o sull ' atmosfera ;

c ) che non si arrechi alcun pregiudizio alla ricreazione , all ' estrazione delle materie prime , alle piante , agli animali , alle regioni aventi interesse scientifico particolare e agli altri usi leciti degli ambienti in questione .

Articolo 7

1 . Qualunque siano le modalità e il grado di trattamento dei rifiuti considerati , il loro scarico , la loro immersione , il loro stoccaggio , il loro deposito e la loro iniezione devono essere accompagnati da operazioni di controllo dei rifiuti nonché dell ' ambiente interessato sotto l ' aspetto fisico , chimico , biologico ed ecologico d cui all ' allegato II .

2 . Le operazioni di controllo sono effettuate periodicamente da uno o più organismi designati dallo Stato membro le cui autorità competenti hanno rilasciato un ' autorizzazione ai sensi dell ' articolo 4 . In caso di inquinamento che oltrepassi i limiti delle frontiere tra Stati membri , l ' organismo è designato congiuntamente dalle parti interessate .

3 . La Commissione presenterà al Consiglio entro il termine di un anno a decorrere dalla notifica della presente direttiva una proposta relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti in questione . Il Consiglio delibera in merito a tale proposta entro un termine di sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dei pareri del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale .

Articolo 8

1 . Le autorità competenti dello Stato membro interessato adottano tutti i provvedimenti necessari per rimediare ad una delle seguenti situazioni e , se del caso , esigono la sospensione delle operazioni di immersione , di scarico , di stoccaggio , di deposito o di iniezione :

a ) se i risultati del controllo previsto all ' allegato II , parte A , punto 1 , dimostrano che non sono soddisfatte le condizioni dell ' autorizzazione preventiva di cui agli articoli 4 , 5 e 6 , ovvero

b ) se i risultati delle prove di tossicità acuta di cui all ' allegato II , parte A , punto 2 , mostrano che sono stati superati i valori massimi ivi indicati , o

c ) se i risultati del controllo previsto dall ' allegato II , parte B , indicano una degradazione dell ' ambiente in questione nella zona considerata , oppure

d ) se , in caso di scarico o di immersione , si arreca pregiudizio alla navigazione , alla pesca , alla ricreazione , all ' estrazione delle materie prime , alla pesca , alla ricreazione , all ' estrazione delle materie prime , alla dissalazione , alla piscicoltura o alla molluschicoltura , alle regioni aventi un interesse scientifico particolare e agli altri usi leciti delle acque in questione , ovvero ancora

e ) se , in caso di stoccaggio , deposito o iniezione , si arreca pregiudizio alla ricreazione , all ' estrazione delle materie prime , alle piante , agli animali , alle regioni a interesse scientifico particolare e agli altri usi legittimi degli ambienti in questione .

2 . Se è interessato più di uno Stato membro , i provvedimenti sono adottati di concerto .

Articolo 9

1 . Nel caso degli stabilimenti industriali già esistenti , gli Stati membri stabiliscono programmi per la riduzione progressiva dell ' inquinamento , al fine della sua eliminazione definitiva , provocato dai rifiuti provenienti da tali stabilimenti .

2 . I programmi di cui al paragrafo 1 fissano obiettivi generali di riduzione dell ' inquinamento dovuto ai rifiuti liquidi , solidi e aeriformi , da conseguire non oltre il 1 * luglio 1987 . Essi comprendono altresi obiettivi intermedi . Contengono inoltre informazioni sullo stato dell ' ambiente interessato , sulle misure di riduzione dell ' inquinamento e sui metodi di trattamento dei rifiuti direttamente prodotti dai procedimenti di fabbricazione .

3 . I programmi di cui al paragrafo 1 vengono trasmessi alla Commissione non oltre il 1 * luglio 1980 per permetterle di presentare al Consiglio , entro sei mesi dalla ricezione di tutti i programmi nazionali , adeguate proposte allo scopo di armonizzare detti programmi per quanto riguarda la riduzione e quindi l ' eliminazione definitiva dell ' inquinamento e migliorare le condizioni di concorrenza nel settore della produzione di biossido di titanio . Il Consiglio delibera su tali proposte entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dei pareri del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale .

4 . Gli Stati membri pongono in atto un programma il 1 * gennaio 1982 al più tardi .

Articolo 10

1 . I programmi di cui all ' articolo 9 , paragrafo 1 , debbono prendere in considerazione tutti gli stabilimenti industriali già esistenti ed indicare le misure da adottare per quanto riguarda ogni stabilimento .

