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Document 32010D0365

2010/365/: Decisione del Consiglio, del 29 giugno 2010 , sull’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen relative al sistema d’informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania

OJ L 166, 1.7.2010, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 111 P. 301 - 304

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/365/oj

1.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 166/17


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 2010

sull’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen relative al sistema d’informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania

(2010/365/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’atto di adesione del 2005, in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005 stabilisce che le disposizioni dell’acquis di Schengen non rientranti nell’allegato II di tale atto si applicano in Bulgaria e Romania (gli «Stati membri interessati») solo in virtù di una decisione, adottata dal Consiglio a tal fine, dopo aver verificato il rispetto dei necessari requisiti per l’applicazione dell’acquis.

(2)

Il Consiglio ha verificato che gli Stati membri interessati assicurassero livelli soddisfacenti di protezione dei dati nel seguente modo:

È stato sottoposto agli Stati membri interessati un questionario completo, le cui risposte sono state messe agli atti e sono state effettuate visite di verifica e di valutazione nel settore della protezione dei dati in tali Stati membri, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili stabilite nella decisione del Comitato esecutivo riguardante l’istituzione della Commissione permanente della Convenzione di Schengen [SCH/Com-ex (98) 26 def.] (2).

(3)

Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha concluso che gli Stati membri interessati soddisfacevano le condizioni in tale settore. È pertanto possibile fissare una data a partire dalla quale è possibile applicare in tali Stati membri l’acquis di Schengen relativo al sistema d’informazione Schengen (SIS).

(4)

L’entrata in vigore della presente decisione dovrebbe consentire il trasferimento dei dati reali SIS verso gli Stati membri interessati. L’utilizzazione concreta di tali dati dovrebbe permettere al Consiglio, attraverso le procedure di valutazione Schengen applicabili stabilite nel documento SCH/Com-ex (98) 26 def., di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen relative al SIS negli Stati membri interessati. Una volta effettuate queste valutazioni, il Consiglio dovrebbe decidere in merito alla soppressione dei controlli alle frontiere interne con tali Stati membri.

(5)

È opportuno adottare una decisione del Consiglio distinta per fissare la data della soppressione dei controlli alle frontiere interne. Fino alla data fissata in tale decisione, è opportuno imporre talune restrizioni all’uso del SIS.

(6)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (3), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (4), relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.

(7)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio (6) e con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (7),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   A decorrere dal 15 ottobre 2010 le disposizioni dell’acquis di Schengen relative al SIS di cui all’allegato I si applicano alla Repubblica di Bulgaria e alla Romania nelle relazioni tra di loro e in quelle con il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, nonché la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera.

2.   Le disposizioni dell’acquis di Schengen relative al SIS di cui all’allegato II si applicano a decorrere dalla data ivi prevista alla Repubblica di Bulgaria e alla Romania nelle relazioni tra di loro e in quelle con il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, nonché la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera.

3.   A decorrere dal 29 giugno 2010 i dati reali SIS possono essere trasferiti agli Stati membri interessati.

A decorrere dal 15 ottobre 2010 gli Stati membri interessati, analogamente agli Stati membri nei cui confronti l’acquis di Schengen è già stato attuato, possono inserire i dati nel SIS ed utilizzare i dati SIS, fatte salve le disposizioni del paragrafo 4.

4.   Fino alla data della soppressione dei controlli alle frontiere interne con gli Stati membri interessati, tali Stati membri:

a)

non sono tenuti a rifiutare l’ingresso nel loro territorio o ad allontanare cittadini di Stati terzi segnalati da un altro Stato membro nel SIS ai fini della non ammissione;

b)

si astengono dall’inserire dati disciplinati dalle disposizioni dell’articolo 96 della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (la «Convenzione di Schengen») (8).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. ESPINOSA


(1)  Parere espresso il 17 giugno 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 138.

(3)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(4)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(5)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(6)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50.

(7)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

(8)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.


ALLEGATO I

Elenco delle disposizioni dell’acquis di Schengen relative al SIS ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005 che devono essere rese applicabili agli Stati membri interessati

1.

Per quanto riguarda le disposizioni della Convenzione di Schengen:

articolo 64 e articoli da 92 a 119 della Convenzione di Schengen;

2.

altre disposizioni relative al SIS:

a)

decisioni del Comitato esecutivo istituito dalla Convenzione di Schengen:

decisione del Comitato esecutivo del 15 dicembre 1997 riguardante la modifica del regolamento finanziario C. SIS [SCH/Com-ex (97) 35] (1);

b)

dichiarazioni del Comitato esecutivo istituito dalla Convenzione di Schengen:

i)

dichiarazione del Comitato esecutivo del 18 aprile 1996 relativa alla definizione del concetto di straniero [SCH/Com-ex (96) decl. 5] (2);

ii)

dichiarazione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante la struttura del SIS [SCH/Com-ex (99) decl. 2 riv] (3);

c)

altri strumenti:

i)

decisione 2000/265/CE del Consiglio, del 27 marzo 2000, relativa ad un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte del segretario generale aggiunto del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all’installazione e al funzionamento dell’infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen, «Sisnet» (4);

ii)

il manuale SIRENE (5);

iii)

regolamento (CE) n. 871/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all’introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d’informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo (6), e ogni eventuale decisione successiva relativa alla data di applicazione di dette funzioni;

iv)

decisione 2005/211/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo (7), e ogni eventuale decisione successiva relativa alla data di applicazione di dette funzioni;

v)

regolamento (CE) n. 1160/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica le disposizioni della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con riferimento all’accesso al sistema d’informazione Schengen da parte dei servizi degli Stati membri competenti per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli (8);

vi)

articolo 5, paragrafo 4, lettera a), e disposizioni del titolo II e relativi allegati riguardanti il sistema d’informazione Schengen (SIS) del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (9);

vii)

regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (10);

viii)

decisione 2008/839/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (11).


(1)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 444.

(2)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 458.

(3)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 459.

(4)  GU L 85 del 6.4.2000, pag. 12.

(5)  Parti del manuale SIRENE sono state pubblicate nella GU C 38 del 17.2.2003, pag. 1. Il manuale è stato modificato dalle decisioni della Commissione 2006/757/CE (GU L 317 del 16.11.2006, pag. 1) e 2006/758/CE (GU L 317 del 16.11.2006, pag. 41).

(6)  GU L 162 del 30.4.2004, pag. 29.

(7)  GU L 68 del 15.3.2005, pag. 44.

(8)  GU L 191 del 22.7.2005, pag. 18.

(9)  GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

(10)  GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 1.

(11)  GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 43.


ALLEGATO II

Elenco delle disposizioni dell’acquis di Schengen relative al SIS ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005 che devono essere rese applicabili agli Stati membri interessati a decorrere dalla data prevista in tali disposizioni

1.

Regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’accesso al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione (1);

2.

regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (2);

3.

decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (3).


(1)  GU L 381 del 28.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

(3)  GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.


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