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Document 32006R0776

Regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione, del 23 maggio 2006 , che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i laboratori comunitari di riferimento (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 136, 24.5.2006, p. 3–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M, 28.11.2006, p. 409–414 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 072 P. 66 - 71
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 072 P. 66 - 71
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 033 P. 179 - 184

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32017R0625

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/776/oj

24.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/3


REGOLAMENTO (CE) N. 776/2006 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2006

che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i laboratori comunitari di riferimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce i compiti generali, le responsabilità e i requisiti dei laboratori comunitari di riferimento per i mangimi e gli alimenti e per la salute ed il benessere degli animali. I laboratori comunitari di riferimento sono elencati all’allegato VII del regolamento. L’elenco contiene tutti i laboratori comunitari di riferimento per i mangimi e gli alimenti e la salute degli animali già indicati in precedenza in altri atti.

(2)

La designazione dei laboratori di riferimento comunitari deve contribuire ad assicurare un’elevata qualità e uniformità dei risultati analitici.

(3)

Le attività dei laboratori di riferimento dovrebbero coprire tutti gli ambiti della normativa in materia di mangimi e di alimenti e di salute degli animali, in particolare quelli in cui vi è la necessità di risultati analitici e diagnostici precisi.

(4)

Nei settori dove la normativa comunitaria in materia di mangimi e di alimenti e di salute degli animali è di applicazione, c’è la necessità di designare ulteriori laboratori comunitari di riferimento in zone in cui non esistono ancora ed in particolare per quanto riguarda: afta epizootica, brucellosi, Listeria monocitogenes, Stafilococco coagulase positivo, Escherichia coli, compreso Verotoxigenic E. Coli (VTEC), Campilobacter, parassiti (in particolare Trichinella, Echinococcus, Anisakis), resistenza antimicrobica, proteine animali in mangimi, residui di pesticidi, micotossine in mangimi ed alimenti per animali, metalli pesanti in mangimi ed alimenti per animali, metalli pesanti in mangimi ed alimenti per animali, diossine e PCB in mangimi ed alimenti per animali e idrocarburi policiclici aromatici (IPA).

(5)

Nel luglio del 2005 la Commissione ha lanciato un bando per la selezione e la designazione di nuovi laboratori comunitari di riferimento. La valutazione delle domande è stata completata nel dicembre del 2005 e i risultati sono stati notificati alle autorità competenti degli Stati membri interessati. In seguito a tale valutazione la Commissione ritiene necessario designare i nuovi laboratori comunitari di riferimento selezioni per ogni settore.

(6)

È necessario aggiornare talune informazioni specifiche riguardo ai laboratori comunitari di riferimento di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004.

(7)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 882/2004.

(8)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente della catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato VII al regolamento (CE) n. 882/2004 è sostituito dal testo dell’allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato VII al regolamento (CE) n. 882/2004 è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO VII

LABORATORI COMUNITARI DI RIFERIMENTO

I.   Laboratori comunitari di riferimento per i mangimi e gli alimenti

1.   Laboratorio comunitario di riferimento per il latte e i prodotti a base di latte

AFSSA — Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP)

F-94700 Maisons-Alfort

Francia

2.   Laboratorio comunitario di riferimento per l’analisi ed il test delle zoonosi (salmonella)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

3720 BA Bilthoven

Paesi Bassi

3.   Laboratorio comunitario di riferimento per il monitoraggio delle biotossine marine

Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA)

E-36200 Vigo

Spagna

4.   Laboratorio comunitario di riferimento per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi

The laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS)

Weymouth

Dorset DT4 8UB

Regno Unito

5.   Laboratorio comunitario di riferimento per Listeria monocitogenes

AFSSA — Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP)

F-94700 Maisons-Alfort

Francia

6.   Laboratorio comunitario di riferimento per lo Stafilococco coagulase positivo, compreso Staphylococccus aureus

AFSSA — Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP)

F-94700 Maisons-Alfort

Francia

7.   Laboratorio comunitario di riferimento per Escherichia coli, compreso Verotoxigenic E. Coli (VTEC)

Istituto Superiore di Sanità (ISS)

I-00161 Roma

Italia

8.   Laboratorio comunitario di riferimento per Campylobacter

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)

S-751 89 Uppsala

Svezia

9.   Laboratorio comunitario di riferimento per parassiti (in particolare Trichinella, Echinococcus e Anisakis)

Istituto Superiore di Sanità (ISS)

I-00161 Roma

Italia

10.   Laboratorio comunitario di riferimento per la resistenza antimicrobica

Danmarks Fødevareforskning (DFVF)

DK-1790 København V

Danimarca

11.   Laboratorio comunitario di riferimento per le proteine nei mangimi

Centre wallon de recherches agronomiques (CRA-W)

B-5030 Gembloux

Belgio

12.   Laboratori comunitari di riferimento per residui di medicinali veterinari e contaminanti in alimenti di origine animale

a)   Per i residui indicati nell’allegato I, categoria A 1, 2, 3, 4 e categoria B 2 (d) e B 3 (d) della direttiva 96/23/CE

