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Document 32016R0669

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione, del 28 aprile 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto

C/2016/2450

OJ L 115, 29.4.2016, p. 33–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022; abrog. impl. da 32022R2531

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/669/oj

29.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/33


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/669 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2016

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, gli articoli 12 e 41 e l'articolo 66, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione (2) fissa il numero massimo di modifiche dei programmi di sviluppo rurale che gli Stati membri possono presentare alla Commissione. È opportuno applicare norme specifiche nel caso in cui il sostegno venga concesso sotto forma di uno strumento finanziario, per offrire agli Stati membri la flessibilità necessaria all'attuazione di tale strumento. È pertanto opportuno che il numero massimo di modifiche dei programmi non si applichi alle modifiche relative alla programmazione degli strumenti finanziari.

(2)

L'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 stabilisce le norme per la conversione delle unità, comprese le disposizioni sui tassi di conversione di varie categorie di animali in unità di bestiame adulto. È opportuno precisare che tali tassi di conversione si applicano non solo agli impegni riguardanti l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono, ma a tutti gli impegni assunti a norma degli articoli 28, 29 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

(3)

All'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, il punto 8, paragrafo 2, della parte 1 e il punto 5, paragrafo 2, della parte 2 fissano alcune norme relative alla descrizione delle misure nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale e dei quadri nazionali. È opportuno applicare norme specifiche nel caso in cui il sostegno venga concesso sotto forma di uno strumento finanziario, per offrire agli Stati membri la flessibilità necessaria all'attuazione di tale strumento.

(4)

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 stabilisce i tassi di conversione degli animali in unità di bestiame adulto di cui all'articolo 9 e dispone che tali tassi possano essere aumentati per tutte le categorie incluse nella tabella e diminuiti per altri tipi di pollame, tenendo conto di prove scientifiche che devono essere debitamente spiegate e giustificate nei programmi di sviluppo rurale. È opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di ridurre tali tassi di conversione non solo per l'«altro pollame» ma per tutte le categorie incluse nella tabella, ove ciò sia giustificato e basato su prove scientifiche.

(5)

All'allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, il punto 2.2 stabilisce i requisiti minimi per le azioni informative e pubblicitarie realizzate dai beneficiari durante l'attuazione di un'operazione. Il punto 2.2, lettera b), prevede requisiti diversi in funzione del sostegno pubblico complessivo. Al fine di garantire la proporzionalità e armonizzazione dei requisiti, è opportuno fissare un'unica soglia di 50 000 EUR. Inoltre, tenuto conto della natura particolare delle misure connesse alla superficie e agli animali e di altre misure che non riguardano gli investimenti, è opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di decidere se tali misure debbano essere soggette agli obblighi di informazione.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 è così modificato:

1)

all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, è aggiunta la seguente lettera e):

«e)

nel caso di modifiche relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013.».

2)

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1.   Se gli impegni di cui agli articoli 28, 29 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 fanno riferimento a unità di bestiame adulto, si applicano i tassi di conversione per le varie categorie di animali in unità di bestiame adulto di cui all'allegato II.

2.   Se gli impegni di cui agli articoli 28, 29 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono espressi in unità diverse da quelle di cui all'allegato II dello stesso regolamento, gli Stati membri possono calcolare i pagamenti sulla base di tali diverse unità. In tal caso, gli Stati membri si assicurano che siano rispettati gli importi massimi annui ammissibili al sostegno del FEASR indicati nello stesso allegato.

3.   Ad eccezione dei pagamenti per gli impegni riguardanti l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono, di cui all'articolo 28, paragrafo 10, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013, i pagamenti di cui agli articoli 28, 29 e 34 del suddetto regolamento non possono essere concessi per unità di bestiame adulto.»

(3)

L'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

(4)

L'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

(5)

L'allegato III è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 18).


ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (UE) n. 808/2014 è così modificato:

1)

al punto 8, paragrafo 2, della parte 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

campo di applicazione, livello di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e i tassi di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione. Se il sostegno è concesso a uno strumento finanziario attuato a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, descrivere il tipo di strumento finanziario, le categorie generali di destinatari finali, le categorie generali di costi ammissibili, il livello massimo di sostegno nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione.»;

2)

al punto 5, paragrafo 2, della parte 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

campo di applicazione, livello di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e i tassi di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione. Se il sostegno è concesso a uno strumento finanziario attuato a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, descrivere il tipo di strumento finanziario, le categorie generali di destinatari finali, le categorie generali di costi ammissibili, il livello massimo di sostegno nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione.»


ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Tabella di conversione degli animali in unità di bestiame adulto (UBA) di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2

(1)

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi

1,0 UBA

(2)

Bovini da sei mesi a due anni

0,6 UBA

(3)

Bovini di meno di sei mesi

0,4 UBA

(4)

Ovini e caprini

0,15 UBA

(5)

Scrofe riproduttrici > 50 kg

0,5 UBA

(6)

Altri suini

0,3 UBA

(7)

Galline ovaiole

0,014 UBA

(8)

Altro pollame

0,03 UBA

Per le categorie o sottocategorie di animali che figurano nella tabella, i tassi di conversione possono essere aumentati o diminuiti eccezionalmente tenendo conto di prove scientifiche che devono essere debitamente spiegate e giustificate nei programmi di sviluppo rurale.

Eccezionalmente possono essere aggiunte altre categorie di animali. I tassi di conversione per tali categorie sono stabiliti tenendo conto di circostanze particolari e prove scientifiche che devono essere spiegate e debitamente giustificate nel PSR.»


ALLEGATO III

All'allegato III, parte 1, punto 2.2, del regolamento (UE) n. 808/2014, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

«b)

collocando, per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c) che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 50 000 EUR, almeno un poster (formato minimo A3) o una targa con informazioni sul progetto, che evidenzino il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico. Gli Stati membri possono tuttavia decidere che tale obbligo non si applichi, o che la soglia venga aumentata, per le operazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) (con riguardo alle perdite di reddito e ai costi di manutenzione) e agli articoli da 28 a 31, 33, 34 e 40 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Gli Stati membri possono altresì decidere che tale obbligo non si applichi, o che la soglia venga aumentata, per altre operazioni che non comportano un investimento nel caso in cui, a causa della natura delle operazioni finanziate, non sia possibile individuare una sede idonea per il poster o la targa. Una targa informativa deve essere affissa presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziati da Leader;».


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