EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42000X0922(03)

Acquis di Schengen - Dichiarazione del Comitato esecutivo del 9 febbraio 1998 riguardante il rapimento di minori (SCH/Com-ex (97) decl 13, 2a rev.)

OJ L 239, 22.9.2000, p. 436–436 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/declar/2000/922(2)/oj

42000X0922(03)

Acquis di Schengen - Dichiarazione del Comitato esecutivo del 9 febbraio 1998 riguardante il rapimento di minori (SCH/Com-ex (97) decl 13, 2a rev.)

Gazzetta ufficiale n. L 239 del 22/09/2000 pag. 0436 - 0436


DICHIARAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

del 9 febbraio 1998

riguardante il rapimento di minori

(SCH/Com-ex (97) decl 13, 2a rev.)

IL COMITATO ESECUTIVO,

tenendo presente che il rapimento di minori o la loro sottrazione abusiva, da uno dei genitori, al legittimo affidatario è fonte di vera preoccupazione per le Parti contraenti della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,

tenendo conto dell'articolo 93 della summenzionata Convenzione, nel quale si chiarisce che il Sistema d'informazione Schengen ha lo scopo di preservare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica e di assicurare l'applicazione delle disposizioni sulla circolazione delle persone stabilite in tale Convenzione,

tenendo presente che spetta allo Stato interessato decidere, in conformità delle disposizioni nazionali, se si può procedere all'inserimento nel Sistema d'Informazione Schengen di una segnalazione relativa al rapitore o al genitore che sottrae abusivamente il minore al legittimo affidatario,

tenendo presente che sulla base dell'articolo 97 della precitata Convenzione non è possibile inserire le informazioni necessarie nella segnalazione relativa al minore,

considerando che in caso di rapimento o sottrazione abusiva di un minore da uno dei genitori al legittimo affidatario è necessario trovare una soluzione uniforme che consenta di rintracciare il più rapidamente possibile il minore e di restituirlo ai legittimi affidatari,

RACCOMANDA QUANTO SEGUE:

1. Qualora un minore sia stato sottratto abusivamente al legittimo affidatario da uno dei genitori o da terzi, si raccomanda di procedere in ogni caso immediatamente all'introduzione nel SIS, in virtù dell'articolo 97, della segnalazione relativa al minore.

2. In merito a tale segnalazione andrà elaborato un formulario M che verrà inviato a tutti i SIRENE e recherà tutti gli elementi relativi alle circostanze della scomparsa e all'identità del rapitore e della o delle persone o enti legittimi che esercitano la potestà di genitore o che hanno in affidamento il minore.

3. Qualora queste informazioni non potessero essere trasmesse come previsto al punto 2 per ragioni di procedura nazionale, esse dovrebbero essere comunicate quanto più rapidamente possibile, in caso di hit, al SIRENE dello Stato in cui è avvenuto il ritrovamento.

4. Si raccomanda alle autorità che procedono all'inserimento delle segnalazioni nel Sistema d'Informazione Schengen di osservare tale procedura inviando al proprio SIRENE tutte le informazioni del caso ai fini della loro divulgazione tramite il formulario M.

5. È inoltre indispensabile che le autorità preposte alla sorveglianza delle frontiere procedano, all'atto dei controlli alle frontiere esterne, alla verifica sistematica dei documenti d'identità o di viaggio dei minori. Tale verifica è in particolare necessaria qualora i minori siano accompagnati da un solo adulto.

6. Il controllo documentale andrebbe eseguito, per quanto possibile, anche all'interno del territorio nel corso di operazioni di sorveglianza o altro.

Top