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

3720 BA Bilthoven

Paesi Bassi

b)   Per i residui indicati nell’allegato I, categoria B 1 e B 3 (e) della direttiva 96/23/CE per i residui di carbadox e olaquindox

Laboratoire d'études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants

AFSSA — site de Fougères

BP 90203

Francia

c)   Per i residui indicati nell’allegato I, categoria A 5 e categoria B 2 (a), (b), (e) della direttiva 96/23/CE

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)

D-12277 Berlin

Germania

d)   Per i residui indicati nell’allegato I, categoria B 3 (c) della direttiva 96/23/CE

Instituto Superiore di Sanità

I-00161 Roma

Italia

13.   Laboratorio comunitario di riferimento per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)

Il laboratorio di cui all’allegato X, capo B del regolamento (CE) n. 999/2001

The Veterinary Laboratories Agency

Woodham Lane

New Haw

Addlestone

Surrey KT15 3NB

Regno Unito

14.   Laboratorio comunitario di riferimento per gli additivi impiegati nell’alimentazione degli animali

Il laboratorio di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1)

Centro comune di ricerca della Commissione europea

Geel

Belgio

15.   Laboratorio comunitario di riferimento per gli organismi geneticamente modificati (OGM)

Il laboratorio di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti ai mangimi geneticamente modificati (2)

Centro comune di ricerca della Commissione europea

Ispra

Italia

16.   Laboratorio comunitario di riferimento per i materiali destinati a venire in contatto con gli animali

Centro comune di ricerca della Commissione europea

Ispra

Italia

17.   Laboratori comunitari di riferimento per i residui di pesticidi

a)   Cereali e mangimi

Danmarks Fødevareforskning (DFVF)

DK-1790 København V

Danimarca

b)   Prodotti alimentari di origine animale e alimenti con un alto contenuto di grassi

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg

Postfach 100462

D-79123 Freiburg

Germania

c)   Frutta e verdura, compresi alimenti con alto contenuto di acqua e acido

Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)

Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG)

LAGV: E-46100 Burjassot-Valencia

PRRG: E-04120 Almería

Spagna

d)   Metodiche monoresiduo

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Stuttgart

Postfach 1206

D-70702 Fellbach

Germania

18.   Laboratorio comunitario di riferimento per metalli pesanti in mangimi e alimenti per animali

Centro comune di ricerca della Commissione europea

Geel

Belgio

19.   Laboratorio comunitario di riferimento per microtossine

Centro comune di ricerca della Commissione europea

Geel

Belgio

20.   Laboratorio comunitario di riferimento per idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

Centro comune di ricerca della Commissione europea

Geel

Belgio

21.   Laboratorio comunitario di riferimento per diossine e PCB in mangimi e alimenti per animali

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg

Postfach 100462

D-79123 Freiburg

Germania

II.   Laboratori comunitari di riferimento per la salute degli animali e per gli animali vivi

1.   Laboratorio comunitario di riferimento per la peste suina classica

Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (3).

2.   Laboratorio comunitario di riferimento per la peste equina

Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (4).

3.   Laboratorio comunitario di riferimento per l’influenza aviaria

Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relative a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (5).

4.   Laboratorio comunitario di riferimento per la malattia di Newcastle

Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (6).

5.   Laboratorio comunitario di riferimento per la malattia vescicolare dei suini

Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (7).

6.   Laboratorio comunitario di riferimento per le malattie dei pesci

Direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (8).

7.   Laboratorio comunitario di riferimento per le malattie dei molluschi bivalvi

Direttiva 95/70/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi (9).

8.   Laboratorio comunitario di riferimento per il controllo dell’azione dei vaccini antirabbici

Decisione del Consiglio 2000/258/CE, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici (10).

9.   Laboratorio comunitario di riferimento per la febbre catarrale degli ovini

Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (11).

10.   Laboratorio comunitario di riferimento per la peste suina africana

Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (12).

11.   Laboratorio comunitario di riferimento per la zootecnia

Decisione del Consiglio 96/463/CEE, del 23 luglio 1996, che designa l’organismo di riferimento incaricato di collaborare all’uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove dei bovini riproduttori di razza pura (13).

12.   Laboratorio comunitario di riferimento per l’afta epizootica

Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (14).

13.   Laboratorio comunitario di riferimento per la brucellosi

AFSSA — Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses

F-94700 Maisons-Alfort

Francia


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(2)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(3)  GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata dall’atto di adesione del 2003.

(4)  GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(5)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(6)  GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(7)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(8)  GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23. Direttiva modificata dall’atto di adesione del 2003.

(9)  GU L 332 del 30.12.1995, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(10)  GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/60/CE della Commissione (GU L 23 del 28.1.2003, pag. 30).

(11)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

(12)  GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(13)  GU L 192 del 2.8.1996, pag. 19.

(14)  GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione 2005/615/CE della Commissione (GU L 213 del 18.8.2005, pag. 14).»


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