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Document 32009D0538

2009/538/CE: Decisione della Commissione, del 10 luglio 2009 , che modifica la decisione 2008/456/CE recante modalità di applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell’ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori , relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all’ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo [notificata con il numero C(2009) 5373]

OJ L 180, 11.7.2009, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 005 P. 223 - 224

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/538/oj

11.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/20


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2009

che modifica la decisione 2008/456/CE recante modalità di applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all’ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo

[notificata con il numero C(2009) 5373]

(I testi in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, sono i soli facenti fede)

(2009/538/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (1), in particolare l’articolo 25 e l’articolo 37, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Alla luce delle esperienze acquisite dall’avvio del Fondo, è opportuno estendere il periodo di ammissibilità dei programmi annuali al fine di consentire agli Stati membri di attuare il Fondo in modo efficace e di adattare il calendario per la presentazione della relazione finale sull’attuazione del programma annuale.

(2)

È inoltre opportuno adattare la procedura di presentazione per gli Stati membri del programma annuale riveduto.

(3)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca ha attuato la decisione n. 574/2007/CE nel suo diritto interno ed è quindi vincolata dalla presente decisione.

(4)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (2) e della successiva decisione 2004/926/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa all’attuazione di parte delle disposizioni dell’acquis di Schengen da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (3). Il Regno Unito non è pertanto da quella vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(5)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (4). L’Irlanda non è pertanto da quella vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(6)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la decisione n. 574/2007/CE costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (6).

(7)

Per quanto riguarda la Svizzera, la decisione n. 574/2007/CE costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dall’Unione europea, dalla Comunità europea e dalla Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, nonché all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni del suddetto accordo.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato comune «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2008/456/CE della Commissione (7) è così modificata:

1)

nell’articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ai fini della revisione del programma annuale approvato dalla Commissione a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, dell’atto di base, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione il progetto riveduto di programma annuale almeno tre mesi prima della data di scadenza del periodo di ammissibilità. La Commissione esamina e approva nei tempi più brevi il programma riveduto, secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 4, dell’atto di base.»;

2)

nell’allegato V, parte A, punto 4.1, la frase «Elenco di tutti i recuperi ancora da ricevere al 30 giugno dell’anno N + 2 (N = anno del programma annuale in oggetto)» è sostituita dalla seguente: «Elenco di tutti i recuperi ancora da ricevere sei mesi dopo il termine di ammissibilità delle spese»;

3)

nell’allegato XI, il punto I.4.1 è sostituito dal seguente:

«1.

I costi relativi a un progetto devono essere sostenuti ed i relativi pagamenti devono essere effettuati (tranne in caso di ammortamento) dopo il 1o gennaio dell’anno indicato nella decisione di finanziamento che approva i programmi annuali degli Stati membri. Il periodo di ammissibilità si estende fino al 30 giugno dell’anno N (8) + 2, il che significa che i costi relativi a un progetto devono essere sostenuti prima di tale data.

4)

nell’allegato XI, il punto V.3 è sostituito dal seguente:

«3.

Le attività correlate all’assistenza tecnica e i pagamenti corrispondenti devono essere effettuati dopo il 1o gennaio dell’anno indicato nella decisione di finanziamento con la quale sono stati approvati i programmi annuali degli Stati membri. Il periodo di ammissibilità dura almeno fino al termine stabilito per la presentazione della relazione finale sull’attuazione del programma annuale.»

Articolo 2

La presente decisione si applica a tutti i programmi annuali per i quali alla data della sua adozione non è stato ancora effettuato il pagamento del saldo.

Articolo 3

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2009.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22.

(2)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(3)  GU L 395 del 31.12.2004, pag. 70.

(4)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(5)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(6)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(7)  GU L 167 del 27.6.2008, pag. 1.

(8)  Dove “N” è l’anno indicato nella decisione di finanziamento recante approvazione dei programmi annuali degli Stati membri.»;


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