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Document 32014R0656

Controllare le frontiere marittime esterne dell’UE e salvare la vita degli immigrati nelle operazioni marittime

Controllare le frontiere marittime esterne dell’UE e salvare la vita degli immigrati nelle operazioni marittime

Il regolamento stabilisce le norme per il controllo delle frontiere marittime dell’Unione europea (UE), l’intercettazione di natanti sospettati di trasportare migranti irregolari e il salvataggio di persone in pericolo in mare nel corso di operazioni di sorveglianza di frontiera, nel contesto del coordinamento di Frontex.

ATTO

Regolamento (UE) n. 656/2014 recante norme per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea.

SINTESI

L’obiettivo della politica per le frontiere marittime esterne dell’Unione europea è quello di garantire il controllo efficace dell’attraversamento delle frontiere esterne in modo da contrastare l’immigrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera, proteggendo e salvando vite umane in mare.

A tal fine, sono previste operazioni marittime sotto la supervisione di Frontex (l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea) per:

  • localizzare i tentativi non autorizzati di attraversamento delle frontiere esterne;
  • intercettare natanti sospettati di voler entrare nell’Unione europea senza sottomettersi alle verifiche di frontiera e che trasportano immigrati irregolari;
  • affrontare situazioni come laricerca e il soccorso che possono sorgere durante un’operazione di sorveglianza di frontiera in mare;
  • garantire la protezione dei diritti fondamentali degli immigrati e prevenire la loro espulsione in un paese dove potrebbero essere oggetto di persecuzioni o in pericolo di morte (il « principio di non respingimento »)

INTERCETTAZIONE DI NATANTI

Norme specifiche sono previste nel caso di localizzazione di natanti con a bordo immigrati irregolari, a seconda di dove vengono intercettati i natanti (nelle acque territoriali, nelle zone contigue o in alto mare). I paesi dell’UE possono sequestrare il natante, fermare le persone a bordo e condurre il natante in un paese costiero, in un paese ospitante o in un paese terzo a condizione che questo non li metta in pericolo.

Altre regole sono stabilite per gestire le situazioni di ricerca e soccorso per offrire assistenza alle persone in pericolo in mare e sbarcare le persone che sono state salvate.

Durante un’operazione marittima, si deve prestare assistenza indipendentemente dalla cittadinanza o dalla situazione giuridica delle persone da soccorrere e in conformità con la legge internazionale pertinente.

PIANO OPERATIVO FRONTEX

Le operazioni di sorveglianza di frontiera sono svolte dai paesi dell’UE con il supporto operativo di Frontex. All’Agenzia spetta il compito di:

  • coordinare la cooperazione operativa tra i paesi dell’UE;
  • fornire una maggiore assistenza tecnica e operativa in caso di emergenze umanitarie e soccorso in mare.

A tal fine, è stato predisposto un piano operativo contenente informazioni adeguate sulle circostanze dell’operazione marittima prevista. In particolare, i piani operativi devono garantire che i bambini e le persone vulnerabili possano usufruire di un’adeguata assistenza.

Meccanismi di solidarietà

I paesi dell’UE soggetti a forte pressione migratoria possono chiedere uno specifico aiuto e sostegno presso l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo e il dispiegamento di squadre europee di guardie di frontiera in caso di una situazione di emergenza.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Regolamento (UE) n. 656/2014

17.7.2014

-

GU L 189 del 27.6.2014.

Ultimo aggiornamento: 28.09.2014

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