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Document 41994D0015
The Schengen acquis - Decision of the Executive Committee of 21 November 1994 introducing a computerised procedure for consulting the central authorities referred to in Article 17 (2) of the Convention (SCH/Com-ex (94) 15 rev.)
Acquis di Schengen - Decisione del Comitato esecutivo del 21 novembre 1994 riguardante la procedura automatizzata per la consultazione delle autorità centrali di cui all'ex articolo 17, secondo comma della convenzione (SCH/Com-ex (94) 15 riv.)
Acquis di Schengen - Decisione del Comitato esecutivo del 21 novembre 1994 riguardante la procedura automatizzata per la consultazione delle autorità centrali di cui all'ex articolo 17, secondo comma della convenzione (SCH/Com-ex (94) 15 riv.)
OJ L 239, 22.9.2000, p. 165–165
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 002 P. 140 - 140
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 002 P. 140 - 140
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 002 P. 140 - 140
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 002 P. 140 - 140
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 002 P. 140 - 140
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 002 P. 140 - 140
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 002 P. 140 - 140
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 002 P. 140 - 140
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 002 P. 140 - 140
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 002 P. 20 - 20
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 002 P. 20 - 20
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 122 -
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modified by | 32000D0645 | modifica | TEXTE | 25/10/2000 |
Acquis di Schengen - Decisione del Comitato esecutivo del 21 novembre 1994 riguardante la procedura automatizzata per la consultazione delle autorità centrali di cui all'ex articolo 17, secondo comma della convenzione (SCH/Com-ex (94) 15 riv.)
Gazzetta ufficiale n. L 239 del 22/09/2000 pag. 0165 - 0165
DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO del 21 novembre 1994 riguardante la procedura automatizzata per la consultazione delle autorità centrali di cui all'ex articolo 17, secondo comma della convenzione (SCH/Com-ex (94) 15 riv.) IL COMITATO ESECUTIVO, visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen visto l'articolo 17, secondo comma di tale Convenzione DECIDE: 1. La procedura automatizzata di consultazione delle Autorità Centrali degli altri Stati partner nell'ambito del rilascio del visto, è basata, dal momento della messa in vigore della Convenzione di Schengen e in applicazione delle disposizioni dell'istruzione consolare comune, sui principi fissati nell'allegato dizionario dei dati (SCH/II-Vision (93) 20, terza rev.(1)). Qualora taluni Stati partner non soddisfino ancora i requisiti tecnici di applicazione della procedura automatizzata una volta messa in vigore la Convenzione di Schengen, tali Stati trasmetteranno i dati nell'ambito della consultazione sulla base delle disposizioni dell'istruzione consolare comune, avvalendosi dei mezzi di trasmissione abituali. 2. Il Comitato esecutivo invita tutti gli Stati a realizzare quanto prima possibile tutte le condizioni tecniche per l'applicazione della procedura automatizzata. 3. Qualora all'inizio dell'applicazione dei summenzionati principi non sia ancora disponibile la rete SIRENE (Fase II) prevista per la trasmissione dei dati nell'ambito della consultazione, gli Stati partner interessati si adopereranno affinché la trasmissione dei dati sia effettuata attraverso le linee pubbliche. Gli Stati partner assicurano un'adeguata sicurezza nella trasmissione di dati. 4. Ciascuna Parte contraente sostiene i costi delle installazioni necessarie sul piano nazionale per la procedura automatizzata. Le Parti contraenti deliberano in merito ad eventuali spese di regolarizzazione generate dalla trasmissione dei dati dopo dodici mesi dal funzionamento del sistema prendendo in considerazione il principio del "chi chiede paga". Tengono conto a tale riguardo del fatto che, nell'ambito della procedura di consultazione, lo Stato che chiede di essere consultato tutela anche gli interessi legittimi dello Stato che effettua la consultazione in materia di sicurezza. Le Parti contraenti registrano i costi generati dalla procedura di consultazione a partire dal funzionamento del sistema e trasmettono dei prospetti riepilogativi di questi costi entro dodici mesi. Heidelberg, 21 novembre 1994. Il Presidente Bernd Schmidbauer (1) Documento riservato.