EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0470

2010/470/UE: Decisione della Commissione, del 26 agosto 2010 , che stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina [notificata con il numero C(2010) 5779] Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 228, 31.8.2010, p. 15–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 031 P. 250 - 286

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogato da 32021R0403

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/470/oj

31.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 228/15


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2010

che stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina

[notificata con il numero C(2010) 5779]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/470/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, quarto trattino e l'articolo 11, paragrafo 3, terzo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 92/65/CEE stabilisce norme di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi all'interno dell'Unione di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative specifiche dell'Unione. Essa comprende le prescrizioni relative agli scambi di sperma, ovuli ed embrioni delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni della specie suina (di seguito «i prodotti di cui trattasi»). La direttiva indica inoltre i certificati sanitari che è necessario prevedere per gli scambi all'interno dell'Unione dei prodotti di cui trattasi.

(2)

L'allegato D della direttiva 92/65/CEE, modificato dal regolamento (UE) n. 176/2010 (2) della Commissione, stabilisce determinate nuove condizioni relative ai prodotti di cui trattasi che si applicano a decorrere dal 1o settembre 2010.

(3)

L'allegato D della direttiva 92/65/CEE, quale modificato dal regolamento (UE) n. 176/2010 della Commissione, introduce norme relative ai centri di magazzinaggio dello sperma e stabilisce condizioni particolareggiate per il loro riconoscimento e la loro sorveglianza. Detta anche condizioni particolareggiate per il riconoscimento e la sorveglianza dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni, per la raccolta e il trattamento di embrioni concepiti in vivo e per la produzione e il trattamento di embrioni fecondati in vitro e di embrioni micromanipolati. L'allegato D, così modificato, ha modificato anche le condizioni da applicare agli animali donatori di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina.

(4)

Risulta necessario stabilire nuovi modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione dei prodotti di cui trattasi – modelli che tengano conto dei requisiti di polizia sanitaria di cui all'allegato D della direttiva 92/65/CEE, quale modificato dal regolamento (UE) n. 176/2010.

(5)

È altresì opportuno stabilire disposizioni applicabili alle riserve esistenti nell'Unione dei prodotti di cui trattasi, ove tali prodotti siano conformi alle disposizioni della direttiva 92/65/CEE vigenti prima dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) n. 176/2010. Pertanto è necessario stabilire modelli di certificati sanitari a sé stanti per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina, ovina e caprina, nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati a norma dell'allegato D della direttiva 92/65/CEE anteriormente al 1o settembre 2010.

(6)

Attualmente è impossibile fissare una data per l'esaurimento delle riserve esistenti, data la capacità di magazzinaggio a lungo termine dei prodotti di cui trattasi. Non è quindi possibile stabilire una data di cessazione dell'uso di quei modelli di certificati sanitari per le riserve esistenti.

(7)

A fini di coerenza e semplificazione della legislazione dell'Unione, è opportuno che i modelli di certificati sanitari siano inseriti in un'unica decisione e tengano conto del Regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (3).

(8)

Al fine di garantire la piena tracciabilità dei prodotti di cui trattasi, è opportuno che la presente decisione stabilisca i modelli dei certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma di animali delle specie equina, ovina e caprina, raccolto in centri riconosciuti di raccolta dello sperma e spedito da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma, indipendentemente dal fatto che esso faccia parte di un centro di raccolta dello sperma riconosciuto con un diverso numero di riconoscimento.

(9)

Ai fini della chiarezza della legislazione dell'Unione, è necessario abrogare espressamente gli atti dell'Unione che stabiliscono modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione dei prodotti di cui trattasi. Di conseguenza, è necessario abrogare la decisione 95/294/CE della Commissione, del 24 luglio 1995, che stabilisce il modello del certificato sanitario da utilizzare negli scambi di ovuli ed embrioni di animali della specie equina (4), la decisione 95/307/CE della Commissione, del 24 luglio 1995, che stabilisce il modello del certificato sanitario da utilizzare negli scambi di sperma equino (5), la decisione 95/388/CE della Commissione, del 19 settembre 1995, che stabilisce il modello di certificato da utilizzare negli scambi intracomunitari di sperma, di ovuli e di embrioni delle specie ovina e caprina (6) e la decisione 95/483/CE della Commissione, del 9 novembre 1995, che stabilisce il modello di certificato da utilizzare negli scambi intracomunitari di ovuli e di embrioni della specie suina (7).

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione dei seguenti prodotti:

a)

sperma di animali della specie equina;

b)

ovuli ed embrioni di animali della specie equina;

c)

sperma di animali delle specie ovina e caprina;

d)

ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina;

e)

ovuli ed embrioni di animali della specie suina.

Articolo 2

Scambi di sperma di animali della specie equina

Durante il trasporto da uno Stato membro a un altro, le partite di sperma di animali della specie equina sono corredate da un certificato sanitario conforme a uno dei seguenti modelli di cui all'allegato I:

a)

modello di certificato sanitario IA, contenuto nella parte A, per le partite di sperma raccolto dopo il 31 agosto 2010 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario;

b)

modello di certificato sanitario IB, contenuto nella parte B, per le partite di riserve di sperma raccolto, trattato e immagazzinato prima del 1o settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario;

c)

modello di certificato sanitario IC, contenuto nella parte C, per le partite di sperma e le riserve di sperma di cui alle lettere a) e b), spedite da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma.

