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Document 32006D0916

2006/916/CE: Decisione della Commissione, dell' 11 dicembre 2006 , che autorizza una deroga a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie della Croazia o della ex Repubblica iugoslava di Macedonia [notificata con il numero C(2006) 6365]

OJ L 142M, 5.6.2007, p. 799–802 (MT)
OJ L 349, 12.12.2006, p. 52–55 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 078 P. 125 - 128
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 078 P. 125 - 128
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 280 - 283

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/916/oj

12.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/52


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2006

che autorizza una deroga a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie della Croazia o della ex Repubblica iugoslava di Macedonia

[notificata con il numero C(2006) 6365]

(2006/916/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

vista la richiesta presentata dalla Slovenia,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 2000/29/CE, le piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie di paesi terzi non possono in linea di massima essere introdotte nella Comunità.

(2)

La Slovenia ha richiesto una deroga per consentire l’importazione di piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, dalla Croazia o della ex Repubblica iugoslava di Macedonia per un periodo limitato al tempo necessario per permettere la moltiplicazione delle piante in vivai specializzati della Comunità prima di riesportarle in Croazia o nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

(3)

La Commissione ritiene che non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali purché le piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie della Croazia o della ex Repubblica iugoslava di Macedonia rispettino le condizioni specifiche previste nella presente decisione.

(4)

Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati, per un periodo di tempo limitato, a consentire l’introduzione nel loro territorio di tali piante nel rispetto di condizioni specifiche.

(5)

L'autorizzazione dovrebbe essere revocata qualora si accerti che le condizioni specifiche di cui alla presente decisione non sono sufficienti per impedire l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi o nel caso in cui esse non siano state rispettate.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, per quanto concerne l'allegato III, parte A, punto 15, della medesima direttiva, gli Stati membri sono autorizzati a consentire l'introduzione nel loro territorio di piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, destinate ad essere innestate nella Comunità e originarie della Croazia o della ex Repubblica iugoslava di Macedonia (di seguito indicate come «le piante»).

Per beneficiare di tale deroga le piante, oltre a riunire i requisiti di cui agli allegati I e II della direttiva 2000/29/CE, rispettano le condizioni previste nell’allegato alla presente decisione, e sono introdotte nella Comunità nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 marzo 2007.

Articolo 2

Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui all’articolo 1 forniscono alla Commissione e agli altri Stati membri entro e non oltre il 15 novembre 2007:

a)

i dati relativi ai quantitativi di piante importate in applicazione della presente decisione; nonché

b)

un rapporto tecnico dettagliato delle ispezioni ufficiali di cui al punto 6 dell'allegato.

Lo Stato membro in cui le piante vengono innestate dopo che sono state introdotte nel suo territorio fornisce inoltre alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 15 novembre 2007, un rapporto tecnico dettagliato sulle ispezioni ufficiali e sugli esami di cui al punto 8, lettera b), dell'allegato.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri tutti i casi di partite introdotte nel loro territorio in applicazione della presente decisione per le quali sia stata constatata la non conformità alle condizioni ivi stabilite.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE della Commissione (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 9).


ALLEGATO

Condizioni specifiche applicabili alle piante di Vitis L, ad eccezione dei frutti, originarie della Croazia o della ex Repubblica iugoslava di Macedonia che possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 1

1.

Le piante consistono in materiale di moltiplicazione sotto forma di gemme dormienti delle seguenti varietà: Babić, Borgonja, Dišeča belina, Graševina, Grk, Hrvatica, Kraljevina, Malvazija istarska, Maraština, Malvasija, Muškat momjanski, Muškat ruža porečki, Plavac mali, Plavina-Plavka, Pošip, Škrlet, Teran, Trnjak, Plavac veli, Vugava o Žlahtina; le gemme sono:

(a)

destinate ad essere innestate nella Comunità, nelle aziende di cui al punto 7, su portinnesti prodotti nella Comunità;

(b)

raccolte in vivai di portinnesti ufficialmente registrati in Croazia o nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Gli elenchi dei vivai registrati sono messi a disposizione degli Stati membri che si avvalgono della deroga e della Commissione, entro il 31 dicembre 2006. Detti elenchi comprendono il nome della varietà, il numero di file piantate di questa varietà, il numero di piante per fila in ciascun vivaio, nella misura in cui sono ritenute idonee per essere inviate alla Comunità nel 2007, conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione;

(c)

adeguatamente imballate, con imballaggio reso riconoscibile tramite un contrassegno che consenta l'identificazione del vivaio registrato e della varietà;

2.

Le piante sono accompagnate da un certificato fitosanitario rilasciato in Croazia o nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, sulla base dell'esame previsto dalla medesima direttiva, al fine di accertare che siano indenni dai seguenti organismi nocivi:

 

Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

 

Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

 

Grapevine Flavescence dorée

 

Xylella fastidiosa (Well & Raju)

 

Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

 

Tobacco ringspot virus (maculatura anulare del tabacco)

 

Tomato ringspot virus (maculatura anulare del pomodoro)

 

Blueberry leaf mottle virus

 

Peach rosette mosaic virus

Il certificato include, al punto «Dichiarazione supplementare», l'indicazione «La presente partita è conforme ai requisiti prescritti nella decisione 2006/916/CE».