2 . Qualora , in circostanze particolari , uno Stato membro non ritenga necessarie , per quanto riguarda uno stabilimento particolare , misure supplementari per soddisfare gli obblighi della presente direttiva , esso deve fornire alla Commissione , entro sei mesi dalla notifica della presente direttiva , le prove che lo hanno portato a tale conclusione .

3 . Dopo aver proceduto in modo indipendente alla necessaria verifica di tali prove , la Commissione puo convenire con lo Stato membro che non occorre prendere misure supplementari riguardo al particolare stabilimento interessato . La Commissione deve dare il suo accordo motivato nel termine di sei mesi .

4 . Qualora la Commissione non sia d ' accordo con lo Stato membro , si dovranno includere nel programma di quest ' ultim misure supplementari riguardanti tale stabilimento .

5 . Qualora la Commissione si dichiari d ' accordo , tale consenso è soggetto ad una revisione periodica , effettuata in base ai risultati del controllo eseguito ai sensi delle disposizioni della direttiva e in base a mutamenti significativi intervenuti nel procedimento di produzione o negli obiettivi della politica dell ' ambiente .

Articolo 11

Gli stabilimenti industriali nuovi costituiscono oggetto di richieste di autorizzazione preventiva da indirizzare alle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio si prevede la loro costruzione . Dette autorizzazioni devono essere precedute da studi d ' impatto sull ' ambiente . Le autorizzazioni possono essere concesse soltanto alle imprese che dichiarino di impegnarsi ad utilizzare unicamente i materiali , i procedimenti e le tecnologie disponibili sul mercato , che siano meno dannosi per l ' ambiente .

Articolo 12

Fatta salva la presente direttiva , gli Stati membri possono adottare regolamentazioni più rigorose .

Articolo 13

1 . Per l ' applicazione della presente direttiva , gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie circa :

_ le autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 4 , 5 e 6 ;

_ i risultati del controllo dell ' ambiente interessato , effettuato conformemente all ' articolo 7 ;

_ le misure adottate ai sensi dell ' articolo 8 .

Gli Stati membri forniscono inoltre alla Commissione informazioni di carattere generale sui materiali , sui procedimenti e sulle tecnologie da essi ricevute nel quadro dell ' articolo 11 .

2 . Le informazioni raccolte in applicazione del presente articolo possono essere utilizzate soltanto ai fini dell ' applicazione della presente direttiva .

3 . La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri , nonché i loro funzionari ed altri agenti , sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte in applicazione della presente direttiva , le quali , per la loro natura , sono protette dal segreto professionale .

4 . I paragrafi 2 e 3 non ostano alla pubblicazione di informazioni di carattere generale o di studi in cui non compaiano indicazioni su imprese o associazioni di imprese .

Articolo 14

Ogni tre anni gli Stati membri redigono una relazione della prevenzione e riduzione progressiva dell ' inquinamento provocato dai rifiuti provenienti dall ' industria del biossido di titanio e la trasmettono alla Commissione , che la comunica agli altri Stati membri .

La Commissione riferisce ogni tre anni al Consiglio e al Parlamento europeo in merito all ' applicazione della present direttiva .

Articolo 15

1 . Gli Stati membri pongono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di dodici mesi a decorrere dalla notifica della stessa e ne informano senza indugio la Commissione .

2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addi 20 febbraio 1978 .

Per il Consiglio

Il Presidente

Per HAEKKERUP

( 1 ) GU n . C 28 del 9 . 2 . 1976 , pag . 16 .

( 2 ) GU n . C 131 del 12 . 6 . 1976 , pag . 18 .

( 3 ) GU n . C 112 del 20 . 12 . 1973 , pag . 3 .

( 4 ) GU n . C 139 del 13 . 6 . 1977 , pag . 3 .

( 5 ) GU n . L 194 del 25 . 7 . 1975 , pag . 39 .

ALLEGATO I

INFORMAZIONI DA FORNIRE IN VISTA DEL RILASCIO DELL ' AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA DI CUI AGLI ARTICOLI 4 , 5 E 6

A . Caratteristiche e composizione della sostanza

1 . Quantitativo totale e composizione media della sostanza ( esempio : annualmente ) .

2 . Forma ( per esempio : solida , fangosa , liquida o gassosa ) .

3 . Proprietà fisiche ( quali solubilità e densità ) , chimiche e biochimiche ( quali richiesta di ossigeno ) e biologiche .

4 . Tossicità .

5 . Persistenza : fisica , chimica e biologica .

6 . Accumulazione e trasformazione biologica in sostanze biologiche o sedimenti .

7 . Sensibilità ai cambiamenti fisici , chimici e biochimici , e interazione nell ' ambiente interessato con altre sostanze organiche e inorganiche .