Articolo 3

Scambi di ovuli ed embrioni di animali della specie equina

Durante il trasporto da uno Stato membro a un altro, le partite di ovuli e di embrioni di animali della specie equina sono corredate da un certificato sanitario conforme a uno dei seguenti modelli di cui all'allegato II:

a)

modello di certificato sanitario IIA, contenuto nella parte A, per le partite di ovuli ed embrioni raccolti o prodotti dopo il 31 agosto 2010 e spediti da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione degli embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari;

b)

modello di certificato sanitario IIB, contenuto nella parte B, per le partite di riserve di ovuli ed embrioni raccolti, trattati e immagazzinati prima del 1o settembre 2010 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta degli embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari.

Articolo 4

Scambi di sperma di animali delle specie ovina e caprina

Durante il trasporto da uno Stato membro a un altro, le partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina sono corredate da un certificato sanitario conforme a uno dei seguenti modelli di cui all'allegato III:

a)

modello di certificato sanitario IIIA, contenuto nella parte A, per le partite di sperma raccolto dopo il 31 agosto 2010 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario;

b)

modello di certificato sanitario IIIB, contenuto nella parte B, per le partite di riserve di sperma raccolto, trattato e immagazzinato prima del 1o settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario;

c)

modello di certificato sanitario IIIC, contenuto nella parte C, per le partite di sperma e le riserve di sperma di cui alle lettere a) e b), spedite da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma.

Articolo 5

Scambi di ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina

Durante il trasporto da uno Stato membro a un altro, le partite di ovuli e di embrioni di animali delle specie ovina e caprina sono corredate da un certificato sanitario conforme a uno dei seguenti modelli di cui all'allegato IV:

a)

modello di certificato sanitario IVA, contenuto nella parte A, per le partite di ovuli ed embrioni raccolti o prodotti dopo il 31 agosto 2010 e spediti da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari;

b)

modello di certificato sanitario IVB, contenuto nella parte B, per le partite di riserve di ovuli ed embrioni raccolti, trattati e immagazzinati prima del 1o settembre 2010 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta degli embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari.

Articolo 6

Scambi di ovuli ed embrioni della specie suina

Durante il trasporto da uno Stato membro a un altro, le partite di ovuli e di embrioni di animali della specie suina sono corredate da un certificato sanitario conforme a uno dei seguenti modelli di cui all'allegato V:

a)

modello di certificato sanitario VA, contenuto nella parte A, per le partite di ovuli ed embrioni raccolti o prodotti dopo il 31 agosto 2010 e spediti da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari;

b)

modello di certificato sanitario VB, contenuto nella parte B, per le partite di riserve di ovuli ed embrioni raccolti, trattati e immagazzinati prima del 1o settembre 2010 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta degli embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari.

Articolo 7

Abrogazioni

Le decisioni 95/294/CE, 95/307/CE, 95/388/CE e 95/483/CE sono abrogate.

Articolo 8

Decorrenza di efficacia

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o settembre 2010.

Articolo 9

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(2)  GU L 52 del 3.3.2010, pag. 14.

(3)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44.

(4)  GU L 182 del 2.8.1995, pag. 27.

(5)  GU L 185 del 4.8.1995, pag. 58.

(6)  GU L 234 del 3.10.1995, pag. 30.

(7)  GU L 275 del 18.11.1995, pag. 30.


ALLEGATO I

Modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'unione di partite di sperma di animali della specie equina

PARTE A

Modello di certificato sanitario IA per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di sperma di animali della specie equina raccolto conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario

Image

Image

Image

Image

Image

PARTE B

Modello di certificato sanitario IB per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1o settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario

Image

Image

Image

PARTE C

Modello di certificato sanitario IC per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e di partite di riserve dello sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1o settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma

Image

Image

Image


ALLEGATO II

Modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'unione di partite di ovuli ed embrioni di animali della specie equina

PARTE A

Modello di certificato sanitario IIA per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti o prodotti conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e spediti da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli e gli embrioni sono originari.

Image

Image

Image

PARTE B

Modello di certificato sanitario IIB per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di riserve di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti, trattati e immagazzinati a norma della direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1o settembre 2010 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta degli embrioni, di cui gli ovuli e gli embrioni sono originari.

Image

Image

Image


ALLEGATO III

Modelli di certificati sanitari per gli scambi di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina

PARTE A

Modello di certificato sanitario IIIA per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina raccolto conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario.

Image

Image

PARTE B

Modello di certificato sanitario IIIB per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di riserve di sperma di animali delle specie ovina e caprina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1o settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario.

Image

Image

PARTE C

Modello di certificato sanitario IIIC per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina raccolto conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e di partite di riserve dello sperma di animali delle specie ovina e caprina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1o settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma.

Image

Image

Image


ALLEGATO IV

Modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di ovuli/embrioni di animali delle specie ovina e caprina

PARTE A

Modello di certificato sanitario IVA per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina raccolti o prodotti conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e spediti da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari.

Image

Image

Image

PARTE B

Modello di certificato sanitario IVB per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di riserve di ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina raccolti, trattati e immagazzinati a norma della direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1o settembre 2010 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta degli embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari.

Image

Image


ALLEGATO V

Modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'unione di partite di ovuli/embrioni di animali della specie suina

PARTE A

Modello di certificato sanitario VA per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di ovuli ed embrioni di animali della specie suina raccolti o prodotti conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e spediti da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari

Image

Image

Image

PARTE B

Modello di certificato sanitario VB per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di riserve di ovuli ed embrioni di animali della specie suina raccolti, trattati e immagazzinati a norma della direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1o settembre 2010 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta degli embrioni, di cui gli ovuli e gli embrioni sono originari

Image

Image


Top