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Document 32006D0752

2006/752/CE: Decisione della Commissione, del 3 novembre 2006 , che stabilisce le ubicazioni del sistema di informazione visti durante la fase di sviluppo [notificata con il numero C(2006) 5161]

OJ L 305, 4.11.2006, p. 13–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/752/oj

4.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/13


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2006

che stabilisce le ubicazioni del sistema di informazione visti durante la fase di sviluppo

[notificata con il numero C(2006) 5161]

(I testi in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(2006/752/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell’8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (1), in particolare l’articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai fini dello sviluppo del VIS e della sua rete di comunicazione, è necessario stabilire dove situare il suo sistema centrale e il suo sistema centrale di back-up.

(2)

Le conclusioni del Consiglio del 20 febbraio 2004 sullo sviluppo del Sistema Informazione Visti (VIS) hanno indicato che il VIS dovrebbe essere basato su un’architettura centralizzata ed avere una piattaforma tecnica comune con il SIS II, e dovrebbe essere ubicato nello stesso luogo del sistema centrale del SIS II.

(3)

Le conclusioni del Consiglio del 29 aprile 2004 sul Sistema d’Informazione Schengen hanno indicato che l’elemento centrale del SIS II dovrà essere ubicato a Strasburgo e il sistema di continuità operativa a Salisburgo.

(4)

Occorrerà predisporre in futuro opportuni accordi fra la Commissione e gli Stati membri che ospitano il sistema centrale e il sistema di backup del VIS durante il suo sviluppo, che precisino, in particolare, le condizioni che disciplinano le relazioni fra le singole parti, l’accesso ai locali da parte degli organi e del personale competenti e il supporto fornito in loco dagli Stati membri ospitanti.

(5)

La presente decisione lascia impregiudicata l’adozione, in futuro, degli strumenti legislativi per l’istituzione, il funzionamento, l’uso e l’ubicazione del VIS.

(6)

Conformemente alla decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (2), il Regno Unito non ha partecipato all’adozione della decisione 2004/512/CE, che costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen, e quindi non è vincolato dalle sue disposizioni né soggetto alla sua applicazione. Il Regno Unito non è quindi fra i destinatari della presente decisione della Commissione.

(7)

Conformemente alla decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (3), l’Irlanda non ha partecipato all’adozione della decisione 2004/512/CE, che costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen, e quindi non è vincolata dalle sue disposizioni né soggetta alla sua applicazione. L’Irlanda non è quindi fra i destinatari della presente decisione della Commissione.

(8)

Ai sensi dell’articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il 13 agosto 2004 la Danimarca ha deciso di recepire la decisione 2004/512/CE nel proprio diritto interno. La decisione 2004/512/CE vincola pertanto la Danimarca nell’ambito del diritto internazionale.

(9)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la decisione 2004/512/CE costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (4), che ricade nell’ambito di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5).

(10)

Per quanto riguarda la Svizzera, la decisione 2004/512/CE costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientra nell’ambito contemplato all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/860/CE del Consiglio (6), relativa alla firma a nome dell’Unione europea e alla firma a nome della Comunità europea, nonché all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni del suddetto accordo.

(11)

La presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o altrimenti ad esso collegato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione.

(12)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (7),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Durante lo sviluppo del sistema, l’unità centrale del VIS sarà ubicata a Strasburgo (Francia).

2.   Durante lo sviluppo del sistema, l’unità centrale di back-up sarà ubicata a Sankt Johann in Pongau (Austria).

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2006.

Per la Commissione

Franco FRATTINI

Vicepresidente


(1)  GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5

(2)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43

(3)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(4)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(5)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(6)  GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78

(7)  GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4.


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