3.

L'organismo fitosanitario ufficiale della Croazia o della ex Repubblica iugoslava di Macedonia garantisce l'identità e l'integrità delle piante dal momento della raccolta di cui al punto 1, lettera b), fino all'esportazione nella Comunità.

4.

Le piante sono introdotte attraverso punti di entrata designati ai fini della presente deroga dallo Stato membro nel cui territorio sono situati.

Gli Stati membri notificano con sufficiente anticipo alla Commissione, e comunicano su richiesta agli altri Stati membri, i punti di entrata nonché il nome e l'indirizzo dell'organismo ufficiale di cui alla direttiva 2000/29/CE responsabile di ciascun punto d'entrata.

Qualora l'introduzione delle piante nel territorio comunitario abbia luogo in uno Stato membro diverso da quello che si avvale dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 (di seguito indicata come «l'autorizzazione»), gli organismi ufficiali dello Stato membro d'introduzione informano gli organismi ufficiali dello Stato membro che si avvale dell'autorizzazione e collaborano con essi affinché siano rispettate le disposizioni della presente decisione.

5.

Prima dell'introduzione nella Comunità, l'importatore viene ufficialmente informato delle condizioni di cui ai punti da 1 a 4; l'importatore notifica con sufficiente anticipo i dati relativi ad ogni introduzione agli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro d'introduzione, il quale li trasmette senza indugio alla Commissione indicando:

(a)

il tipo di materiale,

(b)

la varietà e il quantitativo,

(c)

la data dichiarata d'introduzione e la conferma del punto di entrata,

(d)

il nome, l'indirizzo e l'ubicazione delle aziende di cui al punto 7 dove verranno innestate e conservate le gemme.

Non appena ne è a conoscenza, l'importatore comunica agli organismi ufficiali responsabili ogni eventuale cambiamento dei dati di cui sopra.

Lo Stato membro interessato trasmette immediatamente alla Commissione tali dati e le eventuali modifiche.

Almeno due settimane prima della data d'introduzione, l'importatore notifica all'organismo ufficiale responsabile i dati delle aziende, di cui al punto 7, presso le quali le piante saranno innestate.

6.

Le ispezioni, compresi eventuali esami, di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/29/CE e in conformità con quanto disposto dalla presente decisione, sono effettuate dagli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro che ricorre a tale deroga e, se del caso, in collaborazione con gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui saranno conservate le piante.

Nel corso di tali ispezioni gli Stati membri verificano e, se del caso, ricercano l'eventuale presenza degli organismi nocivi indicati al punto 2. Il rinvenimento di tali organismi è immediatamente comunicato alla Commissione. Vengono allora adottati opportuni provvedimenti per distruggere gli organismi nocivi e, se del caso, le piante interessate.

7.

Le piante sono innestate soltanto in aziende ufficialmente registrate e riconosciute ai fini della presente autorizzazione.

La persona che intende innestare le piante notifica anticipatamente agli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui sono ubicate le aziende il nome e l'indirizzo del proprietario delle stesse.

Qualora il luogo d’innesto sia situato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro che si avvale dell'autorizzazione, gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro che si avvale dell'autorizzazione comunicano agli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui le piante verranno innestate il nome e l'indirizzo delle aziende in cui verrà effettuato tale innesto. Suddette informazioni sono trasmesse al momento in cui perviene la notifica preventiva dell'importatore di cui all’ultimo paragrafo del punto 5.

8.

Presso le aziende di cui al punto 7:

(a)

le piante che sono risultate indenni dagli organismi nocivi elencati al punto 2 possono essere utilizzate per essere innestate su portinnesti d’origine comunitaria. Le piante innestate sono successivamente conservate in condizioni adeguate in un substrato di coltura adatto senza tuttavia essere piantate o coltivate in campi. Le piante innestate restano nelle aziende per non più di diciotto mesi prima di essere esportate verso una destinazione al di fuori della Comunità secondo quanto previsto al punto 9;

(b)

nel periodo successivo all'innesto, le piante sono sottoposte a ispezioni visive condotte in momenti appropriati dai suddetti organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui le piante sono innestate, per accertare l'assenza di organismi nocivi o di sintomi causati da tali organismi; nel caso in cui durante l'ispezione visiva si riscontrino segni o sintomi, si eseguono i dovuti esami per individuare gli organismi nocivi che li hanno provocati;

(c)

le piante innestate che nel corso delle ispezioni o degli esami di cui alle precedenti lettere a) e b) non sono risultate indenni dagli organismi nocivi elencati al punto 2 o che non sono oggetto di misure di quarantena sono immediatamente distrutte sotto il controllo degli organismi ufficiali responsabili summenzionati.

9.

Le piante ottenute da innesti ben riusciti utilizzando le gemme di cui al punto 1 sono messe in circolazione unicamente quali piante innestate destinate all'esportazione in Croazia o nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro che si avvale dell'autorizzazione si accertano che le eventuali piante non esportate siano ufficialmente distrutte. Va tenuto un registro con l'indicazione del numero di piante il cui innesto è riuscito, delle piante ufficialmente distrutte e delle piante successivamente riesportate in Croazia o nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Dette informazioni sono rese disponibili alla Commissione.


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