8 . Probabilità di contaminazione o altre alterazioni che riducano la commerciabilità delle risorse marine ( pesci , molluschi e crostacei , ecc . ) .

B . Caratteristiche del luogo di immersione o di scarico e metodi di eliminazione

1 . Ubicazione ( ad esempio : coordinate della zona di immersione o di scarico , profondità e distanza dalle coste ) , ubicazione rispetto ad altre aree ( ad esempio : zone amene , vivai e zone di pesca , altre risorse utilizzabili ) .

2 . Entità dello scarico in un periodo determinato ( per esempio : quantità per giorno , settimana , mese ) .

3 . Metodi di imballo e di condizionamento , se del caso .

4 . Diluizione iniziale ottenuta con il metodo di scarico proposto , in particolare velocità della nave .

5 . Caratteristiche di dispersione ( esempio : effetti delle correnti , delle maree e del vento sullo spostamento orizzontale e sul mescolamento verticale ) .

6 . Caratteristiche dell ' acqua ( quali temperature , pH , salinità , stratificazione , indici di inquinamento : in particolare ossigeno disciolto ( DO ) , richiesta chimica di ossigeno ( COD ) , richiesta biochimica di ossigeno ( BOD ) , presenza di azoto in forma organica o inorganica e in particolare presenza di ammoniaca , di sostanze in sospensione , di altre sostanze nutritive , produttività biologiche dell ' acqua ) .

7 . Caratteristiche del fondale ( quali topografia , caratteristiche geochimiche e geologiche , produttività biologica ) .

8 . Esistenza ed effetti di altre immersioni o di scarichi effettuati nella zona interessata ( rilevamento di metalli pesanti e tenore di carbonio organico ) .

C . Caratteristiche del luogo di scarico , di stoccaggio o di iniezione e metodi di eliminazione

1 . Ubicazione .

2 . Caratteristiche delle zone adiacenti .

3 . Metodi di imballo e di condizionamento , se del caso .

4 . Caratteristiche dei sistemi di scarico , di stoccaggio e di iniezione , inclusa la valutazione delle precauzioni adottate per evitare l ' inquinamento delle acque , del suolo e dell ' atmosfera .

ALLEGATO II

SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLE OPERAZIONI DI ELIMINAZIONE

A . Controllo dei rifiuti

Le operazioni di eliminazione saranno integrate da

1 . un controllo della quantità , della composizione e della tossicità dei rifiuti al fine di verificare che le condizioni per il rilascio dell ' autorizzazione preventiva , di cui agli articoli 4 , 5 e 6 , siano soddisfatte ;

2 . prove di tossicità acuta su talune specie di molluschi , crostacei , pesci e plancton , e , di preferenza , sulle specie che si trovano comunemente nei luogi di scarico . Si effettueranno inoltre prove su esemplari della specie artemia ( Artemia salina ) .

Da tali prove non deve risultare , in un periodo di 36 ore , ad una diluizione dell ' effluente di 1/5 000 :

_ un tasso di mortalità superiore al 20 % , per gli individui adulti di ciascuna specie esaminata ;

_ una mortalità più elevata di quella riscontrata in un gruppo di controllo , per quanto riguarda le larve .

B . Sorveglianza e controllo dell ' ambiente interessato

I . In caso di scarico in acque dolci o in mare , o in caso di immersione , il controllo riguarda i tre punti seguenti : colonna d ' acqua , materia vivente e sedimenti . Il controllo periodico dello stato della zona oggetto degli scarichi permetterà di seguire l ' evoluzione degli ambienti interessati .

Il controllo riguarderà in particolare :

1 . il valore del pH ;

2 . l ' ossigeno disciolto ;

3 . la trasparenza dell ' acqua ;

4 . gli ossidi idratati e gli idrossidi di ferro in sospensione ;

5 . i metalli tossici presenti nell ' acqua , nei solidi in sospensione , nei sedimenti e accumulati negli organismi bentonici e pelagici selezionati ;

6 . la varietà e l ' abbondanza relativa e assoluta della flora e della fauna .

II . In caso di stoccaggio , scarico o iniezione , il controllo comprenderà in particolare :

1 . prove per verificare l ' assenza di effetti negativi sulle acque di superficie o sulle acque sotterranee . Queste prove devono analizzare tra l ' altro :

_ l ' acidità ,

_ il tenore di ferro ( disciolto e in sospensione ) ,

_ il tenore di calcio ,

_ eventualmente , la concentrazione di metalli tossici ( disciolti e in sospensione ) ;

2 . ove occorra , prove per determinare eventuali danni alla struttura del sottosuolo ;

3 . una valutazione generale dell ' ecologia della zona in prossimità del luogo di scarico , di stoccaggio o di iniezione .

Top