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Document 32006D0684

2006/684/CE: Decisione del Consiglio, del 5 ottobre 2006 , recante modifica dell’allegato 2, inventario A, dell’istruzione consolare comune relativamente ai requisiti per i visti per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio indonesiani

OJ L 280, 12.10.2006, p. 29–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 200M, 1.8.2007, p. 23–24 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 008 P. 67 - 68
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 008 P. 67 - 68
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 012 P. 116 - 117

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/684/oj

12.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/29


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 ottobre 2006

recante modifica dell’allegato 2, inventario A, dell’istruzione consolare comune relativamente ai requisiti per i visti per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio indonesiani

(2006/684/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all’esame delle domande di visto (1),

vista l’iniziativa del Belgio, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato 2, inventario A, dell’istruzione consolare comune contiene l’elenco dei paesi i cui cittadini non sono soggetti in uno o più Stati Schengen all’obbligo del visto se titolari di passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio, ma sono soggetti a tale obbligo se titolari di passaporto ordinario.

(2)

Il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi intendono esentare i titolari di passaporto diplomatico e di servizio indonesiano dall’obbligo del visto. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’istruzione consolare comune.

(3)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non è vincolata da essa né soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull’acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall’adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla o meno nel suo diritto interno.

(4)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (2), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (3) relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo.

(5)

La presente decisione costituisce uno sviluppo di disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, in conformità della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (4); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato e non è soggetto alla sua applicazione.

(6)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, in conformità della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (5); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(7)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo firmato dall’Unione europea, dalla Comunità europea e dalla Confederazione Svizzera riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 4, paragrafo 1, delle decisioni del Consiglio 2004/849/CE (6) e 2004/860/CE (7) relative alla firma, a nome dell’Unione europea, e alla firma a nome della Comunità europea, nonché all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni di tale accordo.

(8)

La presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato 2, inventario A, dell’istruzione consolare comune è modificato come segue:

 è aggiunta la voce «Indonesia» e, a fianco di tale voce, le lettere «DS» sono inserite nella casella corrispondente alla colonna «BNL».

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o novembre 2006.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 ottobre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

K. RAJAMÄKI


(1)  GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2.

(2)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(3)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(4)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(5)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(6)  GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26.

(7)  GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.


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