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Document 41995D0020

Acquis di Schengen - Decisione del Comitato esecutivo del 20 dicembre 1995 riguardante la procedura di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 della convenzione di Schengen (SCH/Com-ex (95) 20, 2a rev.)

OJ L 239, 22.9.2000, p. 133–134 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 002 P. 120 - 121
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 002 P. 120 - 121
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 002 P. 120 - 121
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 002 P. 120 - 121
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 002 P. 120 - 121
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 002 P. 120 - 121
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 002 P. 120 - 121
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 002 P. 120 - 121
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 002 P. 120 - 121

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/10/2006; abrogato da 32006R0562

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/20(2)/oj

41995D0020

Acquis di Schengen - Decisione del Comitato esecutivo del 20 dicembre 1995 riguardante la procedura di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 della convenzione di Schengen (SCH/Com-ex (95) 20, 2a rev.)

Gazzetta ufficiale n. L 239 del 22/09/2000 pag. 0133 - 0134


DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

del 20 dicembre 1995

riguardante la procedura di applicazione dell'articolo 2 paragrafo 2 della convenzione di Schengen

(SCH/Com-ex (95) 20, 2a rev.)

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,

visto l'articolo 2 di tale Convenzione,

DECIDE:

È approvato il documento SCH/I (95) 40, rev. 6 relativo alla procedura di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 della Convenzione. I principi e le procedure che vi figurano devono essere rispettati dalle parti contraenti che desiderano avvalersi della clausola derogativa prevista dall'articolo 2, paragrafo 2 della Convenzione e ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere interne nazionali.

Ostenda, 20 dicembre 1995.

Il Presidente

Johan vande Lanotte

PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2 DELLA CONVENZIONE

SCH/I (95) 40, 6a rev.

"Articolo 2

§ 1. Le frontiere interne possono essere attraversate in qualunque luogo senza che venga effettuato il controllo delle persone.

§ 2. Tuttavia, per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, una Parte contraente può, previa consultazione delle altre Parti contraenti, decidere che, per un periodo limitato, alle frontiere interne siano effettuati controlli di frontiera nazionali adeguati alla situazione. Se per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale s'impone un'azione immediata, la Parte contraente interessata adotta le misure necessarie e ne informa il più rapidamente possibile le altre Parti contraenti."

Lo scopo generale delle misure contemplate dalla Convenzione di Schengen è di evitare il ricorso all'articolo 2 paragrafo 2. Il ripristino dei controlli deve restare una misura eccezionale.

1. Procedura in caso di consultazione preliminare (articolo 2, paragrafo 2, prima frase)

Uno Stato che prevede, a breve scadenza, il ripristino di controlli alle frontiere interne deve rivolgere agli altri Stati una notifica recante le seguenti informazioni:

a) Cause della decisione prevista: lo Stato deve precisare i fatti che costituiscono una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale.

b) Estensione della decisione prevista: lo Stato deve precisare se questi controlli interesseranno tutte le frontiere o solo determinate zone.

c) Durata della decisione prevista: lo Stato deve precisare il momento di applicazione della decisione (previa consultazione) e la relativa durata prevedibile.

d) Domanda di consultazione: lo Stato deve precisare quali misure si aspetta da alcuni o da tutti gli Stati per evitare il ripristino dei controlli o, in caso di ripristino dei controlli, per completare le misure prese dallo Stato richiedente.

I destinatari della decisione sono: i membri del Comitato esecutivo e del Gruppo centrale, nonché il Segretariato generale.

In conformità dell'articolo 131 paragrafo 2, la presidenza organizza rapidamente una riunione del Comitato esecutivo, eventualmente preceduta da una riunione del Gruppo centrale in seduta plenaria o in cerchia ristretta, per condurre le consultazioni tra gli Stati. L'organizzazione di una riunione specifica non è necessaria qualora sia comunque prevista una riunione a breve termine del Comitato esecutivo. In tal caso l'ordine del giorno è completato di conseguenza.

In caso di mantenimento della decisione di ripristino dei controlli dopo la fase di consultazione, lo Stato richiedente deve informare i predetti destinatari sulla data e sulle condizioni di applicazione delle misure relative all'articolo 2, paragrafo 2.

Nell'ambito degli accordi frontalieri di cooperazione tra forze di polizia, le autorità di frontiera dello Stato richiedente devono informare inoltre le autorità di frontiera degli Stati interessati, in modo tale da accelerare le eventuali reazioni sul campo.

2. Procedura in caso di decisione immediata (articolo 2, paragrafo 2, seconda frase)

Uno Stato che ritiene necessario il ripristino immediato dei controlli per tutelare l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, deve rivolgere una notifica agli altri Stati avente il medesimo contenuto di quello descritto sotto 1): cause, estensione e durata prevedibile della decisione.

Si applicano altresì gli elementi citati al punto 1 (identificazione dei destinatari, contatti bilaterali, ...).

Lo Stato deve precisare se richiede misure di assistenza e di cooperazione ad altri Stati.

Tenuto conto delle circostanze, una riunione del Comitato esecutivo verrà organizzata quanto prima possibile dopo la notifica della decisione.

3. Procedura di proroga o di ritorno alla normalità

Lo Stato che fa ricorso alla procedura di cui all'articolo 2 paragrafo 2 conferma la data della soppressione dei controlli e sottopone, nello stesso momento o entro breve termine, un rapporto relativo all'applicazione della decisione.

Se tuttavia lo Stato ritiene che la durata dell'applicazione della decisione iniziale debba essere prorogata, notifica tale decisione secondo le procedure descritte al punto 1 o 2.

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